DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2003/25/CE relativa ai requisiti specifici di stabilita' per le navi ro-ro da passeggeri.

Numero 65 Anno 2005 GU 27.04.2005 Codice 005G0085

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-14;65

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto si applica a tutte le navi ro/ro da passeggeri che effettuano servizi di linea in viaggi internazionali da o verso porti dello Stato, indipendentemente dalla bandiera che battono.


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Art. 3

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Comma 1

Altezza significativa d'onda

Comma 2

Per determinare l'altezza dell'acqua sul ponte garage, in applicazione dei requisiti specifici di stabilita' di cui all'allegato I, ((sezione A,)) e' impiegata l'altezza significativa d'onda (hs). I valori dell'altezza significativa d'onda sono quelli che, su base annua, non sono superati con una probabilita' maggiore del dieci per cento.


Art. 4

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Comma 1

Tratti di mare

Comma 2

L'amministrazione individua ed aggiorna con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'elenco dei tratti di mare in cui navi ro/ro da passeggeri effettuano servizi di linea in viaggi internazionali da o verso porti dello Stato, indicando anche i corrispondenti valori d'altezza significativa d'onda in tali tratti.


I tratti di mare e i rispettivi valori dell'altezza significativa d'onda in detti tratti sono concordati dall'amministrazione con le autorita' competenti degli altri Stati membri o, se applicabile e possibile, con le autorita' competenti degli altri Paesi terzi cui appartengono i porti toccati dalla nave nella rotta dalla stessa seguita. Se la rotta incrocia piu' di un tratto di mare, la nave che la segue deve soddisfare i requisiti specifici di stabilita' relativi al piu' elevato valore dell'altezza significativa d'onda individuato per tali tratti.


L'amministrazione rende disponibili le informazioni di cui ai commi 1 e 2 in una banca dati pubblica, accessibile sul sito Internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'amministrazione comunica alla Commissione il sito in cui dette informazioni sono state inserite e gli eventuali aggiornamenti e modifiche ad esse apportate, con le relative motivazioni.


Art. 5

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Comma 1

((Requisiti specifici di stabilita' ))

Comma 2

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Fatta salva l'applicazione del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, le navi ro/ro da passeggeri nuove autorizzate a trasportare oltre 1350 persone a bordo rispettano i requisiti specifici di stabilita' di cui al capitolo II-1, parte B, della SOLAS 2020.


Le navi ro/ro da passeggeri nuove autorizzate a trasportare fino ad un massimo di 1350 persone a bordo rispettano, a scelta della societa', i requisiti specifici di stabilita' di cui all'allegato I, sezione A, oppure i requisiti specifici di stabilita' di cui all'allegato I, sezione B, al presente decreto.


Entro un mese dalla data di rilascio del certificato di cui all'articolo 7, la societa' notifica all'amministrazione, per ciascuna nave, la scelta effettuata tra le opzioni di cui al comma 2 e allega alla comunicazione le informazioni di cui all'allegato II-bis.


Entro due mesi dalla data di rilascio del certificato di cui all'articolo 7, l'amministrazione notifica alla Commissione europea la scelta effettuata per ciascuna nave tra le opzioni di cui al comma 2 e allega alla comunicazione le informazioni di cui all'allegato II-bis.


Nell'applicare i requisiti stabiliti dall'allegato I, sezione A, l'amministrazione fa riferimento agli orientamenti di cui all'allegato II, per quanto fattibile e compatibile con le caratteristiche costruttive della nave.


Le navi ro/ro da passeggeri esistenti autorizzate a trasportare oltre 1350 persone a bordo, che la societa' adibisce a servizi di linea da o verso un porto nazionale dopo il 5 dicembre 2024 e che non sono mai state certificate a norma del presente decreto, rispettano, a scelta della societa', i requisiti specifici di stabilita' di cui al capitolo II-1, parte B, della SOLAS 2020 oppure i requisiti specifici di stabilita' di cui all'allegato I, sezione A, oltre a quelli previsti dal capitolo II-1, parte B, della SOLAS 2009. I requisiti di stabilita' applicati sono riportati nel certificato di cui all'articolo


7. Le navi ro/ro da passeggeri esistenti autorizzate a trasportare fino a un massimo di 1350 persone a bordo che la societa' adibisce a servizi di linea da o verso un porto nazionale dopo il 5 dicembre 2024 e che non sono mai state certificate a norma del presente decreto, rispettano, a scelta della societa', i requisiti specifici di stabilita' di cui all'allegato I, sezione A oppure i requisiti specifici di stabilita' di cui all'allegato I, sezione B. I requisiti di stabilita' applicati sono riportati nel certificato di cui all'articolo 7.


Le navi ro/ro da passeggeri esistenti che sono impiegate in servizi di linea alla data del 5 dicembre 2024 continuano a rispettare i requisiti specifici di stabilita' contenuti nell'allegato I al presente decreto, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.


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Art. 6

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 179))


Art. 7

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Comma 1

((Certificati))

Comma 2

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Tutte le navi da passeggeri ro/ro nuove ed esistenti sono in possesso di un certificato attestante la conformita' ai requisiti specifici di stabilita' previsti dall'articolo 5 e dall'allegato I al presente decreto.


Il certificato di cui al comma 1 e' rilasciato dall'amministrazione dello Stato di bandiera ovvero da un organismo riconosciuto da essa autorizzato, su modello approvato dall'amministrazione e integrato con altra documentazione pertinente.


Per le navi ro/ro da passeggeri conformi ai requisiti specifici di stabilita' di cui all'allegato I, sezione A, il certificato indica l'altezza significativa d'onda massima per cui la nave risulta soddisfare i requisiti specifici di stabilita' previsti dall'articolo 5.


Il certificato di cui al comma 3 rimane valido al fine della navigazione in tratti di mare con un valore di altezza significativa d'onda uguale o inferiore a quello riportato nel certificato.


Nell'effettuare la verifica di cui all'articolo 2, comma 2, l'autorita' marittima riconosce i certificati rilasciati dallo Stato membro di bandiera ai fini dell'applicazione dei requisiti specifici di stabilita' previsti dall'articolo 5 e dall'allegato I. Sono accettati i certificati rilasciati dallo Stato terzo di bandiera, nei quali si certifica che una nave e' conforme ai requisiti specifici di stabilita' previsti dall'articolo 5 e dall'allegato I.


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Art. 8

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Comma 1

Esercizio stagionale o per periodi di breve durata

Comma 2

((La societa')) che effettua un servizio di linea su tutto l'arco dell'anno, se intende impiegare per lo stesso servizio navi ro/ro da passeggeri aggiuntive per un periodo piu' breve, ((deve notificare)) alla competente autorita' marittima i dati identificativi delle navi aggiuntive che intende utilizzare almeno un mese prima del loro impiego nel servizio in questione. Tuttavia, se per circostanze imprevedibili, e' necessario impiegare rapidamente una nave ro/ro da passeggeri sostitutiva per evitare l'interruzione del servizio, si applicano le disposizioni di cui ((all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37 e all'allegato XV, punto 1.3, al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53)).


((La societa')) che intende effettuare un servizio di linea stagionale per un periodo non superiore a sei mesi ((deve inoltrare notifica alla)) competente autorita' marittima almeno tre mesi prima dell'inizio di tale servizio.


((Per le navi ro/ro da passeggeri conformi ai requisiti specifici di cui all'allegato I, sezione A, qualora il servizio)) di cui ai commi 1 e 2 sia svolto in condizioni caratterizzate da un'altezza significativa d'onda minore di quella fissata per il corso dell'intero anno nel tratto di mare considerato, e' consentito impiegare il valore dell'altezza significativa d'onda relativo a tale periodo di esercizio piu' breve per determinare il battente d'acqua sul ponte, in applicazione dei requisiti specifici di stabilita' di cui all'allegato I ((, sezione A)). Il valore dell'altezza significativa d'onda applicabile per questo periodo di esercizio piu' breve e' concordato dall'amministrazione con le autorita' competenti degli altri Stati membri o, se applicabile e possibile, con le autorita' competenti degli altri Paesi terzi cui appartengono i porti che figurano nella rotta seguita dalla nave.


Le navi da passeggeri autorizzate ad uno dei servizi di cui ai commi 1 e 2, non appena ottenuta l'autorizzazione dalla competente autorita' marittima, devono tenere a bordo la certificazione prevista dall'articolo 7.


Art. 9

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Comma 1

Adeguamenti

Comma 2

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono apportate le modifiche agli allegati, ((ai sensi dell'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234)).


Art. 10

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Comma 1

Sanzioni

Art. 11

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Comma 1

Norma di salvaguardia

Comma 2

Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico del bilancio dello Stato.