Modifiche ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e di riscossione nonche' in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti
1. Al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 7, le parole: «dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 98 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
b) all'articolo 10, sotto-rubrica, le parole: «articolo 7 del decreto-legge n. 269 del 2003» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 472 del 1997»;
c) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Ulteriori disposizioni in materia di ravvedimento). - 1. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella misura ridotta indicata nell'articolo 14, comma 1, lettera a), qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione si applica se la violazione non e' stata gia' constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali il sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell'imposta.»;
d) all'articolo 18:
1) al comma 3, le parole: «all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 96 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
2) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «testo unico della giustizia tributaria» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175»;
e) all'articolo 21, comma 2, dopo le parole: «testo unico della giustizia tributaria» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175»;
f) all'articolo 24, comma 3, dopo le parole: «testo unico della giustizia tributaria» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175»;
g) all'articolo 28, comma 9, le parole: «all'articolo 25, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 38, comma 4, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
h) all'articolo 37:
1) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «testo unico della giustizia tributaria» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024»;
2) al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «testo unico della giustizia tributaria» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175»;
i) all'articolo 41, comma 1, le parole: «dall'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»;
l) all'articolo 44:
1) al comma 1, le parole: «dell'articolo 68, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 69 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»;
2) al comma 2, le parole: «dell'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 68 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025»;
m) all'articolo 45, comma 1, le parole: «dell'articolo 63 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»;
n) all'articolo 49:
1) al comma 1, le parole: «nell'articolo 13, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 98, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123» e le parole: «dell'articolo 32 o dell'articolo 35 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 117 del citato testo unico n. 123 del 2025 o dell'articolo 35 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346»;
2) al comma 2, le parole: «dall'articolo 48, commi da 2 a 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990, o non adempie all'obbligo di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 130, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025, o non adempie all'obbligo di cui al comma 4»;
3) al comma 3:
3.1) all'alinea, le parole: «all'articolo 48, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 130, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025»;
3.2) alla lettera c), le parole: «di cui all'articolo 23, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 108, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025» e le parole: «di cui al richiamato articolo 23 e all'articolo 30, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al richiamato articolo 108 e all'articolo 115, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025»;
o) all'articolo 50, comma 1, le parole: «di cui agli articoli 25 e 26 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 110, commi da 1 a 6, e 111 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»;
p) all'articolo 51, comma 1, le parole: «dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 156 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»;
q) all'articolo 52, comma 3, le parole: «dal quinto e dall'ultimo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 150, commi 5 e 10 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»;
r) l'articolo 53 e' abrogato;
s) all'articolo 55, comma 2, le parole: «effettuato pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «effettuato il pagamento»;
t) all'articolo 56, comma 1:
1) all'alinea dopo le parole: «testo unico dei tributi erariali minori» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174»;
2) alle lettere a), d), f), g), h), i), l), m) e n), dopo le parole: «testo unico dei tributi erariali minori» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024»;
u) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole: «testo unico dei tributi erariali minori» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174»;
v) all'articolo 63, comma 2, le parole: «e dell'articolo 16, terzo comma,» sono soppresse;
z) all'articolo 69, comma 1, lettera a):
1) al terzo periodo, le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
2) all'ottavo periodo, le parole: «l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 123, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025»;
aa) all'articolo 70, comma 3, la parola: «Quando» e' sostituita dalla seguente: «Qualora»;
bb) all'articolo 82, comma 1, le parole: «dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 96 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
cc) all'articolo 83, comma 1, le parole: «dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 96 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
dd) all'articolo 84, commi 1 e 2, le parole: «dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
ee) all'articolo 98, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «testo unico della giustizia tributaria» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175».
2. Al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 6, secondo periodo, le parole: «del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 3, commi da 1 a 3 e da 5 a 9, 7, commi da 1 a 8, 8, 9, commi da 1 a 4, 12, 13, 14 e 18 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
2) al comma 7, dopo le parole: «, testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;
3) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alla Regione Siciliana.»;
b) all'articolo 4, comma 1, primo periodo, le parole: «comunque esenti» sono sostituite dalle seguenti: «o comunque esenti»;
c) all'articolo 5, comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «per ogni euro» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni centesimo di euro»;
2) al secondo periodo, le parole: «in Italia, e all'estero, sia pagato e» sono sostituite dalle seguenti: «in Italia o all'estero, sia pagato o»;
d) all'articolo 6, comma 6, dopo le parole: «testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;
e) all'articolo 7:
1) al comma 3, lettera d), le parole: «delle rate di premio arretrate, correnti e anticipate» sono sostituite dalle seguenti: «delle rate di premio arretrate, correnti o anticipate»;
2) al comma 4, le parole: «distinguendole per ogni agenzia, ufficio e incaricato speciale» sono sostituite dalle seguenti: «distinguendole per ogni agenzia, ufficio o incaricato speciale»;
3) al comma 5, le parole: «non iscritte presso alcuna agenzia e ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «non iscritte presso alcuna agenzia o ufficio»;
f) all'articolo 8:
1) al comma 1, le parole: «di ciascun agente e incaricato» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun agente o incaricato» e le parole: «dell'incasso risultate» sono sostituite dalle seguenti: «dell'incasso risultante»;
2) al comma 4, dopo le parole: «testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;
g) all'articolo 13:
1) al comma 1, le parole: «da contraenti domiciliati e aventi sede in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «da contraenti domiciliati o aventi sede in Italia»;
2) al comma 3, le parole: «sono domiciliati e hanno sede» sono sostituite dalle seguenti: «sono domiciliati o hanno sede»;
h) all'articolo 14, comma 1, le parole: «Gli assicuratori e i loro agenti e incaricati» sono sostituite dalle seguenti: «Gli assicuratori e i loro agenti o incaricati»;
i) all'articolo 17, comma 1, le parole: «decreti o provvedimenti sulla presentazione e in relazione a contratti di assicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «decreti o provvedimenti sulla presentazione o in relazione a contratti di assicurazione»;
l) all'articolo 20:
1) al comma 1, dopo le parole: «testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;
2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;
m) all'articolo 40, comma 2, dopo le parole: «testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;
n) all'articolo 52, comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
o) all'articolo 53, comma 1, quarto periodo, le parole: «all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
p) all'articolo 56, comma 2, le parole: «si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la disciplina della riscossione mediante ruolo ai sensi delle disposizioni della parte I, titolo V del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
q) all'articolo 58, comma 3, dopo le parole: «testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;
r) all'articolo 61, comma 2, dopo le parole: «testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;
s) all'articolo 85, comma 4, le parole: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 141, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, del citato testo unico, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025»;
t) all'articolo 96, comma 1, le parole: «allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato 2 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»;
u) all'articolo 98, comma 1, le parole: «dall'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 23 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
v) all'articolo 99, comma 1, lettera f):
1) al numero 1), dopo le parole: «articoli da 1 a 17» sono inserite le seguenti: «, 22»;
2) il numero 9) e' soppresso.
3. Al testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 46, comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 146 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
b) all'articolo 48, comma 1:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori e degli agenti della riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione»;
2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti all'albo, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' competente la corte di giustizia di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.»;
c) all'articolo 65, comma 1:
1) alla lettera f), le parole: «di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 178 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
2) alla lettera g), le parole: «di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 187, commi 1 e 2, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
d) all'articolo 112, comma 3, le parole: «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimita' della sottoscrizione degli atti,» sono soppresse;
e) all'articolo 130, comma 1:
1) la lettera i) e' abrogata;
2) alla lettera l), dopo le parole: «e l'articolo 18» sono inserite le seguenti: «, comma 2,».
4. Al testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 31» sono inserite le seguenti: «, comma 1, periodi dal primo al sesto,»;
b) all'articolo 7, comma 1, le parole: «articoli 34 e 35» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 33 e 34 del presente testo unico»;
c) all'articolo 11, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «comma 11-bis,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,»;
d) all'articolo 13, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 22» sono inserite le seguenti: «, commi 1, 2 e 3,»;
e) all'articolo 20, comma 1, lettera h), le parole: «allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come sostituita dall'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139» sono sostituite dalle seguenti: «allegato 2 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»;
f) all'articolo 26:
1) al comma 1 la parola: «competente» e' soppressa;
2) al comma 2 la parola: «competente» e' soppressa;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le somme accreditate all'agente della riscossione dalle aziende di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli di entrata sono comunque riversate, nei termini stabiliti nel presente articolo e nell'articolo 219, alla Tesoreria dello Stato con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'economia e delle finanze e alle casse degli enti destinatari secondo modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.»;
g) all'articolo 32, comma 1, lettera a), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo si applicano ai compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024»;
h) all'articolo 45:
1) alla sotto-rubrica le parole: «e articolo 14, comma 2-quater, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18» sono soppresse;
2) il comma 9 e' abrogato;
i) all'articolo 46, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 25» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;
l) all'articolo 49, comma 1, dopo le parole: «articolo 32, comma 1,» sono inserite le seguenti: «lettera b),»;
m) all'articolo 52, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «2-bis,» sono inserite le seguenti: «lettera b-ter),»;
n) all'articolo 54:
1) la sotto-rubrica e' sostituita con la seguente: «(articoli 5, 6, comma 1, 7, comma 1, 8, 9, 11, commi 1 e 2, e 11-bis decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649)»;
2) al comma 11, le parole: «da aziende e istituti di credito di cui all'articolo 10-bis della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642», sono sostituite dalle seguenti: «da banche di cui all'articolo 5, comma 4, della parte I della tariffa allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»;
3) al comma 12, le parole: «commi 5 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 5, 7, 8 e 9»;
o) all'articolo 56, comma 3, le parole: «nei commi 1 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «nel comma 1»;
p) all'articolo 72, alla sotto-rubrica, le parole: «commi da 18 a 21» sono sostituite dalle seguenti: «comma 18» e le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;
q) all'articolo 92:
1) alla sotto-rubrica le parole: «articolo 12-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e» sono soppresse;
2) al comma 1, dopo le parole: «alla riscossione» sono inserite le seguenti: «dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali,»;
r) all'articolo 108, la sotto-rubrica e' sostituita dalla seguente: «(articolo 28-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 31, comma 1, settimo periodo, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; articolo 16, commi 4 e 5, decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)»;
s) l'articolo 123 e' sostituito dal seguente:
«Art. 123 (Importo minimo iscrivibile a ruolo per particolari tipologie di entrate, pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare - (articolo 12-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 25, legge 27 dicembre 2002, n. 289; articolo 1, comma 168, legge 27 dicembre 2006, n. 296)). - 1.
Per le entrate diverse da quelle di cui all'articolo 92 non si procede a iscrizione a ruolo per somme inferiori a euro 10,33; tale importo puo' essere elevato con il regolamento previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici, escluse le regioni.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonche' norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.
4. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.
5. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unita' di euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 2, l'importo minimo non puo' essere inferiore a 12 euro.
6. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dai commi 2, 3, 4 e 5, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dai medesimi commi 2, 3, 4 e 5.»;
t) all'articolo 131, comma 5, dopo le parole: «ente impositore» sono aggiunte le seguenti: «presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati»;
u) all'articolo 136, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il ricorso e' notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati.»;
v) all'articolo 142, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 66» sono inserite le seguenti: «, comma 2,»;
z) all'articolo 154, comma 1, lettera a), dopo le parole: «dei beni» sono aggiunte le seguenti: «e per quelle che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'articolo 146»;
aa) all'articolo 173, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 74» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;
bb) all'articolo 220, comma 3, le parole: «allo svolgimento dei controlli della Tesoreria dello Stato e» sono soppresse;
cc) all'articolo 238, comma 1, lettera c), dopo le parole: «articolo 43» sono inserite le seguenti: «, comma 2,»;
dd) all'articolo 241, comma 1:
1) alla lettera i), dopo le parole: «articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11» sono inserite le seguenti: «, commi 1 e 2,»;
2) alla lettera cc), dopo le parole: «articolo 25» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;
3) alla lettera ll), dopo le parole: «commi 11-bis,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,»;
4) dopo la lettera ll) e' inserita la seguente: «ll-bis) l'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;»;
5) alla lettera nnn), le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;
6) la lettera ttt) e' abrogata;
7) alla lettera uuu), le parole: «comma 4» sono sostituite con le seguenti: «commi 4 e 5».
5. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «comma 3, lettera c),» sono inserite le seguenti: «della parte I»;
b) la nota numero 3, dell'articolo 6, della parte I, della tariffa di cui allegato 3, e' sostituita dalla seguente: «3. Fermo quanto previsto nell'articolo 5, comma 6, della tabella di cui al presente allegato, all'imposta fissa di euro 16,00, da corrispondere mediante contrassegno telematico, sono soggette le delegazioni di pagamento rilasciate dalle regioni e da altri enti pubblici, a favore degli istituti di previdenza, nonche' degli istituti di credito autorizzati a concedere mutui ai predetti enti.».