Gli organi collegiali e gli altri organismi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento, sono riordinati o soppressi secondo le disposizioni degli articoli seguenti, nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Istituzione del Comitato tecnico sanitario e del
Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 565, lettera a)) che "A decorrere dalla costituzione della Commissione di cui al comma 556 [...] all'articolo 2, comma 1, la lettera a) e' abrogata".
Art. 3
#Comma 1
Composizione del Comitato tecnico sanitario
Comma 2
Il Comitato di cui al comma 1 e' presieduto dal Ministro della salute o, per sua delega, dal Capo del competente Dipartimento del Ministero della salute.
Il Comitato di cui al comma 1 opera presso il competente Dipartimento del Ministero della salute, che ne assicura i lavori di segreteria, anche avvalendosi delle direzioni generali ad esso afferenti.
Il Ministro della salute puo' nominare un membro supplente per ciascuno dei componenti di cui al comma 1. In tale caso la richiesta di designazione alle amministrazioni interessate avviene con riguardo sia al membro ordinario che al membro supplente. La nomina di membri supplenti non comporta oneri aggiuntivi.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 565, alinea) che le presenti modifiche decorrono "dalla costituzione della Commissione di cui al comma 556".
Art. 4
#Comma 1
Articolazione del Comitato tecnico sanitario
Comma 2
Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome, dispone la ripartizione dei componenti del Comitato tecnico sanitario tra le sezioni di cui al comma 1, in ragione delle materie da esse trattate e delle competenze professionali e istituzionali dei componenti medesimi. Sulla base della predetta ripartizione, i componenti del Comitato sono designati con riferimento alle specifiche sezioni indicate dal Ministro della salute al momento della richiesta di designazione. Il Ministro della salute nomina i presidenti di ciascuna sezione. Ogni componente del Comitato puo' essere assegnato contestualmente a piu' sezioni, anche ricoprendone la presidenza.
Ai lavori delle sezioni di cui al comma 1 partecipano i Capi dipartimento e i direttori delle direzioni generali del Ministero della salute, o loro delegati, competenti nelle relative materie o comunque interessati dalle questioni di volta in volta trattate.
Alla sezione di cui comma 1, lettera n), partecipa, con funzione consultiva, un rappresentante dell'INAIL.
Uno dei componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), e' nominato quale vicepresidente della sezione di cui al comma 1, lettera h).
Ai lavori della Sezione di cui al comma 1, lettera c), possono essere invitati a partecipare: il presidente dell'ISS; un dirigente dell'INAIL, nominato dal Ministro della salute su proposta del presidente di tale Istituto in relazione alle competenze del soppresso ISPESL; il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali; il direttore scientifico di uno degli IRCCS pubblici, nominato dal Ministro della salute in rappresentanza di tutti gli IRCCS pubblici; il direttore scientifico di uno degli IRCCS privati, nominato dal Ministro della salute in rappresentanza di tutti gli IRCCS privati; un esponente di uno degli IZS, nominato dal Ministro della salute in rappresentanza di tutti gli IZS.
Alle riunioni delle sezioni di cui al comma 1, lettere e), f), g), h) e l), puo' essere invitato a partecipare, con funzioni consultive, un esperto designato dalle associazioni industriali di riferimento.
Il Comitato di cui al comma 1 viene convocato, di regola, per sezioni. Ove ne ravvisi la necessita', il Ministro della salute convoca il Comitato tecnico sanitario in seduta plenaria. In tale caso, i componenti di cui alle lettere v), z) e ee) dell'articolo 3, comma 1, partecipano senza diritto di voto.
Art. 5
#Comma 1
Composizione del Comitato tecnico
per la nutrizione e la sanita' animale
Il Comitato di cui al comma 1 e' presieduto dal Ministro della salute o, per sua delega, dal Capo del competente Dipartimento del Ministero della salute.
Il Comitato di cui al comma 1 opera presso il competente Dipartimento del Ministero della salute, che ne assicura i lavori di segreteria, anche avvalendosi delle direzioni generali ad esso afferenti.
Il Ministro della salute puo' nominare un membro supplente per ciascuno dei componenti di cui al comma 1. In tale caso la richiesta di designazione alle amministrazioni interessate avviene con riguardo sia al membro ordinario che al membro supplente. La nomina di membri supplenti non comporta oneri aggiuntivi.
Art. 6
#Comma 1
Articolazione del Comitato tecnico
per la nutrizione e la sanita' animale
Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome, dispone la ripartizione dei componenti del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale tra le sezioni di cui comma 1, in ragione delle materie da esse trattate e delle competenze professionali e istituzionali dei componenti medesimi. Sulla base della predetta ripartizione, i componenti del Comitato sono designati con riferimento alle specifiche sezioni indicate dal Ministro della salute al momento della richiesta di designazione. Il Ministro della salute nomina i presidenti di ciascuna sezione. Ogni componente del Comitato puo' essere assegnato contestualmente a piu' sezioni, anche ricoprendone la presidenza.
Ai lavori delle sezioni di cui al comma 1 partecipano i Capi dipartimento e i direttori delle direzioni generali del Ministero della salute, o loro delegati, competenti nelle relative materie o comunque interessati dalle questioni di volta in volta trattate.
Le spese di funzionamento della sezione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui al comma 1, lett. b), sono poste a carico dei soggetti che presentano istanza per lo svolgimento delle attivita' previste dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e dal regolamento (CE) n. 396/2005, nonche' dai regolamenti collegati, o che comunque siano destinatari di specifici provvedimenti sulla base di norme europee o nazionali, sulla base di tariffe e modalita' definite con decreto del Ministro della salute, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 4-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, cosi' come introdotto dalla legge 6 febbraio 2007, n. 13. Alla sezione consultiva per i prodotti fitosanitari si applica quanto previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni.
Gli introiti derivanti dalle tariffe di cui al comma 4, sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute.
Il Comitato di cui al comma 1 viene convocato, di regola, per sezioni. Ove ne ravvisi la necessita', il Ministro della salute convoca il Comitato in seduta plenaria. In tale caso, i componenti di cui alle lettere dalla o) alla s) dell'articolo 5, comma 1, partecipano senza diritto di voto.
Art. 7
#Comma 1
Consiglio superiore di sanita'
Il Consiglio superiore di sanita' e' costituito ((da trenta)) componenti non di diritto e dai componenti di diritto di cui al comma 3, nominati con decreto del Ministro della salute. Esso svolge le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e le altre attribuitegli dalla normativa vigente.
I componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanita' sono individuati tra docenti universitari, dirigenti di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, soggetti particolarmente qualificati nelle materie attinenti alle competenze istituzionali del Consiglio stesso e tra appartenenti alla magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e agli avvocati dello Stato.
Sono componenti di diritto del Consiglio superiore di sanita' i dirigenti generali preposti ai dipartimenti ed alle direzioni generali del Ministero della salute, il presidente dell'Istituto superiore di sanita', i direttori del Centro nazionale sangue e del Centro nazionale trapianti, il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, l'Ispettore generale della sanita' militare presso lo Stato Maggiore della difesa, il presidente del Comitato scientifico permanente del CCM, il presidente della Federazione nazionale ordini medici chirurghi e odontoiatri (FNOM CeO), il presidente della Federazione ordini farmacisti italiani (FOFI), il presidente della Federazione nazionale collegi infermieri (IPASVI), il presidente della Federazione nazionale collegi ostetriche (FNCO), il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, il presidente della Federazione nazionale ordini veterinari italiani (FNOVI) e il presidente della Federazione nazionale collegi tecnici sanitari di radiologia medica (F.N.C.P.T.S.R.M.).
Art. 8
#Comma 1
Comitato nazionale per la sicurezza alimentare
Comma 2
Il Comitato di cui al comma 1 si articola in due sezioni: la «Sezione per la sicurezza alimentare», cui sono assegnati i membri di cui alla lettera a) del medesimo comma, e la «Sezione consultiva delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare», cui sono assegnati i membri di cui alle lettere dalla b) alla l). Ai lavori di quest'ultima sezione sono chiamati a partecipare il direttore della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari ed il direttore della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute.
Il Ministro della salute puo' nominare un membro supplente per ciascuno dei componenti di cui al comma 1. In tal caso la richiesta di designazione alle amministrazioni interessate avviene con riguardo sia al membro ordinario che al membro supplente. La nomina di membri supplenti non comporta oneri aggiuntivi.
Il Comitato di cui al comma 1 e' presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato. Durante la seduta di insediamento, la sezione per la sicurezza alimentare elegge, al suo interno, il proprio Presidente. Il Presidente della Sezione consultiva delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare e' il Capo del Dipartimento della sanita' pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, o un suo delegato.
Il Comitato di cui al comma 1 viene convocato, di regola, per sezioni. Il Ministro della salute, ove ne ravvisi la necessita', puo' convocare il Comitato per la sicurezza alimentare in seduta plenaria.
In tal caso, i componenti di cui alle lettere i) ed l) del comma 1 partecipano senza diritto di voto.
Art. 9
#Comma 1
Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie
Comma 2
Il Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM) esercita le funzioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e di cui al decreto del Ministro della lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 settembre 2008, recante ulteriori modifiche al decreto del Ministro della salute 1° luglio 2004, recante disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM), nonche' le altre attribuitegli dalla normativa vigente.
I componenti del Comitato strategico e del Comitato scientifico permanente sono nominati con decreto del Ministro della salute, restano in carica fino alla scadenza del termine di durata del CCM, salvo revoca, e possono essere riconfermati. Il Direttore generale della prevenzione sanitaria e' il Direttore operativo del CCM e ricopre tale incarico fino alla scadenza del termine di durata del CCM.
Il Ministro della salute puo', altresi', chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato strategico i direttori generali di volta in volta competenti per la materia trattata.
Il Ministro della salute puo' invitare degli esperti a partecipare allo svolgimento dei lavori, per ciascun argomento all'ordine del giorno.
Il Comitato scientifico permanente si puo' avvalere di sottocomitati scientifici di progetto, istituiti con decreto del Ministro della salute, su proposta del direttore operativo del CCM.
Per lo svolgimento delle funzioni a lui affidate, il Direttore operativo si avvale anche del Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell'Istituto superiore di sanita', sulla base di apposita convenzione stipulata tra il medesimo Istituto ed il CCM.
Art. 10
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136))
Art. 11
#Comma 1
Commissione medica d'appello
Comma 2
La Commissione medica d'appello opera nella composizione e secondo la disciplina di cui al regolamento ENAC, emanato in attuazione dell'articolo 734 del codice della navigazione.
Art. 12
#Comma 1
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
Comma 2
La composizione del Nucleo di cui al comma 1 puo' essere integrata da esperti, nominati dal Ministro della salute, in ragione della specificita' dei temi da affrontare, nei limiti consentiti dalla risorse disponibili.
Art. 13
#Comma 1
Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di cui all'articolo 57, commi da 01 a 05, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, svolge le funzioni ivi previste ed opera nella composizione indicata dallo stesso articolo 57, comma 02.
Art. 14
#Comma 1
Organi collegiali soppressi
Comma 2
La Commissione consultiva per i biocidi, di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e successive modificazioni, e' soppressa e le relative funzioni sono trasferite alla Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure del Ministero della salute.
La Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo, di cui all'articolo 9 della legge 6 marzo 2001, n. 52, e' soppressa e le relative funzioni sono trasferite al Centro nazionale trapianti, che le esercita in collaborazione con il Centro nazionale sangue.
Art. 15
#Comma 1
Costituzione, ricostituzione e funzionamento degli organi collegiali e degli altri organismi
Comma 2
I decreti di costituzione degli organi collegiali di cui all'articolo 2, nonche' quelli di ricostituzione degli altri organi collegiali e degli altri organismi di cui al presente regolamento sono emanati entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.
Gli organi collegiali e gli altri organismi previsti dal presente provvedimento durano in carica tre anni, rinnovabili alla scadenza.
Con apposito regolamento interno sono disciplinate le modalita' di funzionamento di ogni organo collegiale e di ogni altro organismo previsti dal presente regolamento.
Art. 16
#Comma 1
Disposizioni finanziarie
Comma 2
Resta fermo il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5.
Ai fini del contenimento della spesa per organi collegiali ed altri organismi, ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di nomina dei componenti e' necessario privilegiare coloro la cui sede di servizio coincide con la localita' sede dell'organo collegiale o di altro organismo e per le riunioni il ricorso, per quanto possibile, allo strumento della videoconferenza.
Art. 17
#Comma 1
Disposizione finale
Comma 2
Fino all'insediamento degli organi collegiali e degli altri organismi previsti dal presente regolamento, sono prorogati quelli operanti alla data della sua entrata in vigore.