DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 9 settembre 1988, n. 397

Numero 397 Anno 1988 GU 10.09.1988 Codice 088G0467

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-15 16:41:55

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia di smaltimento dei rifiuti industriali;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 2 e del 7 settembre 1988;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile e per il coordinamento della protezione civile; EMANA il seguente decreto:

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

#

Art. 8

Art. 9

#

Comma 1

Personale

Comma 2

1. Per le attività del Servizio di prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale nello svolgimento dei compiti di natura tecnica connessi all'attuazione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente può attribuire, per un contingente massimo di quindici unità, incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a due anni e rinnovabili per eguale periodo, a personale particolarmente qualificato nella materia, appartenentte ai ruoli delle amministrazioni dello Stato
((o di enti pubblici, anche economici))
.
Il personale in parola è collocato in posizioni di comando o di fuori ruolo presso il Ministero dell'ambiente. A tale personale è corrisposta, per la durata dell'incarico, una specifica indennità da determinare con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.
((
2. Le relative spese, che si quantificano in lire 105 milioni per l'anno 1988 e in lire 360 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 sono imputate, nei limiti della capienza, per gli anni 1988-1990, sul capitolo 1062 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.
))

Art. 9-bis

Art. 9-ter

Art. 9-quater

Art. 9-quinquies

#

Art. 9-sexies

Art. 9-septies

Art. 9-octies

Art. 9-novies

Art. 9-decies

Art. 9-undecies

Art. 9-duodecies

Art. 10

Comma 1