DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2001, n. 356

Numero 356 Anno 2001 GU 01.10.2001 Codice 001G0415

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di operare alcuni interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi, al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, e, per l'effetto, avvantaggiare non solo il comune cittadino ma anche le imprese che utilizzano tale combustibile per il funzionamento delle proprie attività, agevolando quindi la ripresa dell'economia e dell'occupazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi

Comma 2

1. Dal 1 ottobre 2001 l'aliquota della benzina è pari a quella della benzina senza piombo.
2. Le aliquote di accisa sui prodotti petroliferi indicati nell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate, fino al 31 ottobre 2001, nelle misure ivi fissate, e le sole aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, restano ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2001.
3. Nel periodo 1 ottobre 2001-31 dicembre 2001, è consentita l'immissione al consumo di benzina avente contenuto di piombo compreso tra 150 e 5 mg/litro, attraverso il sistema distributivo della benzina con piombo, mantenendo inalterata la definizione commerciale di benzina super e garantendo la necessaria informazione ai consumatori. Il cambio di destinazione d'uso dei serbatoi e delle colonnine d'erogazione dalla benzina con piombo alla benzina senza piombo non comporta alcun adempimento amministrativo a carico dei titolari delle autorizzazioni.

Art. 2

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Comma 1

Sospensione dell'aumento annuale delle aliquote di accisa sugli oli minerali

Comma 2

1. Per l'anno 2001 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonchè sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1 gennaio 2005.

Art. 3

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Comma 1

Aliquota di accisa sul gasolio utilizzato nelle serre

Art. 4

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Comma 1

Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale

Comma 2

1. A decorrere dal 1 ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa
((sul gas naturale impiegato per combustione per usi non domestici))
, prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno. (2) (3) (4)
((5))

Comma 4

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2002, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le disposizioni di cui al presente articolo, sono ulteriormente prorogate dal 1 luglio 2002 fino al 31 dicembre 2002.

Comma 5

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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che le disposizioni di cui al presente articolo sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.

Comma 6

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43 ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera a)) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Art. 5

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Comma 1

Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle
zone montane ed in altri specifici territori nazionali

Comma 2

1. Per il periodo dal 1 ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto. (2) (3)
((4))

Comma 4

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2002, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che le disposizioni di cui al presente articolo sono ulteriormente prorogate dal 1 luglio 2002 fino al 31 dicembre 2002.

Comma 5

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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 21, comma 3) che le disposizioni di cui al presente articolo sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.

Art. 6

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Comma 1

Agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica

Comma 4

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2002, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che le disposizioni di cui al presente articolo sono ulteriormente prorogate dal 1 luglio 2002 fino al 31 dicembre 2002.

Comma 5

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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 21, comma 4) che le disposizioni di cui al presente articolo sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.

Art. 7

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Comma 1

Disposizione concernente il settore del gas metano

Art. 8

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Comma 1

Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori

Comma 2

1. Nell'articolo 25, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "di lire 100.000 per mille litri di prodotto" sono sostituite dalle seguenti: "della misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2000".
2. All'articolo 25, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze";
b) le parole: "20 luglio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "10 ottobre 2001";
c) le parole: "a decorrere dal 30 giugno 2001, l'aliquota di cui al comma 1, in modo da compensare l'aumento" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo dal 1 gennaio 2001 al 30 giugno 2001, la riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione";
d) le parole: "Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle attività produttive".
3. Nell'articolo 25, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "31 agosto 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2001";
b) le parole: "del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Agenzia delle dogane";
c) le parole: "con l'osservanza delle modalità stabilite con il" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalità e con gli effetti previsti dal".
4. Nell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "30 settembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001";
b) le parole: "di lire 100.000 per mille litri di prodotto" sono sostituite dalle seguenti: "della misura determinata con riferimento al 30 giugno 2001".
5. Nell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "31 ottobre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2002";
b) le parole: "30 settembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001";
c) le parole: "in modo da" sono sostituite dalle seguenti: "al fine di";
d) la parola: "trimestre" è sostituita dalla seguente: "semestre".
6. Nell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "30 novembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2002";
b) le parole: "con l'osservanza delle modalità stabilite con il" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalità e con gli effetti previsti dal".
7. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, le parole: "con l'osservanza delle modalità stabilite con il" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalità e con gli effetti previsti dal".

Art. 8-bis

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Comma 1

((Termini di pagamento dell'accisa))
.

((

Comma 2

1. All'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "I termini e le modalità di pagamento dell'accisa sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, restano fermi i termini e le modalità di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni in consumo avvenute dal 1o al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo non può prevedere termini di pagamento più ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 40 miliardi a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e per gli anni 2002 e 2003 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il Governo trasmette al Parlamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, successivamente, a cadenza semestrale, i dati concernenti le variazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi in relazione all'andamento dei prezzi internazionali)).

Art. 9

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Comma 1

Norma di copertura

Comma 2

1. All'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.".
2. Agli oneri recati dal presente decreto,
((fatta eccezione per l'articolo 8-bis,))
valutati in lire 311 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 373 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 1. A tale fine, una quota delle predette entrate, pari a lire 373 miliardi, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere utilizzata nell'anno 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 ottobre 2001

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze
Marzano, Ministro delle attività produttive
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli