DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

Numero 187 Anno 2001 GU 22.05.2001 Codice 001G0242

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-09;187

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Sfarinati

Art. 1

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Comma 1

Farine di grano tenero

Comma 2

E' denominato "farina di grano tenero" il prodotto ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano tenero liberato dalle sostanze estranee e dalle impurita'.


E' denominato "farina integrale di grano tenero" il prodotto ottenuto direttamente dalla macinazione del grano tenero liberato dalle sostanze estranee e dalle impurita'.


Le farine di cui ai commi 1 e 2 destinate al commercio sono prodotte nei tipi e con le caratteristiche seguenti:





+--------------+----------+----------------------------------+
| | | Su cento parti di sostanza secca |
+--------------+----------+----------------------------------+
|Tipo e | | | |
|Denominazione |Umidita ' | Ceneri | |
| | |-------------------|Proteine min. |
| |massima % | minimo | massimo |(azoto x 5,70)|
+--------------+----------+-------------------+--------------+
|Farina di gra-| | | | |
|no tenero tipo| 14,50 | - | 0,55 | 9,00 |
|00 | | | | |
+--------------+----------+--------+----------+--------------+
|Farina di gra-| | | | |
|no tenero tipo| 14,50 | - | 0,65 | 11,00 |
|0 | | | | |
+--------------+----------+--------+----------+--------------+
|Farina di gra-| | | | |
|no tenero tipo| 14,50 | - | 0,80 | 12,00 |
|1 | | | | |
+--------------+----------+--------+----------+--------------+
|Farina di gra-| | | | |
|no tenero tipo| 14,50 | - | 0,95 | 12,00 |
|2 | | | | |
+--------------+----------+--------+----------+--------------+
|Farina inte- | | | | |
|grale di gra- | 14,50 | 1,30 | 1,70 | 12,00 |
|no tenero | | | | |
+--------------+----------+--------+----------+--------------+





Le disposizioni del comma 3 non si applicano alle farine destinate ad utilizzazioni diverse dalla panificazione.


La farina tipo 00 puo' essere prodotta anche sotto forma di sfarinato granulare (granito).


Nella farina tipo 1 le ceneri non possono contenere piu' dello 0,3 per cento di parte insolubile in acido cloridrico.


E' tollerata l'immissione al consumo di farine di grano tenero con tenore di umidita' fino al 15,50 per cento, a condizione che sulla relativa etichetta figuri la dicitura umidita' massima 15,50 per cento.


Art. 2

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Comma 1

Sfarinati di grano duro

Comma 2

E' denominato "semola di grano duro", o semplicemente "semola", il prodotto granulare a spigolo vivo ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano duro, liberato dalle sostanze estranee e dalle impurita'.


E' denominato "semolato di grano duro", o semplicemente "semolato", il prodotto ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano duro liberato dalle sostanze estranee e dalle impurita', dopo l'estrazione della semola.


E' denominato "semola integrale di grano duro", o semplicemente "semola integrale", il prodotto granulare a spigolo vivo ottenuto direttamente dalla macinazione del grano duro liberato dalle sostanze estranee e dalle impurita'.


E' denominato "farina di grano duro" il prodotto non granulare ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano duro liberato dalle sostanze estranee e dalle impurita'.


Gli sfarinati di grano duro destinati al commercio sono prodotti nei tipi e con le caratteristiche seguenti:







+========================+==================================+
| | | Su cento parti di sostanza secca |
+--------------+---------+-------------------+--------------+
|Tipo e | | | |
|Denominazione |Umidita '| Ceneri | |
| | |-------------------|Proteine min. |
| |massima %| minimo | massimo |(azoto x 5,70)|
+--------------+---------+-------------------+--------------+
|Semola * | 14,50 | - | 0,90 | 10,50 |
+--------------+---------+--------+----------+--------------+
|Semolato | 14,50 | 0,90 | 1,35 | 11,50 |
+--------------+---------+--------+----------+--------------+
|Semola inte- | | | | |
|grale di grano| 14,50 | 1,40 | 1,80 | 11,50 |
|duro | | | | |
+--------------+---------+--------+----------+--------------+
|Farina di gra-| 14,50 | 1,36 | 1,70 | 11,50 |
|no duro | | | | |
+--------------+---------+--------+----------+--------------+




* Valore granulometrico alla prova di setacciatura: passaggio
staccio con maglie di millimetri 0,180 di luce, massimo 25 per cento.


E' consentita la produzione, da destinare esclusivamente alla panificazione ed al consumatore, di semola e di semolato rimacinati nonche' di farina di grano duro.


Negli sfarinati di cui ai commi 5 e 6 e' tollerata la presenza di farina di grano tenero in misura non superiore al 3 per cento.


E' tollerata l'immissione al consumo di sfarinati di grano duro con tenore di umidita' fino al 15,50 per cento, a condizione che sulla relativa etichetta figuri la dicitura umidita' massima 15,50 per cento.


Art. 3

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Comma 1

M i s c e l e

Comma 2

1. Le farine di cereali diversi dal grano, se miscelate con sfarinati di grano in qualsiasi proporzione, devono essere poste in vendita con la chiara indicazione della denominazione di cereale da cui proviene la farina miscelata con quella di grano.


Art. 4

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Comma 1

D i v i e t i

Comma 2

E' vietata l'aggiunta di sostanze organiche ed inorganiche di qualsiasi natura, nonche' qualsiasi trattamento degli sfarinati con agenti fisici o chimici, salvi i competenti provvedimenti del Ministero della sanita', emanati a norma della legge 30 aprile 1962, n. 283.


E' vietato vendere, detenere per vendere, nonche' impiegare per la panificazione, pastificazione o altri usi alimentari, sfarinati aventi caratteristiche diverse da quelle stabilite dal presente regolamento.


E' altresi' vietato vendere, detenere per vendere, nonche' impiegare per la panificazione, pastificazione o altri usi alimentari, sfarinati comunque alterati, adulterati, sofisticati o invasi da parassiti animali o vegetali.


Art. 5

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Comma 1

Confezionamento

Comma 2

Gli sfarinati devono essere posti in vendita in imballaggi preconfezionati chiusi all'origine.


Restano salve le disposizioni, relative alla consegna delle farine o delle semole alla rinfusa in carri cisterna ed il loro deposito e conservazione presso gli utilizzatori, previste dal decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 1o aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 22 aprile 1968, come integrato dal decreto del medesimo Ministro in data 17 febbraio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 15 maggio 1972.


Comma 3

Capo II - P a s t a

Art. 6

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Comma 1

Pasta


E' denominato "pasta di semola integrale di grano duro" il prodotto ottenuto dalla trafilazione, laminazione e conseguente essiccamento di impasto preparato esclusivamente con semola integrale di grano duro ed acqua.


La pasta destinata al commercio e' prodotta soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:





+====================================================================+
| | |Su cento parti di sostanza secca| |
+--------------+----------+-----------------+--------------+---------+
|Tipo e | | | |Acidita '|
|Denominazione |Umidita ' | Ceneri | | |
| | |-----------------|Proteine min. |massima |
| |massima % | minimo | massimo|(azoto x 5,70)|in gradi*|
+--------------+----------+------------------------------------------+
|Pasta di se- | | | | | |
|mola di grano | | | | | |
|duro | 12,50 | - |0,90 |10,50 |4 |
+--------------+----------+--------+--------+--------------+---------+
|Pasta di se- | | | | | |
|molato di | | | | | |
|grano duro |12,50 | 0,90 |1,35 |11,50 |5 |
+--------------+----------+--------+--------+--------------+---------+
|Pasta di se- | | | | | |
|mola inte- | | | | | |
|grale di | | | | | |
|grano duro |12,50 |1,40 | 1,80 |11,50 |6 |
+--------------+----------+--------+--------+--------------+---------+




* Il grado di acidita' e' espresso dal numero di centimetri cubici di soluzione alcalina normale occorrente per neutralizzare 100 grammi di sostanza secca.


((


Fatte salve le paste destinate alla commercializzazione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, nonche' destinate all'esportazione, di cui dall'articolo 12, comma 1, per la fabbricazione della pasta secca e' vietato l'utilizzo di sfarinati di grano tenero.


))


Nei tipi di pasta di cui al comma 3 e agli articoli 7 e 8 e' tollerata la presenza di farine di grano tenero in misura non superiore al 3 per cento.


((


Nella produzione delle paste, delle paste speciali e della pasta all'uovo e' ammesso il reimpiego, nell'ambito dello stesso stabilimento di produzione, di prodotto o parti di esso provenienti dal processo produttivo o di confezionamento. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere fissate particolari modalita' di applicazione.


))


Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano anche ai prodotti preparati a base di sfarinati di grano duro ed acqua, comunque riconducibili merceologicamente alla pasta.


Art. 7

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Comma 1

(( (Paste speciali). ))

Comma 2

((


E' consentita la produzione di paste speciali. Per paste speciali si intendono le paste di cui all'articolo 6 contenenti ingredienti alimentari, diversi dagli sfarinati di grano tenero, rispondenti alle norme igienico-sanitarie.


Le paste speciali devono essere poste in vendita con la denominazione pasta di semola di grano duro o pasta di semolato di grano duro o pasta di semola integrale di grano duro, completata dalla menzione dell'ingrediente utilizzato e, nel caso di piu' ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti.


Qualora nella preparazione dell'impasto siano utilizzate uova, la pasta speciale deve rispondere ai requisiti previsti dall'articolo 8.


E' altresi' consentita la produzione di paste speciali mediante miscelazione di semola di grano duro e/o semolato di grano duro e/o semola integrale di grano duro nel rispetto delle denominazioni di vendita previste dall'articolo 6, comma 3, e dal comma 2 del presente articolo.


Nelle paste speciali secche, fresche o stabilizzate, i parametri analitici previsti all'articolo 6, comma 3, sono applicati esclusivamente alla materia prima di base impiegata; nella valutazione di tali parametri si deve tener conto sia del contributo apportato dalla materia prima impiegata, sia dell'effetto esercitato sul parametro analitico finale dall'ingrediente aggiunto, ovvero dagli ingredienti aggiunti; a tal fine, in fase di accertamento analitico, occorrera' verificare la ricetta all'origine, che dovra' essere resa disponibile dall'operatore alimentare su richiesta dell'organo di controllo.


))


Art. 8

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Comma 1

Pasta all'uovo

Comma 2

La pasta all'uovo deve essere prodotta esclusivamente con semola e almeno quattro uova intere di gallina, prive di guscio, per un peso complessivo non inferiore a duecento grammi di uovo per ogni chilogrammo di semola. Le uova possono essere sostituite da una corrispondente quantita' di ovoprodotto liquido fabbricato esclusivamente con uova intere di gallina, rispondente ai requisiti prescritti dal decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65.


La pasta di cui al comma 1 deve essere posta in vendita con la sola denominazione pasta all'uovo e deve avere le seguenti caratteristiche: umidita' massima 12,50 per cento, contenuto in ceneri non superiore a 1,10 su cento parti di sostanza secca, proteine (azoto x 5,70) in quantita' non inferiore a 12,50 su cento parti di sostanza secca, acidita' massima pari a 5 gradi.


((


Per l'accertamento del requisito di cui al comma 1, l'estratto etereo ed il contenuto degli steroli non devono risultare inferiori, rispettivamente, a 2,50 grammi e 0,130 grammi, riferiti a cento parti di sostanza secca.


))


Il limite massimo delle ceneri per la pasta all'uovo con piu' di 4 uova e' elevato mediamente, su cento parti di sostanza secca, di 0,05 per ogni uovo o quantita' corrispondente di ovoprodotto in piu' rispetto al minimo prescritto.


Art. 9

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Comma 1

Paste alimentari fresche e stabilizzate

Comma 2

E' consentita la produzione di paste alimentari fresche e stabilizzate secondo le prescrizioni stabilite dagli articoli 6, 7 e 8, eccetto che per l'umidita' e l'acidita'.


E' consentito l'impiego delle farine di grano tenero.


L'acidita' non deve superare il limite di 7 gradi.


Le paste alimentari fresche, poste in vendita allo stato sfuso, devono essere conservate, dalla produzione alla vendita, a temperatura non superiore a + 4oC, con tolleranza di 3oC durante il trasporto e di 2oC negli altri casi; durante il trasporto dal luogo di produzione al punto di vendita devono essere contenute in imballaggi, non destinati al consumatore finale, che assicurino un'adeguata protezione dagli agenti esterni e che rechino la dicitura "paste fresche da vendersi sfuse". ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 1 MARZO 2002, N. 39)).


Sono denominate paste stabilizzate le paste alimentari che hanno un tenore di umidita' non inferiore al 20 per cento e un'attivita' dell'acqua libera (Aw) non superiore a 0,92 e che sono state sottoposte a trattamenti termici e a tecnologie di produzione che consentono il trasporto e la conservazione a temperatura ambiente.


Art. 10

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Comma 1

D e r o g h e

Comma 2

1. Le farine di grano tenero e gli sfarinati di grano duro, utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari diversi dal pane e dalle paste alimentari, possono essere designati, nell'elenco degli ingredienti del prodotto finito, con la sola dicitura farina di frumento.


Art. 11

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Comma 2

Capo III - Disposizioni transitorie e finali

Art. 12

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Comma 1

(Disposizioni transitorie e finali)

Comma 2

Nel rispetto di quanto disciplinato dal Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e' consentita la produzione di sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dai capi I e II del presente decreto, quando e' diretta alla successiva spedizione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo nonche' destinata all'esportazione. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12)).


Le materie prime e le sostanze diverse da quelle impiegabili nella produzione di sfarinati e paste alimentari destinati al consumo nazionale che, invece, si intendono utilizzare per la fabbricazione di sfarinati e paste alimentari di cui al comma 1 ed i prodotti finiti aventi requisiti diversi da quelli prescritti, possono essere detenuti negli stessi locali dove sono detenuti i prodotti finiti, le materie prime e le sostanze utilizzabili nella produzione di sfarinati e paste alimentari destinati al consumo nazionale a condizione che siano identificati nei magazzini con appositi cartelli recanti la scritta a caratteri ben visibili: "MATERIE PRIME E/O PRODOTTI FINITI NON DESTINATI AL MERCATO NAZIONALE" o con altre modalita' tali da rendere sempre possibile il diretto e immediato controllo da parte degli organi di vigilanza.


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12)).


Salvo quanto previsto dall'articolo 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e dall'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, e' vietata l'importazione di sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del presente decreto e dei provvedimenti dell'autorita' amministrativa previsti dal presente regolamento.


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12)).


Art. 13

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Comma 1

Disposizioni di rinvio

Comma 2

Si applicano, altresi', le altre disposizioni contenute nel titolo VIII della citata legge n. 580 del 1967, connesse all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1.


Art. 14

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Comma 1

Abrogazioni