DECRETO LEGISLATIVO

Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni.

Numero 358 Anno 1997 GU 24.10.1997 Codice 097G0392

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-10-08;358

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI DI RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 1

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Comma 1

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N. 344 (3) ((4))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che il presente articolo e' abrogato con riguardo alle cessioni e ai conferimenti effettuati nonche' alle operazioni di fusione e scissione perfezionate dopo il 31 dicembre 2003.


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, come modificato dal D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, ha confermato (con l'art. 3, comma 2) l'abrogazione del presente articolo.
Inoltre, il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 18, comma 6) che l'abrogazione si applica alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 e a partire da quest'ultima data.


Art. 2

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Comma 1

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N. 344 (3) ((4))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che il presente articolo e' abrogato con riguardo alle cessioni e ai conferimenti effettuati nonche' alle operazioni di fusione e scissione perfezionate dopo il 31 dicembre 2003.


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, come modificato dal D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, ha confermato (con l'art. 3, comma 2) l'abrogazione del presente articolo.
Inoltre, il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 18, comma 6) che l'abrogazione si applica alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 e a partire da quest'ultima data.


Art. 3

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Comma 1

Conferimenti di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento

Comma 2

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di quelle di cui all'articolo 1, per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di societa' controllate e collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.


Per i conferimenti di aziende situate nel territorio dello Stato, le disposizioni del comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario e' un soggetto non residente nel territorio stesso.


Qualora il conferimento abbia ad oggetto l'unica azienda dell'imprenditore individuale, la cessione, anche a titolo gratuito, delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, si considera effettuata nell'esercizio d'impresa, ed e' fatta salva l'applicazione dell'articolo 16, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la tassazione separata delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende, qualora ne sussistano i presupposti, con riferimento alla data del conferimento; la cessione delle partecipazioni, effettuata oltre i tre anni dal conferimento, e' disciplinata dagli articoli 81, comma 1, lettere c) e c-bis), e 82 del predetto testo unico, assumendo come costo delle partecipazioni il valore attribuito alle stesse ai sensi del presente articolo. (3) ((4))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che il presente articolo e' abrogato con riguardo alle cessioni e ai conferimenti effettuati nonche' alle operazioni di fusione e scissione perfezionate dopo il 31 dicembre 2003.


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, come modificato dal D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) l'abrogazione dei soli artt. 1, 2 e 6 del presente decreto, con conseguente ripristino del presente articolo.


Art. 4

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Comma 1

Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario

Comma 2

I conferimenti di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, effettuati tra i soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.


In luogo dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, i soggetti ivi indicati possono optare, nell'atto di conferimento, per l'applicazione delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 1 del presente decreto.
L'opzione puo' essere esercitata anche per i conferimenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per l'adeguamentoalle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni.


Qualora non sia esercitata l'opzione di cui al comma 2, l'aumento di patrimonio netto del soggetto conferitario a seguito del conferimento si considera formato con gli utili di cui all'articolo 41, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la tassazione degli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita. (3) ((4))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che il presente articolo e' abrogato con riguardo alle cessioni e ai conferimenti effettuati nonche' alle operazioni di fusione e scissione perfezionate dopo il 31 dicembre 2003.


Art. 5

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Comma 1

Scambi di partecipazioni

Comma 2

La permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, contenente disposizioni in materia di societa' controllate e collegate, in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest'ultimo azioni proprie, non da' luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio.
L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente.


Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in societa', mediante i quali la societa' conferitaria acquisisce il controllo di una societa' ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito dell'impresa conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla societa' conferitaria per effetto del conferimento. (3) ((4))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che il presente articolo e' abrogato con riguardo alle cessioni e ai conferimenti effettuati nonche' alle operazioni di fusione e scissione perfezionate dopo il 31 dicembre 2003.


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, come modificato dal D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) l'abrogazione dei soli artt. 1, 2 e 6 del presente decreto, con conseguente ripristino del presente articolo.


Art. 6

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Comma 1

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N. 344 (3) ((4))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che il presente articolo e' abrogato con riguardo alle cessioni e ai conferimenti effettuati nonche' alle operazioni di fusione e scissione perfezionate dopo il 31 dicembre 2003.


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, come modificato dal D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, ha confermato (con l'art. 3, comma 2) l'abrogazione del presente articolo.
Inoltre, il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 18, comma 6) che l'abrogazione si applica alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 e a partire da quest'ultima data.


Comma 2

Capo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPORTAMENTI ELUSIVI

Art. 7

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Comma 1

Individuazione di operazioni di natura elusiva e modificazioni in materia di accertamento e contenzioso

Comma 2

Dopo l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente il controllo delle dichiarazioni dei redditi, e' inserito il seguente:
"Art. 37-bis (Disposizioni antielusive). - 1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o piu' delle seguenti operazioni:
a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;
b) conferimenti in societa', nonche' negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
c) cessioni di crediti;
d) cessioni di eccedenze d'imposta;
e) operazioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni;
f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni, aventi ad oggetto i beni e i rapporti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c), c -bis) e c -ter), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. L'avviso di accertamento e' emanato, a pena di nullita', previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso d'accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullita', in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto al comma 2.
6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.
7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti dall'amministrazione finanziaria; a tal fine detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento e' divenuto definitivo o e' stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.
8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono disciplinate le modalita' per l'applicazione del presente comma.".


Il comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni in materia di nomina del relatore e di fissazione della data di trattazione dell'udienza nel processo tributario, e' sostituito dal seguente:
" 2. Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione e' riservata alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di lire. Un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione e' comunque riservata alla trattazione di controversie nei confronti di societa' con personalita' giuridica, nonche' di controversie inerenti l'applicazione dell'articolo 37 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.".


Dopo il comma terzo dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente il controllo delle dichiarazioni dei redditi, e' aggiunto il seguente:
"Le persone interposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi successivamente imputati, a norma del comma terzo, ad altro contribuente, possono chiederne il rimborso.
L'amministrazione procede al rimborso dopo che l'accertamento, nei confronti del soggetto interponente, e' divenuto definitivo ed in misura non superiore all'imposta effettivamente percepita a seguito di tale accertamento.".


Nell'articolo 21, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, riguardante le richieste di parere al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, le parole: "nell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e nell'ultimo comma dell'articolo 37" sono soppresse e dopo le parole: ", delle disposizioni contenute" sono inserite le seguenti parole: "negli articoli 37, comma terzo, e 37 -bis.".


Comma 3

Capo III - DISCIPLINA TRANSITORIA E DI ATTUAZIONE

Art. 9

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Comma 1

Decorrenza e disposizioni attuative

Comma 2

Le norme di cui agli articoli da 1 a 5 si applicano alle cessioni, alle permute e ai conferimenti posti in essere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano alle fusioni e scissioni perfezionate, ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Le differenze tra i valori iscritti in bilancio a fronte di disavanzi di fusione o di scissione ed i relativi valori fiscalmente riconosciuti, ancora esistenti nel bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si considerano fiscalmente riconosciuti mediante il versamento, sulla suddetta differenza, dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 1.


Per le azioni o quote gia' esistenti alla data del 30 aprile 1997, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, la documentazione prevista dal comma 3 dello stesso articolo puo' riguardare soltanto i componenti positivi e negativi di reddito del soggetto possessore delle azioni o quote alla data anzidetta e dei possessori successivi, nonche' la plusvalenza o la minusvalenza conseguita dal soggetto che ha ceduto le azioni o le quote al predetto possessore alla data del 30 aprile 1997.


Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, si applicano agli atti, fatti e procedimenti posti in essere dopo l'entrata in vigore del presente decreto, e dalla stessa data cessa di avere applicazione, per tali fattispecie, l'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, contenente disposizioni antielusive.


Il comma 16 dell'articolo 123 -bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' soppresso.


Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le eventuali disposizioni attuative del presente decreto.