DECRETO-LEGGE

D.L. 63/2002 - DECRETO-LEGGE 15 aprile 2002, n. 63

DECRETO-LEGGE 15 aprile 2002, n. 63

Numero 63 Anno 2002 GU 17.04.2002 Codice 002G0094

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finanziarie e fiscali in materia di riscossione, di razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, di adempimenti ed adeguamenti comunitari, di cartolarizzazioni, di valorizzazione del patrimonio e di finanziamento delle infrastrutture;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute, per le politiche comunitarie e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

Ristrutturazione delle procedure
di versamento e di riscossione

Comma 2

1. Nell'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Con convenzione, fermi restando i termini fissati dai commi 1 e 2, può essere stabilito che:
a) entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca comunica alla struttura di gestione l'importo presuntivo delle somme che verserà ai sensi del comma 1;
b) entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa almeno l'80% delle predette somme."
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite modalità di riscossione, che prevedano anche sistemi di rateazione e di compensazione di entrate anche di natura non tributaria
((, anche degli enti territoriali,))
o non erariale.

Art. 2

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Comma 1

Concentrazione del versamento delle imposte dirette in un termine unico

Comma 2

1. L'articolo 17 del
((regolamento di cui al))
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, è sostituito dal seguente:
"Art. 17 (Razionalizzazione dei termini di versamento). - 1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del
((testo unico delle imposte sui redditi, di cui al))
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa. Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, è effettuato entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
3. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, nonchè quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto è effettuato, rispettivamente:
a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;
b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale sulle attività produttive il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.".

Art. 3

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Comma 1

Razionalizzazione del sistema dei costi
dei prodotti farmaceutici

Comma 2

1. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui alla lettera a) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ivi compresi quelli previsti dal decreto del Ministro della salute 4 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, è ridotto, fino al 31 dicembre 2002, del cinque per cento al netto dell'IVA. (2)
2. Sono esclusi dalla riduzione del prezzo di cui al comma 1 i medicinali emoderivati estrattivi e da DNA ricombinante nonchè i medicinali da DNA ricombinante inseriti nell'allegato 2 al decreto del Ministro della sanità 22 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2001, e i farmaci il cui prezzo di vendita al pubblico è inferiore a cinque euro.
3. Alle imprese farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, è consentito di organizzare o contribuire a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti all'estero per gli anni 2002 e 2003 congressi, convegni o riunioni ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, nella misura massima del cinquanta per cento di quelli notificati al Ministero della salute nell'anno 2001 o autorizzati ai sensi del comma 7 del citato articolo 12.
4. La spesa delle imprese farmaceutiche per la organizzazione, partecipazione e il finanziamento anche indiretto di convegni, congressi, seminari o riunioni di cui al comma 3 per gli esercizi 2002 e 2003 non potrà eccedere il cinquanta per cento delle spese sostenute e documentate per il medesimo fine nell'esercizio 2001.
5. Per le imprese farmaceutiche di nuova costituzione le stesse spese non potranno comunque eccedere l'8 per cento del fatturato annuo.
6. Il rapporto percentuale tra il fatturato globale dell'anno 2002 e la differenza tra la spesa sostenuta dalla singola impresa farmaceutica per la organizzazione, la partecipazione e il finanziamento anche indiretto di convegni, congressi, seminari o riunioni di cui al comma 3 per l'anno 2002 e la stessa spesa relativa all'anno 2001, comporterà, a decorrere dal 1 gennaio 2003, la riduzione percentuale di pari entità del prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui al comma 1.
7. Sono precluse la organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni o riunioni eccedenti la percentuale di cui al comma 3, fatti salvi quelli già regolarmente notificati o autorizzati dal Ministro della salute alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. COMMA ABROGATO DALLA L. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30.
8-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30.
8-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30.
8-quater. COMMA ABROGATO DALLA L. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30.
9.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 APRILE 2006, N. 219 COME MODIFICATO DAL D.LGS 29 DICEMBRE 2007, N. 274))
.
9-bis. Il collegio sindacale delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere segnala periodicamente al direttore generale dell'azienda, al presidente della regione e al Ministero dell'economia e delle finanze gli eventuali scostamenti della spesa effettuata rispetto ai livelli programmati nei documenti contabili vigenti di finanza pubblica. II direttore generale dell'azienda dà comunicazione dei provvedimenti adottati per assicurare il rispetto dei limiti di spesa previsti.
9-ter. Le deliberazioni della Commissione unica del farmaco concernenti riclassificazione dei farmaci ovvero nuove ammissioni alla rimborsabilità, con effetto dal 1 giugno 2002, sono approvate con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al decreto è allegata una relazione tecnica, verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto gli effetti finanziari dello stesso. In particolare la relazione tecnica attesta che dalle deliberazioni non derivano oneri maggiori rispetto ai livelli di spesa programmati nei documenti contabili vigenti di finanza pubblica nonchè, in particolare, rispetto a quelli definiti nell'accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001. I decreti di approvazione sono trasmessi alla Corte dei conti per la relativa registrazione. (3)

Comma 3

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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 52, comma 11) che "Dalla data di entrata in vigore del decreto di riclassificazione dei medicinali adottato ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e comunque entro e non oltre il 16 gennaio 2003 la riduzione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è rideterminata nella misura del 7 per cento".

Comma 4

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 48, comma 30) che "A decorrere dalla data di insediamento degli organi dell'Agenzia, di cui al comma 4, sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. A decorrere dalla medesima data sono abrogate le norme previste dall'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178".

Art. 4

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Comma 1

Concorso delle regioni al rispetto
degli obiettivi di finanze pubblica

Comma 2

1. Le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernenti taluni obblighi a carico delle regioni e delle province autonome per l'anno 2001, funzionali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, sono estese anche agli anni 2002, 2003 e 2004, intendendosi quale livello di finanziamento da ripristinarsi nel caso di inadempimento da parte delle medesime, quello considerato dall'accordo tra Governo, regioni e province autonome del 3 agosto 2000, come integrato dall'articolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rivalutato per i predetti anni, secondo le percentuali stabilite dall'articolo 85, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 4-bis

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Comma 1

(Finanziamento della spesa sanitaria)

Comma 2

1. Alla definitiva copertura delle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2000 e 2001 si fa fronte, in conformità all'accordo tra Governo, regioni e province autonome sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, come segue:
a) quanto a euro 1.394.433.627,55 per l'anno 2000 e quanto a euro 3.412.747.189,18 per l'anno 2001 con oneri a carico ciel bilancio dello Stato;
b) per l'importo residuo, con oneri a carico delle regioni e delle province autonome, che vi provvedono con propri mezzi di bilancio, inclusi, limitatamente all'anno 2000, quelli eventualmente derivanti da operazioni di indebitamento.
2. Per le ulteriori specifiche esigenze del Policlinico Umberto I di Roma, lo Stato provvede ad attribuire alla regione Lazio:
a) l'importo di euro 156.486.440,42 a titolo di acconto del disavanzo provvisorio registrato in sede di accertamento della massa attiva e passiva relativa alla gestione liquidatoria dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I a tutto il 31 dicembre 1999, che residua dopo l'assegnazione della quota parte di risorse attribuite alla regione Lazio, ai sensi del decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129;
b) l'importo di euro 205.033.388,94 a titolo di ripiano dei disavanzi dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, per gli anni 2000 e 2001, in conformità all'accordo di cui al comma 1.
3. Le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento dei loro disavanzi ai sensi della normativa vigente. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
4. Le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni:
a) per l'anno 2000, secondo i criteri utilizzati per il riparto del Fondo sanitario nazionale per il medesimo anno;
b) per l'anno 2001, secondo la proposta delle regioni di cui alla riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 17 gennaio 2002.
5. I presidenti delle regioni Sicilia e Sardegna comunicano ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze le quote del finanziamento della spesa sanitaria posta a proprio carico nonchè la completa utilizzazione di dette quote.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato:
a) ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle somme spettanti ai sensi del comma 4 per il ripiano dei disavanzi di parte corrente degli anni 2000 e 2001, gli importi indicati rispettivamente nelle colonne 3 e 4 della tabella A allegata al presente decreto; la liquidazione del saldo per l'anno 2000 è subordinata alla comunicazione da parte dei presidenti delle regioni dell'avvenuta assunzione dei provvedimenti a copertura della quota di ripiano del residuo disavanzo posta a loro carico; per l'anno 2001, è subordinata al rispetto degli impegni indicati al punto 19 dell'accordo di cui al comma 1;
b) ad erogare alla regione Lazio, a titolo di acconto delle somme spettanti, ai sensi del comma 2, lettera a), per la parziale copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 1999, l'importo indicato nella colonna 6 della tabella A allegata al presente decreto; il saldo è erogato sulla base del definitivo accertamento della massa attiva e passiva dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I da parte del commissario liquidatore;
c) ad erogare alla regione Lazio 1' intero importo di cui al comma 2, lettera b), indicato nella colonna 7 della tabella A allegata al presente decreto, a titolo di ripiano dei disavanzi dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I per gli anni 2000 e 2001.
7. Qualora l'erogazione dell'acconto abbia determinato a favore di una regione un importo superiore a quello spettante ai sensi del comma 4, l'eccedenza è posta in detrazione in occasione del riparto del Fondo sanitario nazionale a qualunque titolo spettante alle regioni e contestualmente riassegnata a favore delle regioni per le finalità del presente decreto.
8. Alla copertura degli oneri a carico dello Stato derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 7, pari a complessivi euro 5.168.700.646,09, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 1 residui crediti dei cessati enti ospedalieri, accertati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, restano acquisiti ai bilanci delle aziende sanitarie in cui sono confluiti i predetti enti ospedalieri, per essere utilizzati per spese d'investimento. Le somme assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 382 del 1987, rimaste inutilizzate, sono dalle medesime regioni e province autonome destinate alle spese d'investimento delle aziende sanitarie. Le somme assegnate alle unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103, rimaste inutilizzate, restano acquisite alle gestioni liquidatone delle soppresse unità sanitarie locali.
10. Per le attività di valutazione, in relazione alle risorse definite, dei fattori scientifici, tecnologici ed economici relativi alla definizione e all' aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in essi contenute, è istituita una apposita commissione, nominata e presieduta dal Ministro della salute e composta da quattordici esperti titolari e da altrettanti supplenti, di cui un titolare ed un supplente designati dal Ministro dell'economia e delle finanze e sette titolari e altrettanti supplenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La commissione, che può articolarsi in sottocommissioni, dura in carica tre anni; i componenti possono essere confermati una sola volta. Su richiesta della maggioranza dei componenti, alle riunioni della commissione possono essere invitati, per fornire le proprie valutazioni, esperti esterni competenti nelle specifiche materie di volta in volta trattate. Alle riunioni della commissione partecipano il direttore della competente direzione generale del Ministero della salute, presso la quale è incardinata la segreteria dell'organo collegiale, e il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali. Alle deliberazioni della commissione è data attuazione con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere alla Corte dei conti per la relativa registrazione. (11)
((12))

Comma 3

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AGGIORNAMENTO (11)

Il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera a)) che sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato «Comitato tecnico sanitario», le funzioni in atto esercitate dalla Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui al comma 10 del presente articolo.

Art. 5

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Comma 1

Adempimenti comunitari iniziali a seguito
di condanna per aiuti di Stato

Comma 2

1. .
2. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo sono versate in apposita contabilità speciale di tesoreria. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità contabili di acquisizione delle relative somme.

Art. 6

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Comma 1

Progressivo adeguamento ai principi comunitari del regime tributario delle società cooperative

Comma 2

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria. (10)
2. Le somme di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 3 aprile 2001, n. 142, e all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, destinate ad aumento del capitale sociale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci. Le stesse somme, se imponibili al momento della loro attribuzione, sono soggette ad imposta secondo la disciplina dell'articolo 7, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001.
((Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa deliberazione dell'assemblea, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale.
Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nè i detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico. La facoltà di cui al quarto periodo è esercitata con il versamento della ritenuta di cui al medesimo periodo, da effettuare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la deliberazione dell'assemblea))
.
3. Sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi, che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e micro imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento.
4. In attesa di un più compiuto riordino del trattamento tributario delle società cooperative e loro consorzi, in coerenza con la generale riforma della disciplina delle società cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001:
a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, salvo quanto previsto dal comma 1, si applica al 39 per cento della rimanente quota degli utili netti annuali destinati a riserva indivisibile;
b) per le cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi la quota di cui alla lettera a) è elevata al 60 per cento;
c) non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, limitatamente alle precedenti lettere a) e b), e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; per le cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi resta ferma l'applicazione del predetto articolo 11 relativamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive.
5. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuto dalle società cooperative e loro consorzi è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in conformità alle disposizioni del comma 4.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cooperative e loro consorzi soggetti alla disciplina di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, ad eccezione dei commi 4 e 5 che non si applicano alle cooperative e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. In ogni caso, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società cooperative di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado e loro consorzi, previste dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritte nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Comma 3

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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 2, comma 36-quater) che "Le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui commi 36-bis e 36-ter".

Art. 7

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Comma 1

Patrimonio dello Stato S.p.a.

Comma 2

1. Per la valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio dello Stato e nel rispetto dei requisiti e delle finalità propri dei beni pubblici è istituita una società per azioni, che assume la denominazione di "Patrimonio dello Stato S.p.a.".
2. Il capitale sociale è stabilito in 1.000.000 di euro.
3. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero può trasferire a titolo gratuito la totalità delle azioni, o parte di esse, ad altre società di cui il Ministero detenga direttamente l'intero capitale sociale.
4. La società opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministero, previa definizione da parte del CIPE delle direttive di massima.
5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro dell'economia e delle finanze convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
6. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.
7. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.
8. Gli atti posti in essere in attuazione del presente articolo per la costituzione della società sono esclusi da ogni tributo o diritto.
9. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro, si provvede per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando per 1.000.000 di euro l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. Alla Patrimonio dello Stato S.p.a. possono essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e comunque sugli altri beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ovvero ogni altro diritto costituito a favore dello Stato. Modalità e valori di trasferimento e di iscrizione dei beni
((e degli altri diritti costituiti a favore dello Stato))
nel bilancio della società sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga agli articoli 2254, 2342 e seguenti, del codice civile.
((La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dispone il trasferimento dei crediti dello Stato e le modalità di realizzo dei medesimi produce gli effetti indicati dal primo comma dell'articolo 1264 del codice civile))
. Il trasferimento può essere operato con le modalità e per gli effetti previsti dall'articolo 3, commi 1, 16, 17, 18 e 19, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, escluse le norme concernenti la garanzia per vizi e per evizione previste dal citato comma 19. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Restano comunque fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti e, sino al termine di scadenza prevista nel titolo, i diritti di godimento spettanti a terzi.
10-bis. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"4. Con riferimento agli immobili utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dalle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, appartenenti al demanio o comunque in uso gratuito, il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, individua singoli beni o categorie di beni per i quali, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo, è dovuto un canone d'uso determinato con i decreti stessi con riferimento ai fitti di mercato dei beni medesimi".
11. La società può effettuare operazioni di cartolarizzazione, alle quali si applicano le disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
12. I beni della Patrimonio dello Stato S.p.a possono essere trasferiti esclusivamente a titolo oneroso alla società di cui all'articolo 8 con le modalità previste al comma 10.
12-bis. Il conto consuntivo, economico e patrimoniale, della Patrimonio dello Stato S.p.a. è allegato, ogni anno, al rendiconto generale dello Stato. Un apposito allegato al rendiconto generale dello Stato contiene il conto consolidato della gestione di bilancio statale e della gestione della Patrimonio dello Stato S.p.a..

Art. 8

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Comma 1

Società per il finanziamento delle infrastrutture

Comma 2

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a costituire, anche con atto unilaterale, una società finanziaria per azioni denominata "Infrastrutture S.p.a."; non si applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. La società ha sede a Roma. Il capitale iniziale è pari a euro 1 milione, da versare interamente all'atto della costituzione; i successivi aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e possono essere sottoscritti dalla Cassa depositi e prestiti, anche a valere sulla cartolarizzazione di una parte dei propri crediti, individuati tenendo conto dei principi di convenienza economica e di salvaguardia delle finalità di interesse pubblico della Cassa stessa. Le azioni della società non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi; ne è ammesso il trasferimento con la preventiva autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la garanzia dello Stato per i titoli e i finanziamenti di cui al comma 5, per gli strumenti derivati impiegati dalla società, nonchè per le garanzie di cui al comma 3. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
3. La società, in via sussidiaria rispetto ai finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari:
a) finanzia sotto qualsiasi forma le infrastrutture e le grandi opere pubbliche, purchè suscettibili di utilizzazione economica;
b) concede finanziamenti sotto qualsiasi forma finalizzati ad investimenti per lo sviluppo economico. Inoltre, la società concede garanzie per le finalità di cui alle lettere a) e b). La società può altresì assumere partecipazioni, che non dovranno essere di maggioranza ne comunque di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, detenere immobili e esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali. Per lo svolgimento di tali attività la società può altresì acquisire quote azionarie di società già partecipate dalla Cassa depositi e prestiti operanti nel settore delle infrastrutture. È preclusa alla società la raccolta di fondi a vista e la negoziazione per conto terzi di strumenti finanziari.
4. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono formulate le linee direttrici per l'operatività della società. I finanziamenti di cui al comma 3, lettera a), possono essere concessi anche per il tramite di banche e altre istituzioni finanziarie. I finanziamenti di cui al comma 3, lettera b), sono concessi per il tramite di banche, altre istituzioni finanziarie ovvero sono messi a disposizione di soggetti istituzionalmente deputati al sostegno dello sviluppo economico. I finanziamenti sono a medio e lungo termine, salva diversa e motivata determinazione dell'organo amministrativo della società.
((Infrastrutture S.p.A. può destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A tal fine Infrastrutture S.p.A. adotta apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione è depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello di Infrastrutture S.p.A. e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione eeffettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata Infrastrutture S.p.A. risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni caso la responsabilità illimitata di Infrastrutture S.p.A. per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Per ciascuna emissione di titoli può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione.
Con riferimento a ciascun patrimonio separato Infrastrutture S.p.A. tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per il caso di scioglimento di Infrastrutture S.p.A. e di sottoposizione a procedura di liquidazione di qualsiasi natura, i contratti relativi a ciascun patrimonio separato continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi della procedura provvedono al tempestivo pagamento delle passività al cui servizio il patrimonio è destinato e nei limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli altri termini previsti nei relativi contratti preesistenti. Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività))
. Per ciascuna operazione può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione. Le cessioni di beni in favore della società da parte dello Stato, degli enti pubblici non territoriali e di società interamente controllate dallo Stato sono operate con le modalità di cui ai commi 10 e 12 dell'articolo 7. Restano ferme le competenze in materia di gestione di beni demaniali attribuite agli enti locali dalle norme vigenti. Si applicano ai finanziamenti di cui al comma 3 le disposizioni di cui all'articolo 42, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
5. La società raccoglie la provvista necessaria mediante l'emissione di titoli e l'assunzione di finanziamenti. I titoli sono strumenti finanziari e agli stessi si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
L'organo amministrativo delibera sull'emissione e le caratteristiche dei titoli. Alla società si applicano il comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1999, n. 130, e le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4, nonchè le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico. La società si iscrive nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. La Banca d'Italia, tenuto conto dei compiti istituzionali della società e delle linee direttrici formulate dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 4, adotta i provvedimenti specifici nei confronti, della società in materia di vigilanza prudenziale e comunicazioni alla Banca d'Italia. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 15 GIUGNO 2002, N. 112.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono regolati la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società e la durata in carica dei rispettivi membri. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a un comitato esecutivo o a uno o più dei suoi membri.
7. Lo statuto della società è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Il bilancio della società è redatto secondo le disposizioni applicabili relative ai soggetti operanti nel settore finanziario.
9. Gli utili netti della società sono destinati a riserva se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società.
10. Ai titoli e ai finanziamenti di cui al comma 5 si applica lo stesso trattamento previsto nell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Le cessioni a qualsiasi titolo in favore della società, le operazioni di provvista, quelle di finanziamento, nonchè quelle relative a strumenti finanziari derivati, e tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità inerenti alle cessioni e operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali (ivi incluse le cessioni di credito stipulate in relazione a tali operazioni e le cessioni, anche parziali, dei crediti e dei contratti ad esse relativi), sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonchè ogni altro tributo o diritto. Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari della società. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 4 non è soggetto alle imposte sui redditi nè all'imposta regionale sulle attività produttive. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto i trasferimenti di immobili alla società e le locazioni in favore di amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali e altri soggetti pubblici.
11. La società è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, che può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti della società al fine di assicurare che i comportamenti operativi della stessa siano conformi alla legge, alle disposizioni attuative, nonchè allo statuto, e siano coerenti con le linee strategiche indicate nei decreti di cui al primo periodo del comma 4.
12. La società non può sciogliersi se non per legge.
12-bis. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina sostanziale in materia di infrastrutture.

Art. 9

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Comma 1

Disposizioni in materia di privatizzazione, liquidazione
e finanziamento di enti pubblici e di società
interamente controllate dallo Stato, nonchè
di cartolarizzazione di immobili

Comma 2

1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per la privatizzazione, trasformazione e fusione degli enti pubblici indicati nella tabella A del predetto decreto legislativo, è differito al 31 dicembre 2002, fatta salva, comunque, la possibilità di applicare anche ai predetti enti quanto previsto dagli articoli 28 e 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
1-bis. Gli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sono definitivamente soppressi. Conseguentemente:
a) i loro immobili possono essere alienati con le modalità previste al capo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
I relativi decreti dirigenziali sono adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I proventi delle vendite degli immobili ed ogni altra somma derivata e derivante dalla liquidazione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;
b) il personale finora adibito alle procedure di liquidazione previste dalla citata legge n. 1404 del 1956 è destinato prioritariamente ad altre attività istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) ferma restando la titolarità, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi, la gestione della liquidazione nonchè del contenzioso può essere da questo affidata ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. La società può avvalersi anche dell'assistenza, della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni dello Stato. È altresì, facoltà della società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti. La società esercita ogni potere finora attribuito all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Sulla base di criteri di efficacia ed economicità e al fine di eliminare il contenzioso pendente, evitando l'instaurazione di nuove cause, la società può compiere qualsiasi atto di diritto privato, ivi incluse transazioni relative a rapporti concernenti differenti procedure di liquidazione, cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco pro soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la società può chiedere il parere all'Avvocatura dello Stato. La società può anche rinunciare a crediti al di fuori delle ipotesi previste dai terzo comma dell'articolo 9 della citata legge n. 1404 del 1956. In base ad una apposita convenzione, sono disciplinati i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, il compenso spettante alla società, i profili contabili del rapporto, nonchè le modalità di rendicontazione e di controllo.
((8))
1-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le liquidazioni gravemente deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa ovvero le liquidazioni per le quali è comunque opportuno che la gestione liquidatoria resti distinta. Per queste liquidazioni lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione. Nelle more della individuazione della società di cui alla lettera c) del comma 1-bis, l'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prosegue le procedure di liquidazione con i poteri previsti dal terzo, quarto e quinto periodo della medesima lettera c) del comma 1-bis.
1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono approvate le nuove dotazioni organiche del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.
1-quinquies. Nella citata legge n. 1404 del 1956 sono abrogati:
a) il secondo comma dell'articolo 14;
b) l'articolo 15.
1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, lettera c), del presente articolo, determinati nella misura massima di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. Al pagamento dei creditori dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa e delle società in liquidazione coatta amministrativa interamente possedute, direttamente o indirettamente, dall'EFIM continua ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni.
3. Al fine di favorire il processo di ricapitalizzazione, funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano biennale 2002-2003, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere nell'anno 2002 un aumento di capitale della società Alitalia S.p.a. nella misura massima di 893,29 milioni di euro, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194.
4. All'onere derivante dal comma 3 si provvede per l'anno 2002, quanto a 250 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448; quanto a 550 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articoli 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e quanto a 93,290 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando per 40,822 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e per 52,468 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "La vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso in cui ciascuna unità immobiliare sia offerta in vendita singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale unità.";
b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
"7-bis. Ai conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita in blocco, spetta il diritto di opzione all'acquisto a mezzo di mandato collettivo, a condizione che questo sia conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento delle unità facenti parte del blocco oggetto di vendita. Il prezzo di acquisto è quello risultante all'esito della procedura competitiva. Le modalità ed i termini di esercizio del diritto di opzione stabilito dal presente comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1.".
5. All'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
"3-bis. Alle cessioni ed ai conferimenti ai fondi di investimento immobiliare istituiti ai sensi degli articoli 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, si applica l'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Ai conferimenti di beni ai medesimi fondi non si applicano, in ogni caso, le disposizioni del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358".

Comma 3

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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 41, comma 12) che "Le attività conseguenti alla disposizione di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, proseguono fino al 30 giugno 2009 e fino a tale data restano efficaci gli atti convenzionali di applicazione della predetta disposizione".

Art. 10

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

1. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate recate dal presente decreto, ad esclusione di quelle provenienti dall'articolo 5, pari a milioni di euro 210,1 per il 2002, 264,7 per il 2003 e 257,6 per il 2004, sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Art. 11

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 aprile 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Sirchia, Ministro della salute
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli