DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111. (24G00060)

Numero 41 Anno 2024 GU 03.04.2024 Codice 24G00060

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-03-25;41

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:30:19

Preambolo

Titolo I - REGOLE GENERALI E PRINCIPI

Art. 1

#

Comma 1

Finalita'


Le disposizioni del presente decreto costituiscono il quadro regolatorio di fonte primaria della disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia.


Ai fini del comma 1, il presente decreto reca il riordino, anche attraverso una loro raccolta sistematica e organica, delle disposizioni di carattere generale applicabili ai giochi pubblici ammessi in Italia e, in particolare, di quelle relative ai giochi a distanza. Le disposizioni relative ai giochi pubblici ammessi in Italia raccolti attraverso rete fisica sono contenute in un successivo decreto legislativo emanato dopo la definizione di una apposita intesa programmatica al riguardo tra Stato, regioni e enti locali.


E' esclusa dall'ambito di applicazione del presente decreto la disciplina delle case da gioco che resta quella contenuta nelle disposizioni vigenti che le riguardano.


Restano ferme le competenze del Ministero dell'interno in materia di giochi pubblici ai fini della tutela dell'ordine e sicurezza pubblici.


Art. 3

#

Comma 1

Principi ordinamentali del gioco in Italia

Comma 2

I principi di cui al comma 1 valgono quale criterio interpretativo delle norme in materia di gioco pubblico stabilite dall'ordinamento nazionale.


Art. 4

#

Comma 1

Principi europei in materia di gioco

Comma 2

Il gioco ammesso in Italia deve rispettare i principi emergenti dell'ordinamento europeo. In particolare, l'esercizio del gioco pubblico in Italia deve avvenire in conformita' al principio della libera concorrenza sul mercato comune, al principio di non discriminazione e alle liberta' stabilite dai trattati dell'Unione europea, ferme in ogni caso le limitazioni dagli stessi previste.


I requisiti richiesti per l'affidamento della concessione e gli impegni previsti per il concessionario sono determinati facendo riferimento alla effettiva tutela della salute del giocatore, nonche' alla effettiva tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza.


L'esercizio del gioco pubblico in Italia garantisce in ogni caso la tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra concessionario e giocatore e nei rapporti tra concessionario e pubblica amministrazione, secondo la disciplina emergente dai Trattati dell'Unione europea. Conseguentemente e' riconosciuta la rilevanza del principio di stabilita' delle regole della concessione, sia con riguardo agli obblighi e ai diritti del concessionario, inclusi eventuali canoni richiesti dallo Stato sia con riferimento alla disciplina fiscale, in quanto criterio di adeguata tutela dell'affidamento del concessionario rispetto al piano di investimenti adottato al momento della concessione.


I principi europei valgono quale criterio interpretativo preferenziale delle norme applicabili al gioco in Italia cosicche' l'interpretazione conforme a tali principi prevale rispetto ad altre possibili interpretazioni.


Art. 5

#

Comma 1

Fonti della disciplina del gioco in Italia

Comma 2

Le disposizioni di legge o di regolamento possono essere modificate o abrogate da una fonte successiva di pari rango soltanto se la modifica o l'abrogazione viene riportata in modo esplicito.


In attuazione del principio di stabilita' delle regole della concessione di cui all'articolo 4, comma 3, gli obblighi e i diritti del concessionario, incluso l'eventuale canone richiesto dallo Stato e il regime di tassazione delle attivita' di gioco, non sono modificati per il periodo di vigenza ed efficacia della concessione.


Comma 3

Titolo II - IL RAPPORTO CONCESSORIO PER I GIOCHI A DISTANZA Capo I Requisiti, obblighi e responsabilità dei concessionari

Art. 6

#

Comma 1

Giochi pubblici a distanza e sistema concessorio

Comma 2

La disciplina dei giochi di cui al comma 1 e' introdotta ovvero adeguata con appositi regolamenti. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti adottati in applicazione del presente decreto restano ferme le discipline di gioco vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.


L'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere g), h) e i), sono consentiti ai soggetti titolari unici di concessione per la loro gestione e sviluppo. La raccolta a distanza dei giochi di cui al primo periodo e' altresi' consentita, previa autorizzazione dell'Agenzia, ai concessionari di cui al comma 3, ai quali i titolari unici di concessione ne diano licenza contrattualizzandone altresi' il relativo aggio, comunque non inferiore all'8 per cento ovvero a quello riconosciuto ai punti fisici di vendita dei medesimi giochi.


L'istruttoria delle domande di partecipazione alla gara e' effettuata dalla Agenzia entro sessanta giorni dalla data del loro ricevimento complete di tutta la documentazione occorrente per il riscontro dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 5. In caso di incompletezza della domanda ovvero della relativa documentazione, il termine e' sospeso fino alla data stabilita dall'Agenzia per la sua regolarizzazione. Il termine e' altresi' sospeso, in caso di richiesta dell'Agenzia di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti, dalla data della richiesta e fino alla loro ricezione.
In caso di decorso del termine per l'istruttoria senza l'adozione di un provvedimento conclusivo espresso da parte dell'Agenzia, la domanda di concessione si intende respinta.


Art. 7

#

Comma 1

Tracciabilita' dei flussi


Al fine di assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, i concessionari autorizzati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici sono obbligati a tracciare tutti i riversamenti e le vincite derivanti dalla raccolta delle giocate e i compensi spettanti ai soggetti operanti nella propria rete. Tale obbligo non comprende i pagamenti dei rimborsi ai giocatori ne' i riversamenti a favore dello Stato o dell'Agenzia per pagamenti di imposte, tasse o utili erariali.


Art. 8

#

Comma 1

Penali convenzionali

Comma 2

L'importo complessivo della somma dovuta a titolo di penale convenzionale e' ridotto alla meta' se il concessionario effettua il versamento di quanto eventualmente dovuto, oltre che della penale stessa, entro sette giorni dal ricevimento della contestazione.


Con regolamento sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative al procedimento di accertamento, contestazione e irrogazione delle penali convenzionali, di partecipazione e contraddittorio nell'ambito di tale procedimento, nonche' per la precisa individuazione dei criteri e dei dati adottati nella determinazione del valore complessivo della penale.


Art. 9

#

Comma 1

Trasferimento, decadenza, revoca delle concessioni

Comma 2

Il trasferimento di una concessione per la raccolta di giochi pubblici a distanza e' nullo se non autorizzato preventivamente ed espressamente dalla Agenzia.


Il procedimento di decadenza ovvero di revoca di una concessione di gioco e' svolto dalla Agenzia nel pieno rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.


Con regolamento, di concerto con il Ministro dell'interno per i profili concernenti l'ordine pubblico e la sicurezza, sono disciplinate le modalita' con le quali, al ricorrere del presupposto per la revoca della concessione ovvero per la decadenza dalla stessa, l'Agenzia puo' assegnare al concessionario un termine per rimuovere, nei limiti consentiti dalla convenzione relativa alla concessione, le cause che altrimenti determinano la revoca ovvero la decadenza. Con lo stesso regolamento sono stabiliti, per il caso di revoca della concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, nel rispetto dell'articolo 21-quinquies della predetta legge n. 241 del 1990, condizioni e limiti per il pagamento di un indennizzo al concessionario proporzionato all'effettivo residuo onere di investimento fino alla data della revoca.


In caso di trasferimento autorizzato della concessione ovvero di sua revoca o di decadenza dalla stessa, il concessionario e' comunque obbligato a proseguire nell'ordinaria gestione delle attivita' di raccolta del gioco fino al momento della effettiva immissione nella gestione di tali attivita' di altro concessionario ovvero di effettiva assunzione diretta della gestione da parte dell'Agenzia.


Il provvedimento di decadenza dalla concessione di gioco ovvero di revoca della stessa e' pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia.


Art. 10

#

Comma 1

Conservazione dell'equilibrio contrattuale e scadenza anticipata delle concessioni

Comma 2

Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'Agenzia inserisce nel contratto accessivo alle concessioni per la raccolta dei giochi pubblici a distanza clausole finalizzate alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali per il ripristino dell'originario equilibrio in caso di sopravvenuti mutamenti del quadro regolatorio di riferimento, di circostanze straordinarie e imprevedibili, sia estranee alla normale alea sia all'ordinaria fluttuazione economica sia al rischio di mercato.


In caso di eccessiva onerosita' sopravvenuta, conseguente a significativi e non prevedibili mutamenti del quadro regolatorio, in caso di impossibilita' di raggiungere in buona fede l'accordo di cui al comma 1, il concessionario puo' chiedere alla Agenzia di concordare una scadenza anticipata della concessione e la relativa risoluzione consensuale della convenzione ad essa accessiva. Con provvedimenti legislativi puo' essere previsto un indennizzo a favore del concessionario da determinarsi secondo principi di ragionevolezza e proporzionalita', da corrispondersi in ragione del periodo residuo di durata della concessione non goduto.


Art. 11

#

Comma 1

Responsabilita'


Conformemente a quanto disposto dall'articolo 177 del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'affidamento della concessione comporta il trasferimento al concessionario del rischio operativo legato alla sua gestione. La convenzione accessiva alle concessioni per l'esercizio della raccolta dei giochi pubblici a distanza attribuite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto contiene clausole conformi alle disposizioni di cui all'articolo 177 del predetto decreto legislativo n. 36 del 2023 e attuative del principio della responsabilita' unica del concessionario nei confronti dell'Agenzia.


Comma 2

Capo II - Rete telematica e punti vendita di ricariche

Art. 12

#

Comma 1

Rete telematica

Comma 2

L'Agenzia adotta le regole tecniche minime in funzione ed esecuzione delle quali ciascuno dei concessionari appronta e mette in operativita' la propria rete telematica ovvero l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dei dati necessaria per la gestione operativa della concessione che persegua la salvaguardia e la tutela degli interessi generali dell'ordine pubblico, della sicurezza, dell'affidamento dei giocatori, nonche' di una diffusione e sviluppo sostenibili dell'offerta di giochi pubblici.


Art. 13

#

Comma 1

Punti vendita ricariche

Comma 2

L'Agenzia istituisce e tiene, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'albo per la registrazione, esclusivamente con modalita' telematiche, dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, nonche' dei soggetti che esercitano attivita' di punti vendita ricariche titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del TULPS, abilitati, in forza di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari, senza vincolo di mandato in esclusiva, all'esercizio delle predette attivita', a fronte della corresponsione del compenso del punto vendita ricariche.


L'iscrizione all'albo e' subordinata al pagamento preventivo all'Agenzia di un importo annuale pari a euro 100. Il mancato pagamento anche di una sola annualita' del predetto importo comporta senz'altro la decadenza dall'iscrizione all'albo.


L'iscrizione all'albo e' presupposto e condizione necessaria ed essenziale per lo svolgimento dell'attivita' di punto vendita ricariche, con esclusione espressa di un qualunque prelievo delle somme giacenti sul conto di gioco e del pagamento delle vincite.
L'attivita' del punto vendita ricariche non puo' essere svolta senza l'affissione, all'esterno dell'esercizio e in posizione visibile, di una insegna o targa di specifico riconoscimento e individuazione della predetta attivita', le cui caratteristiche e dimensioni sono stabilite con decreto del direttore dell'Agenzia.


Lo schema di contratto per il punto vendita di ricariche adottato dal concessionario e' trasmesso all'Agenzia per la verifica della conformita' dei relativi contenuti alle disposizioni del presente articolo.


Gli esercenti l'attivita' di punto vendita ricariche effettuano operazioni di ricarica del conto di gioco on line esclusivamente su richiesta del relativo titolare, procedendo a tal fine alla sua identificazione e alla verifica dell'identita' di chi chiede la ricarica presso il punto vendita. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la ricarica del conto di gioco on line presso il punto vendita ricariche avviene mediante gli strumenti di pagamento, idonei a garantire la tracciabilita' dei flussi finanziari, gia' in precedenza indicati dal titolare del conto di gioco al concessionario e da quest'ultimo gia' validati per l'effettuazione delle operazioni sul conto di gioco. Fermo quanto previsto al primo periodo, le operazioni di ricarica effettuate presso i punti vendita ricariche sono consentite, nel limite complessivo settimanale di 100 euro, anche in contanti e mediante strumenti di pagamento diversi da quelli indicati al secondo periodo. Il rispetto del limite di cui al terzo periodo e' garantito dal concessionario mediante apposite misure sul sistema informatico utilizzato dai punti vendita ricariche per l'effettuazione delle ricariche e, per gli adempimenti di cui al presente comma a carico degli esercenti l'attivita' di punto vendita ricariche, trova applicazione l'articolo 64 del decreto legislativo n. 231 del 2007. Restano fermi, per il concessionario, gli obblighi di cui al predetto decreto legislativo n. 231 del 2007. In relazione all'adempimento di cui al quarto periodo a carico del concessionario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 231 del 2007, e, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 64, commi 1 e 4, dello stesso decreto legislativo.


Comma 3

Titolo III - TUTELA E PROTEZIONE DEL GIOCATORE

Art. 14

#

Comma 1

Tutela della salute del giocatore

Comma 2

Obiettivo primario della disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia e' quello di perseguire piena e affidabile protezione della salute del giocatore attraverso misure idonee a prevenire ogni modalita' di gioco che possa generare disturbi patologici del comportamento o forme di gioco d'azzardo patologico.


Per perseguire effettivamente i suddetti criteri generali l'offerta di gioco e le relative modalita' di svolgimento dovranno essere supportate da idonei strumenti di tecnologia avanzata, con particolare riguardo anche agli strumenti dell'intelligenza artificiale.


E' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia con lo scopo di monitorare l'andamento delle attivita' di gioco, incluse quelle illecite e non autorizzate, i loro effetti sulla salute dei giocatori, nonche' di proporre al Governo misure e interventi idonei allo scopo di contrastare lo sviluppo di gioco d'azzardo patologico. Con regolamento, adottato di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per lo sport e i giovani, sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento della Consulta, il numero dei suoi componenti, la loro designazione in rappresentanza del Governo, delle regioni, degli enti locali, dei concessionari, nonche' delle associazioni nazionali di categoria e dei consumatori, prevedendo altresi' che ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.


Art. 15

#

Comma 1

Misure di tutela e protezione del giocatore

Comma 2

Il concessionario investe annualmente una somma pari allo 0,2 per cento dei suoi ricavi netti, comunque non superiore a euro 1.000.000 per anno, in campagne informative ovvero in iniziative di comunicazione responsabile su temi annualmente stabiliti da una commissione governativa, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave costituito presso il Ministero della salute. La commissione governativa, costituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, opera presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' presieduta dal capo del predetto Dipartimento ed e' composta da cinque membri in rappresentanza dei Ministri della salute, dell'istruzione e del merito, dell'interno, dell'economia e delle finanze e per lo sport e i giovani. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. La somma di cui al primo periodo e' compresa negli interventi e investimenti di comunicazione e informazione, e, comunque, in generale negli investimenti pubblicitari e promozionali del concessionario.


A ulteriore tutela e protezione dei giocatori, specie piu' vulnerabili, il concessionario puo' effettuare, con oneri a proprio carico e con l'indicazione del proprio logo o marchio, campagne di promozione, comunicazione e diffusione di messaggi anche a fini sociali e comunque coerenti con l'esigenza di promuovere la prevenzione e il contrasto del gioco patologico.


Comma 3

Titolo IV - GESTIONE DEI GIOCHI A DISTANZA Capo I Offerta di gioco e vincite

Art. 16

#

Comma 1

Offerta e raccolta del gioco

Comma 2

L'offerta e la raccolta del gioco e' effettuata dal concessionario sotto la sua responsabilita', attraverso la propria rete telematica. Nessuna responsabilita' e' imputata all'Agenzia per atti e fatti posti in essere dal concessionario nell'esercizio di questa attivita'.


Art. 17

#

Comma 1

Vincite

Comma 2

Natura ed entita' delle vincite, i tempi e i luoghi per la loro riscossione, nonche' i presupposti, le modalita', i tempi e i luoghi degli eventuali rimborsi sono stabiliti nel regolamento di ciascun gioco.


Il regolamento di gioco disciplina altresi' le modalita' e i tempi di conservazione da parte del concessionario dei dati e delle informazioni relative alle giocate effettuate, alle giocate risultate vincenti e al pagamento delle relative vincite, alle vincite non corrisposte in quanto rivenienti da giocate risultate irregolari, nonche' le ricevute dei rimborsi corrisposti.


Art. 18

#

Comma 1

Pagamento delle vincite

Comma 2

Il concessionario provvede al pagamento delle vincite in denaro dei giochi da lui gestiti secondo quanto previsto dal regolamento di gioco e di questa attivita' e' direttamente responsabile.


Art. 19

#

Comma 1

Comunicazioni degli esiti di gioco

Comma 2

Il regolamento di gioco con vincita in denaro stabilisce quali comunicazioni relative agli esiti del gioco sono effettuate sul sito informatico del concessionario e, in materia di scommesse, quali sono le validazioni dei risultati riportate sul medesimo sito.


Sul sito istituzionale del concessionario sono altresi' riportate, per i giochi basati su quote, la misura delle quote, delle vincite, nonche' le relative probabilita'.


Il regolamento di gioco stabilisce quali delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono riportate anche sul sito istituzionale dell'Agenzia.


Art. 20

#

Comma 1

Manutenzione dei prodotti di gioco

Comma 2

In considerazione del generale dovere di conservazione dei valori patrimoniali pubblici, nonche' di quello particolare di assicurare il miglioramento dei livelli di servizio in materia di giochi pubblici, al fine di preservarne lo svolgimento e di salvaguardare i valori delle relative concessioni, oltre che garantire una equilibrata concorrenza fra i concessionari di giochi diversi, con regolamento, previa verifica della neutralita' sui saldi di finanza pubblica, sono consentite, in relazione ai singoli giochi a distanza, variazioni della restituzione in vincita e della posta di gioco, nonche' delle misure del prelievo direttamente proporzionali alla diminuzione della raccolta del gettito erariale, comunque non superiore al valore assoluto della diminuzione percentuale accertata, nei casi in cui la relativa offerta denoti una perdita dei predetti raccolta e gettito erariale, nell'arco dell'ultimo biennio, non inferiore al cinque per cento. In tali casi, tenuto conto della sostanziale natura commerciale delle attivita' di gioco oggetto di concessione, con i conseguenti, obiettivi e ineliminabili margini di aleatorieta' delle relative scelte, i provvedimenti adottati ai sensi del presente comma non comportano responsabilita' erariale, quanto ai loro effetti finanziari, in caso di colpa grave.


Lo schema di regolamento di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento puo', comunque, essere adottato.


Comma 3

Capo II - Giochi numerici e lotterie a estrazione istantanea

Art. 21

#

Comma 1

Raccolta a distanza dei giochi numerici e delle lotterie a estrazione istantanea

Comma 2

Nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, i titolari unici delle concessioni per la gestione e la raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e dei giochi numerici a quota fissa, nonche' i soggetti titolari della concessione per la gestione delle lotterie a estrazione istantanea, raccolgono a distanza i giochi oggetto dei rispettivi titoli concessori a condizione di disporre di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici e organizzativi stabiliti dall'Agenzia.


Comma 3

Titolo V - OFFERTA ILLEGALE DI GIOCO

Art. 22

#

Comma 1

Contrasto all'offerta di gioco a distanza in difetto di concessione

Comma 2

Con regolamento sono stabilite le modalita' per la esclusione dell'offerta di gioco con vincita in denaro attraverso reti telematiche o di telecomunicazione effettuata da soggetti sprovvisti di concessione, nonche', di concerto con la Banca d'Italia, le modalita' per impedire ai prestatori di servizi di pagamento la gestione di operazioni di raccolta e di versamento di somme, relative a operazioni di gioco, a favore o per conto di soggetti privi della predetta concessione.


Il regolamento di cui al comma 1 prevede altresi' misure informatiche, anche implicanti il ricorso a soluzioni di intelligenza artificiale, che l'Agenzia, d'intesa con la Guardia di finanza e avvalendosi della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, preordinate alla individuazione dei siti informatici, cui inibire l'accesso, di offerta di gioco a distanza non legale in quanto non riferiti ai concessionari selezionati ai sensi dell'articolo 6.


Le liste di cui al comma 3 sono rese pubbliche, con la piu' adeguata evidenza, in apposite sezioni dei siti istituzionali dell'Agenzia e della Guardia di finanza.


Ai fornitori di servizi di rete, ai fornitori di connettivita' alla rete internet, ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione a esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, nonche' ai prestatori di servizi di pagamento che violino l'obbligo imposto dall'Agenzia di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, si applica, ferma restando l'eventuale responsabilita' penale, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 180.000 per ciascuna violazione accertata.


Comma 3

Titolo VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

#

Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica una relazione sul settore dei giochi pubblici, contenente tra l'altro dati sui progressi in materia di tutela dei giocatori e di legalita', sullo stato di sviluppo delle concessioni e delle relative reti di raccolta, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione del settore del gioco.


In occasione del futuro riordino normativo in materia di raccolta del gioco attraverso reti fisiche si provvede altresi' a quello complessivo in materia di fiscalita' e di prelievi erariali nel settore del gioco pubblico, fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3. Fino a quel momento nulla e' innovato in tema di fiscalita' e prelievi relativi al settore della raccolta del gioco a distanza.


Per la gara di cui al comma 4 la commissione e' composta di cinque membri, di cui almeno il presidente e due componenti scelti tra persone di alta qualificazione professionale, inclusi magistrati o avvocati dello Stato in pensione, e gli ulteriori componenti scelti tra i dirigenti di livello dirigenziale generale della Agenzia. La commissione opera presso l'Agenzia, che ne assicura i servizi di segreteria con i suoi ordinari stanziamenti di bilancio. Con decreto del Ministro sono stabiliti i compensi per i componenti della commissione diversi dai dirigenti dell'Agenzia.


Art. 24

#

Comma 1

Disposizioni di coordinamento e abrogazioni

Comma 2

Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, lettera a), alle violazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge continuano ad applicarsi le relative sanzioni.


Art. 25

#

Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Il fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023 e' incrementato di 152 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate previste dagli articoli 6, comma 5, lettera p), 13, comma 2, e 23, comma 4.


Le entrate derivanti dall'articolo 6, comma 6, lettera n), per ciascuno degli anni 2025 al 2034 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, anche mediante riassegnazione, al fondo di cui al comma 1.


Art. 26

#

Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.