Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
"10 bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01-03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici e aragoste; ostriche e crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03)";
"58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testascei), esclusi astici, aragoste ed ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04-ex 16.05)";
"78) preparazioni alimentari composte omogenizzate (v.d. ex 21.05)";
"91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07)";
"Art. 15. - 1. Per le cessioni e le importazioni delle imbarcazioni e dei natanti da diporto così come definiti dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 19 per cento.".
Astici, ostriche e aragoste preparati o conservati (v.d. ex 16.05);
Art. 2
#Comma 1
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| | Imposte dovute
| |___________________
"Articolo | | |
della | Indicazione degli atti | Fisse | Propor
tariffa | soggetti ad imposta | |
| | | zionali
__________|______________________________________|________|__________
21 Carte di credito 500
- Per ogni operazione
di acquisto di beni o
servizi d'importo superiore alle lire
50.000 eseguita con
l'utilizzo di carte di
credito od altri documenti equipollenti
che consentono di
effettuare il pagamento senza la contestuale
corresponsione di denaro,
compreso il bancomat P.O.S.
=====================================================================
|
|
Modo |
di | Note
pagamento |
|
__________|__________________________________________________________
Virtuale L'imposta è dovuta dal
soggetto emittente la
carta di credito o il
documento equipollente, con diritto di
rivalsa verso l'intestatario. L'imposta
relativa alle operazioni contabilizzate
in ciascun mese deve
essere versata all'ufficio del registro su
presentazione di apposita denuncia, entro il
giorno 20 del mese successivo))
b) dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente articolo:
=====================================================================
"Articolo | Indicazione degli atti | Imposte dovute
della | soggetti ad imposta |-----------------------
tariffa | | Fisse | Proporzionali
| | |
=====================================================================
21-bis | Buoni di acquisto ed altri | |
| simili titoli in circolazione | |
| di importo superiore a lire | |
| 150.000 | |
| | |
| - per ogni esemplare | 800 |
| | |
====================================================================
Modo | Note
di pagamento |
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|
Marche o bollo | Non è dovuta altra imposta
a punzone | per la quietanza sui titoli."
|
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 luglio 1991, n. 202 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le modificazioni apportate all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, relative alla sostituzione dell'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni si applicano alle operazioni eseguite a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'imposta relativa alle operazioni contabilizzate dal soggetto emittente nel mese di luglio 1991, deve essere versata unitamente a quella relativa alle operazioni contabilizzate nel mese di agosto 1991. Le predette modificazioni si applicano alle operazioni eseguite a partire dal 1 giugno 1992 se le carte di credito sono state rilasciate o rinnovate dal 13 maggio 1991 sino alla data di entrata in vigore della presente legge e i soggetti emittenti devono versare l'imposta annuale entro il giorno 20 del mese di agosto 1991".
Art. 3
#Comma 1
Note
1. La tassa è dovuta con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta.
2. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere modificati i termini e le modalità di pagamento del tributo.
3. Le modalità e i termini di versamento all'erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
4. La tassa non è dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di e ntrambi gli arti inferiori, nonchè a non vedenti. Per godere dell' esenzione l'invalidità deve essere attestata dalla competente unità sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento.".
Comma 2
Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, ha disposto (con l'art. 7-quater, comma 35) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Art. 4
#Comma 1
2-bis. All'articolo 77, secondo comma lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono aggiunte, in fine le parole: "anche internazionali espressi in lire italiane; dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) mediante bonifico bancario con valuta fissa".
Art. 5
#Comma 1
Art. 5-bis
#Comma 1
"Art. 6-bis. - 1. Su autorizzazione dell'Ufficio tecnico di finanza, i prodotti alcolici gravati da imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovraimposta di confine possono essere ceduti, lavorati, imbottigliati, depositati anche per l'invecchiamento, ovvero trasferiti in cauzione, da opifici o da magazzini fiduciari ubicati nello stesso stabilimento o al di fuori, ad altri opifici, a magazzini doganali di proprietà privata, a magazzini assimilati ai doganali, nell'ambito della stessa impresa o di più imprese.
2. Nel caso di cessione la cauzione prestata dal cedente per l'imposta gravante sui prodotti di cui al comma 1 viene svincolata e deve essere sostituita da altra corrispondente cauzione prestata dal cessionario".
"4-bis. Alle ditte di cui al comma 1 è consentito l'accredito dell'imposta di fabbricazione anche nel caso di estrazione dai propri magazzini fiduciari. L'accredito è consentito anche nel caso di acquisto di essenze e di estratti alcolici aromatizzanti per quantitativi di alcole corrispondenti in litri anidri a quelli contenuti negli estratti medesimi se destinati alla preparazione delle profumerie e delle bevande alcoliche, in quanto siano destinati all'esportazione anche indiretta, tal quali o trasformati sotto vigilanza finanziaria".
1) il punto 3 è sostituito dal seguente:
"3 liquori, essenze, estratti alcolici aromatizzanti per preparare liquori o da servire come liquori, frutta allo o con spirito";
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche indiretta, tal quali o trasformati sotto vigilanza finanziaria";
"I fabbricanti dei prodotti di cui all'articolo 1, sotto l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 3 e 4, sono autorizzati ad impiegare spirito e zucchero gravati di imposta anche quando i detti prodotti siano destinati al consumo interno";
"Art. 8. - 1. È mantenuta la restituzione dell'imposta di fabbricazione per lo spirito e per lo zucchero contenuti nei prodotti di cui all'articolo 1, preparati all'infuori della vigilanza finanziaria ed esportati all'estero, sotto l'osservanza delle modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, la restituzione dell'imposta sugli spiriti può essere consentita anche per prodotti esportati diversi da quelli indicati nel presente articolo"))
Art. 6
#Comma 1
"1. Ferme restando le addizionali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, per ogni kWh di consumo di energia elettrica sono dovute le seguenti addizionali erariali:
a) per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case: 8 lire;
b) per qualsiasi uso nelle seconde case: 11,50 lire;
c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diverse dalle abitazioni con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire;
d) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3.000 kW: 10,5 lire;
e) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 3.000 kW e per l'energia autoconsumata dalle imprese di autoproduzione: 4 lire.
2. Sono esclusi dalla addizionale di cui al comma 1, lettera a), i consumi effettuati nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.".
"2. Per ogni kWh di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti misure:
a) lire 28 in favore dei comuni per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 kW effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo, quali risultano fissati nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi;
b) lire 6,5 in favore dei comuni e lire 11,5 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.".
Art. 7
#Comma 1
125.000.
Art. 8
#Comma 1
"
a) natanti:
1) fino a metri quattro e mezzo fuoritutto,
escluso il bompresso, per ogni centimetro ........... L. 400
2) per ogni centimetro eccedente metri
quattro e mezzo e fino a metri sei fuoritutto,
escluso il bompresso ................................ L. 600
3) per ogni centimetro eccedente i metri
sei, escluso il bompresso ........................... " 800
b) imbarcazioni:
1) fino a metri otto fuoritutto, escluso il
bompresso, per ogni centimetro ...................... L. 1.500 2) per ogni centimetro eccedente i metri
otto e fino a metri dodici fuoritutto, escluso il
bompresso ........................................... " 4.000 3) per ogni centimetro eccedente i dodici
metri e fino a metri diciotto fuoritutto, escluso il
bompresso ........................................... " 6.000 4) per ogni centimetro eccedente i metri
diciotto, escluso il bompresso ...................... " 8.000 c) navi:
1) fino a sessantacinque tonnellate di
stazza lorda .................................." 30.000.000
2) oltre sessantacinque tonnellate di stazza
lorda ........................................ " 40.000.000
2-bis. La tassa di stazionamento non si applica agli apparecchi obbligatori di salvataggio, nonchè ai battelli di servizio purchè questi rechino l'indicazione della imbarcazione o della nave al cui servizio sono posti.
2-ter. Gli importi indicati nel comma 2 sono ridotti del 15 per cento dopo cinque anni dalla prima immatricolazione, del 30 per cento dopo dieci anni del 45 per cento dopo quindici anni.
2-quater. Sono esenti dalla tassa di stazionamento le imbarcazioni da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.
2-quinquies. La tassa di stazionamento si applica nella misura del 50 per cento alle imbarcazioni ed ai natanti di lunghezza fino ad 8 metri, utilizzati, esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori. La stessa misura ridotta si applica alle medesime imbarcazioni e natanti utilizzati, esclusivamente dai proprietari residenti, nei comuni della Laguna di Venezia))
"f) unità da diporto:
1) natanti:
a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto . . . L. 70.000
b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto . . . ." 140.000
2)imbarcazioni:
b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto . ." 600.000
c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto ." 800.000
d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto . " 1.000.000
3)navi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 5.000.000.".
Art. 9
#Comma 1
Art. 10
#Comma 1
Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 devono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse, su richiesta di questa, secondo le modalità stabilite con i decreti di cui all'articolo 7.";
"g-bis) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici, in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle concernenti le borse di studio o derivanti da rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescienza, relativamente al beneficiario della spesa e diverse da quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei giochi e concorsi menzionati nei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni"))
Art. 11
#Comma 1
Art. 12
#Comma 1
Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni, e la misura della imposta è determinata sulla base della deliberazione adottata dal consiglio comunale per l'anno 1990. Ai fini della liquidazione e dell'accertamento, nonchè della determinazione degli interessi e delle sanzioni si tiene conto delle denunce presentate ai sensi del presente comma.
Art. 13
#Comma 1
Art. 13-bis
#Comma 1
Art. 14
#Comma 1
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 30 dicembre 1991, n. 412 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che le disposizioni del presente articolo sono prorogate per il 1992.
Art. 14-bis
#Comma 1
Art. 15
#Comma 1
Art. 16
#Comma 1
Art. 17
#Comma 1
"La Cassa depositi e prestiti può partecipare al capitale anzidetto.".
Art. 18
#Comma 1
Art. 18-bis
#Comma 1
"gruppo 1°: giornali quotidiani, compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti e settimi numeri, degli stessi anche se aventi diverse testate, nonchè i giornali di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, riconosciuti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a seguito di parere della commissione tecnica consultiva per l'editoria:
per ogni esemplare non eccedente i 100 g, lire 25;
per ogni 50 g o frazione in più, lire 13.
Gli invii relativi ai propri programmi di abbonamento sono soggetti allo stesso trattamento tariffario del quotidiano".
Art. 18-ter
#Comma 1
Art. 19
#Comma 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 maggio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FORMICA, Ministro delle finanze
CARLI, Ministro del tesoro
CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI