Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Nella stessa misura sono stabilite la imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico e isopropilico, i quali
Art. 2
#Comma 1
Agli spiriti classificati di 2ª categoria, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore, è concesso, in sede di liquidazione dell'imposta un abbuono per ogni passività, comprese le perdite dipendenti da eventuale imperfetto funzionamento del misuratore, nella misura di L. 2000, per ogni ettanidro accertato agli effetti del tributo. (3)
Nessuno abbuono compete agli spiriti, di cui al precedente comma, prodotti in fabbriche non munite di misuratore meccanico saggiatore.
Gli spiriti di 2ª categoria prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore gestite dalle Società cooperative (di cui all'art. 8 del testo unico di leggi sugli spiriti 8 luglio 1924), godono, con le limitazioni e sotto l'osservanza delle condizioni in detto articolo previste, oltre che dell'abbuono indicato nel primo comma del presente articolo, di un ulteriore abbuono di L. 500.
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
1) per gli alcoli di 1° categoria provenienti da materie prime diverse dal sorgo e dalla canna gentile: L. 27.000 per ettanidro;
2) per l'alcole di 1° categoria proveniente dalla canna gentile:
L. 24.000 per ettanidro;
3) per l'alcole di 1° categoria, proveniente dal sorgo: L. 22.000 per ettanidro;
4) per l'alcole di 2° categoria proveniente dalla frutta, esclusi i datteri e l'uva passa: L. 7000 per ettanidro;
5) per l'alcole di 2° categoria, proveniente da datteri e da uva passa: L. 27.000 per ettanidro))
Art. 4
#Comma 1
parificati.
Comma 2
In sede di ridistillazione degli spiriti grezzi di 2ª categoria, per portarli ad una gradazione non inferiore a quella prescritta di 90° per essere sottoposti a denaturazione, è concesso l'abbuono dell'imposta sui cali effettivi di lavorazione entro il limite massimo dell'1,5% del quantitativo di spirito sottoposto a ridistillazione.
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
1) per gli spiriti di 1ª categoria per ogni ettanidro L. 8000;
2) per gli spiriti di 2ª categoria per ogni ettanidro L. 7400.
Le predette aliquote d'imposta si intendono al netto da qualsiasi abbuono.
Sullo spirito di 1ª categoria e su quello proveniente dalla frutta impiegato nella fabbricazione dell'aceto è dovuto il diritto erariale nelle misure previste nel precedente art. 3.
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
La riduzione del diritto erariale sugli alcoli di 1ª categoria denaturati, conseguente al disposto del precedente art. 4, non si applica agli alcoli già denaturati esistenti presso le fabbriche ed opifici di rettificazione, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, nè a quelli puri già spediti in cauzione alla medesima data dalle fabbriche ed opifici predetti per essere denaturati o comunque impiegati in esenzione d'imposta presso gli stabilimenti d'impiego.
Art. 7
#Comma 1
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
a) il nome e cognome della ditta e chi la rappresenta;
b) il Comune, la via, il numero e la località dove si trova la fabbrica;
c) i locali di cui si compone la fabbrica;
d) il quantitativo di alcool denaturato da impiegare annualmente;
e) le materie prime che si intendono impiegare quali denaturanti;
f) i prodotti alla cui fabbricazione lo spirito denaturato è
destinato;
g) il procedimento di lavorazione seguito e se nella lavorazione avvenga o meno ricupero di alcool impiegato.
Il Ministero riconosciuta la fondatezza della richiesta provvede per la concessione e stabilisce le norme da osservare per la tutela degli interessi erariali. La stesse norme saranno osservate dalle ditte che chiedono di impiegare alcool denaturato con denaturante generale in usi industriali diversi da quelli consentiti dall'art. 3 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635.
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
La disposizione di cui al precedente comma costituisce interpretazione autentica [...] dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388".
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
Art. 12
#Comma 1
SENZA MODIFICAZIONI, DALLA L. 16 GIUGNO 1950, N. 331))
Art. 13
#Comma 1
Nel caso di divergenza tra l'esercente e l'Amministrazione sulla qualificazione dello spirito, agli effetti del precedente art. 12, viene osservata la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie doganali.
Art. 14
#Comma 1
Art. 15
#Comma 1
Art. 16
#Comma 1
È consentito il passaggio in cauzione del prodotto in corso di invecchiamento da un magazzino d'invecchiamento ad altro analogo magazzino. Detto passaggio deve essere accompagnato, oltre che dalla bolletta di cauzione, da un documento dal quale risultino la data di introduzione del prodotto nel primo magazzino di invecchiamento, lo stato di liquidazione dei cali di giacenza e l'aliquota d'imposta gravante, tenuto conto dell'invecchiamento maturato.
Art. 17
#Comma 1
Art. 18
#Comma 1
Il regime fiscale, accordato dagli articoli 12 e seguenti al cognac invecchiato sotto vigilanza finanziaria, è esteso allo spirito di vino in carico, all'atto di entrata in vigore del presente decreto, in magazzini d'invecchiamento cognac regolati dalla precedente legislazione fiscale in materia.
Art. 19
#Comma 1
Art. 20
#Comma 1
Comma 2
Per il prodotto nazionale condizionato, a norma del disposto del precedente comma, nelle fabbriche di origine, dovrà all'esterno dei recipienti essere indicato, oltre che il nome della ditta fabbricante ed il luogo ove esiste la fabbrica, anche il numero della relativa licenza fiscale di esercizio.
Per il prodotto estero invece, condizionato del pari a norma del detto disposto, prima della sua importazione nello Stato, dovrà bensì indicarsi la ditta fabbricante ed il luogo ove esiste la fabbrica senza che occorra alcun riferimento a licenza.
Per lo spirito, sia nazionale sia estero, condizionato nei modi anzidetti, rispettivamente dopo la estrazione dalla fabbrica nazionale di origine o posteriormente alla sua importazione nello Stato, oltre all'indicazione della ditta produttrice e della ubicazione della fabbrica di origine; dovrà indicarsi sempre la ditta che ha eseguito il condizionamento ed il Comune ove questo ha luogo, con riferimento al numero della licenza fiscale di esercizio.
I recipienti anzidetti debbono essere muniti, a spese del fabbricante o dell'importatore, di apposito contrassegno di Stato, in modo da impedire che senza la sua asportazione possa comunque esserne estratto il contenuto.
Art. 21
#Comma 1
È considerato fabbricante anche chiunque, non avendo fabbricato lo spirito sia nazionale che estero, lo metta in commercio in recipienti a norma del precedente art. 20. In tal caso si considera pure come fabbrica il locale dove si compie tale operazione.
Il fabbricante deve munirsi di licenza di esercizio soggetta al diritto annuale di L. 600; esso può essere esonerato dal pagamento di detto diritto qualora abbia già pagato altro diritto di licenza fiscale di fabbricazione a norma delle vigenti disposizioni in materia di imposta sugli spiriti.
Devono altresì munirsi di licenza fiscale soggetta al diritto annuale di L. 100 gli esercenti la minuta vendita di spirito condizionato a norma del precedente art. 20. Anche detti esercenti sono esonerati dal pagamento del diritto annuale di L. 100 quando l'abbiano già pagato per la vendita di liquori, profumerie od essenze per liquori.
La licenza è valida per l'anno solare e per la sola ditta, fabbrica od esercizio a cui si riferisce, è rilasciata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, ed il relativo diritto fiscale deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio dell'anno solare e per gli stabilimenti od esercizi di nuovo impianto o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.
Art. 22
#Comma 1
Lo spirito posto in regola con le disposizioni del precedente art. 20, non è soggetto ai vincoli della circolazione e del deposito agli effetti della legge d'imposta sugli spiriti.
Negli esercizi per la minuta vendita, comprese le farmacie, e nei locali annessi, anche se destinati od abitazione, lo spirito non denaturato non può trovarsi che in recipienti messi in regola con le disposizioni del precedente art. 20.
Nelle farmacie tuttavia è consentito di tenere aperto, per le preparazioni farmaceutiche, un recipiente di capacità non superiore a due litri.
Art. 23
#Comma 1
Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli esercenti la minuta vendita sono ammessi alla regolarizzazione, a norma del disposto del precedente art. 20, della rimanenza di spirito sfuso da loro detenuto, senza pagamento di altro diritto di licenza.
A tale uopo essi sono tenuti a presentare tempestiva denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione indicando: la quantità di spirito detenuto da regolarizzare, il numero e la capacità dei recipienti che intendono adottare.
Art. 24
#Comma 1
Le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni da applicarsi ai recipienti di spirito destinato alla minuta vendita saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.
Fino a quando non verranno apprestati appositi contrassegni da applicarsi ai recipienti contenenti spiriti, ai detti recipienti saranno temporaneamente applicati i contrassegni di Stato in vigore per i liquori.
Lo spirito potrà essere condizionato in recipienti fino a 1/4 di litro; da oltre 1/4 di litro fino a 1/2 litro; da oltre 1/2 litro fino a 4/5 di litro; da oltre 4/5 di litro fino a 1 litro; da oltre 1 litro fino a 1 litro e mezzo; da oltre 1 litro e mezzo fino a 2 litri.
Il contrassegno sarà applicato a cura delle ditte esercenti nei modi da approvarsi dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ai sensi degli articoli 1 e 2 del regio decreto 27 novembre 1933, numero 1604.
Art. 25
#Comma 1
Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20 a 24 del presente decreto saranno osservate, in quanto non contrastino con le norme del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 8 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604.
Art. 26
#Comma 1
Comma 2
Art. 27
#Comma 1
Lo spirito non denaturato che, negli esercizi di minuta vendita, comprese le farmacie, venga trovato dopo 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in condizioni diverse da quelle prescritte dal precedente art. 20, è considerato di contrabbando. In detti esercizi dopo tale data non può essere tenuto spirito non denaturato allo stato sfuso ancorchè munito di bolletta di legittimazione.
Ferma restando ogni altra disposizione vigente sulla circolazione e sul deposito degli spiriti non in contrasto con le norme del presente decreto; è pure considerato di contrabbando lo spirito non denaturato trovato in circolazione in quantitativi compresi tra mezzo litro e cinque litri non condizionato nei recipienti prescritti dall'art. 20.
Art. 28
#Comma 1
Gli spiriti condizionati nei recipienti di cui all'art. 20 che nella gradazione non corrispondono alle indicazioni apposte dal fabbricante nell'etichetta applicata sui recipienti, sono considerati di contrabbando.
È ammessa la tolleranza di 2/10 di grado in più o in meno.
Art. 29
#Comma 1
Comma 2
"Salva la limitazione di cui appresso, allo spirito impiegato sotto vigilanza finanziaria nella preparazione dei vini, vermouth e marsala destinati al consumo interno è accordato un abbuono dell'imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione eventualmente spettante, nella misura del 70%. L'abbuono anzidetto, per lo spirito impiegato nella preparazione del vermouth, è limitato a non più di 10 litri anidri di spirito aggiunto ad ogni ettolitro di prodotto, e sullo spirito che venga aggiunto in più è dovuta l'imposta di fabbricazione in misura normale.
"Il vino vermouth preparato sotto la vigilanza finanziaria, per poter fruire del beneficio fiscale previsto dal precedente comma, se destinato al consumo interno, e dell'abbuono dell'imposta e dell'indennizzo previsto dall'art. 10 dell'allegato A al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, se esportato all'estero, deve essere fabbricato conformemente alle disposizioni del regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, e la sua gradazione alcoolica totale non deve essere superiore ai 19 gradi per il vermouth normale e ai 20 gradi per il vermouth secco.
"Le agevolezze di cui ai precedenti commi sono accordate al vino marsala preparato, sotto vigilanza finanziaria, con le normali manipolazioni consentite per il vino stesso dall'art. 50 del regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, e purchè la gradazione alcoolica del prodotto non superi i 20 gradi per il marsala, destinato al consumo interno e i 22 per quello da esportare". (8) (10)
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Art. 30
#Comma 1
Comma 2
Art. 31
#Comma 1
L'esenzione dalla imposta di fabbricazione o dalla sovrimposta di confine accordata al benzolo impiegato nella fabbricazione dei prodotti contemplati dall'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 464, è estesa all'uso del benzolo impiegato nella fabbricazione della gomma, degli insetticidi e dei disinfettanti.
Sotto l'osservanza delle norme di cui al precedente art. 8, la esenzione dall'imposta sul benzolo potrà essere accordata, al benzolo che venga impiegato in altri usi industriali sempre diversi dalla preparazione del carburanti.
Art. 32
#Comma 1
Le nuove misure d'imposta, stabilite con il precedente art. 30 si applicano anche sul benzolo sia greggio che puro o raffinato che abbia già assolto la precedente aliquota d'imposta e che, al momento dell'entrata, in vigore del presente decreto, si trovi in recinti, spazi, o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nonchè sul prodotto comunque viaggiante con bolletta di cauzione con destinazione ad uso non esente dall'imposta sul benzolo.
A tale scopo le ditte dovranno fare denuncia delle quantità detenute al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'Ufficio doganale entro 15 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.
Art. 33
#Comma 1
La imposta dovuta, in applicazione dell'art. 32 del presente decreto, sulle giacenze e sul prodotto viaggiante, dovrà essere versata nella competente Sezioni provinciale di tesoreria entro 30 giorni dalla notifica della relativa liquidazione che gli Uffici effettueranno subito dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 34
#Comma 1
L'esercente che ometta la denuncia di cui all'art. 32 del presente decreto o presenti denuncia inesatta o in ritardo, è punito con la multa dal doppio al decuplo della differenza d'imposta dovuta sulle quantità non denunciate.
Art. 35
#Comma 1
Per l'accertamento e liquidazione dell'imposta sul benzolo valgono, oltre che le disposizioni legislative richiamate all'art. 10 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 464, anche le disposizioni di cui al titolo il, n. 2, lettera c) dell'allegato E al decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76.
Le stesse disposizioni previste dal punto 2 del titolo II dell'allegato E al citato decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, valgono per le importazioni dall'estero di prodotti soggetti a sovrimposta di confine, e per esse non va liquidato il diritto proporzionale previsto dal punto 10 del titolo I dell'allegato E al cennato decreto legislativo n. 76.
Art. 36
#Comma 1
Comma 2
Qualora l'aumento delle cauzioni risulti inferiore ad 1/10 delle precedenti cauzioni le ditte sono esonerate da qualsiasi integrazione.
Art. 37
#Comma 1
Fra l'ultimo e penultimo comma dell'art. 19 del decreto legislativo 14 ottobre 1947, n. 1100, è inserito il comma seguente:
"Sotto l'osservanza delle cautele stabilite dall'Amministrazione, si può pure prescindere dalla prestazione della cauzione quando i trasporti avvengano in ferrovia, tramvia elettrica od a vapore, che facciano servizio di trasporto e deposito di merci, o per via di mare con navi di portata superiore a 20 tonnellate, purchè i prodotti siano accompagnati con scorta finanziaria, a spese degli interessati, dal magazzino di origine allo scalo ferroviario o marittimo di partenza e successivamente dallo scalo ferroviario o marittimo d'arrivo al magazzino fiduciario della ditta destinataria".
Art. 38
#Comma 1
Comma 2
In sede di decisione di ricorso al Ministro per le finanze, contro l'ordinanza dell'Intendente di finanza che abbia applicato la pena pecuniaria prevista dal precedente comma, il Ministro per le finanze, avuto riguardo alle circostanze del fatto, può ridurre la pena pecuniaria, inflitta dall'Intendente, fino ad un decimo.
Art. 39
#Comma 1
Le variazioni previste dal precedente art. 29 non si applicano al vermouth, fabbricato prima della data di entrata in vigore del presente decreto, anche se, alla stessa data, trovisi tuttora sotto vincolo fiscale.
Sono abrogati gli articoli 12, 13 e 14 del regio decreto-legge 1 marzo 1937, n. 226, il terzo comma dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, allegato A, e ogni altra disposizione contraria al presente decreto.
Art. 40
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nello stesso giorno della sua pubblicazione sarà presentato per la conversione in legge alle Camere.
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 76. - FRASCA