Le disposizioni del presente articolo si applicano ai redditi prodotti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Testo vigente
Preambolo
Titolo I - DIPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI DEI TERRENI, DI LAVORO DIPENDENTE, DI LAVORO AUTONOMO E DIVERSI Capo I Redditi dei terreni
Art. 1
#Comma 1
Revisione della disciplina dei redditi dei terreni
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Aggiornamento delle banche dati catastali
Comma 2
In relazione ai terreni sottoposti a monitoraggio da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, i soggetti tenuti all'adempimento previsto dall'articolo 30 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle variazioni inerenti le qualita' e classi di coltura, sono esonerati dal medesimo, al quale provvede la stessa AGEA con le modalita' previste dal citato articolo 2, comma 33, del decreto-legge n. 262 del 2006 e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le disposizioni attuative del comma 1.
Comma 3
Capo II - Redditi di lavoro dipendente
Art. 4
#Comma 1
Decorrenza delle disposizioni in tema di revisione della disciplina sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente
Comma 2
Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano ai componenti del reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Comma 3
Capo III - Redditi di lavoro autonomo
Art. 6
#Comma 1
Disposizioni transitorie e finali
Comma 2
Le disposizioni dell'articolo 5 si applicano per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Fino al 31 dicembre 2024, in via transitoria, le spese di cui all'articolo 54, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, nonche' le relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime, continuano, rispettivamente, a essere deducibili dal reddito di lavoro autonomo e a concorrere alla formazione del medesimo secondo le disposizioni dell'articolo 54 del citato testo unico delle imposte sui redditi in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal presente decreto; fino alla stessa data del 31 dicembre 2024 le predette somme continuano a essere assoggettate alle ritenute previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
La disposizione di cui all'articolo 54, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 5, comma 1, lettera b), ha effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano a essa conformi. Restano fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.
La disposizione di cui all'articolo 54-sexies, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 5, comma 1, lettera b), ha effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Comma 3
Capo IV - Redditi diversi
Art. 7
#Comma 1
Plusvalenze delle aree edificabili ricevute in donazione
Comma 2
La disposizione del comma 1 si applica alle cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Comma 3
Titolo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI D'IMPRESA Capo I Avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili
Art. 8
#Comma 1
Riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali e regimi di riallineamento
Comma 2
In attesa della piena attuazione dei criteri direttivi degli articoli 6, comma 1, lettere a) e c), e 9, comma 1, lettera c), della legge 9 agosto 2023, n. 111, concernenti, rispettivamente, la riduzione dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle societa' a determinate condizioni, la razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili nonche' dei criteri di determinazione del reddito d'impresa al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi attraverso il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, sono introdotte le disposizioni degli articoli da 9 a 14.
Art. 10
#Comma 1
Disciplina delle divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili
Comma 2
I componenti reddituali e patrimoniali rilevati nel bilancio dell'esercizio relativo alle fattispecie di cui al comma 1 assumono rilevanza fiscale secondo i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili di riferimento, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tuttavia, continuano a essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente a quello relativo alle fattispecie di cui al comma 1, qualora il trattamento fiscale derivante dalla nuova qualificazione, classificazione e imputazione temporale risulti non coerente con le regole di deduzione o tassazione applicate precedentemente.
I maggiori o minori valori derivanti dalla valutazione di attivita' e passivita' patrimoniali effettuata a seguito delle fattispecie di cui al comma 1 non assumono rilevanza fiscale al momento della loro rilevazione contabile.
Agli effetti del presente articolo trovano comunque applicazione le disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2011, n. 135, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 28, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
I contribuenti possono riallineare, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa', dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali, secondo le disposizioni dei successivi articoli, le divergenze tra i valori contabili e fiscali degli elementi patrimoniali che emergono in dipendenza delle previsioni dei commi da 1 a 4.
Per divergenze tra valori contabili e valori fiscali degli elementi patrimoniali si intendono le divergenze dipendenti dalle operazioni pregresse che sono diversamente qualificate, classificate o imputate temporalmente rispetto alle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali previste dal precedente regime contabile e fiscale, nonche' quelle determinate dai maggiori o minori valori delle attivita' o passivita' patrimoniali, rispetto al loro valore fiscalmente riconosciuto.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle divergenze strutturali. Si intendono per divergenze strutturali quelle che si determinano a causa del mancato riconoscimento, ai fini fiscali, a titolo definitivo dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio.
Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 si applicano, in quanto compatibili, anche ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
Le divergenze tra i valori contabili e fiscali sono assunte distintamente ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024".
Art. 11
#Comma 1
Regimi di riallineamento
Comma 2
Il riallineamento puo' essere attuato sulla totalita' delle divergenze positive e negative, escluse quelle di cui all'articolo 10, comma 7, esistenti all'inizio del periodo d'imposta e verificatesi nel medesimo periodo d'imposta, ovvero esistenti alla data di efficacia delle operazioni di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera g). La somma algebrica delle differenze stesse, se positiva, e' assoggettata a tassazione con l'aliquota ordinaria, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, separatamente dall'imponibile complessivo. Il riallineamento ha effetto a partire dal periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze e la relativa opzione e' esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta.
L'imposta e' versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze. Se il saldo e' negativo, la relativa deduzione concorre, per quote costanti, alla formazione dell'imponibile del periodo d'imposta per il quale e' esercitata l'opzione per il riallineamento e dei successivi fino a un numero di periodi d'imposta pari alla maggiore durata residua delle fattispecie oggetto di riallineamento e, comunque, in misura non inferiore a dieci periodi d'imposta complessivi.
In luogo dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, il riallineamento puo' essere attuato anche con riguardo alle singole fattispecie, intese come componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio ovvero come maggiori o minori valori dei singoli elementi di attivita' o passivita' patrimoniali, verificatesi nel medesimo periodo d'imposta. Il riallineamento non puo' essere attuato con riferimento alle divergenze di cui all'articolo 10, comma 7 nonche' ai maggiori o minori valori delle attivita' o passivita' patrimoniali che derivano esclusivamente dal cambio di valutazione di elementi dell'attivo o del passivo, per i quali, al termine del periodo d'imposta, i valori contabili e fiscali coincidono per effetto delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad essi applicabili. Ciascun saldo positivo oggetto di riallineamento e' assoggettato a imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, con aliquota, rispettivamente, del 18 per cento e del 3 per cento sul relativo importo, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, nonche' la differenza tra ciascuna delle aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e quella di cui al comma 1 del medesimo articolo 16. Il saldo negativo non e' deducibile. Il riallineamento ha effetto a partire dal periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze e la relativa opzione e' esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta. L'imposta e' versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze.
Nel caso in cui il contribuente non si avvalga del riallineamento del comma 1, i maggiori valori iscritti sugli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali risultanti dalle operazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g), possono essere riconosciuti esclusivamente ai sensi dell'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto.
Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
Art. 12
#Comma 1
Riallineamenti dei maggiori valori emersi in esito a operazioni straordinarie
Comma 2
All'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:
«2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la societa' conferitaria puo' optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale e' stata posta in essere l'operazione, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con aliquota, rispettivamente, del 18 e del 3 per cento, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, nonche' la differenza tra ciascuna delle aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e quella di cui al medesimo articolo 16, comma 1. In caso di realizzo dei beni anteriormente al terzo periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale e' ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata e' corrispondentemente scomputata dalle relative imposte. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata l'opzione. L'importo dell'imposta sostitutiva deve essere versato in un'unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale e' stata posta in essere l'operazione.».
Art. 13
#Comma 1
Entrata in vigore, disposizioni transitorie e disposizioni abrogate
Comma 2
Per i proventi di cui all'articolo 88, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917, incassati entro il termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 si applicano le disposizioni nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al presente decreto.
Per le opere, i prodotti, le forniture e i servizi di cui agli articoli 92, comma 6, e 93, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917, ancora in corso di lavorazione o di esecuzione al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 si applicano le disposizioni nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al presente decreto.
La valutazione dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati, iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, operata ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al presente decreto, concorre alla formazione dell'imponibile del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
Le disposizioni degli articoli 11, comma 3, e 12 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024. Per le operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, anteriormente alla predetta data del 1° gennaio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni per l'esercizio dell'opzione per l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al presente decreto.
L'imposta sostitutiva versata per il riallineamento delle differenze esistenti all'inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, in applicazione dell'articolo 1, commi 2 e 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2009, n. 199, e' computata in diminuzione dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'articolo 11 qualora la relativa opzione e' esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al successivo periodo d'imposta ovvero puo' essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Art. 14
#Comma 1
Affrancamento straordinario delle riserve
Comma 2
I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive nella misura del 10 per cento. L'imposta sostitutiva e' liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 ed e' versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, possono essere dettate le relative disposizioni di attuazione.
Comma 3
Capo II - Disposizioni ulteriori Sezione I Operazioni straordinarie
Art. 15
#Comma 1
Modifiche al regime di riporto delle perdite e operazioni straordinarie
Comma 2
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; tuttavia, agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui all'articolo 96, comma 5, all'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' alle perdite conseguite fino al periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 177-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati dal comma 1 del presente articolo.
Art. 16
#Comma 1
Scissione e scissione mediante scorporo
Comma 2
Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano alle scissioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e hanno effetto anche per i periodi d'imposta precedenti laddove le relative dichiarazioni siano state redatte conformemente ad esse.
Art. 17
#Comma 1
Modifiche alla disciplina dei conferimenti
Comma 2
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai conferimenti di azienda e di partecipazioni effettuati dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Comma 3
Sezione II - Altre disposizioni
Art. 18
#Comma 1
Modifiche alla disciplina della liquidazione
Comma 2
L'articolo 182 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente:
«Art. 182 (Liquidazione ordinaria). - 1. In caso di liquidazione dell'impresa o della societa' il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione e' determinato in base ad apposito conto economico, ovvero a norma dell'articolo 66 se ne ricorrono i presupposti; il conto economico deve essere redatto, per le societa', in conformita' alle risultanze del conto della gestione prescritto all'articolo 2277 del codice civile. Per le imprese individuali la data di inizio della liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi, e' quella indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Per le imprese individuali e per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione e' determinato in base al bilancio finale, che deve essere redatto anche nei casi di cui all'articolo 66. Se la liquidazione:
a) si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio, al netto delle perdite degli esercizi precedenti compresi nella liquidazione, concorre a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci;
b) si protrae per non piu' di tre esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio:
1) l'impresa o la societa' puo' rideterminare il reddito dell'ultimo di tali esercizi e progressivamente quello degli esercizi precedenti, computando a riduzione di ciascuno di essi le perdite residue fino a concorrenza del relativo importo;
2) l'imprenditore, i collaboratori familiari e i soci possono chiedere la tassazione separata del reddito a norma degli articoli 17 e 21;
c) si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'articolo 8.
3. Per le societa' soggette all'imposta di cui al titolo II, il reddito relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione e' determinato in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio e' determinato in base al rispettivo bilancio, al netto delle perdite dei precedenti esercizi, anche se anteriori all'inizio della liquidazione, liquidando la relativa imposta. Se la liquidazione si protrae per non piu' di cinque esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, la societa' puo' rideterminare il reddito dell'ultimo di tali esercizi e progressivamente quello degli esercizi precedenti, computando a riduzione di ciascuno di essi le perdite residue fino a concorrenza del relativo importo.».
All'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso del quale e' stata ceduta l'azienda ovvero e' iniziata la liquidazione».
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle liquidazioni che hanno inizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 19
#Comma 1
Modifiche alla disciplina della «tonnage tax»
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
Art. 20
#Comma 1
Modifiche al regime delle societa' di comodo
Comma 2
Titolo III - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21
#Comma 1
Disposizioni finanziarie
Comma 2
Il fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e' incrementato di 160.889.446 euro per l'anno 2027, 125.189.446 euro per l'anno 2028, 60.289.446 euro per l'anno 2029, 220.689.446 euro per l'anno 2030, 291.089.446 euro per l'anno 2031, 258.689.446 euro per l'anno 2032, 227.489.446 euro per l'anno 2033, 221.789.446 euro per l'anno 2034, 216.289.446 euro per l'anno 2035, 210.589.446 euro per l'anno 2036 e 204.889.446 euro annui a decorrere dall'anno 2037.
In sede di attuazione degli articoli 13, comma 1, lettera b), e 14, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e' valutata l'opportunita' di considerare eventuali perdite di gettito, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 6), e dell'articolo 23, comma 2, della legge n. 111 del 2023.