DECRETO LEGISLATIVO

Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari.

Numero 237 Anno 1997 GU 26.07.1997 Codice 097G0273

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;237

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

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Comma 1

Soppressione dei servizi autonomi di cassa

Comma 2

I servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate ((. . .)) sono soppressi con effetto dal 1 gennaio 1998.


Dalla data di cui al comma 1, gli adempimenti in materia di riscossione, contabilizzazione e versamento di tutte le entrate, nonche' quelli in materia di pagamento, gia' svolti a qualsiasi titolo ((dagli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio)), sono disciplinati dalle disposizioni seguenti.(1)


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, come modificato dall'Errata Corrige in G.U. 22/01/1998, n.17 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "In deroga all'articolo 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, i servizi di cassa degli uffici del dipartimento del territorio continuano ad operare fino alla predetta data."


Comma 3

Capo II - Adempimenti in materia di riscossione

Art. 3

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Comma 1

Determinazione delle entrate

Comma 2

La determinazione delle entrate e' effettuata ((dall'ufficio dell'ente creditore)) ovvero, limitatamente ai casi in cui disposizioni di legge prevedono l'autoliquidazione, dal soggetto interessato; con decreto dirigenziale sono approvati i modelli da utilizzare ai fini della riscossione e del versamento.


Nei casi in cui specifiche disposizioni di legge prevedono la possibilita' di definizione in via breve delle constatate violazioni, il relativo processo verbale contiene il modello da utilizzare per la riscossione.


Art. 4

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Comma 1

Soggetti incaricati della riscossione

Comma 2

Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi e dagli istituti di credito secondo le modalita' di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. ((Fino al 31 dicembre 2003, per i compensi)) alle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.


A seguito dell'entrata in funzione degli sportelli automatizzati che consentono l'acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le entrate puo' essere affidato anche all'Ente poste italiane con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.


((


A decorrere dal 1° gennaio 2004, il compenso spettante a concessionari, banche e Poste italiane Spa e' determinato sulla base di apposita convenzione stipulata con l'Agenzia delle entrate, tenuto conto dei costi diretti e indiretti del servizio.


))


Alla trasmissione dei dati analitici relativi ad ogni singola operazione d'incasso effettuata dalle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567.


I concessionari trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna operazione di riscossione e di pagamento, i dati analitici relativi a ciascuna operazione di accreditamento effettuata dagli istituti di credito, nonche' ai singoli versamenti effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari. I concessionari inoltre trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna riscossione eseguita mediante conto corrente postale vincolato alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonche' ai singoli postagiro effettuati alle medesime sezioni di tesoreria provinciale ed alle casse degli enti destinatari.


Con decreto dirigenziale sono determinate le modalita' e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati.


Art. 4-bis

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Comma 1

Remunerazione del servizio

Comma 2

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 SETTEMBRE 2002, N. 209, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 NOVEMBRE 2002, N. 265)).


Per il periodo tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2002 sono corrisposte a ciascun concessionario e commissario governativo del servizio nazionale della riscossione, a valere sugli stanziamenti della pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, somme pari all'eventuale differenza tra la meta' della media delle remunerazioni erogate negli anni 1997 e 1998 ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, e quelle erogate in applicazione dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Le modalita' di erogazione di tali somme sono determinate, sulla base di rilevazione infrannuale delle esigenze, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 SETTEMBRE 2002, N. 209, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 NOVEMBRE 2002, N. 265)).


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 SETTEMBRE 2002, N. 209, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 NOVEMBRE 2002, N. 265)).


Art. 5

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 342))


Art. 6

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Comma 1

Riscossione di particolari entrate

Comma 2

La riscossione delle tasse sulle concessioni governative, da corrispondere in modo ordinario, ai sensi della vigente normativa, e' effettuata mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'ufficio concessioni governative di Roma, vincolato a favore della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.


La riscossione dei canoni di abbonamento alla radiotelevisione, delle relative tasse di concessione governativa, imposta sul valore aggiunto, sanzioni, interessi e diritti e' effettuata tramite l'Ente poste italiane mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino, vincolato a favore della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Torino. Alla riscossione coattiva provvede il medesimo ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.


((3. A decorrere dal 1º luglio 2017, la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) e i), da corrispondere agli uffici provinciali - territorio dell'Agenzia delle entrate e' effettuata mediante:


e) altri strumenti di pagamento elettronico))


Nel caso di pagamento contestuale di imposte ipotecarie o di bollo e di tasse ipotecarie, queste ultime possono essere riscosse e versate con le modalita' di cui all'articolo


3-ter. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalita' per il versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse ai sensi del comma 3, e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari. Gli intermediari provvedono comunque al versamento diretto alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1998."


Art. 7

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Comma 1

Riscossione coattiva

Comma 2

Per la riscossione coattiva di tutte le entrate di cui all'articolo 2, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 6, comma 2, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.


Per la riscossione coattiva delle entrate ((diverse da quelle)) di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni.


Per la riscossione coattiva delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, il ruolo e' formato dalla amministrazione o dall'ente competente ad emettere l'ordinanza - ingiunzione.


Comma 3

Capo III - Versamento delle entrate

Art. 8

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Comma 1

Termini e modalita' per il versamento delle somme riscosse

Comma 2

Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello previsto per l'accreditamento da parte delle banche al concessionario, il concessionario versa, distintamente per capitolo e articolo, competenza e residui, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato l'ammontare delle somme allo stesso accreditate al netto della commissione di sua spettanza e dei pagamenti e delle anticipazioni effettuati secondo le disposizioni contenute nel presente decreto, nonche' dei relativi compensi e, per la parte residua, delle somme oggetto di dilazione e di sgravio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, usufruibili sui versamenti diretti. (4)(5)((6))


L'ammontare delle somme riscosse direttamente dal concessionario va versato distintamente per voce di entrata alla competente sezione della tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione al netto della commissione di sua spettanza, nonche' delle altre somme di cui al comma 1. Nello stesso termine vanno versate, mediante postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione di accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali.


Le somme accreditate al concessionario dalle aziende di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli di entrata sono comunque riversate, nei termini stabiliti nel presente decreto, alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle finanze e alle casse degli enti destinatari secondo modalita' stabilite dal Dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione.


Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di versamenti da effettuare da parte dell'ufficio delle concessioni governative di Roma e dell'ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino.


Le somme riscosse dai concessionari, direttamente allo sportello o attraverso delega ad aziende di credito, nel periodo in cui restano nella disponibilita' del concessionario costituiscono i fondi da cui sono prelevate le somme da erogare secondo le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11.


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AGGIORNAMENTO (4)


La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 77, comma 1, lettera d)) che la modifica decorre dal 1 gennaio 2002.


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AGGIORNAMENTO (5)


La L. 21 novembre 2000, n. 342, come modificata dal D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16 ha disposto (con l'art. 77, comma 1, lettera d)) che la modifica decorre dal 1 gennaio 2003.


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AGGIORNAMENTO (6)


La L. 21 novembre 2000, n. 342 come modificata dal D.L. 8 luglio 2002, n. 138 , convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2002, n. 178 ha disposto (con l'art. 77, comma 1, lettera d)) che la modifica decorre dal 1 gennaio 2004.


Art. 9

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Comma 1

(( (Versamento agli enti diversi dallo Stato). ))

Comma 2

((


Il concessionario della riscossione e' tenuto ad eseguire i versamenti delle somme riscosse per conto di enti diversi dallo Stato ai singoli aventi diritto entro il giorno ventisette di ciascun mese per le somme riscosse dall'uno al quindici dello stesso mese ed entro il giorno dodici di ciascun mese per le somme riscosse dal sedici all'ultimo giorno del mese precedente.


))


Comma 3

Capo IV - Adempimenti in materia di pagamenti e di contabilita'

Art. 10

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115))


Art. 11

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Comma 1

Pagamenti per conto degli uffici finanziari

Comma 2

Il concessionario della riscossione e' tenuto a pagare, con i fondi della riscossione, per conto degli uffici finanziari della propria circoscrizione territoriale le somme necessarie per l'esecuzione delle notifiche degli atti dagli stessi emessi. Il pagamento e' effettuato entro i limiti stabiliti con provvedimento autorizzativo emesso dal direttore regionale o compartimentale competente.


Art. 12

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ))


Art. 13

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Comma 1

Tenuta della contabilita'

Comma 2

Il concessionario della riscossione tiene la contabilita' delle somme riscosse e di quelle versate con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' per la resa della contabilita' amministrativa di cui all'articolo 252 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonche' le notizie di accertamento e di riscossione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239.


Comma 3

Capo V - Sanzioni

Art. 14

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Comma 1

Sanzioni per omesso o insufficiente versamento

Comma 2

In caso di omesso o insufficiente versamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse dagli enti destinatari delle somme riscosse dal concessionario direttamente o per il tramite degli istituti di credito si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567.


Art. 15

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Comma 1

Inadempienze nell'invio dei dati

Comma 2

Nei confronti dei concessionari che non effettuano la trasmissione all'anagrafe tributaria, in via telematica, dei dati relativi alle operazioni eseguite nell'ambito delle attivita' di riscossione nei termini stabiliti dall'Amministrazione finanziaria, si applica la sanzione amministrativa di lire 100 mila per ogni giorno di ritardo. Per ogni operazione effettuata, i cui dati sono inseriti in forniture successive a quelle di competenza, si applica una sanzione amministrativa di lire 50 mila per ciascuna operazione.
Le sanzioni amministrative sono ridotte a un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni. Resta fermo in ogni caso l'obbligo di trasmissione dei dati.


Per la difformita' dei dati trasmessi rispetto alle relative specifiche tecniche, la sanzione amministrativa e' commisurata alla percentuale di errore riscontrata a fronte di ciascuna tipologia di dato ed e' pari a lire 300 mila per una percentuale di errore fino all'1 per cento e a lire 1 milione per una percentuale di errore fino al 5 per cento. Per percentuali di errore che eccedono il 5 per cento, in aggiunta alla sanzione fissa di lire 1 milione si applica, sull'eccedenza, una ulteriore sanzione amministrativa di lire 1 milione per ogni punto o frazione di punto percentuale; tale sanzione non puo' in ogni caso superare l'importo di lire 35 milioni.


Per le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, il concessionario ha diritto di rivalsa sugli istituti di credito per la quota parte delle sanzioni a questi ultimi imputabili in relazione alle forniture di loro competenza.


Le reiterate e rilevanti infrazioni all'obbligo di invio dei dati delle operazioni eseguite nell'ambito delle attivita' di riscossione costituiscono causa di decadenza dalla concessione.


Comma 3

Capo VI - Disposizioni finali

Art. 16

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Comma 1

Norma di rinvio

Comma 2

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano la riscossione delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e quelle del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 luglio 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Ciampi, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: Flick


Art. 16-bis

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Comma 1

(( (Validita' degli atti compiuti). ))

Comma 2

((


Restano salvi gli effetti degli atti amministrativi e di esecuzione compiuti dal 1 gennaio 1998 per il recupero dei crediti erariali per pene pecuniarie e spese processuali nonche' per imposte, tasse, diritti e spese prenotati a debito. I procedimenti di riscossione coattiva gia' iniziati dal concessionario del servizio di riscossione alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali e' stato gia' eseguito il pignoramento, sono regolati dalle disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.


))