Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Comma 6
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonchè la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri".
Comma 7
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonchè la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri".
Art. 2
#Comma 1
per combustione per uso industriale
imposta di consumo sul gas metano per usi civili))
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
zone montane ed in altri specifici territori nazionali
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
impiegato dagli autotrasportatori
Comma 2
Comma 3
a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 30 giugno 2002;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 2003, per il periodo dal 1 luglio 2002 al 31 dicembre 2002, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2002;
c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1 gennaio 2003 ed entro il 31 marzo 2003."
Comma 4
a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 del predetto articolo 5 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 del predetto articolo 5 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 2004, facendo riferimento allo scostamento di prezzo che risulti alla fine dell'anno 2003 rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio del medesimo anno;
c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 del predetto articolo 5 deve essere presentata entro il 31 marzo 2004."
Art. 5-bis
#Comma 1
effettuata con veicoli). ))
Comma 2
"b-bis) all'articolo 13, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
'4-bis. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni";
1) dopo le parole: "derivanti dall'attuazione", sono inserite le seguenti: "dell'art. 13, comma 4-bis, e";
2) la parola: "introdotto" è sostituita dalla seguente: "introdotti".
Art. 5-ter
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 7, comma 39) che "A decorrere dal 1° gennaio 2013 le contabilità speciali scolastiche di cui all'articolo 5-ter del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, non sono più alimentate. Le somme disponibili alla stessa data sono versate all'entrata del bilancio dello Stato in misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la restante parte è versata nell'anno 2016. Dallo stesso anno le contabilità speciali sono soppresse. Le predette somme sono annualmente riassegnate ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca".
Art. 5-quater
#Comma 1
legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di accise). ))
Comma 2
a) al comma 15, le parole: "delle benzine" sono sostituite dalle seguenti: "della benzina e del gasolio per autotrazione";
b) al comma 16:
1) nel primo periodo, le parole: "rivendite di benzine" sono sostituite dalle seguenti: "rivendite di carburanti" e le parole: "pari a lire 800" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 0,413 euro e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro";
2) nel secondo periodo, le parole: "tale importo" sono sostituite dalle seguenti: "tali importi"; le parole: "è assegnata alla regione la quota" sono sostituite dalle seguenti: "sono assegnate alle regioni le quote"; le parole: "lire 800" sono sostituite dalle seguenti: "euro 0,413 per la benzina e di euro 0,26 per il gasolio per autotrazione"; la parola: "diminuita" è sostituita dalla seguente: "diminuite";
3) nel terzo periodo, dopo le parole: "sulle benzine vendute nell'anno 1995" sono inserite le seguenti: "e sul gasolio per autotrazione venduto nell'anno 2001"))
Art. 6
#Comma 1
sugli oli lubrificanti
Comma 2
"Articolo 62 (Imposizione sui bitumi di petrolio) - 1. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad imposta di consumo secondo l'aliquota prevista nell'allegato I.
2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai bitumi contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria, mentre non è applicabile ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonchè di elementi prefabbricati per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.
3. Per la circolazione e per il deposito dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.
4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di bitumi con altre sostanze, si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 4.".
Art. 7
#Comma 1
riciclaggio e di risanamento ambientale
Comma 2
Art. 7-bis
#Comma 1
Rivenditori). ))
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive.
Riattribuzione delle concessioni rinnovate
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
Art. 15-bis
#Comma 1
Comma 2
a) al primo periodo, le parole da: ", contestualmente" fino a: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "chiedano la proroga del termine per la richiesta di collaudo di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001 ai fini del completamento dei lavori, possono ottenerla dall'amministrazione concedente per un periodo massimo di novanta giorni, decorrente dalla data di scadenza del predetto termine";
b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "La richiesta di proroga, già formulata prima della data di entrata in vigore della presente legge, deve essere espressamente confermata dall'interessato"))
Art. 15-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 15-quater
#Comma 1
Comma 2
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Art. 16-bis
#Comma 1
trasferimento di beni demaniali). ))
Comma 2
Art. 16-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 16-quater
#Comma 1
della giustizia tributaria). ))
Comma 2
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il consiglio di presidenza è composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di università in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni";
2) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
"2-ter. I componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finchè sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, nè alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria";
"m-bis) dispone, in caso di necessità, l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno;".
Art. 16-quinquies
#Comma 1
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 8 AGOSTO 2002, N. 178))
Art. 16-sexies
#Comma 1
Comma 2
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
Art. 17-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 17-ter
#Comma 1
Festival internazionale "Città di Trento"). ))
Comma 2
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 dicembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze
Marzano, Ministro delle attività produttive
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Visto, il Guardasigilli: Castelli