Allegato 4
Tariffa
Tasse sulle concessioni governative
[ex Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995 (emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 146, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) come successivamente modificata]
Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a "Agenzia delle Entrate - tassa di concessione governativa".
Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.
Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.
Titolo I
Pubblica sicurezza
Articolo 1
Indicazione degli atti soggetti a tassa
Ammontare delle tasse in euro
1. Licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati (art. 42 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 ed articoli 74 e 79 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635)
115,00
NOTE:
1. La tassa e' dovuta per ciascun tipo d'arma.
2. La tassa puo' essere pagata anche a mezzo marche ed e' ridotta a euro 7,75 per le guardie giurate, forestali e campestri private e comunali e per le guardie giurate addette ai consorzi di bonifica e di irrigazione.
3. Non sono soggette a tassa le licenze rilasciate a dipendenti civili dello Stato a norma dell'art. 74 del regolamento di pubblica sicurezza nonche' alle persone comprese nelle categorie individuate a norma dell'art. 7, comma 2, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. La licenza puo' essere rilasciata senza pagamento di tassa, su motivata richiesta dei competenti organi direttivi, ai funzionari dell'amministrazione finanziaria addetti a servizi per i quali se ne ravvisi l'opportunita'. Per la concessione a titolo di reciprocita' dei permessi gratuiti di porto d'armi al personale diplomatico degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali.
Articolo 2
Indicazione degli atti soggetti a tassa
Ammontare delle tasse in euro
1. Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 22): tassa di rilascio, di rinnovo e annuale.
168,00
NOTE:
1. Le licenze sono valide per sei anni. Agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza; la tassa deve essere pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non e' dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso.
2. Le tasse di cui al comma 1 sono ridotte a euro 7,75 per le guardie di cui alla nota 2 dell'art. 1.
3. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da euro 154,94 a euro 929,62 ed, in caso di nuova violazione da euro 258,23 a euro 1.549,37 (legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 31).
4. E' dovuta una addizionale di euro 5,16 alle tasse di cui al comma 1 (legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 24).
Articolo 3
Indicazione degli atti soggetti a tassa
Ammontare delle tasse in euro
1. Autorizzazione all'esercizio di case da gioco: tassa di rilascio e per ogni anno di validita'
539.200,00
NOTE:
1. La tassa si riferisce ad autorizzazioni date tanto con legge quanto con atto amministrativo: essa e' dovuta dalle regioni, dalle province e dai comuni titolari della casa da gioco anche quando non la gestiscono direttamente.
Articolo 4
Indicazione degli atti soggetti a tassa
Ammontare delle tasse in euro
1. Licenza per l'esercizio di attivita' relative a metalli preziosi (art. 127 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e art. 244, primo comma, del regolamento 6 maggio 1940, n. 635): tassa di rilascio e per il rinnovo:
a) fabbricati di oggetti preziosi ed esercenti di industrie o arti affini
404,00
b) commercianti e mediatori di oggetti preziosi, nonche' fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi importati
270,00
c) agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri di cui alla lettera b), che esercitano nello Stato il commercio di preziosi
81,00
d) cesellatori, orafi e incastratori di pietre preziose
81,00
e) fabbricanti e commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi
202,00
Titolo II
Pesca
Articolo 5
Indicazione degli atti soggetti a tassa
Ammontare delle tasse in euro
1. Licenza per la pesca professionale marittima (art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41): per ogni unita' adibita
404,00
NOTE:
1. Soppressa.
Titolo III
Proprieta' industriale e intellettuale
Articolo 6
Indicazione degli atti soggetti a tassa
Ammontare delle tasse in euro
1. Privativa per nuove varieta' vegetali:
a) tassa di domanda, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella per la protezione provvisoria (prima della concessione)
236,00
b) tassa per il mantenimento in vita della privativa (dalla concessione della privativa):
1
101,00
2
135,00
3
168,00
4
202,00
5
236,00
6
270,00
7
303,00
8
337,00
9
371,00
10
404,00
11
438,00
12
472,00
13
505,00
14
539,00
15
573,00
16
607,00
17
640,00
18
674,00
19
708,00
20 e successive
741,00
2. Tasse per le licenze obbligatorie su privative per nuove varieta' vegetali:
a) per la domanda:
539,00
b) per la concessione:
1.820,00
3. Tasse per le trascrizioni di atti relativi alle privative per nuove varieta' vegetali:
per ogni privativa
81,00
per la lettera di incarico
34,00
4. La tassa di domanda per nuova varieta' vegetale, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella di protezione provvisoria, non e' rimborsabile.
Articolo 7
Indicazione degli atti soggetti a tassa
Ammontare delle tasse in euro
1. Registrazione per marchi d'impresa (articoli da 225 a 227 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprieta' industriale):
a) per la domanda di primo deposito
34,00
b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito di quello di rinnovazione:
1) riguardante generi di una sola classe
67,00
2) per ogni classe in piu'
34,00
2. Registrazione per marchi di certificazione e collettivi:
a) per la domanda di primo deposito
135,00
b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione riguardante generi di una o piu' classi
202,00
3. Domanda di registrazione internazionale del marchio o di rinnovazione
135,00
4. Registrazioni per marchi d'impresa, di certificazione o per marchi collettivi, nazionali o internazionali:
a) per lettera di incarico
34,00
b) per il ritardo nella rinnovazione della registrazione (entro il semestre)
34,00
c) per la trascrizione di atto di trasferimento
81,00
NOTE:
Per la classificazione dei generi di prodotti o servizi si veda la classificazione internazionale risultante dall'accordo di Nizza 15 giugno 1957 e successive modificazioni.
La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda.
La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni su domanda da depositarsi entro gli ultimi dodici mesi di scadenza del decennio in corso, trascorso il quale la registrazione puo' essere rinnovata nei sei mesi successivi al mese di detta scadenza, con l'applicazione di cui al controindicato n. 4 b).
Ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio.
La tassa di domanda e la tassa di rilascio dell'attestato di primo deposito devono essere pagate prima del deposito della domanda. Del pari la tassa di rilascio dell'attestato di rinnovazione deve essere pagata prima del deposito della relativa domanda.
In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda.
Articolo 8
Indicazione degli atti soggetti a tassa
Ammontare delle tasse in euro
1. Registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori (legge 21 febbraio 1989, n. 70):
a) per la domanda
1.011,00
b) per la registrazione
809,00
c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia
81,00
NOTE:
1. La tassa di cui alla lettera b) deve essere pagata, su richiesta dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della stessa: decorso inutilmente il termine, l'ufficio respinge la domanda.
Articolo 9
Indicazione degli atti soggetti a tassa
Ammontare delle tasse in euro
1. Certificati complementari di protezione di medicinali (legge 19 ottobre 1991, n. 349) e di prodotti fitosanitari:
a) per la domanda
404,00
b) per ciascun anno di mantenimento in vita del certificato
1.011,00
c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia
67,00
NOTE:
1. La tassa di cui alla lettera b) deve essere pagata entro il ventesimo anno di validita' del brevetto al quale il certificato si riferisce.
2. Per il ritardo della tassa annuale entro il semestre si applica la sanzione pecuniaria di euro 361,52.
Articolo 10
Indicazione degli atti soggetti a tassa
Ammontare delle tasse in euro
1. Registrazione di atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte diritti di autore o diritti connessi al loro esercizio o costituiscono sugli stessi diritti di godimento o di garanzia, nonche' di atti di divisione o di societa' relativi ai diritti medesimi (art. 104 della legge 22 aprile 1941, n. 633): per ogni registrazione
81,00
2. Deposito, con dichiarazione di riserva dei diritti, di dischi fonografici o apparecchi analoghi e di progetti di lavori dell'ingegneria o lavori analoghi (articoli 77, 99 e 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19 ):
a) per ogni disco o apparecchio analogo
81,00
b) per ogni progetto
34,00
Titolo IV
Radio e televisione
Articolo 11
Indicazione degli atti soggetti a tassa
Ammontare delle tasse in euro
1. Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale (art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223 )
a) di programmi televisivi:
1) tassa di rilascio o di rinnovo
4.044,00
2) tassa annuale
2.022,00
b) di programmi radiofonici:
1) tassa di rilascio o di rinnovo
674,00
2) tassa annuale
337,00
2. Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere su tutto il territorio nazionale (art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223 ):
a) di programmi televisivi:
1) tassa di rilascio o di rinnovo
13.480,00
2) tassa annuale
6.740,00
b) di programmi radiofonici:
1) tassa di rilascio o di rinnovo
2.696,00
2) tassa annuale
1.348,00
3. Concessione per la installazione e l'esercizio di reti per la diffusione via cavo di programmi televisivi (art. 6 del decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73):
a) tassa di rilascio o di rinnovo
3.370,00
b) tassa annuale
1.685,00
NOTE:
1. Le tasse sono ridotte al 25% ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario.
Articolo 12
Indicazione degli atti soggetti a tassa
Ammontare delle tasse in euro
1. Autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea via etere o via cavo (art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1991, n. 73):
a) tassa di rilascio
5.392,00
b) tassa annuale
2.696,00
Articolo 13
Indicazione degli atti soggetti a tassa
Ammontare delle tasse in euro
1. Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti ripetitori per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi (articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103:
a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi vigenti nei rispettivi Paesi:
1) tassa di rilascio o di rinnovo
4.044,00
2) tassa annuale
2.696,00
b) irradiati dalle concessionarie del servizio pubblico
1) tassa di rilascio o di rinnovo
404,00
2) tassa annuale
270,00
NOTE:
1. Le tasse sono dovute per ciascun impianto o rete.
Articolo 14
Indicazione degli atti soggetti a tassa
Ammontare delle tasse in euro
1. Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobili pubblico terrestre di comunicazione (art. 318 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202): per ogni mese di utenza:
a) utenze residenziali
5,16
b) utenze affari
12,91
NOTE:
1. La tassa e' dovuta, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento.
2. Le modalita' e i termini di versamento all'erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy.
3. La tassa non e' dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonche' a non vedenti e a sordi.
L'invalidita' deve essere attestata dalla competente unita' sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento.
Titolo V
Professioni, arti e mestieri
Articolo 15
Indicazione degli atti soggetti a tassa
Ammontare delle tasse in euro
Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa soppresse dall'art. 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e precedentemente iscritte agli articoli sottoindicati della tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992
168,00
1. Mediatori nel ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 70);
2. Costruttori, imprese ammesse a gestire in appalto dell'Ente ferrovie dello Stato e imprese ammesse a gestire servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani (art. 71);
3. Esercenti imprese di spedizione per terra, per mare e per aria ed esportatori dei prodotti ortofrutticoli (art. 72);
4. Agenti di assicurazione e mediatori di assicurazione (art. 73);
5. Periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti (art. 74);
6. Concessionari del servizio di riscossione dei tributi e collettori (art. 75);
7. Giornali e periodici (art. 82);
8. Esercizio di attivita' industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art. 86).
8-bis. Iscrizione all'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La tassa e' dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
Titolo VI
Altri atti
Articolo 16
Indicazione degli atti soggetti a tassa
Ammontare delle tasse in euro
1. Bollatura e numerazione di libri e registri (art. 2215 del codice civile): per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine
67,00
NOTE:
1. La tassa puo' essere pagata anche a mezzo marche ed e' dovuta per i libri di cui all'art. 2215 del codice civile e per tutti gli altri libri e registri che per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 codice civile) sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta e' prescritta soltanto da leggi tributarie.
2. L'attestazione del versamento della tassa deve essere esibita al pubblico ufficiale, il quale vi appone la data, la firma e il timbro e ne riporta gli estremi sul libro o registro.
3. Per la numerazione e bollatura di libri e registri tenuti da esercenti imprese, soggetti d'imposta agli effetti dell'IVA, la tassa e' dovuta annualmente per le sole societa' di capitali nella misura forfettaria di euro 309,86, prescindendo dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine; tale misura e' elevata a euro 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera, alla data del 1° gennaio, l'importo di euro 516.456,90. La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente, mediante delega alle aziende e agli istituti di credito che provvedono a versarla alle sezioni della tesoreria provinciale dello Stato; per l'anno di inizio dell'attivita' la tassa di cui alla presente nota deve essere corrisposta in modo ordinario prima della presentazione della relativa dichiarazione nella quale devono essere indicati gli estremi dell'attestazione di versamento.