Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
di accise e in materia finanziaria
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
trascrizione e dalla tassa automobilistica
Comma 2
In ogni caso, tali veicoli non possono essere rimessi in circolazione.
Comma 3
Art. 3
#Comma 1
sistema di remunerazione del servizio nazionale della
riscossione
Comma 2
"Art. 87 (Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo). - 1. Il concessionario può, per conto dell'Agenzia delle entrate, presentare il ricorso di cui all'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura.".
1) al comma 2:
1.1) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " , nonchè sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;";
1.2) dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4;";
1.3) alla lettera e) dopo la parola: "compiute", sono inserite le seguenti: "nell'attività di notifica della cartella di pagamento e"; 2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo.";
1) al comma 1 dopo le parole: "lettere a), d)", sono inserite le seguenti: " , d-bis)";
2) al comma 3 le parole da: "dell'importo" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "pari ad un quarto dell'importo iscritto a ruolo, ed alla totalità delle spese di cui all'articolo 17, comma 6, se rimborsate dall'ente creditore.";
"3-bis. Nei casi diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, l'Agenzia delle entrate può, comunque, autorizzare i trasferimenti azionari, le fusioni e le scissioni di cui all'articolo 2, comma 4, a condizione che non vi sia diminuzione della capacità finanziaria, tecnica ed organizzativa.".
3-bis. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, iscritti a ruolo dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, può essere consentito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nel limite massimo di sessanta mesi con provvedimento motivato degli stessi enti impositori.
4. Negli anni 2002 e 2003 la remunerazione dei concessionari e dei commissari governativi, per i ruoli emessi da uffici statali, anche prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, si compone:
a) di una indennità fissa, pari, nei due anni, rispettivamente a euro 370 milioni ed a euro 335 milioni;
b) di un importo variabile, costituito da un aggio, di percentuale pari a quella vigente al 31 dicembre 2001, sulle somme effettivamente riscosse, da erogare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
5. Con decreto ministeriale, da adottare entro il 31 luglio di ciascun anno, l'indennità di cui al comma 4 è ripartita, per una quota non inferiore al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia, e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti.
6. Per il conseguimento dell'importo variabile di cui al comma 4, ai concessionari e commissari governativi è fissato l'obiettivo di un incremento della riscossione delle somme iscritte nei ruoli degli uffici statali, rispetto ai livelli della corrispondente riscossione conseguiti nell'anno 2001, in misura complessiva non inferiore a euro 520 milioni, per l'anno 2002, ed a euro 1040 milioni, per l'anno 2003. Con il decreto di cui al comma 5, l'incremento complessivo della riscossione è suddiviso nelle quote di competenza di ciascun concessionario e commissario governativo, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) relativamente all'obiettivo stabilito per l'anno 2002, determinazione di uguali quote di incremento delle percentuali derivanti dal rapporto tra quanto riscosso nel 2001 ed il carico medio netto del triennio 1998-2000, tra i soli concessionari e commissari governativi le cui attività di riscossione sono risultate, nell'anno 2001, inferiori alla mediana del medesimo anno, assumendosi questa nel valore percentuale dato dal rapporto tra la riscossione effettuata ed il relativo carico medio netto del predetto triennio; per lo stesso anno 2002, l'obiettivo proprio dei concessionari e dei commissari governativi le cui attività di riscossione sono risultate, nell'anno 2001, pari o superiori alla mediana del medesimo anno, è costituito dal mantenimento di un identico valore percentuale di riscossione;
b) relativamente all'obiettivo stabilito per l'anno 2003, divisione dello stesso in modo che le uguali quote di incremento di cui alla lettera a), per le concessioni situate al di sopra della mediana siano pari alla metà di quelle previste per le concessioni al di sotto della stessa mediana.
7. Fermo l'aggio di cui al comma 4, lettera b), i concessionari e i commissari governativi anticipano comunque, senza diritto ad interessi, il versamento degli importi corrispondenti agli obiettivi stabiliti nel comma 6, lettera a), entro il 30 novembre 2002, in misura pari a euro 260 milioni, e, entro il 27 dicembre 2002, in misura pari alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato e l'importo di quanto anticipato o effettivamente riscosso al 13 dicembre 2002. Il 50 per cento della quota di obiettivo non conseguito nell'anno 2002 dai concessionari e commissari governativi è comunque computato in aumento delle loro quote di obiettivo per l'anno 2003. Per la restituzione dell'anticipo, in due quote uguali negli anni 2003 e 2004, i concessionari e commissari governativi effettuano compensazione, da regolare contabilmente, fino ad estinzione del credito, con gli importi dei riversamenti dovuti nei predetti anni. La mancata effettiva riscossione delle somme anticipate comporta l'obbligo di restituzione dell'aggio.
7-bis. L'aggio di cui al comma 4, lettera b), per la quota corrispondente alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato per il 2002 e l'importo effettivamente riscosso in detto anno, può essere imputato, in deroga ai principi di competenza, al risultato civilistico e fiscale dell'esercizio 2002.
8. L'aggio di cui al comma 4, lettera b), è aumentato del 50 per cento sulle maggiori riscossioni realizzate rispetto agli obiettivi ed è ridotto, per il mancato conseguimento degli obiettivi riferiti all'anno 2003, nelle misure stabilite con il decreto di cui al comma 5, in misura percentuale pari a quella di scostamento dall'obiettivo, con un massimo del 20 per cento.
9. Il concessionario o il commissario governativo che non esegue, in tutto o in parte, alla prescritta scadenza le anticipazioni previste dal comma 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; in tale caso, si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 30 e 55 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1999.
(9-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 9 non si applica in caso di versamento delle anticipazioni di cui al comma 7 entro il termine di trenta giorni dalla prescritta scadenza; in tal caso, non si applicano interessi.)
10. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: "Fino al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti:
"Fino al 31 dicembre 2003";
b) nell'articolo 4-bis, comma 1, le parole: "1 gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2004".
11. All'articolo 77, comma 1, lettera d), della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "1 gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2004".
12. Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fermo quanto disposto dall'articolo 15, l'articolo 16-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Per i ruoli emessi da uffici statali non si applica la maggiorazione dell'aggio di cui all'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
13. L'Agenzia delle entrate provvede a maggiori accertamenti per 146 milioni di euro, nell'anno 2002, per 635 milioni di euro nell'anno 2003 e per 455 milioni di euro nell'anno 2004. A tale fine, fermo restando per i professori della Scuola inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, il diritto potestativo di opzione per rientro nei ruoli di provenienza, con automatico riconoscimento alla presa d'atto della riammissione a tutti gli effetti del servizio prestato presso la Scuola, la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, per gli anni 2002, 2003 e 2004, realizza un programma straordinario di qualificazione, riqualificazione e formazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, attraverso adeguata reingegnerizzazione dei propri processi produttivi, per le esigenze connesse all'immediato potenziamento dell'attività di accertamento fiscale e di contrasto all'economia sommersa, utilizzando le risorse di cui all'unità previsionale di base 6.1.1.1. "Spese generali di funzionamento", capitolo 3542, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 e corrispondenti unità previsionali di base per gli anni 2003 e 2004.
13-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, comma 1, primo periodo, le parole: "dall'articolo 47" sono sostituite dalle seguenti: "dal capo IV";
b) all'articolo 55, comma 1, le parole: "dall'articolo 47" sono sostituite dalle seguenti: "dal presente capo";
c) all'articolo 57, comma 1, le parole da: "Fatte salve" fino a: "commissari governativi" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'anno 2004 e anche in deroga all'articolo 12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, lo gestiscono a titolo di commissari governativi".
13-ter. La riscossione coattiva dei crediti dell'erario relativa alle prestazioni rese dai soggetti di cui al regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526, fino alla soppressione dell'articolo 10, n. 26), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intende consentita nei limiti dell'applicazione della predetta disposizione.
Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi o recuperi di somme già versate.
13-quater. La riscossione coattiva dei fondi a disposizione del Corpo delle capitanerie di porto avviene ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460.
Comma 3
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Con decreto interdirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di cui al periodo precedente i soggetti interessati non possono più fruire di nuovi crediti di imposta i cui presupposti si sono realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Non si applicano interessi e sanzioni nei confronti dell'interessato che utilizzi un credito di imposta dopo la pubblicazione del decreto interdirigenziale di cui al secondo periodo, purchè entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed entro lo stesso termine avvenga la spontanea restituzione degli importi indebitamente utilizzati.
Art. 6
#Comma 1
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248. Detto fondo è finalizzato principalmente alla copertura degli oneri di ammortamento, anche relativamente ai nuovi investimenti, e al mantenimento della rete stradale e autostradale nazionale, nonchè alla copertura degli oneri inerenti l'eventuale ristrutturazione societaria.
"3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni interamente partecipate dallo Stato, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la società interessata stipula apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate e l'iscrizione a ruolo avviene a seguito di un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, vidimata e resa esecutiva dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione della dislocazione territoriale dell'ufficio della società che l'ha richiesta".
PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289.
PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
L'ANAS Spa succede nei rapporti attivi e passivi dell'Ente nazionale per le strade - ANAS. Ogni riferimento all'ANAS, contenuto in leggi, regolamenti o provvedimenti, deve intendersi effettuato all'ANAS Spa.
Comma 3
La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha stabilito che "Al fine di assicurare gli obiettivi di cui ai commi 1020 e 1021, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono impartite ad ANAS Spa, anche in deroga all'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come da ultimo modificato dai commi 1019, 1024 e 1028 del presente articolo, direttive per realizzare, anche attraverso la costituzione di apposita società, le cui azioni sono assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di intesa con il Ministero delle infrastrutture, l'autonomia e la piena separazione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile delle sue attività volte alla vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, nonchè al concorso nella realizzazione dei compiti di cui all'articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Le direttive sono impartite altresì per assicurare le modalità di gestione e dell' eventuale trasferimento delle partecipazioni già possedute da ANAS Spa in società concessionarie autostradali. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un nuovo capitolo di bilancio nel quale affluiscono, in caso di costituzione della predetta società, quota parte dei contributi statali già attribuiti ad ANAS Spa per essere conseguentemente destinati a remunerare, sulla base di un contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le attività della medesima società."
Comma 4
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 ha disposto convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (con l'art. 49, comma 6) che "Alla data di trasferimento della partecipazione detenuta dallo Stato in ANAS S.p.A., all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, al terzo periodo dopo le parole: "successive modifiche" le parole: "dello statuto o" sono soppresse e il comma 6 del medesimo articolo 7 è abrogato".
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Successivi apporti al capitale sociale sono stabiliti, tenuto conto del piano industriale della società, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con l'autorità di Governo competente in materia di sport).
Comma 3
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 (con l'art. 1, comma 629) che "La società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assume la denominazione di « Sport e salute Spa »; conseguentemente, ogni richiamo alla CONI Servizi Spa contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Sport e salute Spa".
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
"1. I medicinali, aventi uguale composizione in principi attivi, nonchè forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione; tale disposizione non si applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivo.".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 48, comma 30) che a decorrere dalla data di insediamento degli organi dell'Agenzia, di cui al comma 4 dell'art. 48 del suddetto D.L. n. 269/2003, sono abrogate le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 9. .
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
"1. Alle imprese che operano nei settori delle attività estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive
1-bis. Per fruire del contributo le imprese inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti e la ripartizione regionale degli stessi, nonchè l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza e comunque entro sei mesi dalla predetta data.
1-ter.
1-quater. Entro il secondo mese successivo alla data di chiusura dell'esercizio in cui è presentata l'istanza di cui al comma 1-bis, le imprese trasmettono in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate una dichiarazione contenente il settore di appartenenza, l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati alla predetta data suddivisi per area regionale interessata, l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione alla medesima data e il limite di intensità di aiuto utilizzabile.
1-quinquies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.
1-sexies. Per le modalità delle trasmissioni telematiche previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento
A tale fine le risorse preordinate al finanziamento del credito di imposta dalla delibera CIPE n. 48 del 4 aprile 2001
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Nell'assicurare il monitoraggio dell'attuazione degli interventi per l'approvvigionamento idrico e per lo sviluppo dell'irrigazione, si procede anche alla definizione dei pregressi rapporti amministrativi di tutte le opere avviate dall'ex AGENSUD anche al fine di pervenire alla definizione e individuazione, per la loro riprogrammazione, di eventuali economie di spesa sulle somme stanziate a valere sul Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.
Art. 14
#Comma 1
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 264, comma 1, lettera l)) che l'abrogazione dell'art. 14 decorre dalla data di entrata in vigore della parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, N. 152.
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 luglio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze
Sirchia, Ministro della salute
Urbani, Ministro per i beni e le attività culturali
Marzano, Ministro delle attività produttive
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli