DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalita' internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonche' di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzion

Numero 192 Anno 2025 GU 19.12.2025 Codice 25G00202

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-18;192

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Disposizioni in materia di tassazione dei redditi delle persone fisiche

Art. 1

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Comma 1

Trattamento fiscale dei familiari a carico

Comma 2

All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4-ter e' sostituito dal seguente:
«4-ter. Quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, si considerano, ancorche' non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonche' le altre persone elencate nell'articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. Qualora siano anche richiamate le condizioni previste dal comma 2, ovvero se si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i soggetti di cui al primo periodo che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2.».


Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 2

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Comma 1

Trattamento fiscale dei redditi di lavoro dipendente

Comma 2

All'articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «e le forme sostitutive» sono inserite le seguenti: «o esclusive».


La disposizione di cui al comma 1 si applica per la determinazione dei redditi di lavoro dipendente percepiti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Comma 3

Capo II - Disposizioni in materia di reddito d'impresa

Art. 3

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Comma 1

Modifiche alle disposizioni riguardanti l'avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili

Art. 4

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Comma 1

Trattamento fiscale della correzione degli errori contabili

Art. 7

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Comma 1

Decorrenza

Comma 2

Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.


Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.


Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano alle scissioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e hanno effetto anche per i periodi d'imposta precedenti laddove le relative dichiarazioni siano state redatte conformemente a esse.


Comma 3

Capo III - Disposizioni in materia di fiscalità internazionale

Art. 9

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Comma 1

Modifiche alle disposizioni riguardanti l'imposizione integrativa di cui alla direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022

Comma 2

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023.


Art. 10

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Comma 1

Sospensione di una convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall'Italia

Comma 2

Se una giurisdizione estera sospende unilateralmente l'applicazione di una o piu' disposizioni di una convenzione contro le doppie imposizioni sul reddito e, ove applicabile, sul patrimonio, vigente con l'Italia, l'applicazione delle medesime disposizioni nell'ordinamento italiano e' sospesa, a titolo di contromisura, con pari decorrenza. La sospensione e' comunicata alla controparte per le vie diplomatiche ed e' pubblicato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


Nel periodo di sospensione di cui al comma 1, e comunque non oltre il periodo di imposta 2028, la doppia imposizione e' eliminata alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si applicano le ritenute alla fonte previste dall'ordinamento tributario italiano sui redditi corrisposti a soggetti residenti nella giurisdizione con la quale la convenzione contro le doppie imposizioni e' sospesa sino al termine della sospensione della convenzione ad opera della controparte. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni e interessi.


Il presente articolo non si applica nei casi di estinzione dei trattati contro le doppie imposizioni.


Comma 3

Capo IV - Disposizioni in materia di basi imponibili dell'imposta sulle successioni e donazioni e dell'imposta di registro

Art. 11

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Comma 1

Modifiche alla disciplina della determinazione della base imponibile delle rendite e pensioni ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni e dell'imposta di registro

Comma 2

All'articolo 17, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».


All'articolo 46, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».


Comma 3

Capo V - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente e di adempimento collaborativo

Art. 12

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Comma 1

Adeguamento delle disposizioni che richiamano l'interpello probatorio

Comma 2

All'articolo 70-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «dell'articolo 11, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11, comma 1, lettera e)».


All'articolo 30, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: «dell'articolo 11, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11, comma 1, lettera e)».


All'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «, a esclusione dell'interpello probatorio previsto dall'articolo 70-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,».


Art. 14

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Comma 1

Disposizioni in materia di adempimento collaborativo

Comma 2

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, per le domande di adesione al regime di adempimento collaborativo presentate nei periodi di imposta 2024 e 2025, l'Agenzia delle entrate, al sussistere degli altri requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente, procede all'ammissione dei contribuenti al regime anche in assenza della certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del medesimo decreto.


Nei casi di cui al comma 1 la certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve essere prodotta entro il termine del 30 settembre 2026.


Per i soggetti di cui al comma 1, la mancata presentazione della certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale entro il termine fissato al comma 2 costituisce causa di esclusione dal regime ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015 per inosservanza degli impegni assunti.


Comma 3

Capo VI - Disposizioni in materia di riscossione

Art. 15

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Comma 1

Modalita' di accesso all'esercizio delle funzioni di ufficiali della riscossione


Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, gli articoli 42 e 43 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 42 (Ufficiali della riscossione). - 1. Ferme restando le abilitazioni gia' conseguite fino alla data del 31 dicembre 2024, gli ufficiali della riscossione sono nominati dal legale rappresentante dell'agente della riscossione, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione nazionale, tra i dipendenti dello stesso agente in possesso dei requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di revoca della nomina.
2. Gli ufficiali della riscossione sono autorizzati all'esercizio delle loro funzioni dal prefetto del luogo in cui ha sede legale l'agente della riscossione, che appone il proprio visto sull'atto di nomina sempreche' non vi siano le condizioni ostative di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; l'autorizzazione puo' essere revocata in ogni momento dal prefetto.
Art. 43 (Funzioni degli ufficiali della riscossione). - 1.
L'ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni in tutto il territorio nazionale, in rapporto di lavoro subordinato con l'agente della riscossione stesso e sotto la sua sorveglianza; l'ufficiale della riscossione non puo' farsi rappresentare ne' sostituire.».


Al testo unico in materia di versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, l'articolo 232 e' sostituito dal seguente:
«Art. 232 (Ufficiali della riscossione (articolo 42 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)). - 1. Ferme restando le abilitazioni gia' conseguite fino alla data del 31 dicembre 2024, gli ufficiali della riscossione sono nominati dal legale rappresentante dell'agente della riscossione, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione nazionale, tra i dipendenti dello stesso agente in possesso dei requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di revoca della nomina.
2. Gli ufficiali della riscossione sono autorizzati all'esercizio delle loro funzioni dal prefetto del luogo in cui ha sede legale l'agente della riscossione, che appone il proprio visto sull'atto di nomina sempreche' non vi siano le condizioni ostative di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; l'autorizzazione puo' essere revocata in ogni momento dal prefetto.».


Comma 2

Capo VII - Disposizioni in materia doganale e di accise

Comma 3

Capo VIII - Disposizioni relative ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e di riscossione nonché in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti

Art. 18

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Comma 1

Modifiche ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e di riscossione nonche' in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti

1. Al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 7, le parole: «dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 98 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
b) all'articolo 10, sotto-rubrica, le parole: «articolo 7 del decreto-legge n. 269 del 2003» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 472 del 1997»;
c) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Ulteriori disposizioni in materia di ravvedimento). - 1. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella misura ridotta indicata nell'articolo 14, comma 1, lettera a), qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione si applica se la violazione non e' stata gia' constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali il sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell'imposta.»;
d) all'articolo 18:
1) al comma 3, le parole: «all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 96 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
2) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «testo unico della giustizia tributaria» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175»;
e) all'articolo 21, comma 2, dopo le parole: «testo unico della giustizia tributaria» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175»;
f) all'articolo 24, comma 3, dopo le parole: «testo unico della giustizia tributaria» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175»;
g) all'articolo 28, comma 9, le parole: «all'articolo 25, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 38, comma 4, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
h) all'articolo 37:
1) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «testo unico della giustizia tributaria» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024»;
2) al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «testo unico della giustizia tributaria» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175»;
i) all'articolo 41, comma 1, le parole: «dall'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»;
l) all'articolo 44:
1) al comma 1, le parole: «dell'articolo 68, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 69 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»;
2) al comma 2, le parole: «dell'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 68 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025»;
m) all'articolo 45, comma 1, le parole: «dell'articolo 63 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»;
n) all'articolo 49:
1) al comma 1, le parole: «nell'articolo 13, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 98, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123» e le parole: «dell'articolo 32 o dell'articolo 35 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 117 del citato testo unico n. 123 del 2025 o dell'articolo 35 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346»;
2) al comma 2, le parole: «dall'articolo 48, commi da 2 a 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990, o non adempie all'obbligo di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 130, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025, o non adempie all'obbligo di cui al comma 4»;
3) al comma 3:
3.1) all'alinea, le parole: «all'articolo 48, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 130, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025»;
3.2) alla lettera c), le parole: «di cui all'articolo 23, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 108, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025» e le parole: «di cui al richiamato articolo 23 e all'articolo 30, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al richiamato articolo 108 e all'articolo 115, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025»;
o) all'articolo 50, comma 1, le parole: «di cui agli articoli 25 e 26 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 110, commi da 1 a 6, e 111 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»;
p) all'articolo 51, comma 1, le parole: «dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 156 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»;
q) all'articolo 52, comma 3, le parole: «dal quinto e dall'ultimo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 150, commi 5 e 10 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»;
r) l'articolo 53 e' abrogato;
s) all'articolo 55, comma 2, le parole: «effettuato pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «effettuato il pagamento»;
t) all'articolo 56, comma 1:
1) all'alinea dopo le parole: «testo unico dei tributi erariali minori» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174»;
2) alle lettere a), d), f), g), h), i), l), m) e n), dopo le parole: «testo unico dei tributi erariali minori» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024»;
u) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole: «testo unico dei tributi erariali minori» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174»;
v) all'articolo 63, comma 2, le parole: «e dell'articolo 16, terzo comma,» sono soppresse;
z) all'articolo 69, comma 1, lettera a):
1) al terzo periodo, le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
2) all'ottavo periodo, le parole: «l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 123, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025»;
aa) all'articolo 70, comma 3, la parola: «Quando» e' sostituita dalla seguente: «Qualora»;
bb) all'articolo 82, comma 1, le parole: «dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 96 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
cc) all'articolo 83, comma 1, le parole: «dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 96 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
dd) all'articolo 84, commi 1 e 2, le parole: «dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
ee) all'articolo 98, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «testo unico della giustizia tributaria» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175».
2. Al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 6, secondo periodo, le parole: «del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 3, commi da 1 a 3 e da 5 a 9, 7, commi da 1 a 8, 8, 9, commi da 1 a 4, 12, 13, 14 e 18 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
2) al comma 7, dopo le parole: «, testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;
3) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alla Regione Siciliana.»;
b) all'articolo 4, comma 1, primo periodo, le parole: «comunque esenti» sono sostituite dalle seguenti: «o comunque esenti»;
c) all'articolo 5, comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «per ogni euro» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni centesimo di euro»;
2) al secondo periodo, le parole: «in Italia, e all'estero, sia pagato e» sono sostituite dalle seguenti: «in Italia o all'estero, sia pagato o»;
d) all'articolo 6, comma 6, dopo le parole: «testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;
e) all'articolo 7:
1) al comma 3, lettera d), le parole: «delle rate di premio arretrate, correnti e anticipate» sono sostituite dalle seguenti: «delle rate di premio arretrate, correnti o anticipate»;
2) al comma 4, le parole: «distinguendole per ogni agenzia, ufficio e incaricato speciale» sono sostituite dalle seguenti: «distinguendole per ogni agenzia, ufficio o incaricato speciale»;
3) al comma 5, le parole: «non iscritte presso alcuna agenzia e ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «non iscritte presso alcuna agenzia o ufficio»;
f) all'articolo 8:
1) al comma 1, le parole: «di ciascun agente e incaricato» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun agente o incaricato» e le parole: «dell'incasso risultate» sono sostituite dalle seguenti: «dell'incasso risultante»;
2) al comma 4, dopo le parole: «testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;
g) all'articolo 13:
1) al comma 1, le parole: «da contraenti domiciliati e aventi sede in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «da contraenti domiciliati o aventi sede in Italia»;
2) al comma 3, le parole: «sono domiciliati e hanno sede» sono sostituite dalle seguenti: «sono domiciliati o hanno sede»;
h) all'articolo 14, comma 1, le parole: «Gli assicuratori e i loro agenti e incaricati» sono sostituite dalle seguenti: «Gli assicuratori e i loro agenti o incaricati»;
i) all'articolo 17, comma 1, le parole: «decreti o provvedimenti sulla presentazione e in relazione a contratti di assicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «decreti o provvedimenti sulla presentazione o in relazione a contratti di assicurazione»;
l) all'articolo 20:
1) al comma 1, dopo le parole: «testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;
2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;
m) all'articolo 40, comma 2, dopo le parole: «testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;
n) all'articolo 52, comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
o) all'articolo 53, comma 1, quarto periodo, le parole: «all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
p) all'articolo 56, comma 2, le parole: «si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la disciplina della riscossione mediante ruolo ai sensi delle disposizioni della parte I, titolo V del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
q) all'articolo 58, comma 3, dopo le parole: «testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;
r) all'articolo 61, comma 2, dopo le parole: «testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;
s) all'articolo 85, comma 4, le parole: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 141, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, del citato testo unico, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025»;
t) all'articolo 96, comma 1, le parole: «allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato 2 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»;
u) all'articolo 98, comma 1, le parole: «dall'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 23 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
v) all'articolo 99, comma 1, lettera f):
1) al numero 1), dopo le parole: «articoli da 1 a 17» sono inserite le seguenti: «, 22»;
2) il numero 9) e' soppresso.
3. Al testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 46, comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 146 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
b) all'articolo 48, comma 1:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori e degli agenti della riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione»;
2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti all'albo, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' competente la corte di giustizia di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.»;
c) all'articolo 65, comma 1:
1) alla lettera f), le parole: «di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 178 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
2) alla lettera g), le parole: «di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 187, commi 1 e 2, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
d) all'articolo 112, comma 3, le parole: «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimita' della sottoscrizione degli atti,» sono soppresse;
e) all'articolo 130, comma 1:
1) la lettera i) e' abrogata;
2) alla lettera l), dopo le parole: «e l'articolo 18» sono inserite le seguenti: «, comma 2,».
4. Al testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 31» sono inserite le seguenti: «, comma 1, periodi dal primo al sesto,»;
b) all'articolo 7, comma 1, le parole: «articoli 34 e 35» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 33 e 34 del presente testo unico»;
c) all'articolo 11, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «comma 11-bis,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,»;
d) all'articolo 13, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 22» sono inserite le seguenti: «, commi 1, 2 e 3,»;
e) all'articolo 20, comma 1, lettera h), le parole: «allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come sostituita dall'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139» sono sostituite dalle seguenti: «allegato 2 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»;
f) all'articolo 26:
1) al comma 1 la parola: «competente» e' soppressa;
2) al comma 2 la parola: «competente» e' soppressa;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le somme accreditate all'agente della riscossione dalle aziende di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli di entrata sono comunque riversate, nei termini stabiliti nel presente articolo e nell'articolo 219, alla Tesoreria dello Stato con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'economia e delle finanze e alle casse degli enti destinatari secondo modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.»;
g) all'articolo 32, comma 1, lettera a), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo si applicano ai compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024»;
h) all'articolo 45:
1) alla sotto-rubrica le parole: «e articolo 14, comma 2-quater, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18» sono soppresse;
2) il comma 9 e' abrogato;
i) all'articolo 46, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 25» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;
l) all'articolo 49, comma 1, dopo le parole: «articolo 32, comma 1,» sono inserite le seguenti: «lettera b),»;
m) all'articolo 52, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «2-bis,» sono inserite le seguenti: «lettera b-ter),»;
n) all'articolo 54:
1) la sotto-rubrica e' sostituita con la seguente: «(articoli 5, 6, comma 1, 7, comma 1, 8, 9, 11, commi 1 e 2, e 11-bis decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649)»;
2) al comma 11, le parole: «da aziende e istituti di credito di cui all'articolo 10-bis della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642», sono sostituite dalle seguenti: «da banche di cui all'articolo 5, comma 4, della parte I della tariffa allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»;
3) al comma 12, le parole: «commi 5 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 5, 7, 8 e 9»;
o) all'articolo 56, comma 3, le parole: «nei commi 1 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «nel comma 1»;
p) all'articolo 72, alla sotto-rubrica, le parole: «commi da 18 a 21» sono sostituite dalle seguenti: «comma 18» e le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;
q) all'articolo 92:
1) alla sotto-rubrica le parole: «articolo 12-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e» sono soppresse;
2) al comma 1, dopo le parole: «alla riscossione» sono inserite le seguenti: «dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali,»;
r) all'articolo 108, la sotto-rubrica e' sostituita dalla seguente: «(articolo 28-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 31, comma 1, settimo periodo, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; articolo 16, commi 4 e 5, decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)»;
s) l'articolo 123 e' sostituito dal seguente:
«Art. 123 (Importo minimo iscrivibile a ruolo per particolari tipologie di entrate, pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare - (articolo 12-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 25, legge 27 dicembre 2002, n. 289; articolo 1, comma 168, legge 27 dicembre 2006, n. 296)). - 1.
Per le entrate diverse da quelle di cui all'articolo 92 non si procede a iscrizione a ruolo per somme inferiori a euro 10,33; tale importo puo' essere elevato con il regolamento previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici, escluse le regioni.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonche' norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.
4. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.
5. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unita' di euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 2, l'importo minimo non puo' essere inferiore a 12 euro.
6. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dai commi 2, 3, 4 e 5, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dai medesimi commi 2, 3, 4 e 5.»;
t) all'articolo 131, comma 5, dopo le parole: «ente impositore» sono aggiunte le seguenti: «presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati»;
u) all'articolo 136, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il ricorso e' notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati.»;
v) all'articolo 142, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 66» sono inserite le seguenti: «, comma 2,»;
z) all'articolo 154, comma 1, lettera a), dopo le parole: «dei beni» sono aggiunte le seguenti: «e per quelle che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'articolo 146»;
aa) all'articolo 173, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 74» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;
bb) all'articolo 220, comma 3, le parole: «allo svolgimento dei controlli della Tesoreria dello Stato e» sono soppresse;
cc) all'articolo 238, comma 1, lettera c), dopo le parole: «articolo 43» sono inserite le seguenti: «, comma 2,»;
dd) all'articolo 241, comma 1:
1) alla lettera i), dopo le parole: «articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11» sono inserite le seguenti: «, commi 1 e 2,»;
2) alla lettera cc), dopo le parole: «articolo 25» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;
3) alla lettera ll), dopo le parole: «commi 11-bis,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,»;
4) dopo la lettera ll) e' inserita la seguente: «ll-bis) l'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;»;
5) alla lettera nnn), le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;
6) la lettera ttt) e' abrogata;
7) alla lettera uuu), le parole: «comma 4» sono sostituite con le seguenti: «commi 4 e 5».
5. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «comma 3, lettera c),» sono inserite le seguenti: «della parte I»;
b) la nota numero 3, dell'articolo 6, della parte I, della tariffa di cui allegato 3, e' sostituita dalla seguente: «3. Fermo quanto previsto nell'articolo 5, comma 6, della tabella di cui al presente allegato, all'imposta fissa di euro 16,00, da corrispondere mediante contrassegno telematico, sono soggette le delegazioni di pagamento rilasciate dalle regioni e da altri enti pubblici, a favore degli istituti di previdenza, nonche' degli istituti di credito autorizzati a concedere mutui ai predetti enti.».


Comma 2

Capo IX - Disposizioni finali

Art. 19

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Art. 20

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.