L'articolo 2, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: «2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresi' residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.».
Testo vigente
Preambolo
Titolo I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE Capo I Disposizioni in materia di determinazione della residenza fiscale
Art. 1
#Comma 1
Residenza delle persone fisiche
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Residenza delle societa' e degli enti
All'articolo 5, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) si considerano residenti le societa' e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la societa' o l'associazione nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la societa' o l'associazione nel suo complesso».
Comma 2
Capo II - Altre disposizioni in materia di fiscalita' internazionale
Art. 3
#Comma 1
Semplificazione della disciplina
delle societa' estere controllate
Art. 4
#Comma 1
Disposizione quadro per incentivi fiscali compatibili con i principi e le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato
Comma 2
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ((alle misure fiscali previste)) alla data di entrata in vigore del presente decreto. ((13))
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023".
Art. 5
#Comma 1
Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati
Comma 2
Ai fini del comma 1, lettera b), si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile ovvero che, ai sensi della stessa norma, sono sottoposti al comune controllo diretto o indiretto da parte di un altro soggetto.
Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal periodo di imposta in cui e' avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d'imposta successivi. Se la residenza fiscale in Italia non e' mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli gia' fruiti, con applicazione dei relativi interessi.
La maggiore agevolazione di cui al comma 4 si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di eta', ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.
Ai fini della verifica della sussistenza della condizione prevista dal comma 1, lettera b), in relazione ai periodi di imposta precedenti a quello di entrata in vigore del presente decreto, i cittadini italiani si considerano residenti all'estero se sono stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ovvero hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.
Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
Le disposizioni del presente articolo si applicano a favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024, fatto salvo quanto previsto dai commi 9, secondo periodo, e 10.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e l'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Tuttavia, le disposizioni di cui al primo periodo continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data.
Limitatamente ai soggetti che trasferiscono la propria residenza anagrafica nell'anno 2024 le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori tre periodi di imposta nel caso in cui il contribuente e' divenuto proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un'unita' immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia. In tal caso i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori tre periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare.
Art. 6
#Comma 1
Trasferimento in Italia di attivita' economiche
Al fine di promuovere lo svolgimento nel territorio dello Stato italiano di attivita' economiche, i redditi derivanti da attivita' di impresa e dall'esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata, svolte in un Paese estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, trasferite nel territorio dello Stato, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per il 50 per cento del relativo ammontare nel periodo di imposta in corso al momento in cui avviene il trasferimento e nei cinque periodi di imposta successivi.
Non sono incluse tra le attivita' di cui al comma 1 quelle esercitate nel territorio dello Stato nei ventiquattro mesi antecedenti il loro trasferimento.
Ai fini della determinazione dei redditi di cui al comma 1, il contribuente e' tenuto a mantenere separate evidenze contabili idonee a consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito e del valore della produzione netta agevolabile.
L'agevolazione di cui al comma 1 viene meno se nei cinque periodi d'imposta, ovvero dieci se trattasi di grandi imprese, individuate ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, successivi alla scadenza del regime di agevolazione il beneficiario trasferisce fuori del territorio dello Stato, anche parzialmente, le attivita' oggetto del precedente trasferimento e l'Amministrazione finanziaria recupera nei suoi confronti, con gli interessi, le imposte non pagate durante il regime agevolativo dal quale e' decaduto.
L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
Art. 7
#Comma 1
Decorrenza
Comma 2
Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Comma 3
Titolo II - RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2022/2523 DEL CONSIGLIO, DEL 15 DICEMBRE 2022 IN MATERIA DI IMPOSIZIONE MINIMA GLOBALE Capo I Disposizioni generali
Art. 8
#Comma 1
Definizioni
Comma 2
Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni contenute nell'allegato A.
Art. 9
#Comma 1
Oggetto
Comma 2
Ogni esercizio costituisce un autonomo periodo di imposta.
Le disposizioni del presente titolo sono interpretate e applicate tenendo conto del ((Commentario alle regole OCSE approvato e pubblicato il 14 marzo 2022)) «Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy - Commentary to the Global Anti Base Erosion Model Rules (Pillar Two)», e successive modificazioni, e delle Guide Amministrative previste nell'articolo 8.3 delle suddette regole OCSE. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative dei contenuti del Commentario, delle Guide Amministrative e del loro aggiornamento. Il Dipartimento delle finanze emana apposite direttive interpretative secondo quanto previsto all'articolo 11, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103. ((13))
Quando non diversamente disposto o quando il contesto non richiede diversamente, i termini e i concetti contabili utilizzati nel presente titolo sono da interpretare in modo coerente con il significato loro attribuito nei principi contabili conformi o autorizzati.
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023".
Art. 10
#Comma 1
Ambito applicativo
Comma 2
Le disposizioni del presente titolo si applicano alle imprese localizzate in Italia che fanno parte di un gruppo multinazionale o nazionale con ricavi annui pari o superiori a 750 milioni di euro, ivi compresi i ricavi delle entita' escluse di cui all'articolo 11, risultanti nel bilancio consolidato della controllante capogruppo in almeno due dei quattro esercizi immediatamente precedenti a quello considerato.
Se uno o piu' dei quattro esercizi di cui al comma 1 ha durata inferiore o superiore a dodici mesi, la soglia dei ricavi di cui al medesimo comma e' determinata in proporzione per ciascuno esercizio.
Il gruppo formato da imprese neocostituite che non dispone di bilanci consolidati relativi ad esercizi precedenti applica le disposizioni del presente titolo a partire dal terzo esercizio se raggiunge la soglia di ricavi di cui al comma 1 nei due esercizi precedenti.
La soglia di ricavi di cui al comma 1 si calcola secondo le disposizioni previste all'articolo 40 per le operazioni ivi indicate.
Se i ricavi risultanti nel bilancio consolidato della controllante capogruppo sono espressi in valuta di presentazione diversa dall'euro, la soglia di cui al comma 1 e' verificata convertendo i ricavi di ogni esercizio considerato al tasso di cambio medio del mese di dicembre dell'esercizio immediatamente precedente.
Il tasso di cambio medio e' determinato in base alle quotazioni pubblicate dalla Banca Centrale Europea o, qualora la Banca Centrale Europea non pubblichi il tasso di cambio in euro della valuta di un Paese, dalla Banca Centrale del Paese.
Art. 11
#Comma 1
Entita' escluse
Ai fini del comma 1, lettere b) e c), le attivita' dell'entita' sono valutate tenendo conto anche di quelle svolte per il tramite di stabili organizzazioni. Se una entita' soddisfa la definizione di entita' esclusa ai sensi del comma 1, lettere b) e c), l'imposizione integrativa non si applica alla entita' nel suo complesso, incluse le sue stabili organizzazioni.
In deroga al comma 1, l'impresa dichiarante puo' scegliere, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, di non considerare come soggetti esclusi quelli indicati alle lettere b) e c) del comma 1.
Art. 12
#Comma 1
Criteri di localizzazione di un'impresa
Comma 2
((Ai fini del presente titolo, un'entita', diversa da una entita' trasparente, si considera localizzata nel Paese dove e' residente ai fini delle imposte sui redditi, sulla base del criterio di ubicazione della sede di direzione, del luogo di costituzione o di criteri analoghi. Qualora, per effetto dell'applicazione delle disposizioni del primo periodo, l'entita' non risulti localizzata in nessun Paese, essa si considera localizzata dove la stessa e' stata costituita.))
((13))
Un'entita' trasparente e' apolide a meno che non e' una controllante capogruppo di un gruppo multinazionale o nazionale ovvero e' assoggettata ad imposta minima integrativa, o imposta minima integrativa equivalente, ai sensi degli articoli 13,14 e 15.
In tali casi, l'entita' trasparente si considera localizzata, rispettivamente, nel Paese in cui e' stata costituita o dove e' assoggettata a tale imposta. Le entita' trasparenti costituite in base alle leggi dello Stato italiano che sono controllanti si considerano localizzate nel territorio dello Stato italiano.
Una stabile organizzazione di cui all'allegato A, numero 52, lettera a), si considera localizzata nel Paese in cui e' riconosciuta come stabile organizzazione ed e' ivi assoggettata ad imposizione in conformita' alle previsioni di una convenzione per evitare le doppie imposizioni. Una stabile organizzazione di cui all'allegato A, numero 52, lettera b), si considera localizzata nel Paese che assoggetta ad imposizione il suo reddito netto in considerazione della sua presenza commerciale. Una stabile organizzazione di cui all'allegato A, numero 52, lettera c), si considera localizzata nel Paese in cui e' ubicata.
Una stabile organizzazione di cui all'allegato A, numero 52, lettera d), e' considerata apolide.
Se una impresa si considera localizzata in due Paesi, tra i quali e' in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito, la stessa si considera localizzata nel Paese in cui e' considerata essere residente ai sensi di tale convenzione. Qualora ai fini di accertare la residenza in base alla convenzione sia necessario un accordo tra le autorita' competenti dei due Paesi e tale accordo non e' stato raggiunto, si applicano le disposizioni del comma 5. Qualora in base alla citata convenzione una impresa sia considerata residente in entrambi i Paesi e non risulti applicabile un metodo per evitare la doppia imposizione ivi previsto, si applicano le disposizioni del comma 5.
Se un'impresa si considera localizzata in due Paesi e tra essi non e' in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni, tale impresa si considera localizzata dove, per il medesimo periodo d'imposta, e' dovuto il maggiore importo di imposte rilevanti di cui all'articolo 27. Al fine di determinare l'importo piu' elevato, non si considerano le imposte rilevanti dovute in virtu' di un regime fiscale delle societa' controllate estere. Nel caso in cui l'importo di imposte rilevanti dovuto in entrambi i Paesi fosse identico o pari a zero, l'impresa si considera localizzata nel Paese in cui e' maggiore la riduzione del reddito da attivita' economica sostanziale di cui all'articolo 35. Nel caso in cui l'importo di tale riduzione relativo ad entrambi i Paesi fosse eguale o pari a zero, l'impresa si considera una entita' apolide. Se l'impresa e' la controllante capogruppo, le disposizioni del quarto periodo non trovano applicazione ed essa si considera localizzata nel Paese in cui la stessa e' stata costituita.
Se per effetto dell'applicazione dei commi 4 e 5 una controllante si considera localizzata in un Paese che non applica una imposta minima integrativa equivalente, essa si considera localizzata nell'altro Paese a condizione che esso applichi una imposta minima integrativa equivalente e che la stessa possa trovare applicazione ai sensi della pertinente convenzione per evitare le doppie imposizioni.
Se nel corso di un esercizio un'impresa cambia la propria localizzazione, essa si considera localizzata nel Paese individuato per effetto dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo alla data di inizio dello stesso.
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023".
Comma 3
Capo II - Imposta minima integrativa, imposta minima suppletiva e imposta minima nazionale
Art. 13
#Comma 1
Applicazione dell'imposta minima integrativa alla controllante capogruppo
Comma 2
La controllante capogruppo localizzata nel territorio dello Stato italiano che ha detenuto, in qualsiasi momento dell'esercizio, direttamente o indirettamente partecipazioni in imprese a bassa imposizione localizzate in un altro Paese o che sono entita' apolidi, per quell'esercizio deve versare l'imposta minima integrativa in misura pari all'importo di imposizione integrativa ad essa attribuita, relativa a tali imprese a bassa imposizione.
La controllante capogruppo di un gruppo multinazionale o nazionale localizzata nel territorio dello Stato italiano che, in un dato esercizio, e' un'impresa a bassa imposizione deve versare l'imposta minima integrativa ad essa riferibile e l'importo dell'imposizione integrativa ad essa attribuita relativa alle imprese a bassa imposizione localizzate nel territorio dello Stato italiano detenute in qualsiasi momento di tale esercizio.
Art. 14
#Comma 1
Applicazione dell'imposta minima integrativa alle partecipanti intermedie
Comma 2
Una partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato italiano e detenuta da una controllante capogruppo localizzata in un Paese terzo, che ha detenuto, in qualsiasi momento dell'esercizio, direttamente o indirettamente partecipazioni in imprese a bassa imposizione localizzate in un altro Paese o che sono entita' apolidi, deve versare per quell'esercizio l'imposta minima integrativa in misura pari all'importo di imposizione integrativa ad essa attribuita relativa a tali imprese a bassa imposizione.
Una partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato italiano che, in un dato esercizio, e' un'impresa a bassa imposizione ed e' direttamente o indirettamente detenuta da una controllante capogruppo localizzata in un Paese terzo deve versare per quell'esercizio l'imposta minima integrativa ad essa riferibile e l'importo di imposizione integrativa ad essa attribuita relativa ad imprese a bassa imposizione localizzate nel territorio dello Stato italiano detenute in qualsiasi momento di tale esercizio.
Una partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato italiano e detenuta da una controllante capogruppo che e' una entita' esclusa, che ha detenuto, in qualsiasi momento dell'esercizio, direttamente o indirettamente partecipazioni in imprese a bassa imposizione localizzate in un altro Paese o che sono entita' apolidi, deve versare per quell'esercizio l'imposta minima integrativa in misura pari all'importo di imposizione integrativa relativa a tali imprese a bassa imposizione.
5.Una partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato italiano che, in un dato esercizio, e' un'impresa a bassa imposizione ed e' direttamente o indirettamente detenuta da una controllante capogruppo che e' una entita' esclusa deve versare per quell'esercizio l'imposta minima integrativa ad essa riferibile e l'importo di imposizione integrativa ad essa attribuita relativa ad imprese a bassa imposizione localizzate nel territorio dello Stato italiano detenute in qualsiasi momento di tale esercizio.
6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non trovano applicazione qualora per tale esercizio un'altra partecipante intermedia e' soggetta ad una imposta minima integrativa, o ad un'imposta minima integrativa equivalente, e detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nella partecipante intermedia ivi indicata localizzata nel territorio dello Stato italiano.
Art. 15
#Comma 1
Applicazione dell'imposta minima integrativa alle partecipanti parzialmente possedute
Comma 2
Una partecipante parzialmente posseduta localizzata nel territorio dello Stato italiano che ha detenuto, in qualsiasi momento dell'esercizio, direttamente o indirettamente partecipazioni in imprese a bassa imposizione localizzate in un altro Paese o che sono entita' apolidi, deve versare per quell'esercizio l'imposta minima integrativa in misura pari all'importo di imposizione integrativa ad essa attribuita relativa a tali imprese a bassa imposizione.
Una partecipante parzialmente posseduta localizzata nel territorio dello Stato italiano che, in un dato esercizio, e' un'impresa a bassa imposizione deve versare per quell'esercizio l'imposta minima integrativa ad essa riferibile e l'importo di imposizione integrativa ad essa attribuita relativa ad imprese a bassa imposizione localizzate nel territorio dello Stato italiano detenute in qualsiasi momento di tale esercizio.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 non trovano applicazione se, con riferimento al medesimo esercizio, un'altra partecipante parzialmente posseduta ovunque localizzata e soggetta ad una imposta minima integrativa o ad un'imposta minima integrativa equivalente, detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione totalitaria nella partecipante parzialmente posseduta localizzata nel territorio dello Stato.
Art. 16
#Comma 1
Attribuzione dell'imposta minima integrativa
Comma 2
L'imposta minima integrativa dovuta in un esercizio da una controllante per un'impresa a bassa imposizione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dell'articolo 14, commi 1 e 4, dell'articolo 15, comma 1, corrisponde all'importo dell'imposizione integrativa ad essa attribuita relativa a tale impresa a bassa imposizione, determinata moltiplicando l'imposizione integrativa ai sensi dell'articolo 34, per la sua quota di attribuzione come definita al comma 2.
La quota di attribuzione alla controllante dell'imposizione integrativa relativa ad un'impresa a bassa imposizione e' pari, in ogni esercizio, al reddito rilevante dell'impresa a bassa imposizione ridotto dell'importo di tale reddito attribuibile a partecipazioni detenute da altri soggetti non appartenenti al medesimo gruppo, diviso per il reddito rilevante dell'impresa a bassa imposizione.
Art. 17
#Comma 1
Scomputo dell'imposta minima integrativa
Comma 2
Se una controllante localizzata nel territorio dello Stato italiano detiene indirettamente una partecipazione in un'impresa a bassa imposizione attraverso una partecipante intermedia che, per l'esercizio, e' soggetta ad un'imposta minima integrativa o ad un'imposta minima integrativa equivalente rispetto a tale impresa a bassa imposizione, l'imposizione integrativa attribuita alla controllante relativa a tale impresa a bassa imposizione ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 e' ridotta in misura pari alla porzione di detta imposizione integrativa che e' attribuita alla partecipante intermedia.
Se una controllante localizzata nel territorio dello Stato italiano detiene indirettamente una partecipazione in un'impresa a bassa imposizione attraverso una partecipante parzialmente posseduta che, per l'esercizio, e' soggetta ad un'imposta minima integrativa o ad un'imposta minima integrativa equivalente rispetto a tale impresa a bassa imposizione, l'imposizione integrativa attribuita alla controllante relativa a tale impresa a bassa imposizione ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 e' ridotta in misura pari alla porzione di detta imposizione integrativa che e' attribuita alla partecipante parzialmente posseduta.
Art. 18
#Comma 1
Imposta minima nazionale
Comma 2
Il profitto eccedente di tutte le imprese e di tutte le entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano e l'importo dell'imposta minima nazionale sono calcolati sulla base dei bilanci o rendiconti redatti in conformita' ai principi contabili da queste adottati in ottemperanza alla normativa fiscale o societaria italiana oppure sulla base dei bilanci o rendiconti soggetti a revisione contabile esterna qualora questi siano redatti in conformita' a tali principi contabili sebbene la normativa fiscale o societaria italiana non le obblighi ad adottarli.
Se una o piu' imprese o entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano non soddisfano le condizioni di cui al comma 2 o redigono il bilancio o rendiconto avendo a riferimento un esercizio differente da quello del bilancio consolidato del gruppo, il profitto eccedente e l'imposta minima nazionale sono calcolati sulla base dei principi contabili adottati nel bilancio consolidato predisposto dalla controllante capogruppo in conformita' all'articolo 22, comma 1, secondo periodo o dei principi contabili adottati in conformita' all'articolo 22, comma 2.
Nei casi di cui al comma 2, se tutte le imprese o le entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano adottano l'euro come valuta funzionale, le disposizioni del presente articolo sono applicate utilizzando importi denominati in euro.
Viceversa, se non tutte le imprese o le entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano adottano l'euro come valuta funzionale, l'impresa dichiarante puo' esercitare un'opzione quinquennale per scegliere di effettuare i calcoli dell'imposta minima nazionale in relazione a tutte le imprese o entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano utilizzando la valuta di presentazione del bilancio consolidato oppure l'euro. Le suddette imprese o entita' a controllo congiunto che utilizzano una diversa valuta funzionale rispetto a quella prescelta operano la conversione sulla base delle regole di conversione valutaria previste nel principio contabile adottato ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.
Nei casi di cui al comma 3, le disposizioni del presente articolo sono applicate utilizzando gli importi denominati nella valuta di presentazione del bilancio consolidato.
Ai fini dell'imposta minima nazionale, non si applicano le esclusioni previste nell'articolo 56 per i gruppi multinazionali o nazionali di imprese.
Tutte le imprese del gruppo, diverse dalle entita' di investimento, e le entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato sono tra loro solidalmente e congiuntamente responsabili per il pagamento della imposta minima nazionale di cui al comma 1. Il gruppo multinazionale o nazionale individua l'impresa localizzata in Italia quale responsabile dell'imposta minima nazionale di cui al comma 1 e stabilisce la ripartizione del relativo onere tra le imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano.
Non assumono rilevanza fiscale le somme percepite e versate a fronte del riaddebito dell'imposta minima nazionale di cui al comma 1 effettuato tra le imprese e entita' a controllo congiunto.
Le disposizioni attuative del presente articolo sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023".
Art. 19
#Comma 1
Applicazione dell'imposta minima suppletiva
Comma 2
Nel caso in cui la controllante capogruppo e' localizzata in un Paese terzo che non applica una imposta minima integrativa equivalente ovvero e' una entita' esclusa, tutte le imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano, diverse dalle entita' di investimento, sono tra loro solidalmente e congiuntamente responsabili per il pagamento, a titolo di imposta minima suppletiva, di un importo pari all'imposizione integrativa attribuita, per l'esercizio, allo Stato italiano ai sensi dell'articolo 21.
Il gruppo multinazionale individua l'impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano tenuta al versamento dell'imposta minima suppletiva di cui al comma 1 e puo' stabilire la ripartizione del relativo onere tra le imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano.
Non assumono rilevanza fiscale le somme percepite o versate dalle imprese a fronte del riaddebito dell'imposta minima suppletiva di cui al comma 1.
Art. 20
#Comma 1
Applicazione dell'imposta minima suppletiva nel Paese della controllante capogruppo
Comma 2
Nel caso in cui la controllante capogruppo e' localizzata in un Paese terzo a bassa imposizione, tutte le imprese del gruppo localizzate nel territorio dello Stato italiano, diverse dalle entita' di investimento, sono tra loro solidalmente e congiuntamente responsabili per il pagamento, a titolo di imposta minima suppletiva, dell'importo pari all'imposizione integrativa attribuita, per l'esercizio, allo Stato italiano ai sensi dell'articolo 21.
Le disposizioni del comma 1 non trovano applicazione se la controllante capogruppo e' soggetta ad una imposta minima integrativa equivalente con riferimento a se' stessa e alle sue imprese a bassa imposizione localizzate nel suo Paese di localizzazione.
Il gruppo multinazionale individua l'impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano tenuta al versamento dell'imposta minima suppletiva di cui al comma 1 e puo' stabilire la ripartizione del relativo onere tra le imprese localizzate nel territorio italiano.
Non assumono rilevanza fiscale le somme percepite o versate dalle imprese a fronte del riaddebito dell'imposta minima suppletiva di cui al comma 1.
Art. 21
#Comma 1
Calcolo e imputazione dell'imposta minima suppletiva
Comma 2
L'imposta minima suppletiva attribuita allo Stato italiano si determina moltiplicando l'importo complessivo dell'imposta minima suppletiva, calcolata ai sensi del comma 2, per la percentuale di sua pertinenza, determinata ai sensi del comma 5.
L'importo complessivo dell'imposta minima suppletiva, relativo ad un dato esercizio, e' pari alla somma della imposizione integrativa relativa a ciascuna delle imprese del gruppo multinazionale dovuta per il medesimo esercizio ai sensi dell'articolo 34, tenuto conto di quanto previsto ai commi 3 e 4.
L'importo della imposta minima suppletiva relativa ad un'impresa a bassa imposizione e' pari a zero se, nell'esercizio, tutte le partecipazioni della controllante capogruppo in tale impresa sono detenute direttamente o indirettamente per il tramite di una o piu' controllanti che sono localizzate in Paesi che applicano una imposta minima integrativa equivalente con riferimento a detta impresa a bassa imposizione per il medesimo esercizio.
Fuori dai casi previsti dal comma 3, l'importo dell'imposta minima suppletiva relativa ad un'impresa a bassa imposizione e' ridotto in misura pari all'importo dell'imposizione integrativa dovuta da una controllante che, con riferimento ad essa, applica un'imposta minima integrativa equivalente.
In deroga a quanto previsto al comma 5, la percentuale dell'imposta minima suppletiva relativa a un gruppo multinazionale, imputabile ad un Paese e riferita ad un determinato esercizio e' pari a zero se in detto Paese l'imposta di sua pertinenza relativa ad un esercizio precedente non abbia generato, per il suo intero ammontare, un onere fiscale supplementare esigibile sulle imprese del gruppo ivi localizzate. In tal caso, il numero dei dipendenti e il valore contabile netto dei beni tangibili delle imprese del gruppo ivi localizzate sono esclusi ai fini del calcolo indicato al comma 5.
Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 se, conformemente alle disposizioni di cui al comma 7, in un esercizio, la percentuale di imposta suppletiva relativa a un gruppo multinazionale imputabile a tutti i Paesi in cui sono localizzate le sue imprese e' pari a zero.
Su opzione dell'impresa dichiarante, per gli esercizi di durata non superiore a dodici mesi che iniziano entro il 31 dicembre 2025 e terminano prima del 31 dicembre 2026, l'imposta minima suppletiva dovuta in relazione al Paese di localizzazione della controllante capogruppo e' pari a zero se tale Paese applica l'imposta sul reddito delle societa' con un'aliquota nominale pari o superiore al 20 per cento.
Comma 3
Capo III - Determinazione del reddito o perdita rilevante
Art. 22
#Comma 1
Procedura di calcolo del reddito o perdita rilevante
Comma 2
Il reddito o perdita rilevante di un'impresa si determina apportando all'utile o perdita contabile netta dell'esercizio le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli da 23 a 26. Ai fini del primo periodo, l'utile o perdita contabile netta dell'esercizio corrisponde al risultato contabile netto dell'impresa di detto esercizio, calcolato in conformita' ai principi contabili utilizzati dalla controllante capogruppo ai fini del bilancio consolidato, prima delle rettifiche da consolidamento ((per eliminare le operazioni infragruppo)). ((13))
Se la controllante capogruppo non redige il bilancio consolidato sulla base dei principi contabili conformi, come indicato nell'allegato A, numero 3), lettera c), e' tenuta a rimuovere le distorsioni competitive rilevanti.
Se la controllante capogruppo non redige il bilancio consolidato ai sensi dell'allegato A, numero 3), lettere a), b) e c), il bilancio consolidato di cui alla lettera d) del medesimo numero 3) e' quello che sarebbe stato predisposto dalla controllante capogruppo utilizzando i principi contabili conformi ovvero principi contabili autorizzati a condizione, in tale ultimo caso, che siano rimosse eventuali distorsioni competitive rilevanti.
Se l'applicazione di un principio, o di una sua procedura specifica, nell'ambito di un insieme di principi contabili generalmente accettati determina l'emersione di una distorsione competitiva rilevante, tutti i pertinenti fatti di gestione devono essere rilevati in conformita' ai principi contabili internazionali.
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023".
Art. 23
#Comma 1
Variazioni per il calcolo del reddito o perdita rilevante
Comma 2
Al fine di determinare il reddito o la perdita rilevante, su opzione esercitata dall'impresa dichiarante, si utilizza il valore fiscale dell'onere per pagamenti basati su azioni in luogo del relativo valore contabile. L'opzione e' esercitata in conformita' a quanto previsto all'articolo 52, comma 1 ed e' efficace per tutte le imprese localizzate nel medesimo Paese e per cinque esercizi a partire da quello con riferimento al quale e' stata esercitata.
Nell'esercizio in cui l'opzione e' revocata, limitatamente ai pagamenti basati su azioni non ancora effettuati, concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante l'eccedenza positiva dell'importo complessivo del valore fiscale dell'onere per pagamenti basati su azioni che ha concorso alla formazione del reddito o perdita rilevante negli esercizi di vigenza dell'opzione rispetto al corrispondente importo complessivo del valore contabile di tale onere.
Qualora il diritto al pagamento basato su azioni non venga esercitato, il relativo onere contabile che ha ridotto il reddito o perdita rilevante dell'impresa nei precedenti esercizi concorre alla sua formazione nell'esercizio in cui il diritto si estingue.
Nell'esercizio in cui l'opzione di cui al comma 3 e' esercitata, limitatamente ai pagamenti basati su azioni non ancora effettuati, concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante l'eccedenza positiva dell'importo complessivo del valore contabile dell'onere per pagamenti basati su azioni che ha concorso alla formazione del reddito o perdita rilevante negli esercizi precedenti rispetto al corrispondente importo complessivo del valore fiscale di tale onere che avrebbe assunto rilevanza in caso di esercizio dell'opzione stessa.
Le transazioni intercorse tra imprese localizzate in differenti Paesi sono oggetto di rilevazioni contabili speculari e per lo stesso importo e le relative componenti del reddito sono registrate secondo il principio di libera concorrenza ossia prendendo a riferimento le condizioni che sarebbero state pattuite tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili. Qualora le transazioni intercorse tra imprese che sono localizzate in differenti Paesi non siano state registrate nel rispetto dei criteri espressi nel primo periodo l'importo del reddito o perdita rilevante dell'esercizio deve essere coerentemente rettificato. Qualora la perdita derivante dal trasferimento di un elemento dell'attivo patrimoniale tra due imprese localizzate nel medesimo Paese sia registrata per un valore differente da quello conseguente all'applicazione del principio di libera concorrenza, essa, se concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante, deve essere ricalcolata utilizzando tale principio di libera concorrenza.
Il valore nominale dei crediti d'imposta rimborsabili qualificati di cui all'allegato A, numero 10), concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante nell'esercizio in cui matura il diritto al credito. Nel medesimo esercizio il valore nominale dei crediti d'imposta negoziabili di cui all'allegato A, numero 7), concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante per il titolare originario. In deroga a quanto previsto al primo e al secondo periodo, con riferimento ai crediti di imposta conseguiti in ragione dell'acquisto o della realizzazione di una immobilizzazione, il valore dei suddetti crediti d'imposta concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante nel rispetto di quanto registrato nell'utile o perdita dell'impresa qualora essa adotti una politica contabile che prevede alternativamente che il valore del credito sia portato a riduzione del costo della immobilizzazione cui si riferisce ovvero che il beneficio correlato alla concessione del credito sia imputato a conto economico e sia rinviato per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi o tecnicalita' analoga. Se il titolare originario trasferisce il credito d'imposta negoziabile entro il quindicesimo mese successivo al termine dell'esercizio con riferimento al quale il credito e' stato concesso, il valore nominale del credito che ha concorso alla formazione del reddito o perdita rilevante ai sensi del secondo periodo deve essere sostituito con il prezzo di trasferimento del credito. Se la cessione avviene dopo la suddetta data, la differenza tra il valore nominale del credito residuo ed il suo prezzo di trasferimento concorre a determinare il reddito o perdita rilevante nell'esercizio di trasferimento. Nel caso in cui la cessione riguardi un credito disciplinato ai sensi del terzo periodo, la differenza tra il valore nominale del credito e il suo prezzo di trasferimento concorre a determinare il reddito o perdita rilevante in proporzione alla restante vita utile dell'immobilizzazione. Per il titolare successivo, i crediti d'imposta negoziabili concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante in misura pari alla differenza tra il valore nominale del credito e il prezzo di acquisto e nella proporzione con cui il credito d'imposta e' utilizzato per compensare le imposte rilevanti. Nel caso in cui il titolare successivo venda un credito d'imposta negoziabile, concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante la differenza tra il prezzo di vendita e il valore nominale residuo del credito ridotto della quota di utile relativa alla originaria operazione di acquisto che non ha concorso a determinare il reddito o perdita rilevante in un precedente esercizio. Se tutto o parte di un credito d'imposta negoziabile disciplinato nel terzo periodo scade senza essere stato utilizzato, tale valore concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante del titolare originario o del titolare successivo nell'esercizio in cui credito e' scaduto. Se tutto o parte di un credito d'imposta negoziabile, diverso da quello disciplinato ne terzo periodo, scade senza essere stato utilizzato, il suo valore nominale ridotto in misura pari alla quota di utile relativa all'operazione originaria di acquisto che non ha concorso a determinare il reddito o perdita rilevante in un precedente esercizio, concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante del titolare originario o del titolare successivo nell'esercizio in cui il credito e' scaduto. Ad eccezione di quanto previsto all'articolo 28, comma 3, lettera f), ultimo periodo, i crediti d'imposta rimborsabili non qualificati di cui all'allegato A, numero 9), i crediti d'imposta non negoziabili di cui all'Allegato A, numero 8), e gli altri crediti d'imposta di cui all'allegato A, numero 2), non concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante. ((13))
Ai fini della determinazione del reddito o perdita rilevante, su opzione esercitata dall'impresa dichiarante, sono escluse le componenti positive e negative di reddito relative alle oscillazioni di valore delle attivita' e passivita' contabilizzate in base al criterio del fair value o dell'impairment nel bilancio consolidato; le corrispondenti componenti positive e negative di reddito relative alle medesime attivita' e passivita' rilevano solo nell'esercizio del realizzo. In caso di esercizio dell'opzione di cui al primo periodo, il valore iniziale delle attivita' e passivita' da assumere ai fini della determinazione del reddito o perdita rilevante e' rappresentato dal loro valore contabile registrato alla data piu' recente tra quella di acquisto dell'attivita' ovvero di assunzione della passivita' e quella del primo giorno dell'esercizio con riferimento al quale l'opzione e' esercitata.
L'opzione del comma 7 e' esercitata in conformita' a quanto previsto all'articolo 52, comma 1, e si applica a tutte le imprese localizzate nel medesimo Paese salvo che l'impresa dichiarante ne limiti l'efficacia ai soli beni tangibili detenuti dalle imprese o alle entita' di investimento. Nell'esercizio in cui l'opzione e' revocata, concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante la differenza, misurata all'inizio dell'esercizio, tra il fair value delle attivita' e passivita' contabilizzato e il loro valore residuo determinato in base al secondo periodo del comma 7.
Su opzione dell'impresa dichiarante, le imprese localizzate in un dato Paese possono, rettificando il reddito o perdita rilevante dell'esercizio di validita' dell'opzione e dei quattro esercizi precedenti (quinquennio), ripartire la plusvalenza netta complessiva derivante dalla vendita di beni immobili nell'esercizio, ai sensi dei commi 10 e 11, e ricalcolare l'aliquota d'imposizione effettiva e l'imposizione integrativa dei precedenti quattro esercizi secondo quanto previsto nell'articolo 36, comma 1. La plusvalenza netta complessiva corrisponde al saldo positivo delle plusvalenze e delle minusvalenze da cessione di beni immobili situati nel medesimo Paese di tutte le imprese ivi localizzate per l'esercizio. L'opzione e' effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 2, in relazione a tutte le imprese localizzate in un dato Paese e non si applica alle operazioni di cessione tra imprese appartenenti allo stesso gruppo multinazionale o nazionale.
La plusvalenza netta complessiva di cui al comma 9 e' compensata fino all'importo della minusvalenza netta complessiva di ciascuno dei quattro esercizi precedenti a partire dall'esercizio piu' risalente. La minusvalenza netta complessiva corrisponde al saldo negativo delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione di beni immobili situati nel medesimo Paese di tutte le imprese ivi localizzate in ciascun esercizio.
L'eventuale importo residuo della plusvalenza netta complessiva, non compensato dopo l'applicazione del comma 10, e' ripartito uniformemente nel quinquennio ai fini della determinazione del reddito o perdita rilevante di ciascuna impresa localizzata nel Paese. In ciascuno dei suddetti cinque esercizi, la quota dell'importo residuo e' ripartita in proporzione alla plusvalenza netta realizzata dalla singola impresa nell'esercizio di validita' dell'opzione di cui al comma 9 rispetto alla plusvalenza netta complessiva realizzata nel medesimo esercizio da tutte le imprese che sono localizzate nel Paese nell'esercizio cui si riferisce la ripartizione. Se in un esercizio cui si riferisce la ripartizione nessuna impresa che ha concorso a formare la plusvalenza netta complessiva era localizzata nel Paese, la quota dell'importo residuo di pertinenza di quell'esercizio e' utilizzata per rettificare in aumento, uniformemente, il reddito o perdita rilevante di ciascuna delle imprese del gruppo localizzate nel Paese in tale esercizio precedente.
Le imposte rilevanti relative alle plusvalenze o minusvalenze nette da cessioni di beni immobili di cui ai commi da 9 a 11, realizzate nell'esercizio di validita' dell'opzione dalle imprese localizzate nel Paese, sono escluse dal calcolo delle imposte rilevanti rettificate.
Ai fini della determinazione del reddito o perdita rilevante, su opzione esercitata dall'impresa dichiarante, si includono le plusvalenze e le minusvalenze su partecipazioni di cui al comma 2, lettera c) e si considerano le relative imposte correnti o differite ai sensi dell'articolo 28, comma 4, secondo periodo. L'opzione e' effettuata in relazione alle imprese localizzate in un dato Paese secondo quanto previsto all'articolo 52, comma 1.
La controllante capogruppo puo' scegliere, in conformita' con le previsioni di cui all'articolo 52, comma 1, per l'applicazione del trattamento contabile consolidato, ai fini della determinazione dell'importo netto del reddito o perdita rilevante delle imprese localizzate nel medesimo Paese e ivi soggette ad un regime di tassazione di gruppo. L'opzione di cui al primo periodo comporta l'elisione di tutte le componenti positive e negative di reddito generate da operazioni intervenute tra le suddette imprese partecipanti nel Paese al regime di tassazione di gruppo.
Nell'esercizio con riferimento al quale l'opzione di cui al primo periodo e' stata esercita e nell'esercizio con riferimento al quale essa e' revocata, devono essere apportate le opportune modifiche al reddito o perdita rilevante delle imprese interessate al fine di evitare l'insorgere di fenomeni di doppia inclusione ovvero di doppia non inclusione delle componenti reddituali da considerare ai fini della determinazione del reddito o perdita rilevante.
Una compagnia assicurativa esclude dal calcolo del reddito o perdita rilevante qualsiasi importo addebitato agli assicurati per le imposte versate dalla stessa in relazione ai rendimenti spettanti ai suddetti assicurati. L'accredito o l'addebito a favore del titolare della polizza assicurativa del risultato economico, rispettivamente, positivo o negativo ad essa relativo concorre a formare il reddito o perdita rilevante di una compagnia assicurativa a condizione che detto risultato economico abbia concorso a determinare il suo utile o perdita contabile netta.
Ogni importo contabilizzato come riduzione del patrimonio netto di un'impresa che e' espressione di distribuzioni corrisposte o dovute in relazione ad uno strumento finanziario emesso da tale impresa conformemente ai requisiti prudenziali di regolamentazione esistenti nel settore bancario o assicurativo, individuato come Additional Tier One Capital o Restricted Tier One Capital, costituisce un costo che concorre alla formazione del suo reddito o perdita rilevante. Specularmente, ogni importo contabilizzato come incremento del patrimonio netto di un'impresa che e' espressione di distribuzioni ricevute o spettanti in relazione ad uno strumento finanziario individuato nel primo periodo costituisce un provento che concorre alla formazione del suo reddito o perdita rilevante.
La correzione di errori e i cambiamenti nei principi contabili di cui al comma 2, lettera h), relativi ad elementi che hanno concorso a determinare l'utile o perdita netta contabile di un precedente esercizio, rilevano ai fini della determinazione del reddito o perdita rilevante dell'esercizio in corso quando comportano un aumento delle imposte rilevanti o un loro decremento se e' stata esercitata l'opzione prevista nell'articolo 32. Il decremento delle imposte rilevanti, diverso da quello del primo periodo, collegato ad errori e cambiamenti nei principi contabili di cui al comma 2, lettera h), relativi ad un esercizio precedente rileva ai fini della determinazione del reddito o perdita rilevante del medesimo esercizio.
Ai fini del calcolo del reddito o perdita rilevante, all'utile o perdita contabile netta devono essere apportate le eventuali ulteriori variazioni in aumento e in diminuzione previste nel capo VI e nel capo VII.
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera e)) che "all'articolo 23, comma 6, decimo periodo, le parole: «disciplina ne terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «disciplinato nel terzo periodo»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023".
Art. 24
#Comma 1
Utile derivante dal trasporto marittimo internazionale
Comma 2
L'utile derivante dall'attivita' di trasporto marittimo internazionale e l'utile derivante dalle attivita' accessorie al trasporto marittimo internazionale conseguiti da un'impresa non concorrono a formare il suo reddito o perdita rilevante a condizione che la sede di direzione effettiva dell'impresa di trasporto marittimo che consegue tali utili e' ubicata nel Paese in cui la stessa impresa e' localizzata. Ai fini del primo periodo, per direzione effettiva si intende il luogo ove sono prese le decisioni strategiche o commerciali riguardanti le navi interessate al traffico internazionale.
Se la somma algebrica dell'utile o perdita da trasporto marittimo internazionale e da attivita' accessorie e' negativa, tale risultato negativo e' escluso ai fini del calcolo del reddito o perdita rilevante.
Se l'utile complessivo da attivita' accessorie al trasporto marittimo internazionale, conseguito dalle imprese del gruppo localizzate nel medesimo Paese, e' superiore al 50 per cento dell'utile complessivo derivante dall'attivita' di trasporto marittimo internazionale dalle stesse conseguito, l'eccedenza concorre a formare il reddito o perdita rilevante.
I costi sostenuti da un'impresa direttamente derivanti dalle sue attivita' di trasporto marittimo internazionale e dalle attivita' a questo accessorie sono imputati alle rispettive attivita' alle quali afferiscono ai fini del calcolo dell'utile netto da trasporto marittimo internazionale e dell'utile netto da attivita' accessorie al trasporto marittimo internazionale. I costi sostenuti da un'impresa che sono indirettamente inerenti alle attivita' indicate nel primo periodo concorrono rispettivamente a formare l'utile netto da trasporto marittimo internazionale e l'utile netto da attivita' accessorie al trasporto marittimo internazionale in misura pari al rapporto tra i ricavi ad esse relativi e i ricavi complessivi conseguiti dall'impresa.
I costi sostenuti da un'impresa che, ai sensi del comma 4, sono direttamente o indirettamente inerenti all'utile derivante dal trasporto marittimo internazionale e da attivita' accessorie al trasporto marittimo internazionale non concorrono a formare il reddito o perdita rilevante.
Art. 25
#Comma 1
Reddito o perdita rilevante della stabile organizzazione
Comma 2
L'utile o perdita contabile netta di esercizio di un'impresa che risponde alla definizione di stabile organizzazione di cui all'allegato A, numero 52) lettere a), b) e c), e' il risultato emergente dal suo rendiconto sezionale predisposto secondo principi contabili conformi o autorizzati a condizione, in tale ultimo caso, che siano rimosse eventuali distorsioni competitive rilevanti. Se una stabile organizzazione non predispone un tale rendiconto, l'importo del suo utile o perdita contabile di esercizio e' pari a quello che sarebbe stato registrato come tale qualora essa ne fosse stata obbligata e avesse adottato i principi contabili utilizzati dalla controllante capogruppo per il bilancio consolidato.
Se l'impresa risponde alla definizione di stabile organizzazione di cui all'allegato A, numero 52), lettere a) e b), il valore del suo utile o perdita contabile netta di esercizio e' rettificato per tener conto delle sole componenti reddituali positive e negative ad essa riferibili in base alle disposizioni della convenzione per evitare le doppie imposizioni in essere con il Paese di residenza della casa madre ovvero, in assenza di tale convenzione, in base alle pertinenti disposizioni interne del Paese in cui essa e' localizzata, essendo a tali fini del tutto ininfluente l'ammontare delle componenti positive e negative di reddito fiscalmente rilevanti. Se l'impresa risponde alla definizione di una stabile organizzazione di cui all'allegato A, numero 52), lettera c), l'importo del suo utile o perdita contabile netta di esercizio e' rettificato al fine di tener conto delle sole componenti reddituali positive e negative ad essa attribuibili in base all'articolo 7 del Modello OCSE.
Se l'impresa risponde alla definizione di stabile organizzazione di cui all'allegato A, numero 52), lettera d), il valore del suo utile o perdita contabile netta di esercizio ricomprende unicamente le componenti positive di reddito che, e nella misura in cui, sono esentate nel Paese di localizzazione della casa madre e che sono attribuibili alle attivita' esercitate al di fuori di tale Paese nonche' le componenti negative di reddito che, e nella misura in cui, non sono dedotte nel Paese di localizzazione della casa madre e che sono attribuibili alle suddette attivita'.
L'importo dell'utile o perdita contabile netta di esercizio di una stabile organizzazione, determinato ai sensi dei commi precedenti, non rileva ai fini del calcolo del reddito o della perdita rilevante della casa madre, salvo quanto previsto dal comma 5.
La perdita rilevante di una stabile organizzazione e' un onere che concorre esclusivamente alla formazione del reddito o perdita rilevante della casa madre se e nella misura in cui il Paese di localizzazione di quest'ultima considera la perdita rilevante della stabile organizzazione alla stregua di un onere deducibile ai fini della determinazione reddito imponibile della casa madre e tale perdita non e' compensata da componenti positive di reddito che sono imponibili in base alle leggi di tale Paese e del Paese di localizzazione della stabile organizzazione. Il reddito rilevante conseguito dalla stabile organizzazione successivamente al riconoscimento della sua perdita rilevante ai sensi del primo periodo e fino a concorrenza della medesima concorre esclusivamente alla formazione del reddito o perdita rilevante della casa madre.
Art. 26
#Comma 1
Imputazione del reddito o della perdita
rilevante di una entita' trasparente
L'importo dell'utile o perdita contabile netta di esercizio di un'impresa che e' una entita' trasparente e' ridotto in misura corrispondente alla porzione dello stesso che e' imputata ad altre imprese.
Se una entita' trasparente esercita, in tutto o in parte, un'attivita' d'impresa attraverso una stabile organizzazione, l'importo dell'utile o perdita contabile netta di esercizio che residua dopo l'applicazione della disposizione del comma 1 e' imputato alla stabile organizzazione in conformita' a quanto previsto nell'articolo 25.
Se una entita' fiscalmente trasparente non e' la controllante capogruppo, l'importo dell'utile o perdita contabile netta di esercizio che residua dopo l'applicazione delle disposizioni riportate ai commi 1 e 3 e' allocato alle sue imprese proprietarie in proporzione alle partecipazioni agli utili da queste detenute riparametrate ad unita' per tenere conto della porzione dell'utile o della perdita contabile netta di esercizio eventualmente allocata in base alle disposizioni riportate al comma 1.
Se un'entita' trasparente e' una entita' fiscalmente trasparente che si qualifica come controllante capogruppo ovvero e' una entita' ibrida inversa, ad essa e' allocato l'importo del suo utile o perdita contabile netta di esercizio che residua dopo l'applicazione delle disposizioni riportate ai commi 1 e 3.
Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano separatamente in relazione ad ogni partecipazione detenuta in una entita' trasparente.
Comma 2
Capo IV - Calcolo delle imposte rilevanti rettificate
Art. 27
#Comma 1
Imposte rilevanti
Comma 2
Le imposte relative alle plusvalenze derivanti da cessioni di immobilizzazioni materiali locali prelevate ai sensi dell'articolo 23, comma 9, nell'esercizio con riferimento al quale la relativa opzione e' esercitata non concorrono al calcolo delle imposte rilevanti.
Art. 28
#Comma 1
Imposte rilevanti rettificate
Comma 2
In nessun caso le imposte rilevanti possono essere considerate piu' di una volta ai fini di quanto previsto dai commi 1, 2 e 3. Se e' stata effettuata l'opzione di cui all'articolo 23, comma 13, non si applica la variazione in diminuzione di cui al comma 3, lettera a), in relazione alle imposte rilevanti riferite alle componenti reddituali che hanno formato oggetto della suddetta scelta.
Se, in un dato esercizio, in un Paese non vi e' un reddito netto rilevante e l'importo delle imposte rilevanti rettificate per tale Paese e' negativo e inferiore all'importo delle imposte rilevanti rettificate attese, il valore assoluto della differenza tra le imposte rilevanti rettificate e le imposte rilevanti rettificate attese e' considerata una imposta integrativa addizionale dovuta per l'esercizio. Tale imposta integrativa addizionale e' attribuita a ciascuna impresa localizzata nel suddetto Paese conformemente all'articolo 36, comma 3. L'importo dell'imposta rilevante rettificata attesa e' pari alla perdita netta rilevante moltiplicata per l'aliquota minima di imposta.
In deroga a quanto previsto nel comma 5, un'impresa dichiarante puo' decidere che il valore assoluto della differenza di cui al comma 5 sia memorizzato quale eccedenza negativa di imposte rilevanti rettificate e che tale eccedenza sia riportata agli esercizi successivi e utilizzata fino al suo esaurimento secondo quanto previsto nel comma 7 ai fini del computo delle imposte rilevanti rettificate. In tale situazione, il gruppo multinazionale o nazionale di imprese non e' soggetto, nell'esercizio con riferimento al quale e' effettuata l'opzione e memorizzata l'eccedenza negativa di imposte rilevanti rettificate, all'imposta integrativa addizionale prevista al comma 5.
L'opzione di cui al comma 6 va effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 2, con riferimento ad un determinato Paese e ha validita' annuale. Per tale Paese, una volta effettuata l'opzione per l'esercizio in cui il gruppo multinazionale o nazionale di imprese ha l'eccedenza negativa di imposte rivelanti rettificate, tale eccedenza deve essere utilizzata, fino ad esaurimento della stessa, a riduzione fino a concorrenza delle eventuali imposte rilevanti rettificate positive ai fini del computo delle imposte rilevanti rettificate per quel Paese.
Ai fini del comma 7, nel caso in cui un gruppo multinazionale o nazionale ceda una o piu' imprese localizzate in un Paese in relazione al quale e' stata effettuata l'opzione di cui comma 6, l'eccedenza negativa di imposte rilevanti rettificate rimane attribuita al gruppo cedente che deve tenere memoria del saldo residuo del suddetto riporto. Se residua una eccedenza negativa di imposte rivelanti rettificate e il gruppo multinazionale o nazionale non abbia piu' imprese localizzate nel Paese in relazione al quale e' stata effettuata l'opzione di cui al comma 6 e in un esercizio successivo ne acquisisca o ne costituisca delle altre nel medesimo Paese, la predetta eccedenza negativa di imposte rivelanti rettificate residua deve essere utilizzata per quel Paese, a partire da tale esercizio successivo, secondo quanto previsto dal comma 7.
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023".
Art. 29
#Comma 1
Modifiche ai valori delle imposte anticipate e delle imposte differite
Comma 2
Se in un esercizio l'aliquota nominale utilizzata per calcolare le imposte anticipate e differite ai fini dell'utile o perdita netta contabile di un'impresa e' pari o inferiore alla aliquota di imposizione minima, l'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite e' pari all'importo netto delle stesse, aumentato e diminuito ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6. Se l'aliquota nominale utilizzata per calcolare le imposte anticipate e differite ai fini dell'utile o perdita netta contabile di un'impresa e' superiore alla aliquota di imposizione minima, l'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite e' pari all'importo netto delle stesse ricalcolato avendo a riferimento l'aliquota di imposizione minima, aumentato e diminuito ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6.
Se in un esercizio le imposte anticipate relative ad una perdita non sono state contabilizzate in mancanza dei relativi presupposti contabili, l'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite deve essere comunque ridotto in misura pari all'importo dell'imposte anticipate che sarebbe stato rilevato assumendone la sussistenza.
Se in un esercizio l'importo delle imposte anticipate contabilizzato da un'impresa e' stato determinato applicando una aliquota di imposizione nominale inferiore all'aliquota minima d'imposta e l'impresa e' in grado di dimostrare che tali imposte anticipate sono attribuibili ad una perdita rilevante, detto importo puo' essere ricalcolato nell'esercizio utilizzando l'aliquota minima d'imposta. Nelle ipotesi in cui l'importo delle imposte anticipate e' stato aumentato ai sensi del primo periodo, l'importo totale netto delle variazioni delle imposte differite e anticipate deve essere ridotto in misura corrispondente.
Il recupero delle imposte differite relativo ad un esercizio comporta una riduzione di pari importo delle imposte rilevanti relative al quinto esercizio ad esso anteriore con la necessita' di dover ricalcolare per tale esercizio l'aliquota di imposizione effettiva e l'importo dell'imposizione integrativa ai sensi dell'articolo 36, comma 1.
Art. 30
#Comma 1
Scelta relativa alla perdita rilevante
Comma 2
In alternativa a quanto previsto nell'articolo 29, un'impresa dichiarante puo', con riferimento ad un Paese, scegliere di considerare l'imposta anticipata da perdita rilevante per ogni esercizio con riferimento al quale emerge una perdita netta rilevante in tale Paese. A tal fine, l'imposta anticipata e' pari alla perdita netta rilevante moltiplicata per l'aliquota minima d'imposta. La scelta di cui al primo periodo non e' consentita con riferimento ad un Paese nel quale trova applicazione il regime di imposizione sull'utile distribuito ai sensi dell'articolo 47.
L'imposta anticipata relativa ad una perdita rilevante, determinata ai sensi del comma 1 in un esercizio e' riportata negli esercizi successivi e ridotta conformemente a quanto previsto al comma 3.
In ogni esercizio il saldo iniziale dell'imposta anticipata da perdita rilevante si riduce, fino alla sua concorrenza, in misura pari all'importo del reddito netto rilevante del Paese moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta. La riduzione dell'imposta anticipata da perdita rilevante indicata nel primo periodo incrementa il valore delle imposte rilevanti rettificate relative al medesimo esercizio.
Nell'esercizio con riferimento al quale la scelta di cui al comma 1 e' revocata, il valore iniziale del saldo dell'imposta anticipata da una perdita rilevante si riduce a zero.
La scelta di cui al comma 1 puo' essere esercitata esclusivamente nella prima comunicazione di cui all'articolo 51 relativa al gruppo multinazionale o al gruppo nazionale che include il Paese per il quale e' esercitata la scelta.
Se una entita' trasparente che e' la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale o di un gruppo nazionale effettua la scelta di cui al comma 1, il valore dell'imposta anticipata da perdita rilevante deve essere determinato avendo a riferimento la sua perdita rilevante, al netto della riduzione prevista dall'articolo 45, comma 3.
Art. 31
#Comma 1
Imputazione delle imposte rilevanti
di alcune tipologie di entita'
L'importo delle imposte rilevanti contabilizzate nel bilancio di un'impresa relative al reddito o perdita rilevante di una stabile organizzazione sono imputate a quest'ultima.
All'impresa proprietaria e' allocato l'importo delle imposte rilevanti contabilizzate nel bilancio di una entita' fiscalmente trasparente corrispondente al valore del reddito o perdita rilevante di quest'ultima imputato all'impresa proprietaria ai sensi dell'articolo 26, comma 4.
Le imposte rilevanti contabilizzate nel bilancio di un'impresa relative alla quota del reddito rilevante di una sua impresa controllata, attribuita in base ad un regime fiscale sulle societa' controllate estere, sono allocate all'impresa controllata.
Le imposte rilevanti contabilizzate nel bilancio di un'impresa proprietaria relative alla porzione del reddito rilevante, a questa attribuito, di un'altra impresa che e' un'entita' ibrida, sono allocate alla entita' ibrida. Per entita' ibrida si intende l'entita' che non e' considerata trasparente ai fini fiscali nel Paese in cui la stessa e' localizzata mentre e' considerata tale, e nella misura in cui e' considerata tale, nel Paese di un'impresa proprietaria.
Le imposte rilevanti contabilizzate nel bilancio di un'impresa proprietaria diretta con riferimento agli utili ad essa distribuiti da un'altra impresa sono allocate a quest'ultima. La disposizione del primo periodo si applica anche alle imposte rilevanti riferite alle remunerazioni percepite dall'impresa proprietaria in virtu' di una partecipazione in un'altra impresa e tale partecipazione e' considerata tale nel bilancio predisposto in conformita' ai principi contabili utilizzati dalla controllante capogruppo ai fini del bilancio consolidato. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle imposte rilevanti dovute da un'impresa proprietaria con riferimento ad una distribuzione virtuale di dividendi se la partecipazione detenuta nell'impresa cui si riferisce la distribuzione virtuale e' considerata tale sia ai fini fiscali locali nel Paese che preleva le imposte rilevanti e sia ai fini della predisposizione del bilancio d'esercizio dell'impresa proprietaria.
In deroga a quanto riportato ai commi 3 e 4, le imposte rilevanti relative a redditi passivi da allocare ad un'impresa ai sensi dei citati commi concorrono a formare le sue imposte rilevanti rettificate in misura pari al minore tra le imposte rilevanti calcolate sugli stessi e il risultato della moltiplicazione dell'aliquota della imposizione integrativa relativa al suo Paese di localizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 34, comma 2, senza tener conto dell'importo delle imposte rilevanti relative a detti redditi passivi e l'importo dei redditi passivi imputati alle sue imprese proprietarie sulla base di un regime fiscale delle societa' controllate estere o per effetto del regime di trasparenza fiscale.
La eventuale differenza tra l'importo delle imposte rilevanti relative a redditi passivi da allocare ad un'impresa ai sensi dei commi 3 e 4 e quello che ha concorso a determinare il valore delle imposte rilevanti rettificate ai sensi del primo periodo, non e' oggetto di allocazione ai sensi dei commi citati e concorre a determinare le imposte rilevanti rettificate dell'impresa proprietaria o dell'impresa controllante.
Ai fini del primo periodo del comma 6, l'imposta sui redditi delle societa' dovuta ai sensi dell'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da un'impresa proprietaria localizzata in Italia relativa ai redditi passivi conseguiti da un'impresa controllata estera, e' pari alla frazione dell'imposta dovuta corrispondente al rapporto tra il valore lordo delle componenti positive di reddito costituenti i redditi passivi e il totale delle componenti positive di reddito conseguiti dall'impresa controllata estera.
Se il reddito rilevante di una stabile organizzazione e' allocato alla casa madre ai sensi dell'articolo 25, comma 5, le imposte rilevanti ad esso relative dovute nel Paese di localizzazione della stabile organizzazione sono considerate come imposte rilevanti della casa madre per un importo non superiore al valore del reddito rilevante moltiplicato per la piu' elevata aliquota impositiva sul reddito d'impresa applicabile nel Paese di localizzazione della casa madre.
Art. 32
#Comma 1
Modifiche successive alla presentazione della comunicazione e variazioni della aliquota fiscale
Comma 2
L'incremento netto delle imposte rilevanti di un esercizio precedente rileva ai fini della determinazione del valore delle imposte rilevanti rettificate, dell'aliquota di imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa nell'esercizio in cui tale incremento e' contabilizzato.
La riduzione netta delle imposte rilevanti di un esercizio precedente rileva, ai fini dell'articolo 36, comma 1, per la determinazione delle imposte rilevanti rettificate, dell'aliquota di imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa relative a tale esercizio. In deroga al primo periodo, una riduzione netta di imposte rilevanti di un esercizio precedente rileva secondo quanto stabilito nel comma 1 a seguito di opzione dell'impresa dichiarante. Tale opzione puo' essere esercitata, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, se la riduzione netta delle imposte rilevanti di un dato Paese relative ad un esercizio precedente, rispetto a quelle registrate nell'esercizio di competenza, e' inferiore a un milione di euro.
Se in un esercizio si determina una variazione del valore netto delle imposte anticipate e differite contabilizzata da un'impresa in conseguenza della diminuzione dell'aliquota d'imposizione al di sotto dell'aliquota minima d'imposta, tale riduzione rileva, ai sensi dell'articolo 28, in relazione all'esercizio con riferimento al quale sono state contabilizzate le imposte oggetto di riduzione. A seguito di opzione esercitata dall'impresa dichiarante ai sensi dell'articolo 52, comma 2, le disposizioni del primo periodo non trovano applicazione qualora la variazione delle imposte rilevanti, per un dato Paese, e' inferiore a un milione di euro rispetto a quelle contabilizzate nell'esercizio di competenza.
Se in un esercizio le imposte anticipate e differite relative ad un Paese sono state contabilizzate utilizzando una aliquota d'imposizione inferiore all'aliquota minima d'imposta e l'aliquota d'imposta in quel Paese e' successivamente incrementata, la variazione del valore netto delle imposte anticipate e differite, calcolata avendo a riferimento una aliquota non superiore all'aliquota minima d'imposta, rileva, ai sensi dell'articolo 28, esclusivamente nell'esercizio in cui le stesse sono pagate.
Se un importo superiore a un milione di euro di imposte correnti che sono state contabilizzate da un'impresa con riferimento ad un esercizio e che hanno concorso a determinare il relativo valore delle imposte rilevanti rettificate non e' pagato alle autorita' competenti entro il terzo anno successivo all'ultimo giorno dell'esercizio, l'aliquota di imposizione effettiva e l'imposizione integrativa relative all'esercizio di contabilizzazione sono ricalcolati ai sensi dell'articolo 36, comma 1 escludendo l'importo non pagato dal relativo valore delle imposte rilevanti rettificate.
Comma 3
Capo V - Calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa
Art. 33
#Comma 1
Determinazione dell'aliquota di imposizione effettiva
Comma 2
L'aliquota di imposizione effettiva di un gruppo multinazionale o nazionale di imprese deve essere calcolata separatamente per ogni esercizio e per ogni Paese di localizzazione, a condizione che nel Paese vi sia un reddito netto rilevante. L'aliquota di imposizione effettiva e' pari al rapporto tra le imposte rilevanti rettificate del Paese e il reddito netto rilevante del Paese e, salvo quanto previsto all'articolo 34, comma 2, detto rapporto puo' essere negativo o positivo.
Per imposte rilevanti rettificate del Paese s'intende l'importo positivo o negativo risultante dalla somma algebrica delle imposte rilevanti rettificate di tutte le imprese localizzate in quel Paese determinate ai sensi del capo IV.
Il reddito netto rilevante o la perdita netta rilevante del Paese per un dato esercizio sono dati dalla differenza tra il reddito rilevante di tutte le imprese localizzate nel Paese e la perdita rilevante di tutte le imprese localizzate nel medesimo Paese determinati ai sensi del capo III.
Le imposte rilevanti rettificate nonche' il reddito o perdita rilevante di imprese che sono entita' di investimento ovvero entita' assicurative di investimento non rilevano ai fini dell'aliquota di imposizione effettiva di un gruppo e del reddito netto rilevante, determinati ai sensi dei commi da 1 a 3.
L'aliquota di imposizione effettiva di ciascuna impresa apolide e' calcolata, per ogni esercizio, separatamente dall'aliquota di imposizione effettiva di ogni altra impresa.
Art. 34
#Comma 1
Calcolo dell'imposizione integrativa
Comma 2
Se in un esercizio l'aliquota di imposizione effettiva di un Paese e' inferiore all'aliquota minima d'imposta, il gruppo multinazionale o nazionale calcola l'imposizione integrativa e la ripartisce, ai sensi dei commi 6 e 7, per ogni impresa ivi localizzata con un reddito rilevante che ha concorso alla determinazione del reddito netto del Paese. L'importo dell'imposizione integrativa e' determinato per singolo Paese.
L'aliquota di imposizione integrativa di un Paese, relativa ad un esercizio, e' data dalla differenza tra l'aliquota minima di imposta del 15 per cento e l'aliquota d'imposizione effettiva di cui all'articolo 33. Quando in un esercizio il gruppo multinazionale o nazionale di imprese ha, in relazione ad un Paese, un reddito netto rilevante e un importo negativo di imposte rilevanti rettificate, l'aliquota d'imposizione effettiva di cui all'articolo 33 e' assunta pari a zero. In tal caso l'importo negativo di imposte rilevanti rettificate dell'esercizio deve essere riportato in avanti nei successivi esercizi e deve essere utilizzato, fino ad esaurimento dello stesso, a riduzione fino a concorrenza delle imposte rilevanti rettificate positive ai fini del computo delle imposte rilevanti rettificate per quel Paese.
Nel caso in cui un gruppo multinazionale o nazionale ceda una o piu' imprese localizzate nel Paese, l'importo negativo di imposte rilevanti rettificate di cui al comma 2 rimane attribuito al gruppo cedente che deve tenere memoria del saldo residuo del suddetto riporto. Se residua un importo negativo di imposte rilevanti rettificate di cui al comma 2 e il gruppo multinazionale o nazionale non ha piu' imprese localizzate nel Paese ma, in un esercizio successivo, ne acquisisce o ne costituisce delle altre nel medesimo Paese, il suddetto importo negativo di imposte rilevanti rettificate residuo deve essere utilizzato per quel Paese, a partire da tale esercizio successivo, secondo quanto previsto al terzo periodo del comma 2.
Il profitto eccedente di cui al comma 4, relativo ad un esercizio, corrisponde all'eventuale importo positivo dato dalla differenza tra il reddito netto rilevante per il Paese, calcolato ai sensi dell'articolo 33, comma 3, e la riduzione del reddito da attivita' economica sostanziale, determinata ai sensi dell'articolo 35 in relazione al medesimo Paese.
Salvo quanto previsto nell'articolo 36, comma 3, in un esercizio l'imposizione integrativa relativa ad ogni impresa con un reddito rilevante localizzata in un Paese e' pari all'importo determinato ai sensi del comma 4 primo periodo moltiplicato per il rapporto tra il suo reddito rilevante e la somma dei redditi rilevanti di tutte le imprese localizzate nel medesimo Paese.
Se in un esercizio l'imposizione integrativa dovuta per un Paese e' determinata ai sensi dell'articolo 36, comma 1 e non esiste un reddito netto rilevante per il Paese nell'esercizio, l'imposizione integrativa e' ripartita secondo il criterio del comma 6 avendo a riferimento i redditi rilevanti delle imprese conseguiti negli esercizi per i quali si e' resa necessaria l'applicazione dell'articolo 36, comma 1.
L'imposizione integrativa dovuta da una entita' apolide e' determinata, per ogni esercizio, separatamente rispetto a quella dovuta da tutte le altre imprese.
Se l'importo della imposta minima nazionale equivalente, relativa ad un esercizio, non e' corrisposto alla amministrazione finanziaria del Paese di localizzazione delle imprese soggette a tale imposta entro il quarto esercizio successivo a quello in cui risulta dovuto, la somma non pagata e' computata in aumento dell'imposta minima integrativa dovuta, ai sensi del comma 4, dalla controllante localizzata nel territorio dello Stato italiano.
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023".
Art. 35
#Comma 1
Riduzione da attivita' economica sostanziale
Il reddito netto rilevante per un dato Paese e' ridotto, ai fini del calcolo dell'imposizione integrativa, di un importo pari alla somma della riduzione per spese salariali di cui al comma 3 del presente articolo e della riduzione per immobilizzazioni materiali di cui al comma 4 del presente articolo, entrambe calcolate in relazione a ciascuna impresa localizzata nel Paese. Il primo periodo non si applica se l'impresa dichiarante di un gruppo multinazionale o nazionale sceglie, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, di non avvalersi per l'esercizio della riduzione del reddito basata sullo svolgimento di una attivita' economica sostanziale.
Ai fini del comma 4, il valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili corrisponde alla media del valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili all'inizio e alla fine dell'esercizio, quale registrato ai fini della predisposizione del bilancio consolidato della controllante capogruppo, eventualmente ridotto di svalutazioni, ammortamenti, perdite per riduzioni di valore accumulate ed eventualmente incrementato dell'importo imputabile alla capitalizzazione delle spese salariali.
Ai fini dei commi 3 e 4, le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili di un'impresa che e' una stabile organizzazione sono quelle incluse nella relativa contabilita' separata a norma dell'articolo 25, commi 1 e 2, a condizione che le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili sono localizzate nello stesso Paese in cui e' localizzata la stabile organizzazione. Le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili di una stabile organizzazione non sono prese in considerazione per le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili della casa madre. Nel caso in cui il reddito di una stabile organizzazione e' stato escluso, in tutto o in parte, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, e dell'articolo 45, comma 5, le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili di tale stabile organizzazione sono escluse nella stessa proporzione dal calcolo di cui al presente articolo per il gruppo multinazionale o nazionale.
Tutte le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili dell'entita' trasparente, non attribuite ai sensi dei commi 6 e 7, sono escluse dal calcolo della riduzione del reddito basata sullo svolgimento di una attivita' economica sostanziale del gruppo multinazionale o nazionale di imprese.
La riduzione del reddito basata sullo svolgimento di una attivita' economica sostanziale in relazione ad un'impresa apolide e' calcolata, per ciascun esercizio, separatamente dalla riduzione del reddito basata sullo svolgimento di una attivita' economica sostanziale di tutte le altre imprese del gruppo.
La riduzione del reddito basata sullo svolgimento di una attivita' economica sostanziale ai sensi del presente articolo non include l'esclusione basata sulle spese salariali e l'esclusione basata sulle immobilizzazioni materiali delle imprese che sono entita' d'investimento in tale Paese.
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023".
Art. 36
#Comma 1
Imposizione integrativa addizionale
Comma 2
Nel caso in cui, ai sensi ((dell'articolo 23, comma 9)), dell'articolo 29, comma 7, dell'articolo 32, commi 2, 3 e 5, ((dell'articolo 34, comma 10)), e dell'articolo 47, commi 4 e 6, una rettifica delle imposte rilevanti o del reddito o perdita rilevante comporti il ricalcolo dell'aliquota di imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa del gruppo multinazionale o nazionale per un esercizio precedente, l'aliquota di imposizione effettiva e l'imposizione integrativa sono ricalcolate conformemente a quanto disposto negli articoli 33, 34 e 35. L'eventuale importo dell'imposizione integrativa addizionale derivante da tale ricalcolo e' considerato come un'imposizione integrativa addizionale ai fini dell'articolo 34, comma 4, per l'esercizio nel quale e' effettuato il ricalcolo. ((13))
Se sussiste un'imposizione integrativa addizionale in assenza di un reddito netto rilevante nell'esercizio, riferito ad un dato Paese, il reddito rilevante di ciascuna impresa localizzata in tale Paese, ai fini del comma 2 dell'articolo 16, e' di importo pari all'imposizione integrativa ad essa imputata ai sensi dell'articolo 34, commi 6 e 7, divisa per l'aliquota minima d'imposta.
Se sussiste, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, un'imposizione integrativa addizionale, il reddito rilevante di ciascuna impresa localizzata nel Paese, ai fini del comma 2 dell'articolo 16, e' pari all'imposta integrativa attribuita a tale impresa divisa per l'aliquota minima d'imposta. L'attribuzione di tale imposizione integrativa addizionale e' effettuata su base proporzionale a ciascuna di tali imprese, utilizzando il valore risultante dal prodotto tra il reddito o perdita rilevante e l'aliquota minima d'imposta, ridotto delle imposte rilevanti rettificate. L'imposizione integrativa addizionale e' attribuita unicamente alle imprese che registrano un importo di imposte rilevanti rettificate inferiore a zero e inferiore al reddito o perdita rilevante di tali imprese moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta.
Se a un'impresa e' attribuita un'imposizione integrativa addizionale ai sensi del presente articolo e dell'articolo 34, commi 6 e 7, tale impresa e' considerata un'impresa a bassa imposizione ai fini del capo II.
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023".
Art. 37
#Comma 1
Esclusione de minimis
Comma 2
((In deroga agli articoli da 33, 34, 35, 36 e 38, a scelta dell'impresa dichiarante ai sensi dell'articolo 52, comma 2, l'imposizione integrativa dovuta dalle imprese ed entita' a controllo congiunto localizzate in un Paese e' pari a zero per un dato esercizio se, per tale esercizio: a ) i ricavi rilevanti medi di tutte le imprese localizzate in tale Paese sono inferiori a 10 milioni di euro; b ) il reddito rilevante medio di tutte le imprese in detto Paese e' una perdita o e' un reddito inferiore a 1 milione di euro)). ((13))
I ricavi rilevanti medi e il reddito rilevante medio di cui al comma 1 corrispondono alla media rispettivamente dei ricavi rilevanti e del reddito o perdita rilevante delle imprese localizzate nel Paese per l'esercizio e i due esercizi precedenti. Se nel primo o nel secondo esercizio precedente, o in entrambi, in un Paese le imprese ivi localizzate sono senza ricavi rilevanti o con un reddito rilevante pari a zero, tale esercizio o tali esercizi sono esclusi dal calcolo dei ricavi rilevanti medi o del reddito rilevante medio di detto Paese.
I ricavi rilevanti delle imprese localizzate in un Paese per un dato esercizio corrispondono alla somma di tutti i ricavi delle imprese localizzate in detto Paese, ridotti o aumentati degli eventuali aggiustamenti effettuati ai sensi del Capo III.
Il reddito o perdita rilevante delle imprese localizzate in un Paese per un dato esercizio corrisponde al reddito netto o alla perdita netta rilevante di detto Paese calcolati ai sensi dell'articolo 33, comma 3.
L'esclusione de minimis di cui ai commi da 1 a 4 non e' applicabile alle imprese apolidi e alle entita' d'investimento. I ricavi e il reddito o perdita rilevante di tali entita' non sono considerati ai fini del calcolo dell'esclusione de minimis.
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023".
Art. 38
#Comma 1
Imprese partecipate in misura minoritaria
Comma 2
Con riferimento alle imprese di un sottogruppo di minoranza, il calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva e della imposizione integrativa per un Paese, ai sensi delle disposizioni dei capi da III a VII, deve essere effettuato trattando tale sottogruppo di minoranza come se fosse un gruppo distinto.
Le imposte rilevanti rettificate e il reddito o perdita rilevante delle imprese costituenti un sottogruppo di minoranza sono irrilevanti ai fini del calcolo, ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 3, dell'aliquota di imposizione effettiva e del reddito netto rilevante del gruppo in relazione ad un Paese.
L'aliquota di imposizione effettiva e l'imposizione integrativa di un'impresa partecipata in misura minoritaria che non e' membro di un sottogruppo di minoranza sono calcolate ai sensi delle disposizioni dei capi da III a VII avendo a riferimento i pertinenti valori dell'impresa singolarmente considerata.
Le imposte rilevanti rettificate e il reddito o perdita rilevante delle imprese di cui al comma 4 sono irrilevanti ai fini del calcolo, ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 3, dell'aliquota di imposizione effettiva e del reddito netto rilevante del gruppo in relazione ad un Paese. Le disposizioni del comma 4 e quelle riportate nel primo periodo non si applicano alle imprese partecipate in misura minoritaria che sono entita' di investimento.
((Le disposizioni dei commi 3 e 5)) non hanno effetto ai fini dell'applicazione dell'articolo 37. ((13))
Resta ferma l'applicazione dell'articolo 26, commi 3 e 4, quando un'impresa partecipante di minoranza e' una entita' trasparente e dell'articolo 15 con riferimento alle partecipazioni detenute da una partecipante parzialmente posseduta in un'impresa partecipata in misura minoritaria. La partecipante di minoranza non e' considerata un'impresa controllante capogruppo con riferimento al sottogruppo di minoranza.
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023".
Art. 39
#Comma 1
Regimi semplificati
Comma 2
In deroga a quanto previsto negli articoli da 33 a 38, a seguito di opzione dell'impresa dichiarante l'imposizione integrativa dovuta da un gruppo in un esercizio in relazione ad un determinato Paese ((e' pari a zero)) se il livello di imposizione effettiva delle sue imprese ivi localizzate rispetta le condizioni previste da un accordo internazionale sui regimi semplificati. ((13))
Ai fini del comma 1, un accordo internazionale sui regimi semplificati indica un insieme di regole e di condizioni concordate a livello internazionale da tutti gli Stati membri dell'Unione europea che consentono ai gruppi di beneficiare di uno o piu' dei regimi di semplificazione ivi previsti e disciplinati.
Le disposizioni attuative dei regimi semplificati di cui al comma 1 sono adottate, in conformita' alle regole OCSE e alla direttiva, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adotta anche disposizioni di attuazione di analoghi regimi semplificati destinati ai gruppi nazionali di imprese soggetti all'imposta minima nazionale ed e' aggiornato per tenere conto di eventuali modifiche o integrazioni dell'accordo internazionale sui regimi semplificati.
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023".
Comma 3
Capo VI - Operazioni di riorganizzazione e societa' holding
Art. 40
#Comma 1
Calcolo della soglia rilevante di ricavi in caso di fusioni e scissioni di gruppi multinazionali e nazionali
Comma 2
Se due o piu' gruppi si sono fusi costituendo un unico gruppo in uno degli ultimi quattro esercizi consecutivi immediatamente precedenti a quello considerato, ((la soglia di ricavi di cui all'articolo 9)) negli esercizi anteriori alla fusione e rientranti nei quattro esercizi anteriori a quello considerato, e' verificata sommando i ricavi registrati nel bilancio consolidato di ciascuno di essi. ((13))
Se in un esercizio un'entita' che non appartiene ad un gruppo si fonde con un'altra entita' appartenente o meno ad un gruppo e una di esse o entrambe non erano incluse in un bilancio consolidato relativo a ciascuno dei quattro esercizi ad esso anteriori, ((la soglia dei ricavi di cui all'articolo 10)), relativa a ciascun esercizio, e' verificata sommando i ricavi da esse contabilizzati nei propri bilanci, singoli o consolidati, relativo a ciascuno dei quattro esercizi anteriori a quello considerato. ((13))
Nella ipotesi di cui al comma 2, se non vi e' corrispondenza tra il periodo temporale cui fanno riferimento i bilanci consolidati dei due o piu' gruppi partecipanti alla fusione, i valori dei ricavi di cui all'articolo 10 sono quelli ricompresi nei bilanci consolidati relativi ad esercizi che terminano con ovvero entro l'esercizio cui si riferisce il bilancio consolidato del gruppo risultante dalla fusione.
Nelle ipotesi di cui al comma 3, se non vi e' corrispondenza tra il periodo temporale cui fanno riferimento il bilancio singolo e il bilancio consolidato delle imprese partecipanti alla fusione, ((i valori dei ricavi di cui all'articolo 10)) sono quelli ricompresi nel bilancio singolo e nel bilancio consolidato relativi ad esercizi che terminano con ovvero entro l'esercizio cui si riferisce il bilancio consolidato successivo all'operazione di fusione o acquisizione. ((13))
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023".
Art. 41
#Comma 1
Modifiche al perimetro di consolidamento
Comma 2
Se un'entita' («entita' target») diventa o cessa di essere un'impresa di un gruppo multinazionale o nazionale in conseguenza di un trasferimento diretto o indiretto della partecipazione nella stessa o se l'entita' target diventa una controllante capogruppo di un nuovo gruppo durante un dato esercizio («esercizio di acquisizione»), essa e' considerata parte di un gruppo multinazionale o nazionale ai fini del presente titolo, a condizione che una parte delle sue attivita', passivita', reddito, spese e flussi di cassa sia inclusa voce per voce nel bilancio consolidato della controllante capogruppo nell'esercizio di acquisizione. L'aliquota d'imposizione effettiva e l'imposizione integrativa dell'entita' target sono calcolate a sensi dei commi da 2 a 8.
Nell'esercizio di acquisizione il gruppo multinazionale o nazionale tiene conto solo del valore dell'utile o della perdita contabile netta e delle imposte rilevanti rettificate dell'entita' target che sono inclusi nel bilancio consolidato dell'entita' controllante capogruppo ai fini del presente titolo.
Nell'esercizio di acquisizione, e in ciascun esercizio successivo, il reddito o perdita rilevante e le imposte rilevanti rettificate dell'entita' target sono basati sul proprio valore contabile delle attivita' e passivita' precedente al trasferimento.
Nell'esercizio di acquisizione il calcolo delle spese salariali ammissibili dell'entita' target di cui all'articolo 35, comma 3, tiene conto solo dei costi che figurano nel bilancio consolidato della controllante capogruppo.
Il calcolo del valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili dell'entita' target di cui all'articolo 35, comma 4, e' rettificato in proporzione al periodo di tempo durante il quale l'entita' target fa parte del gruppo multinazionale o nazionale durante l'esercizio di acquisizione.
Fatta eccezione per l'imposta anticipata relativa a una perdita rilevante di cui all'articolo 30, le imposte anticipate e differite di un'entita' target che sono trasferite fra gruppi multinazionali o nazionali sono prese in considerazione dal gruppo acquirente nello stesso modo e nella stessa misura in cui sarebbero state prese in considerazione se detto gruppo avesse controllato l'entita' target al momento in cui sono sorte tali imposte anticipate e differite.
Le imposte differite dell'entita' target precedentemente incluse nell'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite sono considerate riversate e pagate, ai fini dell'articolo 29, comma 7, dal gruppo multinazionale o nazionale cedente e considerate iscritte dal gruppo multinazionale o nazionale acquirente nell'esercizio di acquisizione. In deroga all'articolo 29, comma 7, le imposte rilevanti sono ridotte, dal gruppo multinazionale o nazionale acquirente, nell'esercizio in cui si verifica il recupero delle imposte differite.
Se l'entita' target e' una controllante e fa parte di due o piu' gruppi multinazionali o nazionali durante l'esercizio di acquisizione, questa calcola separatamente l'importo dell'imposizione integrativa da essa dovuta in relazione alle imprese a bassa imposizione per ciascun gruppo multinazionale o nazionale.
In deroga ai commi da 1 a 8, l'acquisizione o la cessione di una partecipazione di controllo in un'entita' target e' considerata un trasferimento di attivita' e passivita' qualora il Paese ove la stessa e' localizzata o, nel caso di un'entita' fiscalmente trasparente il Paese dove sono localizzate le attivita', consideri l'acquisizione o la cessione di detta partecipazione di controllo allo stesso modo o in maniera simile a un'acquisizione o a una cessione di attivita' e passivita' e applichi al venditore un'imposta rilevante basata sulla differenza fra il valore fiscale e il corrispettivo pattuito in cambio della partecipazione di controllo o il fair value delle attivita' e passivita'.
Art. 42
#Comma 1
Trasferimento di attivita' e passivita'
In deroga a quanto previsto al comma 2, se il trasferimento di attivita' e passivita' avviene nell'ambito di una riorganizzazione, l'utile o la perdita contabile da trasferimento realizzati dall'impresa trasferente non concorrono a formare il suo reddito o perdita rilevante e l'impresa acquirente determina il proprio reddito o perdita rilevante avendo a riferimento il valore contabile che le stesse attivita' e passivita' avevano in capo all'impresa trasferente al momento del trasferimento.
Se in un esercizio compreso nel quinquennio di cui alla lettera c) del comma 5, un'impresa cessa di essere parte del gruppo multinazionale o nazionale, il valore complessivo netto calcolato ai sensi della lettera a) del comma 5 che non ha ancora concorso a determinare il reddito o perdita rilevante nei precedenti esercizi concorre integralmente a formare il reddito rilevante di tale esercizio.
Art. 43
#Comma 1
Entita' a controllo congiunto
Una controllante che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione in una entita' a controllo congiunto o in una entita' sussidiaria a controllo congiunto applica, con riferimento a ciascuna di tali entita', l'imposta minima integrativa in misura pari all'importo di imposizione integrativa ad essa attribuita secondo gli articoli da 13 a 17.
Il calcolo dell'imposizione integrativa, secondo le disposizioni dei capi da III a VII, relativa ad ogni entita' a controllo congiunto e' effettuato separatamente e, in caso di gruppo a controllo congiunto, trattando l'entita' a controllo congiunto e le sue entita' sussidiarie a controllo congiunto come un distinto gruppo multinazionale o nazionale di imprese e l'entita' a controllo congiunto come la controllante capogruppo.
L'imposizione integrativa dovuta con riferimento ad una entita' a controllo congiunto o ad un gruppo a controllo congiunto e' ridotta in misura pari all'importo di imposizione integrativa attribuibile ad ogni controllante ai sensi dei commi 1 e 2 relativa all'entita' a controllo congiunto o ad ogni entita' appartenente al gruppo a controllo congiunto. L'eventuale imposizione integrativa calcolata con riferimento ad una entita' a controllo congiunto o ad un gruppo a controllo congiunto che residua dopo l'applicazione del primo periodo deve essere aggiunta all''importo complessivo dell'imposta minima suppletiva ai sensi dell'articolo 21, comma 2.
Art. 44
#Comma 1
Gruppi a controllante multipla
Comma 2
Le entita' e le imprese appartenenti ad ogni gruppo di cui alla lettera a) del comma 1, sono trattate come imprese appartenenti ad un gruppo a controllante multipla.
Una entita', diversa da una entita' esclusa, e' considerata un'impresa se le sue attivita', passivita', le componenti positive e negative di reddito e i flussi finanziari sono consolidati voce per voce nel bilancio consolidato del gruppo a controllante multipla ovvero se, pur non essendo consolidate, la partecipazione di controllo e' detenuta da una o piu' entita' appartenente a tale gruppo.
Il bilancio consolidato del gruppo a controllante multipla e' rappresentato dal bilancio consolidato indicato al numero 2) della lettera b) ovvero al numero 5) della lettera c) del comma 1, predisposto in base a principi contabili conformi. I principi contabili utilizzati per la predisposizione del bilancio consolidato di cui al primo periodo sono considerati i principi contabili adottati dalla controllante capogruppo ai fini dell'applicazione del presente titolo ai gruppi a controllante multipla.
Le controllanti capogruppo dei gruppi distinti che compongono il gruppo a controllante multipla sono le controllanti capogruppo del gruppo a controllante multipla. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, ogni riferimento ad una controllante capogruppo deve intendersi effettuato, ove necessario, a tutte le controllanti capogruppo del gruppo a controllante multipla.
Le controllanti di un gruppo a controllante multipla localizzate nel territorio dello Stato italiano, inclusa ogni controllante capogruppo, applicano l'imposta minima integrativa secondo le disposizioni degli articoli da 13 a 17 in misura pari all'importo dell'imposizione integrativa ad esse attribuita relativa alle imprese a bassa imposizione.
Le imprese appartenenti ad un gruppo a controllante multipla localizzate nel territorio dello Stato italiano applicano l'imposta minima suppletiva ai sensi degli articoli da 19 a 21 tenendo conto dell'imposizione integrativa di ciascuna impresa a bassa imposizione che fa parte del suddetto gruppo.
Le controllanti capogruppo di un gruppo a controllante multipla devono presentare la comunicazione rilevante ai sensi dell'articolo 51, comma 2, salvo che sia stata nominata una unica impresa dichiarante designata, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera b). La comunicazione deve contenere le informazioni rilevanti riguardanti ciascun gruppo che compone il gruppo a controllante multipla.
Comma 3
Capo VII - Regimi di neutralita' fiscale e imposizione delle distribuzioni
Art. 45
#Comma 1
Entita' trasparente con qualifica
di controllante capogruppo
La perdita rilevante di una entita' trasparente che e' la controllante capogruppo deve essere ridotta, in un esercizio, in misura pari alla quota della stessa che e' attribuibile al suo partecipante se e nella misura in cui quest'ultimo abbia il diritto ad utilizzare la perdita dell'entita' trasparente nel calcolo del suo reddito imponibile.
Le imposte rilevanti di una entita' trasparente che e' la controllante capogruppo si riducono in misura corrispondente alla riduzione del reddito rilevante determinata ai sensi dei commi 1 e 2.
Art. 46
#Comma 1
Controllante capogruppo soggetta al regime del dividendo deducibile
Comma 2
La controllante capogruppo riduce le imposte rilevanti, diverse dalle imposte rilevanti la cui base imponibile e' stata ridotta per effetto dei dividendi distribuiti, in misura proporzionale al rapporto tra dividendo deducibile distribuito e l'utile dell'esercizio e riduce il reddito rilevante del medesimo importo.
Se la controllante capogruppo detiene una partecipazione in un'impresa soggetta al regime del dividendo deducibile, direttamente o attraverso una catena di altre imprese soggette al medesimo regime, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano ad ogni impresa localizzata nel Paese di localizzazione della controllante capogruppo soggetta al regime del dividendo deducibile se e nella misura in cui il reddito rilevante di quest'ultima e' distribuito a favore di percettori che soddisfano i requisiti dei commi 2 e 3.
Ai fini del comma 2, una distribuzione di utili o i ristorni a favore dei propri soci effettuati da una cooperativa di consumo deve considerarsi soggetta ad imposta in capo ad essi se e nella misura in cui tale distribuzione o ristorno riduce il valore degli oneri deducibili ai fini della determinazione del loro reddito imponibile.
Art. 47
#Comma 1
Regime di imposizione sull'utile distribuito
Comma 2
L'impresa dichiarante puo' scegliere, per se' stessa o altra impresa soggetta al regime di imposizione dell'utile distribuito, di includere l'importo dell'imposta sulle distribuzioni presunte, determinato secondo quanto stabilito al comma 1, nelle imposte rilevanti rettificate dell'impresa per un esercizio. L'opzione di cui al primo periodo, esercitata ai sensi dell'articolo 52, comma 2, ha validita' per un esercizio e si applica a tutte le imprese, soggette ad analogo regime, localizzate nel medesimo Paese.
Se per ogni esercizio di validita' dell'opzione di cui al comma 2, l'importo di cui al numero 2) della lettera b) del comma 1 e' superiore al saldo del conto annuale dell'imposta sulle distribuzioni presunte dopo l'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, deve essere istituito il conto dell'imposta delle perdite riportabili il cui valore e' pari a tale eccedenza. Il conto dell'imposta delle perdite riportabili riduce il valore del conto annuale dell'imposta sulle distribuzioni presunte ai sensi del numero 3) della lettera b) del comma 1 e, a sua volta, si riduce in misura pari a tale utilizzo.
Il valore positivo del saldo del conto annuale dell'imposta sulle distribuzioni presunte, misurato all'ultimo giorno del quarto esercizio successivo a quello con riferimento al quale esso e' stato istituito, riduce il valore delle imposte rilevanti rettificate relative al quarto esercizio anteriore. In tal caso, il valore dell'aliquota d'imposizione effettiva e l'importo di imposizione integrativa sono ricalcolati ai sensi dell'articolo 36, comma 1.
Le imposte pagate nel corso di un esercizio con riferimento alle distribuzioni effettive o presunte non concorrono a formare il valore delle imposte rilevanti rettificate per quell'esercizio nella misura in cui riducono il conto annuale dell'imposta sulle distribuzioni presunte ai sensi del numero 1) della lettera b) del comma 1.
Se un'impresa con riferimento alla quale si applica l'opzione di cui al comma 2 cessa di appartenere al gruppo multinazionale o nazionale o le sue attivita' sono trasferite ad un soggetto non appartenente al medesimo gruppo e non localizzato nel medesimo Paese, i saldi dei conti annuali dell'imposta sulle distribuzioni presunte accesi nei precedenti esercizi e misurati al termine di ciascuno di essi riducono, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, il valore, per i corrispondenti esercizi, delle imposte rilevanti rettificate e l'eventuale importo dell'imposizione integrativa addizionale dovuto in conseguenza a tale ricalcolo deve essere allocato ai sensi del comma 7 al fine di determinare l'imposizione integrativa dovuta ai sensi dell'articolo 34.
L'imposizione integrativa addizionale dovuta con riferimento al Paese di localizzazione dell'impresa di cui al comma 6 e' pari all'importo complessivo dell'imposizione integrativa addizionale di cui al comma 6 moltiplicato per il rapporto tra il reddito rilevante della suddetta impresa localizzata in un Paese calcolato in base alle disposizioni del capo III per ciascun esercizio con riferimento al quale sussiste un saldo dei conti annuali dell'imposta sulle distribuzioni presunte e il reddito netto rilevante del Paese determinato ai sensi dell'articolo 33, comma 3, per ciascun esercizio con riferimento al quale sussiste un saldo dei conti annuali dell'imposta sulle distribuzioni presunte.
Art. 48
#Comma 1
Il calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa per le entita' di investimento
L'aliquota di imposizione effettiva di un'impresa che e' una entita' di investimento, diversa da una entita' fiscalmente trasparente o da un'impresa cui si applica il regime di cui agli articoli 49 e 50, e' calcolata separatamente rispetto all'aliquota di imposizione effettiva relativa al Paese in cui la stessa e' localizzata.
L'aliquota di imposizione effettiva di un'entita' di investimento di cui al comma 1 e' pari al rapporto tra le imposte rilevanti rettificate di cui al comma 3 e la quota del suo reddito o perdita rilevante attribuibile al gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza, calcolata ai sensi del comma 5. Nella ipotesi in cui piu' entita' di investimento di cui al comma 1 sono localizzate nel medesimo Paese, l'aliquota di imposizione effettiva ad esse relativa e' pari al rapporto tra la somma delle loro imposte rilevanti rettificate e la somma delle quote dei loro redditi o perdite rilevanti attribuibili al gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza.
Le imposte rilevanti rettificate di un'entita' di investimento di cui al comma 1 sono pari alla somma delle imposte rilevanti rettificate relative alla quota del suo reddito rilevante attribuibile al gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza e delle imposte rilevanti attribuibili all'entita' di investimento ai sensi dell'articolo 31. Le imposte rilevanti rettificate dell'entita' di investimento non includono le imposte rilevanti relative alla porzione del suo reddito non attribuibile al gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza.
L'imposizione integrativa di un'entita' di investimento di cui al comma 1 e' pari all'aliquota di imposizione integrativa ad essa relativa moltiplicata per un importo pari alla differenza tra la quota del suo reddito rilevante attribuibile al gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza e la riduzione da attivita' economica sostanziale ad essa relativa. L'aliquota di imposizione integrativa di un'entita' di investimento e' pari all'importo, se positivo, della differenza tra l'aliquota minima d'imposta e l'aliquota d'imposizione effettiva di tale entita' di investimento. Qualora nel medesimo Paese sono localizzate piu' entita' di investimento, l'imposizione integrativa e' calcolata in base al primo periodo aggregando le quote del reddito o perdita rilevante delle entita' d'investimento ivi localizzate attribuibili al loro gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza e gli importi delle riduzioni da attivita' economica sostanziale ad esse riferibili.
Ai fini del presente articolo, la quota del reddito o perdita rilevante di una entita' di investimento attribuibile al gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza e' pari al prodotto tra il suo reddito o perdita rilevante e la quota di attribuzione di cui all'articolo 16 ad essa relativo attribuibile alla sua controllante capogruppo calcolato senza tenere in considerazione le partecipazioni che sono oggetto di opzione ai sensi degli articoli 49 o 50.
Ai fini del comma 4, la riduzione da attivita' economica sostanziale relativa ad una entita' di investimento e' determinata ai sensi dell'articolo 35, commi da 1 a
Le immobilizzazioni materiali ammissibili e le spese salariali ammissibili dell'entita' di investimento rilevano in misura corrispondente al rapporto tra il suo reddito rilevante attribuibile al gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza e il totale del reddito rilevante dell'entita' stessa.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in relazione alle entita' assicurative d'investimento di cui alla definizione numero 15) dell'allegato A.
Art. 49
#Comma 1
Opzione per trattare un'entita' di investimento come una entita' fiscalmente trasparente
Su opzione dell'impresa dichiarante, un'entita' d'investimento o un'entita' assicurativa di investimento appartenente al gruppo puo' essere considerata come un'entita' fiscalmente trasparente se l'impresa proprietaria e' assoggettata a imposizione nel Paese in cui e' localizzata in base al criterio dei prezzi correnti di mercato o a un regime analogo basato sulle variazioni annuali del fair value delle sue partecipazioni in tale entita' e l'aliquota d'imposta applicabile all'impresa proprietaria su tale reddito e' pari o superiore all'aliquota minima d'imposta.
Un'impresa che detiene indirettamente una partecipazione in un'entita' d'investimento o in un'entita' assicurativa di investimento attraverso una partecipazione diretta in un'altra entita' d'investimento o un'altra entita' assicurativa di investimento e' considerata assoggettata ad imposizione in base al criterio dei prezzi correnti di mercato o a un regime analogo con riguardo alla sua partecipazione indiretta nella prima entita' d'investimento o entita' assicurativa di investimento se e' assoggettata al criterio dei prezzi correnti di mercato o a un regime analogo per quanto riguarda la sua partecipazione diretta nella seconda entita' d'investimento o entita' assicurativa di investimento.
L'opzione di cui al comma 1 e' effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 1. Se l'opzione e' revocata, qualsiasi utile o perdita derivante dalla dismissione di un'attivita' o di una passivita' detenuta dall'entita' d'investimento o da un'entita' assicurativa di investimento si determina sulla base del fair value dell'attivita' o della passivita' individuato il primo giorno dell'esercizio cui la revoca si riferisce.
Art. 50
#Comma 1
Opzione per il regime della distribuzione imponibile
Comma 2
Su opzione dell'impresa dichiarante, l'impresa proprietaria di un'entita' d'investimento puo' applicare il regime della distribuzione imponibile in relazione alla sua partecipazione nell'entita' d'investimento, a condizione che l'impresa proprietaria e l'entita' d'investimento siano complessivamente assoggettate a imposizione sul reddito rispettivamente distribuito e conseguito dall'entita' d'investimento ad un'aliquota d'imposta pari o superiore all'aliquota minima d'imposta. Le disposizioni del primo periodo non si applicano alle imprese proprietarie che sono entita' d'investimento.
In base al regime della distribuzione imponibile, le distribuzioni e le distribuzioni presunte del reddito rilevante di un'entita' d'investimento sono incluse nel reddito rilevante dell'impresa proprietaria che ha effettivamente percepito la distribuzione o virtualmente percepito la distribuzione presunta, a condizione che quest'ultima non sia un'entita' d'investimento.
L'importo delle imposte rilevanti sostenute dall'entita' d'investimento che puo' essere utilizzato come credito a fronte dell'imposta dovuta dall'impresa proprietaria a seguito delle distribuzioni e delle distribuzioni presunte intervenute a suo favore da parte dell'entita' d'investimento e' incluso nel reddito rilevante e nelle imposte rilevanti rettificate dell'impresa proprietaria che ha percepito la distribuzione o virtualmente percepito la distribuzione presunta.
Il reddito o perdita rilevante di un'entita' d'investimento e le imposte rilevanti rettificate attribuibili a tale reddito per l'esercizio sono esclusi dal calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva in conformita' del capo V e dell'articolo 48, ad eccezione dell'importo delle imposte rilevanti di cui al secondo periodo del comma 3.
La quota dell'impresa proprietaria nel reddito netto rilevante non distribuito dell'entita' d'investimento di cui al comma 6, generato nell'esercizio di verifica, e' considerata reddito rilevante di tale entita' d'investimento per l'esercizio. L'importo pari a tale reddito rilevante moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta e' considerato come imposizione integrativa di un'impresa a bassa imposizione per l'esercizio ai fini del capo II.
Il reddito netto rilevante non distribuito di un'entita' d'investimento non e' ridotto delle distribuzioni o delle distribuzioni presunte che hanno gia' ridotto il reddito netto rilevante non distribuito di tale entita' d'investimento per un precedente esercizio di verifica in applicazione del comma 6, lettera b). Il reddito netto rilevante non distribuito di un'entita' d'investimento non e' ridotto dell'importo della perdita rilevante che ha gia' ridotto il reddito netto rilevante non distribuito di tale entita' d'investimento per un precedente esercizio di verifica in applicazione del comma 6, lettera c).
Ai fini del presente articolo, una distribuzione presunta e' quella considerata tale in base alla legislazione relativa alle imposte rilevanti applicabili nel Paese dell'impresa proprietaria e sussiste in ogni caso quando una partecipazione diretta o indiretta nell'entita' d'investimento e' trasferita a un'entita' che non appartiene al gruppo multinazionale o nazionale di imprese ed e' pari alla quota del reddito netto rilevante non distribuito attribuibile a tale partecipazione alla data del trasferimento, determinata indipendentemente dalla distribuzione presunta.
L'opzione di cui al comma 2 del presente articolo e' effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 1 ed ha efficacia per cinque esercizi. In caso di revoca dell'opzione, la quota dell'impresa proprietaria nel reddito netto rilevante non distribuito dell'entita' d'investimento per l'esercizio di verifica, individuato con riferimento all'ultimo giorno dell'esercizio precedente l'esercizio di efficacia della revoca, si considera reddito rilevante dell'entita' di investimento per l'esercizio in cui ha efficacia la revoca. L'importo del reddito rilevante moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta e' considerato imposizione integrativa dell'impresa a bassa imposizione per l'esercizio di efficacia della revoca ai fini del capo II.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in relazione alle entita' assicurative d'investimento di cui alla definizione numero 15) dell'allegato A.
Comma 3
Capo VIII - Disposizioni amministrative
Art. 51
#Comma 1
Obblighi informativi
Comma 2
Ogni impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano o che e' un'entita' trasparente costituita secondo le leggi dello Stato presenta la comunicazione rilevante. In deroga a quanto riportato al primo periodo, la comunicazione rilevante di un'impresa puo' essere presentata dall'impresa locale designata.
Nei casi in cui i commi 2, secondo periodo e 3 trovano applicazione, ogni impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi rispettivamente della impresa locale designata e della controllante capogruppo o dell'impresa designata di cui alle lettere a) e b) del comma 3 e il relativo Paese di localizzazione.
La comunicazione rilevante contenente le informazioni di cui ai commi 5 e 6 nonche' le comunicazioni di esercizio o revoca delle opzioni previste dal presente Titolo riguardanti le imprese localizzate nel territorio dello Stato, sono presentate entro il quindicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio con riferimento al quale la comunicazione rilevante si riferisce.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti modalita', elementi e condizioni, coerentemente con la direttiva e con le regole OCSE, per la trasmissione della predetta comunicazione rilevante all'Agenzia delle entrate.
((In caso di omessa presentazione della comunicazione rilevante di cui al comma 1, lettera b) o di ritardo nella sua presentazione pari o superiore a tre mesi si applica una sanzione amministrativa di 100 mila euro; in caso di ritardo inferiore a tre mesi o di invio dei dati incompleti o errati si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nel primo periodo non possono comunque superare complessivamente 1 milione di euro per tutte le imprese del gruppo multinazionale o nazionale localizzate nel territorio dello Stato italiano per le violazioni degli obblighi informativi riguardanti ciascun esercizio oggetto di comunicazione rilevante. L'omessa, ritardata, errata o incompleta comunicazione prevista al comma 4 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 2.000 euro. Per i primi tre esercizi di applicazione delle disposizioni del presente titolo, le sanzioni amministrative pecuniarie previste al primo e al terzo periodo sono ridotte del 50 per cento.))
((13))
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023".
Art. 52
#Comma 1
Opzioni
Comma 2
Le opzioni di cui agli articoli 11, comma 3, 23, commi 3, 7, 13 e 15, articoli 49 e 50 ((sono valide)) per un periodo di cinque esercizi consecutivi a partire dall'esercizio con riferimento al quale l'opzione e' effettuata. L'opzione si rinnova automaticamente salvo che l'impresa dichiarante ne revochi l'efficacia ((...)); in tal caso, la revoca ha una efficacia quinquennale a partire dall'esercizio con riferimento al quale la revoca e' effettuata. ((13))
Le opzioni di cui agli articoli 23, comma 9, 28, comma 6, 29, comma 1, lettera b), 32, commi 2, 3, 35, comma 2, 37, comma 1 e 47, comma 2, ((hanno validita' per un esercizio)). L'opzione si rinnova automaticamente salvo che l'impresa dichiarante ne revochi l'efficacia entro il termine dell'esercizio. ((13))
Le opzioni di cui agli articoli 11, comma 3, 23 commi 3, 7, 9, 13 e 15, articoli 29, comma 1, lettera b), 32 comma 2, 35, comma 2, 37, comma 1 e 47, comma 2 e articoli 49 e 50 sono comunicate all'autorita' fiscale del Paese di localizzazione dell'impresa dichiarante.
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023".
Art. 53
#Comma 1
Dichiarazione, riscossione, accertamento e sanzioni
Comma 2
La dichiarazione annuale relativa all'imposizione integrativa dovuta a titolo di imposta minima integrativa, di imposta minima suppletiva e di imposta minima nazionale e' presentata entro il termine previsto per la comunicazione rilevante di cui agli articoli 51, comma 7, e 58.
Le imposte di cui al comma 1 sono versate in due rate. Il 90 per cento dell'importo dovuto entro l'undicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio al quale le imposte si riferiscono e il versamento dell'importo residuo e' effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo al termine previsto nel comma 1 per la dichiarazione annuale relativa a tale esercizio.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono stabilite le modalita' per gli adempimenti previsti ai commi 1 e 2.
Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione ((delle imposte di cui all'articolo 9)) nonche' del contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. ((13))
Per i primi tre esercizi di applicazione delle disposizioni del presente titolo non si fa luogo ad irrogazione delle sanzioni ad eccezione che per i casi di dolo o colpa grave.
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023".
Comma 3
Capo IX - Disposizioni transitorie e finali
Art. 54
#Comma 1
Disciplina delle imposte anticipate, delle imposte differite e delle immobilizzazioni trasferite
Comma 2
Ai fini del presente articolo, il termine esercizio transitorio indica, in relazione ad un Paese, il primo esercizio con riferimento al quale un gruppo multinazionale o nazionale di imprese e' soggetto alle disposizioni del presente titolo ovvero alle disposizioni interne di trasposizione della direttiva negli Stati membri europei ovvero alle disposizioni di recepimento delle regole OCSE in Stati terzi.
Ai fini del calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva di un Paese nell'esercizio transitorio e negli esercizi ad esso successivi, il gruppo multinazionale o nazionale di imprese deve tenere in considerazione le imposte anticipate e le imposte differite iscritte all'inizio dell'esercizio transitorio nel bilancio e negli equivalenti rendiconti patrimoniali e finanziari delle imprese ivi localizzate. Si tiene conto anche delle imposte anticipate non iscritte in bilancio in mancanza dei relativi presupposti contabili.
In relazione alle imposte anticipate e differite di cui al primo e al secondo periodo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 5 e 7.
Ai fini del comma 2, le imposte anticipate e le imposte differite rilevano in misura pari al minore tra il loro valore calcolato applicando l'aliquota minima d'imposta e il loro valore calcolato applicando la pertinente aliquota nominale di imposizione in vigore nel Paese. Tuttavia, le imposte anticipate che sono state calcolate applicando una aliquota di imposizione inferiore all'aliquota minima d'imposta sono ricalcolate applicando l'aliquota minima di imposta se e nella misura in cui esse si riferiscono ad una perdita rilevante. Sono irrilevanti le iscrizioni o cancellazioni, totali o parziali, contabilizzate a conto economico di imposte anticipate per effetto di modifiche dei loro presupposti di registrazione contabile.
Le imposte anticipate che originano da elementi reddituali che non concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante ai sensi delle disposizioni del capo III non rilevano ai fini del comma 2 se esse originano da transazioni poste in essere successivamente alla data del 30 novembre 2021. ((Ai fini del comma 2, non rilevano neanche le imposte anticipate che originano da perdite realizzate da piu' di cinque esercizi precedenti la data di entrata in vigore di una imposta sul reddito delle societa', emanata da un Paese che non aveva una preesistente imposta sul reddito delle societa')). ((13)).
((In deroga al comma 4-bis, rilevano gli utilizzi delle imposte anticipate collegate agli accordi, conclusi o modificati entro il 18 novembre 2024, e alle opzioni, esercitate o modificate entro il 18 novembre 2024, indicati rispettivamente alle lettere a) o b) del citato comma 4-bis, negli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2024 o dopo tale data e prima del 1° gennaio 2026, escludendo gli esercizi che terminano dopo il 30 giugno 2027. Sono, altresi', rilevanti gli utilizzi delle imposte anticipate collegate alle differenze tra i valori contabili e i valori fiscali, determinate ai sensi della normativa riguardante l'imposta sul reddito delle societa' emanata entro il 18 novembre 2024, indicate alla lettera c) del citato comma 4-bis, negli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2025 o successivamente a tale data e prima del 1° gennaio 2027, escludendo gli esercizi che terminano dopo il 30 giugno 2028)). ((13)).
((L'importo massimo delle imposte anticipate che rilevano ai sensi del comma 4-ter e' pari al 20 per cento dell'importo delle imposte anticipate originariamente iscritte in bilancio e relative a ciascuna categoria indicata al comma 4-bis, lettere a), b) e c), ricalcolato alla piu' bassa tra l'aliquota minima d'imposta e l'aliquota d'imposta nazionale applicabile.)). ((13)).
((Se, successivamente al 18 novembre 2024, e' intervenuta una modifica normativa, un cambio di tecnica contabile, una modifica o una nuova opzione ovvero una modifica dei termini di un accordo con autorita' pubbliche, il cui effetto e' un aumento dell'utilizzo delle imposte anticipate di cui al comma 4-ter, l'utilizzo di tali imposte assume rilevanza nei limiti dell'importo che sarebbe stato determinato, ai sensi del comma 4-quater, in assenza di tale modifica.)). ((13)).
In caso di trasferimenti di immobilizzazioni posti in essere tra imprese in data successiva al 30 novembre 2021 ma anteriore all'inizio dell'esercizio transitorio, il loro valore rilevante ai fini delle disposizioni del presente titolo corrisponde al loro valore contabile in capo alla entita' trasferente alla data del trasferimento. Tale valore e' aumentato o diminuito a seguito di ammortamenti, svalutazioni, rivalutazioni o capitalizzazioni intercorse dalla data del trasferimento sino all'ultimo giorno antecedente il periodo transitorio. Ai fini del secondo periodo, sono irrilevanti i maggiori ammortamenti derivanti da valutazioni con il criterio del fair value. Le plusvalenze e le minusvalenze in caso di ulteriore cessione sono calcolate, ai fini del reddito o perdita rilevante, sulla base del valore indicato nel primo e secondo periodo del presente comma. Eventuali valori di imposte differite e di imposte anticipate registrate dalle suddette imprese in conseguenza del trasferimento sono ricalcolati avendo a riferimento il valore contabile che le immobilizzazioni trasferite avevano in capo alla entita' trasferente alla data del trasferimento.
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023".
Art. 55
#Comma 1
Disciplina transitoria in tema di riduzione
da attivita' economica sostanziale
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 35, commi 3 e 4, l'aliquota del 5 per cento e' sostituita da quella indicata nell'allegato B, riportata in corrispondenza di ciascuno degli esercizi che iniziano nell'anno solare ivi indicato.
Art. 56
#Comma 1
Fase iniziale di esclusione dall'imposizione integrativa
Comma 2
Se la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese e' localizzata in uno Stato terzo, l'imposizione integrativa dovuta da un'impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e' ridotta a zero nei primi cinque anni della fase iniziale dell'attivita' internazionale del gruppo multinazionale di imprese, indipendentemente dai requisiti di cui al capo V.
Il periodo di cinque anni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, decorre dall'inizio dell'esercizio in cui il gruppo multinazionale di imprese rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione del presente titolo. Per i gruppi multinazionali di imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, il periodo di cinque anni di cui al comma 1, lettera a), decorre dal 31 dicembre 2023. Per i gruppi multinazionali di imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, il periodo di cinque anni di cui al comma 2 decorre dal 31 dicembre 2024. Per i gruppi nazionali di imprese che soddisfano ((le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1)), al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, il periodo di cinque anni di cui al comma 1, lettera b), decorre dal 31 dicembre 2023. ((13))
L'entita' localizzata nel territorio dello Stato, designata a presentare la comunicazione di cui all'articolo 51, informa l'Agenzia delle entrate in merito alla data di inizio della fase iniziale della attivita' internazionale del gruppo al quale appartiene ((o dell'esercizio in cui il gruppo nazionale rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione del presente titolo)). ((13))
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023".
Art. 57
#Comma 1
Differimento dell'imposta minima integrativa e dell'imposta minima suppletiva
Comma 2
Se l'entita' controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese e' localizzata in uno Stato membro che ha scelto di differire l'applicazione dell'imposta minima integrativa equivalente e dell'imposta minima suppletiva equivalente, secondo quanto previsto nell'articolo 50 della direttiva, le imprese di tale gruppo multinazionale localizzate nel territorio dello Stato italiano sono soggette all'importo dell'imposta minima suppletiva assegnato all'Italia, ai sensi dell'articolo 21, per gli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023.
Se l'entita' controllante capogruppo di cui al comma 1 nomina un'entita' designata localizzata nel territorio dello Stato, questa presenta la comunicazione sulle imposte integrative conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 51, comma 5, sulla base delle informazioni necessarie fornite dalle imprese localizzate nello Stato membro che ha effettuato la scelta di cui al comma 1.
Ai fini dell'articolo 21, comma 5, la percentuale dell'imposta minima suppletiva equivalente imputabile allo Stato membro che ha effettuato la scelta di cui al comma 1 e' considerata pari a zero per l'esercizio.
Art. 58
#Comma 1
Esenzione transitoria per gli obblighi di comunicazione
Comma 2
In deroga a quanto previsto nell'articolo 51, comma 7, la comunicazione rilevante e le altre comunicazioni di cui all'articolo 51 sono presentate entro il diciottesimo mese successivo al termine finale dell'esercizio transitorio di cui all'articolo 54.
Art. 59
#Comma 1
Prevenzione delle controversie
Comma 2
Le autorita' competenti italiane, in ottemperanza ai principi che orientano l'azione amministrativa, se un'impresa o entita' cui si applicano le disposizioni del presente titolo ne fanno richiesta, verificata la fondatezza tecnica della medesima, attivano la procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni in quanto applicabili, al fine di fare del loro meglio per risolvere, a condizioni di reciprocita' e di comune accordo con le autorita' omologhe di altri Stati, le questioni di interpretazione o applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo, in conformita' con la direttiva e le regole OCSE e di eliminare, laddove consentito anche alle autorita' omologhe di altri Stati, conseguenti casi di doppia imposizione anche non previsti dalla Convenzione.
In assenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile o se una Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile non prevede tale clausola, la procedura si svolge, sempre a condizioni di reciprocita', su richiesta di un'impresa o entita' cui si applica il presente titolo. In ottemperanza ai principi che orientano l'azione amministrativa, le autorita' competenti italiane sono tenute a consultarsi con le autorita' omologhe di altri Stati, dopo aver preliminarmente verificato la fondatezza tecnica della richiesta, al fine di fare del loro meglio per risolvere le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione delle misure di cui al presente titolo, della direttiva o delle regole OCSE e di eliminare, laddove consentito anche alle autorita' omologhe di altri Stati, i conseguenti casi di doppia imposizione.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate le disposizioni applicative delle procedure previste al comma 1.
Art. 60
#Comma 1
Decorrenza
Comma 2
Le disposizioni del presente titolo si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2024, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 57, comma 1.
Comma 3
Titolo III - DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA COMPLIANCE IN MATERIA DI DISALLINEAMENTI DA IBRIDI
Art. 61
#Comma 1
Disposizioni in materia di documentazione dei disallineamenti da ibridi
Comma 2
Al fine di incentivare la cooperazione tra Amministrazione finanziaria e contribuenti e garantire la proporzionalita' nell'applicazione delle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi, all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. In caso di contestazione relativa alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi di cui al capo IV del decreto legislativo 29 novembre 2018 n. 142 da cui derivi una maggiore imposta o una riduzione del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica se, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attivita' istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione, avente data certa, indicata in un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze idonea a consentire il riscontro dell'applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal decreto di cui al primo periodo ne da' apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si applica il comma 2.».
Per assicurare l'immediata operativita' delle disposizioni di cui al comma 1, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello di entrata in vigore del presente decreto si applicano le previsioni contenute nel comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, se la documentazione ivi indicata e' predisposta, con data certa, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativo al periodo di imposta in corso ((...)) alla data di approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e se la violazione non e' stata gia' constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati hanno avuto formale conoscenza; non sono ripetibili le somme versate, ivi incluse quelle versate a titolo di sanzioni, a seguito di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
L'applicazione dei commi 1 e 3 e' condizionata, in ogni caso, alla completa e veritiera descrizione delle fattispecie indicate nel decreto previsto dal comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, introdotto dal comma 1, nonche' alla tempestiva comunicazione della relativa documentazione all'Agenzia delle entrate.
Comma 3
Titolo IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 62
#Comma 1
Disposizioni finanziarie
Comma 2
E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per l'attuazione della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. (1) (2)(5)(4)(7) (8) (9)(11) ((13))
Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati in 7,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 18.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Il Fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e' incrementato di 59.328.334 euro per l'anno 2024 e 130.828.334 euro annui a decorrere dall'anno 2025".
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, ha disposto (con l'art. 13, comma 3-ter) che "Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e' incrementato di 89,8 milioni di euro per l'anno 2027".
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 25 marzo 2024, n. 41 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "Il fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023 e' incrementato di 152 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67, ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 4) che "Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Il fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e' incrementato di 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037".
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "Il fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e' incrementato di 160.889.446 euro per l'anno 2027, 125.189.446 euro per l'anno 2028, 60.289.446 euro per l'anno 2029, 220.689.446 euro per l'anno 2030, 291.089.446 euro per l'anno 2031, 258.689.446 euro per l'anno 2032, 227.489.446 euro per l'anno 2033, 221.789.446 euro per l'anno 2034, 216.289.446 euro per l'anno 2035, 210.589.446 euro per l'anno 2036 e 204.889.446 euro annui a decorrere dall'anno 2037".
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 6) che "Il fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e' incrementato di 4,92 milioni di euro per l'anno 2025, 32,88 milioni di euro per l'anno 2026 e 34,57 milioni di euro per l'anno 2027".
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e' incrementato di 2,4 milioni di euro per l'anno 2025".
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e' incrementato di 2,370 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031".
Art. 63
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.