DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

Numero 188 Anno 2008 GU 03.12.2008 Codice 008G0209

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-11-20;188

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29))
((7))


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".


Art. 2

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29))
((7))


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".


Art. 3

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29))
((7))


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".


Art. 4

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29))
((7))


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".


Art. 5

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29))
((7))


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".


Art. 6

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29))
((7))


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".


Art. 7

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29))
((7))


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".


Art. 8

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29))
((7))


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".


Art. 9

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29))
((7))


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti:
a) l'articolo 9 continua ad applicarsi fino alla data indicata dall'articolo 95, comma 2, lettera a), del Regolamento".


Art. 10

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29))
((7))


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti:
[...]
b) gli articoli 10, comma 4, 15, comma 5, lettera e), e 24, comma 2, continuano ad applicarsi fino alle date indicate dall'articolo 95, comma 2, lettera b), del Regolamento".


Art. 11

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29))
((7))


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".


Art. 12

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29))
((7))


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".


Art. 13

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29))
((7))


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".


Art. 14

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29))
((7))


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29, ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Il Registro dei produttori di batterie sostituisce il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori di cui al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188".
Ha inoltre disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti:
[...]
[...]
[...]
d) gli articoli 14, 15, commi 2 e 3, 27, commi 4 e 5, e l'allegato III continuano ad applicarsi fino alla completa implementazione del Registro dei produttori di cui all'articolo 20 del presente decreto".


Art. 15

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29))
((7))


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti:
[...]
b) gli articoli 10, comma 4, 15, comma 5, lettera e), e 24, comma 2, continuano ad applicarsi fino alle date indicate dall'articolo 95, comma 2, lettera b), del Regolamento;
[...]
d) gli articoli 14, 15, commi 2 e 3, 27, commi 4 e 5, e l'allegato III continuano ad applicarsi fino alla completa implementazione del Registro dei produttori di cui all'articolo 20 del presente decreto".


Art. 16

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29))
((7))


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.Lgs. 10 febbraio 2026, n. 29, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori, istituito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e' ridenominato «Centro di coordinamento batterie» e rappresenta il soggetto terzo indipendente di cui all'articolo 57, paragrafo 3, del Regolamento".
Ha inoltre disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".


Art. 17

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29))
((7))


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".


Art. 18

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29))
((7))


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".


Art. 19

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29))
((7))


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".


Art. 20

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29))
((7))


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".


Art. 21

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29))
((7))


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".


Art. 22

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29))
((7))


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".


Art. 23

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29))
((7))


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti:
[...]
[...]
c) l'articolo 23, comma 5, continua ad applicarsi fino alla data indicata dall'articolo 95, comma 2, lettera c), del Regolamento".


Art. 24

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29))
((7))


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti:
[...]
b) gli articoli 10, comma 4, 15, comma 5, lettera e), e 24, comma 2, continuano ad applicarsi fino alle date indicate dall'articolo 95, comma 2, lettera b), del Regolamento".


Art. 25

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29))
((7))


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".


Art. 26

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29))
((7))


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".


Art. 27

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29))
((7))


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti:
[...]
[...]
[...]
d) gli articoli 14, 15, commi 2 e 3, 27, commi 4 e 5, e l'allegato III continuano ad applicarsi fino alla completa implementazione del Registro dei produttori di cui all'articolo 20 del presente decreto".


Art. 28

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Comma 1

((IL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
((7))


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".