DECRETO-LEGGE

D.L. 854/1971 - DECRETO-LEGGE 25 ottobre 1971, n. 854

DECRETO-LEGGE 25 ottobre 1971, n. 854

Numero 854 Anno 1971 GU 26.10.1971 Codice 071U0854

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico di leggi per imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito in legge, con aggiunte, con la legge 3 dicembre 1948, n. 1388, concernente, tra l'altro, modificazioni in materia di imposta di fabbricazione sugli spiriti;
Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito in legge 16 giugno 1950, n. 331, concernente, fra l'altro, modificazioni al
regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito in legge,
con modificazioni, con legge 16 marzo 1956, n. 108, concernente, fra l'altro, la disciplina della produzione e del commercio del vermut e degli altri vini aromatizzati;
Vista la legge 30 giugno 1962, n. 991, concernente la misura dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini vermut e marsala;
Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, concernente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli alcoli;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare il regime fiscale degli alcoli;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1


L'art. 8 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331, è sostituito dal seguente:
"Sulle deficienze in alcole anidro riscontrate con le verificazioni periodiche nei magazzini assimilati ai doganali destinati all'invecchiamento dell'acquavite di vino prodotta dall'entrata in vigore della presente legge, non è dovuta alcuna imposta quando le deficienze stesse non superano il cinque per cento all'anno".

Art. 3

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Comma 1


Al vermut importato dall'estero, prodotto dal 1 novembre 1971 sotto vigilanza finanziaria, e fabbricato conformemente alle disposizioni del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108, e successive modificazioni nonchè alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, si applicano le agevolazioni previste per il vermut di produzione nazionale dall'art. 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, fermo restando il pagamento del diritto erariale di lire 60.000 ad ettanidro.
I requisiti per fruire dei benefici di cui al precedente comma devono risultare da documenti esteri riconosciuti idonei con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze e del Ministro per il commercio con l'estero.
((2))

Art. 4

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1971

Comma 4

SARAGAT

Comma 5

COLOMBO - PRETI - NATALI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 180. - CARUSO