DECRETO LEGISLATIVO

Revisione delle disposizioni in materia di accise. (25G00052)

Numero 43 Anno 2025 GU 04.04.2025 Codice 25G00052

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-28;43

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Ulteriori disposizioni in materia di accisa

Comma 2

All'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla voce «Gas naturale» la parola «industriali» e' sostituita dalle seguenti: «non domestici» e la parola «civili» e' sostituita dalla seguente: «domestici».


Art. 3

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Comma 1

Disposizioni in materia di sussidi ambientalmente dannosi

Comma 2

((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2025, N. 199))


((Per il gasolio utilizzato negli impieghi indicati ai numeri 5 e 9 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non trovano applicazione la variazione, in aumento, dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze 14 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2025, e la variazione, in aumento, della medesima aliquota stabilita dal comma 1, lettera b), del presente articolo)).


Allo scopo di incentivare l'impiego di carburanti maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale a cui e' applicata, in base al criterio di tassazione per equivalenza, l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, al biodiesel e ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, si applica, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, un'aliquota di accisa ridotta pari a euro 617,40 per mille litri; la medesima aliquota trova applicazione per un periodo quinquennale decorrente dalla data di entrata in vigore ((del citato decreto 14 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2025)). I biocarburanti di cui al presente comma soddisfano, ai fini dell'applicazione della predetta aliquota ridotta, le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.


Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 44, paragrafo 5, del medesimo regolamento. Agli adempimenti in materia di aiuti di Stato provvede il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.


((Ferma restando la destinazione stabilita dall'articolo 3 del citato decreto 14 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2025, delle entrate derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio stabilita dall'articolo 2 del medesimo decreto, le maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo, determinate tenuto conto dei connessi effetti finanziari dei commi 3 e 4 del presente articolo nonche' di quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 24-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono destinate, al netto della quota di spettanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)).


Art. 5

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Comma 1

Durata dell'autorizzazione alla vendita dei prodotti da tabacco a mezzo di patentino

Comma 2

All'articolo 54, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, le parole «sono valide per un biennio salvo rinnovo,» sono sostituite dalle seguenti: «hanno una validita' di quattro anni rinnovabili»;


Il termine di scadenza delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti del tabacco a mezzo di patentino, di cui all'articolo 54, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, in corso di validita' alla data del 1° gennaio 2026, e' differito di due anni.


Art. 6

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

I soggetti obbligati di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 1, che, alla data del 31 dicembre 2025, forniscono gas naturale a consumatori finali o consumano il medesimo prodotto per uso proprio, versano entro la fine del mese di gennaio 2026 la rata di acconto relativa al medesimo mese di gennaio 2026 nella stessa misura della rata relativa al mese di dicembre 2025, determinata ai sensi dell'articolo 26, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; il versamento della predetta rata di acconto e' riportato, ai fini del conguaglio dell'accisa sul gas naturale dovuta per il primo semestre dell'anno 2026, nella dichiarazione di cui all'articolo 26-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come introdotto dal presente decreto legislativo, relativa al medesimo semestre.


I soggetti obbligati di cui all'articolo 26, commi 7 e 8, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano la dichiarazione prevista dall'articolo 26, comma 13, del medesimo testo unico nella formulazione vigente alla predetta data, entro il termine e con le modalita' ivi previsti con riferimento all'anno 2025; il relativo conguaglio e' versato entro il medesimo termine. Le somme versate in eccedenza all'imposta dovuta per l'anno 2025 sono detratte dai successivi versamenti di acconto effettuati ai sensi dell'articolo 26-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come introdotto dal presente decreto legislativo oppure richieste a rimborso ai sensi dell'articolo 14 del medesimo testo unico.


I soggetti obbligati di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 1, che, alla data del 31 dicembre 2025, forniscono energia elettrica a consumatori finali o la consumano per uso proprio, versano entro la fine del mese di gennaio 2026 la rata di acconto relativa al medesimo mese di gennaio 2026 nella stessa misura della rata relativa al mese di dicembre 2025 determinata ai sensi dell'articolo 56, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; il versamento della predetta rata di acconto e' riportato, ai fini del conguaglio dell'accisa sull'energia elettrica dovuta per il primo semestre dell'anno 2026, nella dichiarazione di cui all'articolo 55, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come introdotto dall'articolo 1, relativa al medesimo semestre.


I soggetti obbligati di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano la dichiarazione di cui all'articolo 53, comma 8, del medesimo testo unico, nella formulazione vigente alla predetta data, con le modalita' ivi previste, con riferimento all'anno 2025 ed entro il mese di marzo dell'anno 2026; il relativo conguaglio e' versato entro il medesimo mese di marzo dell'anno 2026.
Le somme versate in eccedenza all'imposta dovuta per l'anno 2025 sono detratte dai successivi versamenti di acconto effettuati ai sensi dell'articolo 55, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come introdotto dall'articolo 1, oppure richieste a rimborso ai sensi dell'articolo 14 del medesimo testo unico.


Il termine di scadenza delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti da inalazione senza combustione di cui all'articolo 62-quater, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, per i soggetti che gestiscono gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie di cui al medesimo articolo 62-quater, comma 5-bis, che risultano in corso di validita' alla data del 1° gennaio 2026, e' differito di due anni.


Il termine di scadenza delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti contenenti nicotina di cui all'articolo 62-quater.1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, per i soggetti che gestiscono gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie di cui al medesimo articolo 62-quater.1, comma 13, che risultano in corso di validita' alla data del 1° gennaio 2026, e' differito di due anni.


Art. 8

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Le disposizioni di cui all'articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 4-bis del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026.


Le disposizioni di cui all'articolo 9-octies del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9-quater, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera e), e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 9-octies, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e).


Le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, lettera a), 21, comma 7, 26, comma 11, e 53, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, quanto alla possibilita' di esonerare i soggetti affidabili e di notoria solvibilita', fino alla data di cui al comma 3.


Le disposizioni di cui all'articolo 33-ter, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative ((concernenti)) le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera l), ((del presente decreto,)) hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ((...)) del decreto previsto ((dal citato articolo 33-ter)), comma 2. Le disposizioni di cui ((al predetto articolo 33-ter)), comma 2, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.


Dalla data di cui al comma 3, all'articolo 61 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facolta' di esonerare i soggetti affidabili e di notoria solvibilita' esercenti fabbriche o depositi di prodotti di cui al presente titolo dall'obbligo di prestare cauzione, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a). Tale esonero puo' essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione ed in tal caso la cauzione e' prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.».


I provvedimenti di esonero cauzionale adottati nei confronti di soggetti riconosciuti affidabili e di notoria solvibilita', ai sensi degli articoli 5, comma 3, lettera a), 21, comma 7, 26, comma 11, e 53, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e aventi validita' alla data di cui al comma 3, decadono al sessantesimo giorno successivo alla medesima data prevista dal comma 3; se i predetti soggetti, entro il medesimo termine di sessanta giorni, presentano l'istanza di cui all'articolo 9-quinquies, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, introdotto dal presente decreto, i provvedimenti di cui al presente comma continuano a essere efficaci fino al sessantesimo giorno successivo alla data di conclusione dell'istruttoria, ai sensi del medesimo articolo 9-quinquies, comma 5.


Art. 10

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera f), n. 2) e 3), dall'articolo 1, comma 1, lettere g), i) e s), dall'articolo 5 e dall'articolo 6, comma 5, valutati in 27.377.600 euro per l'anno 2026, 27.352.960 euro per l'anno 2027, 27.234.496 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 27.377.600 euro per l'anno 2030, 27.352.960 euro per l'anno 2031, 27.234.496 euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033, 27.377.600 euro per l'anno 2034 e 27.387.456 euro annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede, quanto a 27.377.600 euro per l'anno 2026, 24.152.960 euro per l'anno 2027, 25.534.496 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 25.677.600 euro per l'anno 2030, 25.652.960 euro per l'anno 2031, 25.534.496 euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033, 25.677.600 euro per l'anno 2034 e 25.687.456 euro annui a decorrere dall'anno 2035 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e quanto a 3.200.000 euro per l'anno 2027 e 1.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera f), n. 2) e 3), e dall'articolo 1, comma 1, lettera g).


L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede allo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 9-ter, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera e), nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


In sede di attuazione dell'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto 2023, n. 111, e' valutata l'opportunita' di considerare eventuali perdite di gettito, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 6, e dell'articolo 23, comma 2, della legge n. 111 del 2023.


Art. 11

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.