DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE)

Numero 29 Anno 2026 GU 06.03.2026 Codice 26G00046

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-10;29

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

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Comma 1

Finalita' e ambito di applicazione


Il presente decreto stabilisce le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale a quanto disposto dal regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.


Il presente decreto si applica alle batterie che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1542.


Art. 3

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Comma 1

Autorita' competenti


L'autorita' di notifica nazionale designata ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del Regolamento, responsabile degli obblighi di cui al capo II del presente decreto, relativi alle procedure necessarie per la notifica degli organismi di valutazione della conformita', e' il Ministero delle imprese e del made in Italy.


L'autorita' competente responsabile degli obblighi di cui ai capi II, con esclusione dei compiti esclusivi dell'Autorita' di notifica, III e IV del presente decreto e' il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale sostenibilita' dei prodotti e dei consumi, che svolge altresi' le funzioni di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157. A tale fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica puo' avvalersi della collaborazione delle Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, previa stipula di apposita convenzione per lo svolgimento di attivita' di interesse comune.


L'autorita' competente designata ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, del Regolamento, responsabile degli obblighi di cui al capo V del presente decreto, relativi alla gestione dei rifiuti di batterie, e' il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale economia circolare e bonifiche.


Le funzioni di controllo dei prodotti alle frontiere sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 157 del 2022.


Art. 4

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Comma 1

Tavolo nazionale batterie

Comma 2

Il Tavolo di cui al presente articolo puo' organizzarsi in gruppi di lavoro e avvalersi del supporto di esperti provenienti dal settore industriale e da enti di ricerca e universita'.


Ai componenti del Tavolo e agli esperti di cui al comma 2 non sono corrisposti compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.


Art. 5

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Comma 1

Immissione sul mercato e libera circolazione

Comma 2

Le batterie possono essere immesse sul mercato, messe a disposizione sul mercato o messe in servizio solo se conformi al Regolamento.


In caso di immissione sul mercato nazionale di batterie che non soddisfano i requisiti del Regolamento, l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 2, adotta le misure necessarie ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157.


Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento e' consentito che vengano esposte, in occasione di fiere campionarie, mostre, dimostrazioni o eventi analoghi, batterie non conformi al Regolamento, a condizione che sia indicato in modo chiaro e visibile che le stesse non possono essere messe a disposizione sul mercato o essere messe in servizio finche' non saranno rese conformi alle disposizioni del Regolamento. Durante le dimostrazioni di tali batterie, l'operatore economico interessato adotta misure adeguate a garantire la sicurezza delle persone.


Le batterie immesse legalmente sul mercato prima del 18 febbraio 2024 possono essere messe a disposizione sul mercato o messe in servizio anche successivamente.


Comma 3

Capo II - Notifica degli organismi di valutazione della conformita'

Art. 6

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Comma 1

Autorita' di notifica


L'autorita' di notifica nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, e' responsabile della notifica degli organismi di valutazione della conformita'.


Art. 7

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Comma 1

Requisiti relativi all'autorita' di notifica


Art. 8

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Comma 1

Obbligo di stipulare un contratto di assicurazione per gli organismi di valutazione della conformita'


Gli organismi di valutazione della conformita' sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilita' civile, secondo le caratteristiche minime fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo il massimale minimo del contratto di assicurazione e' fissato in 2.500.000 euro.


L'obbligo non si applica nel caso in cui l'organismo di valutazione della conformita' sia un organismo di diritto pubblico.


Art. 9

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Comma 1

Obbligo di custodia dei documenti riguardanti il subappaltatore o le affiliate

Comma 2

Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e di ACCREDIA i documenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento.


Art. 10

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Comma 1

Procedura di autorizzazione ai fini della notifica

Comma 2

La valutazione degli organismi di valutazione della conformita' ai fini dell'autorizzazione da parte delle autorita' competenti e della relativa notifica, nonche' il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti, in conformita' al Regolamento e al regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, da «ACCREDIA - Ente italiano di accreditamento» designato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010, quale unico organismo nazionale abilitato a svolgere attivita' di accreditamento, previa apposita convenzione ovvero protocollo di intesa di cui al comma 4 del presente articolo.


L'autorizzazione degli organismi di cui al comma 1 a eseguire, in qualita' di terzi, compiti della valutazione di conformita' al Regolamento e' rilasciata, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 da parte delle autorita' coinvolte nel procedimento, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e, limitatamente alle batterie industriali, con il Ministero dell'interno, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda da parte degli organismi interessati.


Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'interno, sono disciplinati la procedura di presentazione della domanda di cui al comma 2 e i relativi contenuti. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'allegato II al presente decreto.


Le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui ai commi 1 e 2, nonche' i connessi rapporti fra ACCREDIA e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'interno, sono regolati con apposita convenzione o protocollo di intesa fra gli stessi. L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui all'articolo 7 e adotta soluzioni idonee a coprire la responsabilita' civile connessa alle proprie attivita'.


Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica informa la Commissione europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' e per il controllo degli organismi notificati, nonche' di qualsiasi modifica delle stesse, come disposto dall'articolo 24 del Regolamento.


Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le tariffe a carico degli organismi di valutazione della conformita' richiedenti la notifica e degli organismi notificati sottoposti a controllo per le attivita' di cui al comma 1, ad esclusione di quelle relative alle attivita' svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, nonche' i termini, le modalita' di versamento e i criteri di riassegnazione alla spesa delle Amministrazioni interessate. Le somme derivanti dal pagamento delle tariffe sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, nel medesimo esercizio finanziario, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.


Art. 11

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Comma 1

Procedura di notifica

Comma 2

Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede a notificare solo quegli organismi di valutazione della conformita' che rispettano i requisiti di cui all'articolo 25 del Regolamento, con le procedure di cui agli articoli 29 e 31 del Regolamento, sulla base dell'autorizzazione di cui all'articolo 10.


Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica sul proprio sito internet istituzionale i provvedimenti di autorizzazione rilasciati agli organismi di valutazione della conformita'.


Il Ministero delle imprese e del made in Italy limita, sospende o revoca la notifica nei casi previsti dall'articolo 31 del Regolamento, dandone immediata comunicazione alla Commissione europea e agli altri Stati membri.


Art. 12

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Comma 1

Ricorsi contro le decisioni degli organismi notificati

Comma 2

Contro le decisioni degli organismi notificati puo' essere proposto ricorso secondo la procedura a tal fine definita da ACCREDIA.


Ciascun organismo notificato definisce le modalita' di gestione dei ricorsi avverso le decisioni assunte nel rispetto della procedura di cui al comma 1.


Comma 3

Capo III - Obblighi degli operatori economici

Art. 13

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Comma 1

Lingua della dichiarazione di conformita' UE


La dichiarazione di conformita' UE per le batterie immesse o messe a disposizione sul mercato o messe in servizio nello Stato italiano, redatta ai sensi dall'articolo 18, paragrafo 2, del Regolamento, e' tradotta in lingua italiana.


Art. 14

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Comma 1

Disposizioni relative agli obblighi degli operatori economici

Comma 2

Il rappresentante autorizzato fornisce all'autorita' di vigilanza del mercato, su richiesta, una copia del mandato di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del Regolamento, redatta in lingua italiana.


I recapiti del fabbricante, di cui all'articolo 38, paragrafo 7, del Regolamento, sono indicati, in forma chiara e leggibile, in una o piu' lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali e le autorita' di vigilanza del mercato sul territorio nazionale.


I recapiti dell'importatore, di cui all'articolo 41, paragrafo 3, del Regolamento sono indicati, in forma chiara e leggibile, in una o piu' lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali e le autorita' di vigilanza del mercato sul territorio nazionale.


L'indicazione di un indirizzo web sul prodotto, sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento non esenta il fabbricante e l'importatore dagli obblighi di informazione previsti rispettivamente dall'articolo 38 e dall'articolo 41 del Regolamento.


Art. 15

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Comma 1

Apposizione della marcatura CE, del numero di identificazione dell'organismo notificato e verifica dell'uso della marcatura CE

Comma 2

La marcatura CE e' apposta sulla batteria in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora la natura della batteria non lo consenta o non lo garantisca, la marcatura CE e' apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento della batteria.


La marcatura CE e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, ove richiesto dall'allegato VIII al Regolamento. Il numero di identificazione dell'organismo notificato e' apposto dall'organismo notificato stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.


Il Ministero delle imprese e del made in Italy assume le iniziative necessarie per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuove le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura.


Art. 16

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Comma 1

Obblighi di diligenza

Comma 2

Gli operatori economici soggetti agli obblighi di cui al capo VII del Regolamento adottano e mantengono strategie relative al dovere di diligenza proporzionate alla dimensione aziendale, al rischio e al settore di attivita', al fine di individuare, prevenire e mitigare i rischi effettivi e potenziali connessi all'approvvigionamento, alla lavorazione e all'immissione in commercio delle batterie, secondo le previsioni di cui agli articoli 48, 49, 50, 51 e 52 del Regolamento.


L'autorita' competente in materia di vigilanza del mercato e le autorita' incaricate del controllo si avvalgono dei poteri di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, nonche' di ogni altro potere previsto dalla normativa vigente, al fine di verificare il rispetto degli obblighi di cui al comma 1.


Qualora l'autorita' di vigilanza accerti che un operatore economico non adempie agli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui agli articoli 48, 49 e 50 del Regolamento, notifica all'operatore le relative non conformita' e lo invita a presentare osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni.
Acquisite le osservazioni, l'autorita' di vigilanza comunica all'operatore economico le decisioni assunte e i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali devono essere adottate le eventuali misure correttive, adeguate e proporzionate, volte a porre fine alla non conformita'.


Se la non conformita' permane e non vi sono altri mezzi efficaci per porvi fine, l'autorita' di vigilanza adotta, con decisione motivata, tutte le misure opportune per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato delle batterie e puo' disporre il ritiro o il richiamo delle stesse.


Art. 17

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Comma 1

Strumenti di supporto per l'attuazione del dovere di diligenza

Comma 2

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle imprese e del made in Italy danno pubblicita' agli atti adottati dalla Commissione europea ai sensi del capo VII del Regolamento relativi al dovere di diligenza mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.


In attuazione dell'articolo 48, paragrafo 6, del Regolamento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy e le altre amministrazioni interessate, adotta atti di indirizzo relativi a strumenti di supporto tecnico e operativo per gli operatori economici, al fine di favorire il rispetto dei doveri di diligenza di cui al capo VII del Regolamento. Tali strumenti sono aggiornati periodicamente in relazione all'evoluzione normativa e tecnologica.


Gli strumenti predisposti ai sensi del presente articolo non introducono nuovi obblighi per gli operatori economici, ma hanno carattere orientativo e di supporto. Essi sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e resi accessibili gratuitamente.


Le autorita' di vigilanza tengono conto, in sede di valutazione della conformita' agli obblighi in materia di dovere di diligenza, dell'adozione da parte degli operatori economici delle buone pratiche contenute negli strumenti di cui al presente articolo, quale elemento idoneo a dimostrare l'adeguatezza delle misure adottate in rapporto alla dimensione e alla capacita' organizzativa dell'impresa.


Al fine di favorire il rispetto degli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui al capo VII del Regolamento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle imprese e del made in Italy promuovono attivita' formative e di sensibilizzazione rivolte alle imprese, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, le Camere di commercio e il Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22.


Comma 3

Capo IV - Appalti pubblici verdi

Art. 18

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Comma 1

Appalti pubblici verdi

Comma 2

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 85 del Regolamento, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del primo atto delegato di cui al medesimo articolo 85, paragrafo 3, del Regolamento, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta criteri ambientali minimi, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e aggiorna i criteri ambientali minimi gia' in vigore relativi a prodotti contenenti batterie.


Comma 3

Capo V - Gestione dei rifiuti di batterie

Art. 19

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Comma 1

Obiettivi di raccolta

Comma 2

Il tasso di raccolta per i rifiuti di batterie portatili e' calcolato annualmente dal Centro di coordinamento batterie conformemente all'allegato XI al Regolamento.


Il tasso di raccolta per i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri e' calcolato annualmente dal Centro di coordinamento batterie conformemente all'allegato XI al Regolamento.


Il Centro di coordinamento batterie adotta le opportune misure atte al conseguimento degli obiettivi di raccolta e, in caso di mancato raggiungimento degli stessi, adotta misure correttive nei confronti dei produttori e dei sistemi di gestione a cui essi aderiscono.


Art. 20

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Comma 1

Registro dei produttori

Comma 2

Ai fini della verifica del rispetto, da parte dei produttori, dei requisiti del capo VIII del Regolamento, e' istituito il Registro dei produttori di batterie di cui all'articolo 55 del medesimo Regolamento, il quale, come registro di filiera, e' parte integrante del Registro nazionale dei produttori istituito ai sensi dell'articolo 178-ter, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e disciplinato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144. Il Registro dei produttori di batterie sostituisce il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori di cui al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188.
Il Registro dei produttori di batterie soddisfa i requisiti del sistema di elaborazione elettronica dei dati di cui all'articolo 55, paragrafo 9, del Regolamento.


I dati del Registro dei produttori di batterie sono raccolti dalle Camere di commercio, secondo le modalita' di cui al presente articolo e di cui all'allegato I al presente decreto, che reca le relative modalita' operative di funzionamento.


Le Camere di commercio garantiscono la trasmissione delle informazioni raccolte ai sensi del presente decreto attraverso l'interconnessione telematica diretta ai sistemi informativi del Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 24, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e ai sistemi informativi dell'ISPRA, nonche' ad altre banche dati pubbliche, secondo le regole tecniche di interoperabilita' fra i sistemi informativi, definite dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.


I produttori che mettono a disposizione per la prima volta batterie sul mercato nazionale, comprese quelle incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, o, in caso di designazione, i loro rappresentanti autorizzati per la responsabilita' estesa del produttore, sono obbligati ad iscriversi, presentando la domanda di registrazione in via telematica, al Registro dei produttori di batterie presso la Camera di commercio di competenza. Le informazioni sulla procedura per la registrazione sono messe a disposizione sul sito internet dell'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto, nonche' sul portale del Registro nazionale dei produttori.


I produttori che mettono a disposizione batterie per la prima volta sul mercato nazionale tramite piattaforme online, al fine di adempiere ai propri obblighi nei confronti del Registro dei produttori di batterie relativi al regime di responsabilita' estesa, oggetto del presente decreto, possono avvalersi delle modalita' previste dall'articolo 178-quater, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove attivate.


La domanda di registrazione di cui all'articolo 55, paragrafo 2, del Regolamento e' presentata in via telematica tramite il Registro dei produttori di batterie, deve contenere tutte le informazioni previste e indicare se l'impresa intende adempiere agli obblighi di responsabilita' estesa del produttore in forma individuale o collettiva. Le medesime informazioni devono essere fornite dai produttori gia' iscritti al Registro dei produttori di pile e accumulatori di cui al decreto legislativo n. 188 del 2008, entro il termine di cui al comma 10.


L'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 3, autorizza, per il tramite del Registro dei produttori di batterie, entro sessanta giorni dalla data in cui sono fornite tutte le informazioni di cui all'articolo 55, paragrafo 3, del Regolamento, la registrazione, qualora siano rispettati i requisiti previsti dall'articolo 55 del Regolamento. Il Registro, per conto dell'autorita' competente, fornisce un numero di iscrizione tramite il proprio sistema informatico entro un termine massimo di quindici giorni dall'autorizzazione di cui al primo periodo. Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali. Nel caso di produttori che immettono sul mercato nazionale batterie mediante la vendita a distanza, oltre a garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, i medesimi produttori rendono pubblico e visibile sul proprio sito internet il numero di iscrizione al Registro dei produttori e lo comunicano ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144, alla piattaforma di commercio elettronico ai fini di quanto previsto dall'articolo 178-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006.


L'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 3, puo' rendere disponibili le informazioni contenute nel Registro dei produttori di batterie ad altri enti, amministrazioni e organi di controllo, che ne facciano motivata richiesta per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali. L'elenco dei soggetti registrati al Registro dei produttori di batterie e' pubblicato nel sito internet del Registro nazionale dei produttori secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144. Il Registro dei produttori assicura l'interconnessione con il Registro delle imprese, l'Albo nazionale gestori ambientali e la banca dati del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, ai fini della coerenza dei dati e della semplificazione degli adempimenti.


Il produttore di batterie, soggetto agli obblighi di cui al comma 1, puo' immettere sul mercato batterie solo a seguito dell'iscrizione al Registro dei produttori di batterie attraverso il portale messo a disposizione della Camera di commercio competente.
All'atto dell'iscrizione, il produttore deve indicare, qualora il codice di attivita' non individui esplicitamente la natura di produttore di batterie, anche lo specifico codice di attivita' (ATECO) che lo individua come tale, nonche' il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei rifiuti di batterie e di garanzia previsti dal Regolamento e dal presente decreto. Condizione necessaria per l'accettazione della registrazione del produttore, in caso di indicazione di un sistema collettivo, e' la conferma della avvenuta adesione al sistema collettivo indicato.


I produttori presentano la domanda di registrazione al Registro dei produttori di batterie entro sessanta giorni dalla comunicazione di apertura delle iscrizioni, pubblicata sul portale del Registro e nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ovvero prima di immettere i prodotti sul mercato. I produttori gia' iscritti al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, istituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, si adeguano alle disposizioni del presente decreto e presentano domanda di registrazione entro sessanta giorni dalla comunicazione di apertura delle iscrizioni, pubblicata sul portale del Registro e nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.


In caso di adesione a un sistema collettivo, il produttore puo' adempiere agli obblighi di cui al presente articolo tramite apposita delega al sistema collettivo a cui aderisce.


Laddove gli obblighi di cui al presente articolo siano adempiuti per conto del produttore da un rappresentante autorizzato per la responsabilita' estesa del produttore che rappresenta piu' di un produttore, tale rappresentante autorizzato, oltre alle informazioni di cui al comma 6, fornisce separatamente il nome e i recapiti di ciascuno dei produttori rappresentati.


I sistemi collettivi si iscrivono, a completamento della procedura di riconoscimento di cui all'articolo 27, in un'apposita sezione del Registro dei produttori, conformemente a quanto previsto dall'allegato I al presente decreto. Le Camere di commercio comunicano all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 3, all'ISPRA e al Centro di coordinamento batterie l'elenco dei sistemi collettivi iscritti al Registro dei produttori, l'elenco dei produttori ad essi aderenti, nonche' le altre informazioni di cui all'allegato I al presente decreto, che vengono aggiornate annualmente.


I sistemi individuali si iscrivono, a completamento della procedura di riconoscimento di cui all'articolo 26, in un'apposita sezione del Registro dei produttori, conformemente a quanto previsto dall'allegato I al presente decreto. Le Camere di commercio comunicano all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 3, all'ISPRA e al Centro di coordinamento batterie l'elenco dei sistemi individuali iscritti al Registro, i successivi aggiornamenti e tutte le altre informazioni di cui all'allegato I al presente decreto.


Gli oneri relativi alla realizzazione e alla tenuta del Registro di cui al comma 1 sono a carico dei produttori di batterie e sono disciplinati secondo le previsioni di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144.


I produttori o i sistemi di gestione dei produttori trasmettono al Registro dei produttori di batterie le informazioni previste dal Regolamento, i dati e le informazioni di cui all'articolo 178-ter, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche' le informazioni e i documenti di cui all'articolo 237, comma 6, del medesimo decreto.


Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144, l'autorita' competente puo' chiedere ai soggetti obbligati informazioni o documenti supplementari tramite il Registro dei produttori di batterie.


L'autorita' competente puo' rifiutare di registrare un produttore o puo' revocare la registrazione del produttore se le informazioni di cui al comma 6 e le relative prove documentali non sono fornite o non sono sufficienti o se il produttore non rispetta piu' i requisiti di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera d), del Regolamento. L'autorita' competente revoca la registrazione del produttore se ha cessato di esistere.


Il produttore o, se del caso, il rappresentante autorizzato del produttore per la responsabilita' estesa del produttore o l'organizzazione per l'adempimento della responsabilita' del produttore designata per conto dei produttori che rappresenta, notifica senza indebito ritardo all'autorita' competente, per il tramite del Registro dei produttori di batterie, eventuali modifiche apportate alle informazioni contenute nella registrazione e l'eventuale cessazione definitiva relativa alla messa a disposizione sul mercato, nel territorio nazionale, delle batterie oggetto della registrazione.


Qualora le informazioni contenute nel Registro dei produttori non siano accessibili al pubblico, l'autorita' competente provvede affinche' i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori, preliminarmente iscritti ad apposita sezione del Registro dei produttori, abbiano accesso mediante interoperabilita' e, a seguito di apposito accordo operativo stipulato con il gestore del sistema informativo del Registro nazionale dei produttori, alle informazioni relative all'iscrizione nel Registro. Lo standard dell'accordo operativo viene pubblicato nel portale del Registro.


Art. 21

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Comma 1

Gestione del Registro dei produttori di batterie e dei dati relativi ai produttori e dei sistemi di gestione per l'adempimento della responsabilita' estesa del produttore e modalita' operative di funzionamento
1. Il Registro dei produttori di batterie di cui all'articolo 20 e i dati di cui al comma 3 del presente articolo sono detenuti dall'autorita' competente. Il Comitato di vigilanza e controllo, con il supporto di ISPRA e, su specifiche tematiche, del Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22, effettua ispezioni a campione sui produttori al fine di verificare il corretto assolvimento degli obblighi previsti dal presente decreto. Per tali finalita' il Comitato puo' anche avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza e del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri.
2. Il Registro dei produttori di batterie e' uniformato alle previsioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144.
3. I produttori comunicano annualmente alle Camere di commercio tramite il Registro, entro il 31 marzo di ogni anno civile, i dati relativi alle batterie immesse sul mercato nazionale nell'anno civile precedente, secondo quanto riportato nell'allegato I, parte C, al presente decreto e le altre informazioni di cui all'articolo 75 del Regolamento. Le Camere di commercio comunicano all'ISPRA e al Comitato di vigilanza e controllo i dati di cui al presente comma.
4. L'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 3, con il supporto dell'ISPRA, delle Camere di commercio e, su specifiche tematiche, del Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22, svolge, inoltre, i seguenti compiti:
a) predispone e aggiorna il Registro dei produttori di cui all'articolo 20 sulla base delle comunicazioni dei produttori;
b) raccoglie esclusivamente in formato elettronico i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato che i produttori sono tenuti a comunicare ai sensi del comma 3;
c) raccoglie i dati trasmessi dai sistemi individuali e collettivi di gestione relativamente alla raccolta e i dati trasmessi dagli impianti di trattamento relativamente al riciclaggio, secondo quanto previsto dal Regolamento e attraverso il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, mediante il Registro di cui all'articolo 20;
d) elabora i dati di cui agli articoli 75 e 76 del Regolamento e ne trasmette le risultanze alla Commissione europea e alle regioni.


Art. 22

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Comma 1

Centro di coordinamento batterie

Comma 2

Il Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori, istituito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e' ridenominato «Centro di coordinamento batterie» e rappresenta il soggetto terzo indipendente di cui all'articolo 57, paragrafo 3, del Regolamento.


Il Centro di coordinamento batterie ha la forma del consorzio con personalita' giuridica di diritto privato ed e' disciplinato ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, e fatto salvo quanto previsto nel presente decreto. Al Centro di coordinamento batterie aderiscono tutti i sistemi collettivi e individuali di gestione dei rifiuti di batterie, che hanno l'obbligo di contribuire al Centro di coordinamento batterie in conformita' allo statuto di quest'ultimo. I sistemi individuali e collettivi non gia' aderenti al Centro di coordinamento alla data di entrata in vigore del presente decreto aderiscono entro i successivi centottanta giorni. I sistemi individuali e collettivi costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto aderiscono al Centro di coordinamento batterie entro centottanta giorni dalla loro costituzione. Il riconoscimento da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del sistema individuale ai sensi dell'articolo 26 e del sistema collettivo ai sensi dell'articolo 27 costituisce precondizione per la presentazione di domanda di adesione al Centro di coordinamento batterie.


In caso di mancata adesione, l'autorita' competente diffida a provvedere entro e non oltre sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione e' revocata.


Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Centro di coordinamento batterie predispone un apposito registro telematico, in cui i titolari degli impianti di trattamento dei rifiuti di batterie sono tenuti ad iscriversi mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri, e a comunicare le quantita' di rifiuti di batterie trattate entro il 31 marzo di ogni anno. Il Centro di coordinamento batterie mette a disposizione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'ISPRA le informazioni del registro telematico.


Il Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori, istituito ai sensi della previgente normativa, adegua lo statuto alle disposizioni del presente decreto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo statuto e le successive modifiche sono approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, entro novanta giorni dalla presentazione.


Art. 23

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Comma 1

Compiti del Centro di coordinamento batterie

Comma 2

Il Centro di coordinamento batterie ottimizza, uniformando le relative modalita' e condizioni, la raccolta, il ritiro e la gestione dei rifiuti di batterie in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte dei sistemi collettivi e individuali per il conferimento agli impianti di trattamento, cernita e selezione, assegnando a tali sistemi di gestione i punti di raccolta delle batterie sul territorio in conformita' con gli accordi previsti dal presente decreto.


Il Centro di coordinamento batterie puo' stipulare convenzioni e accordi di programma su base nazionale in rappresentanza dei produttori di batterie anche al fine di incentivare la raccolta di rifiuti di batterie. La mancata stipula dell'accordo di programma non puo' compromettere le attivita' del Centro di coordinamento batterie, dei sistemi individuali e collettivi e il raggiungimento degli obiettivi di cui al Regolamento.


Le associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti ai sistemi di gestione aderenti al Centro di coordinamento batterie, le associazioni di categoria a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta, ciascuna tramite un unico delegato, l'ANCI, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale della distribuzione e il Centro di coordinamento batterie stipulano un accordo di programma, con validita' triennale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale accordo e' rinnovato entro il termine del 31 dicembre che precede la scadenza del primo triennio. Detto accordo e' volto a stabilire le modalita' di ristoro, da parte dei produttori, degli oneri per la raccolta separata di batterie, sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, da riconoscersi nel caso in cui sia stata effettivamente istituita una rete di raccolta differenziata dal servizio pubblico, e le modalita' di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e le strutture autorizzate ai sensi degli articoli 208 e 210 e delle disposizioni della parte seconda, titolo III-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I produttori o i terzi che agiscono in loro nome sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro e alla gestione dei rifiuti di batterie raccolte in maniera differenziata nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.


In caso di mancata stipula dell'accordo di programma di cui al comma 4 del presente articolo nei termini previsti, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali, senza esito positivo, provvede direttamente di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Nelle more della stipula del primo accordo restano validi tra le parti gli accordi di programma gia' stipulati.


Il Centro di coordinamento batterie puo' svolgere i propri compiti anche mediante il ricorso a societa' di servizi e altri soggetti esterni purche' venga garantita la riservatezza dei dati trattati.


Art. 24

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Comma 1

Comitato di vigilanza e di controllo

Comma 2

Gli oneri relativi all'espletamento delle attivita' del Comitato di vigilanza e controllo di cui al presente articolo, ivi incluse le attivita' ispettive previste dall'articolo 21, comma 1, e dal comma 1, lettera d), del presente articolo e alle attivita' dell'ISPRA di cui agli articoli 20 e 21, sono a carico dei produttori di batterie.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi delle tariffe per le relative attivita', nonche' i termini e le modalita' di versamento. Le somme derivanti dal pagamento delle tariffe sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, a uno specifico capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini della copertura degli oneri di cui al presente comma.


Art. 25

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Comma 1

Responsabilita' estesa del produttore


Sui produttori grava una responsabilita' estesa del produttore per le batterie da essi messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio nazionale.


E' considerato produttore e quindi soggetto agli obblighi di responsabilita' estesa del produttore anche l'operatore economico che mette a disposizione per la prima volta nel territorio nazionale una batteria risultante da operazioni di preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione o rifabbricazione.


I produttori adempiono agli obblighi in materia di responsabilita' estesa del produttore derivanti dalle disposizioni del Regolamento e del presente decreto mediante sistemi di gestione individuali o collettivi.


Il produttore di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 47, lettera d), del Regolamento che immette batterie sul mercato italiano, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, direttamente agli utilizzatori finali, che siano o meno nuclei domestici, per mezzo di contratti a distanza, deve designare con mandato scritto, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, del Regolamento, un rappresentante autorizzato per la responsabilita' estesa del produttore di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 48, del Regolamento.


I produttori, in caso di adempimento individuale degli obblighi di responsabilita' estesa del produttore, e i sistemi collettivi, in caso di adempimento collettivo degli obblighi di responsabilita' estesa del produttore, provvedono affinche' tutti i rifiuti di batterie delle categorie immesse sul mercato, indipendentemente dalla loro natura, composizione chimica, condizione, marca od origine, siano raccolti separatamente. A tal fine essi si conformano a quanto previsto dagli articoli 57, 58, 59, 60 e 61 del Regolamento.


In caso di messa a disposizione sul mercato di batterie che sono state sottoposte a preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione o rifabbricazione, sia i produttori delle batterie originarie sia i produttori delle batterie immesse sul mercato a seguito di tali operazioni possono istituire e adeguare, anche tramite le procedure definite dal Centro di coordinamento, un meccanismo di ripartizione dei costi tra i diversi produttori, per i costi di cui all'articolo 56, paragrafo 4, lettere a), c), e d), del Regolamento.


Qualora una batteria di cui al comma 2 sia soggetta a piu' di una responsabilita' estesa del produttore, il primo produttore che mette tale batteria a disposizione sul mercato non sostiene costi aggiuntivi derivanti dal meccanismo di ripartizione dei costi basato sulla effettiva ripartizione dei costi di cui al comma 7.


I produttori, in caso di adempimento individuale degli obblighi di responsabilita' estesa del produttore, e i sistemi collettivi, in caso di adempimento collettivo degli obblighi di responsabilita' estesa del produttore, provvedono affinche' vengano fornite agli utilizzatori finali e ai distributori le informazioni di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), e f) del Regolamento.


Art. 26

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Comma 1

Adempimento in forma individuale degli obblighi di responsabilita' estesa del produttore


Il produttore, in caso di adempimento individuale degli obblighi di responsabilita' estesa del produttore, presenta domanda di riconoscimento per la costituzione di un sistema di gestione individuale per l'adempimento della responsabilita' estesa del produttore al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Non e' ammesso l'adempimento individuale degli obblighi di responsabilita' estesa del produttore per le batterie portatili e per le batterie per mezzi di trasporto leggeri. L'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 3, sentito il Comitato di vigilanza e controllo, indica eventuali categorie ulteriori per le quali non e' ammesso l'adempimento individuale degli obblighi di responsabilita' estesa del produttore.


Il riconoscimento e' concesso solo se e' dimostrata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettere a) e b), del Regolamento.


Il riconoscimento da parte dell'autorita' competente avviene entro novanta giorni, dalla presentazione dell'istanza, completa della documentazione necessaria alla verifica dei requisiti e delle condizioni del comma 3 del presente articolo, ed e' requisito essenziale per l'iscrizione al Registro dei produttori di cui all'articolo 20 e alla richiesta di adesione al Centro di coordinamento batterie ai sensi dell'articolo 22.


L'autorita' competente adotta il provvedimento di riconoscimento previa verifica del rispetto dei requisiti e delle condizioni del comma 3 del presente articolo e previa verifica delle disposizioni adottate per garantire la conformita' ai requisiti di cui all'articolo 59, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 60, paragrafi 1, 2 e 4, del Regolamento. Le verifiche si concludono entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa e sono svolte dall'autorita' competente con il supporto di ISPRA.


Qualora il riconoscimento di un sistema individuale sia richiesto a seguito di recesso da un sistema collettivo, tale recesso produce i suoi effetti solo dal provvedimento di riconoscimento del sistema individuale e, in ogni caso, dal primo giorno del nuovo esercizio. Sono fatti salvi gli obblighi di copertura dei costi del sistema collettivo posti a carico del recedente ai sensi del presente decreto e del Regolamento fino al termine dell'esercizio in corso al momento del recesso, secondo quanto previsto dal Centro di coordinamento batterie.


I sistemi individuali riconosciuti trasmettono annualmente all'autorita' competente, all'ISPRA e al Comitato di vigilanza e controllo, entro il 31 dicembre, un programma pluriennale di prevenzione della produzione dei rifiuti e un piano specifico di prevenzione relativo all'anno civile successivo, nonche', entro il 31 maggio di ogni anno un piano specifico di prevenzione relativo all'anno civile precedente, una relazione sulla gestione dei rifiuti di batterie e il bilancio nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 237, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile del 2006, n. 152. I sistemi individuali costituiti con autonoma ragione sociale trasmettono il relativo bilancio del sistema individuale. Il sistema individuale, costituito come apposita organizzazione all'interno della medesima societa' del produttore ovvero di una controllata, trasmette il relativo bilancio comprensivo delle voci relative alle attivita' svolte come sistema individuale.
L'assolvimento degli obblighi di cui al presente comma costituisce adempimento degli obblighi di cui all'articolo 237, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006.


I sistemi individuali dimostrano, ai fini del riconoscimento, di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualita' sottoposto ad audit, e che comprenda anche i processi di trattamento e il monitoraggio interno all'azienda.


I sistemi individuali si iscrivono al Centro di coordinamento batterie con l'obbligo di contribuire ad esso in conformita' allo statuto di quest'ultimo.


I sistemi individuali trasmettono all'autorita' competente, per il tramite del Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22 del presente decreto, tutte le informazioni da esso richieste tra cui quelle di cui all'articolo 75, paragrafo 2 lettere b), c) e d), del Regolamento, secondo le modalita' stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.


I sistemi individuali provvedono, anche attraverso il Centro di coordinamento batterie, a progettare, realizzare e finanziare i programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta separata delle batterie e sui benefici ambientali ed economici del loro riciclaggio.


I sistemi individuali, se costituiti con autonoma ragione sociale, sono dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e una societa' di revisione indipendente, al fine di verificare periodicamente la regolarita' contabile e fiscale. Per i sistemi individuali costituiti come apposita organizzazione all'interno della medesima societa' del produttore ovvero di una controllata, le attivita' di controllo e di verifica contabile e fiscale sono in capo agli organi di vigilanza e controllo della medesima societa'.


I sistemi individuali dimostrano l'adozione di un meccanismo di autocontrollo secondo quanto previsto dall'articolo 58, paragrafo 5, del Regolamento. I sistemi individuali presentano, su richiesta dell'autorita' competente e del Comitato di vigilanza e controllo una relazione di autocontrollo e, se necessario, il progetto di piano d'azione correttivo. L'autorita' competente e il Comitato di vigilanza e controllo possono formulare osservazioni sulla relazione di autocontrollo e sul progetto di piano d'azione correttivo e comunicare le eventuali osservazioni al sistema individuale. Il sistema individuale elabora un piano d'azione correttivo sulla base delle osservazioni.


L'autorita' competente puo' decidere di revocare il provvedimento di riconoscimento del sistema individuale se il sistema individuale non rispetta piu' i requisiti previsti dal presente articolo o non notifica le modifiche riguardanti il riconoscimento, che devono essere notificate senza indebito ritardo.


Art. 27

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Comma 1

Adempimento in forma collettiva della responsabilita' estesa del produttore


I produttori che non adempiono agli obblighi derivanti dal Regolamento mediante un sistema individuale adempiono in forma collettiva agli obblighi di responsabilita' estesa del produttore mediante costituzione o adesione a un sistema collettivo di gestione.
Possono partecipare ai sistemi collettivi gli ulteriori operatori economici, come definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 22, del Regolamento, previo accordo con i produttori. L'adesione ai sistemi collettivi e' libera e non puo' esserne ostacolata la fuoriuscita per l'adesione ad altro sistema, nel rispetto del principio di libera concorrenza.


I sistemi collettivi di gestione garantiscono un trattamento equo dei produttori indipendentemente dalla loro origine o entita', senza imporre oneri sproporzionati sui produttori di piccole quantita' di batterie, comprese le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE.


I sistemi collettivi sono organizzati in forma consortile ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, fatto salvo quanto previsto dal presente decreto, e sono retti da uno statuto conforme allo statuto-tipo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del presente decreto. I sistemi collettivi provvedono ad adempiere per conto dei produttori agli obblighi di responsabilita' estesa del produttore previsti dal presente decreto e dal Regolamento. Essi provvedono affinche' tutti i rifiuti di batterie delle categorie immesse sul mercato dai propri produttori, indipendentemente dalla loro natura, composizione chimica, condizione, marca od origine, siano raccolti separatamente. A tal fine essi si conformano a quanto previsto dagli articoli 57, 59, 60 e 61 del Regolamento in quanto ad essi applicabili.


I sistemi collettivi garantiscono la riservatezza dei dati in loro possesso per quanto riguarda le informazioni riservate o le informazioni direttamente attribuibili ai singoli produttori o ai loro rappresentanti autorizzati per la responsabilita' estesa del produttore.


I sistemi collettivi selezionano i gestori di rifiuti di batterie secondo una procedura di selezione non discriminatoria, basata su criteri di aggiudicazione trasparenti, e che non imponga oneri sproporzionati alle piccole e medie imprese.


I sistemi collettivi provvedono, secondo quanto definito dal Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22, a progettare, realizzare e finanziare i programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta differenziata delle batterie e sui benefici ambientali ed economici del loro recupero e riciclaggio.


Ai fini di cui al comma 3, i sistemi collettivi in ciascun anno civile impiegano almeno il 3 per cento del contributo ambientale dell'esercizio precedente, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti di batterie relativamente alle categorie portatili e mezzi di trasporto leggeri. La percentuale di cui al primo periodo puo' essere aggiornata entro il 30 settembre di ogni anno dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Centro di coordinamento batterie. Entro il 31 maggio di ogni anno civile, i sistemi collettivi inviano all'autorita' competente una relazione dettagliata che descrive i programmi di comunicazione realizzati nell'esercizio precedente, allegando la documentazione contabile che attesta i costi sostenuti, per i quali deve essere presente evidenza contabile nel bilancio. L'autorita' competente verifica la documentazione fornita dai sistemi collettivi e, ove necessario, richiede le integrazioni occorrenti.


I sistemi collettivi di cui al comma 2 non hanno fine di lucro e operano sotto la vigilanza dei Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy.


Ciascun sistema collettivo garantisce il ritiro delle batterie delle categorie immesse sul mercato dai propri produttori su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, dell'articolo 60, paragrafo 1, e dell'articolo 61, paragrafo 1, del Regolamento, secondo le indicazioni del Centro di coordinamento batterie. I contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti alla gestione delle batterie sono stipulati in forma scritta a pena di nullita'.


Ciascun sistema collettivo deve dimostrare al Comitato di vigilanza e controllo una capacita' finanziaria minima proporzionata alla quantita' di batterie da gestire.


Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy approva lo statuto-tipo a cui devono conformarsi gli statuti dei sistemi collettivi. I sistemi collettivi possono motivatamente integrare e modificare i propri statuti nel rispetto dello schema previsto dallo statuto-tipo, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini dell'approvazione di cui al comma 17.


Lo statuto-tipo assicura che i sistemi collettivi siano dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e una societa' di revisione indipendente, al fine di verificare periodicamente la regolarita' contabile e fiscale.


I sistemi collettivi dimostrano l'adozione di un meccanismo di autocontrollo secondo quanto previsto dall'articolo 58, paragrafo 5, del Regolamento. I sistemi collettivi presentano, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Comitato di vigilanza e controllo, una relazione di autocontrollo e, se necessario, il progetto di piano d'azione correttivo. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Comitato di vigilanza e controllo possono formulare osservazioni sulla relazione di autocontrollo e sul progetto di piano d'azione, dandone comunicazione al sistema collettivo, che elabora un piano d'azione correttivo.


L'autorita' competente puo' revocare il riconoscimento del sistema collettivo se gli obiettivi di raccolta di cui all'articolo 19 non sono rispettati o se il sistema collettivo non rispetta piu' i requisiti previsti dal presente articolo, ovvero non notifica senza indebito ritardo le modifiche riguardanti il riconoscimento.


Entro centottanta giorni dalla data di approvazione dello statuto-tipo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), i sistemi collettivi adeguano il proprio statuto allo statuto-tipo e lo trasmettono, entro i successivi quindici giorni, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini dell'approvazione. I sistemi collettivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, che adempiono per conto dei produttori di batterie agli obblighi di cui al presente decreto, adeguano il proprio statuto alle previsioni del presente decreto nei termini di cui al primo periodo.


I sistemi collettivi di nuova costituzione presentano istanza di riconoscimento per la costituzione di un sistema di gestione, al fine di dimostrare di possedere i requisiti e il raggiungimento degli obiettivi indicati nel comma 19.


Lo statuto e' approvato nei successivi centoventi giorni alla trasmissione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, salvo motivate osservazioni cui il sistema collettivo e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. L'approvazione e' subordinata alla verifica che il sistema collettivo rispetti i requisiti di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento e siano state adottate misure per garantire la conformita' ai requisiti di cui all'articolo 59, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 60, paragrafi 1, 2 e 4, del Regolamento. Le attivita' di verifica si concludono entro novanta giorni dalla presentazione del fascicolo completo e sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto di ISPRA. L'approvazione dello statuto integra l'autorizzazione di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento ed e' condizione essenziale ai fini alla registrazione al Registro dei produttori di batterie o al suo mantenimento e alla richiesta di adesione al Centro di coordinamento batterie ai sensi dell'articolo 22.


Fermi restando gli obblighi di cui al Regolamento per i singoli produttori di batterie, nelle more dell'approvazione dello statuto-tipo, i sistemi collettivi di nuova costituzione possono avviare le attivita', ivi inclusa la registrazione al Registro di cui all'articolo 20, in coerenza con lo statuto-tipo decorsi centoventi giorni dalla trasmissione, ai fini dell'approvazione, dello statuto e del progetto descrittivo al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. I Ministeri competenti, nei successivi centottanta giorni, verificano la conformita' dello statuto allo statuto-tipo e la coerenza delle attivita' avviate e, in caso di difformita', formulano motivate osservazioni, nel rispetto delle quali il sistema collettivo, nei successivi sessanta giorni, adegua lo statuto ai fini dell'approvazione con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il mancato adeguamento nei termini previsti comporta la cancellazione dal Registro e la cessazione dell'attivita'.


I sistemi collettivi trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ISPRA, entro il 31 dicembre di ogni anno, il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno civile successivo, comprensivo di un prospetto relativo alle risorse economiche utilizzabili per lo svolgimento delle stesse attivita' di prevenzione e gestione. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i sistemi di gestione adottati presentano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ISPRA, un programma pluriennale di prevenzione della produzione dei rifiuti, nonche', entro il 31 maggio di ogni anno, un piano specifico di prevenzione relativo all'anno civile precedente, la relazione sulla gestione dell'anno civile precedente e il bilancio d'esercizio dell'anno civile precedente, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 237, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'assolvimento degli obblighi di cui al presente comma costituisce adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 237, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Ogni anno, ciascun sistema collettivo inoltra al Comitato di vigilanza e controllo, entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, un'autocertificazione attestante la regolarita' fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Comitato di vigilanza e di controllo assicurano la trasparenza e la pubblicita' dei dati raccolti ai sensi del presente comma.


I sistemi collettivi mettono a disposizione degli utilizzatori finali e dei distributori le informazioni relative alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti di batterie per quanto riguarda le categorie di batterie che forniscono nel territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, del Regolamento. Le informazioni di cui all'articolo 74 del Regolamento possono essere fornite anche attraverso il Centro di coordinamento batterie, previa adozione da parte di quest'ultimo delle regole tecniche.


I sistemi collettivi sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria, gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito e non possono essere divisi tra i consorziati ai sensi dell'articolo 237, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006. I sistemi dimostrano di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualita' sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda.


I sistemi collettivi trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il tramite del Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22, tutte le informazioni da esso richieste, tra cui quelle di cui all'articolo 75, paragrafi 1, 2 e 4, del Regolamento, secondo le modalita' indicate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.


I sistemi collettivi possono operare anche quali sistemi collettivi operanti per conto dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014, a condizione che si uniformino anche a quanto previsto dal predetto decreto e ad ogni altra disposizione applicabile ai sistemi collettivi di cui al medesimo articolo 10 decreto legislativo n. 49 del 2014.


I sistemi collettivi possono organizzare una raccolta selettiva di batterie presso tutti i punti di raccolta individuati dal Regolamento.


Art. 28

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Comma 1

Comunicazioni all'autorita' competente


I soggetti di cui all'articolo 75 del Regolamento, per quanto di rispettiva competenza, trasmettono per ogni anno civile e per via telematica all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto, tramite il Registro dei produttori di batterie di cui all'articolo 20 del presente decreto le informazioni previste ai paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 75 del Regolamento.


Le comunicazioni di cui al comma 1 sono trasmesse entro sei mesi dalla fine dell'anno di riferimento per il quale i dati sono raccolti. Il primo periodo di comunicazione riguarda il primo anno civile completo dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione che istituisce il formato per la comunicazione alla Commissione europea, conformemente all'articolo 76, paragrafo 5, del Regolamento.


Fatti salvi gli obblighi di cui al comma 1, gli operatori di cui all'articolo 75, paragrafi 3, 5 e 6, del Regolamento, nonche' i soggetti che effettuano il trasporto di rifiuti di dette batterie, trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo 75 al Registro dei produttori e al Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22, per ogni anno civile, entro il 31 marzo. Il Centro di coordinamento batterie puo' comunque estrarre le suddette informazioni dal Registro dei produttori e confrontarle con quelle gia' in suo possesso al fine di verificarne la coerenza e l'attendibilita'.


Le autorita' competenti di cui all'articolo 3, comma 3, e l'organismo preposto di cui all'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono richiedere informazioni supplementari per le verifiche di propria competenza relativamente ai dati comunicati a norma del presente articolo.


Art. 29

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Comma 1

Garanzia finanziaria

Comma 2

Il produttore, nel momento in cui immette una batteria sul mercato, presta un'adeguata garanzia finanziaria.


La garanzia e' prestata dal singolo produttore nel caso in cui adempia ai propri obblighi individualmente, oppure dal sistema collettivo cui il produttore aderisce, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, secondo le modalita' definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


La garanzia finanziaria e' destinata a coprire i costi connessi alle operazioni di gestione dei rifiuti a carico del produttore, o dei sistemi collettivi di gestione di cui all'articolo 27, in caso di inosservanza degli obblighi di responsabilita' estesa del produttore, anche per cessazione definitiva delle attivita' o per insolvenza.


Art. 30

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Comma 1

Obblighi degli operatori degli impianti di trattamento

Comma 2

Gli operatori degli impianti di trattamento contemplati dalla direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, e dal relativo decreto legislativo di attuazione 24 giugno 2003, n. 209, dalla direttiva 2012/19/UE e dal relativo decreto legislativo di attuazione 14 marzo 2014, n. 49, consegnano i rifiuti di batterie derivanti dal trattamento dei veicoli fuori uso o i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sistemi individuali o collettivi di cui agli articoli 26 e 27 del presente decreto, oppure ai gestori di rifiuti selezionati conformemente all'articolo 57, paragrafo 8, del Regolamento, ai fini del loro trattamento conformemente agli articoli 70 e 71 del medesimo Regolamento, tenendo traccia delle consegne effettuate.


Art. 31

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Comma 1

Punti di raccolta

Comma 2

I punti di raccolta istituiti a norma degli articoli 59, paragrafo 2, lettera a), punti i), iii) e iv), e 60, paragrafo 2, lettera a), punti i), iii) e iv), del Regolamento non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui agli articoli 208, 213 e 216 e alle disposizioni della parte seconda, titolo III-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ne' all'iscrizione al sistema informativo di tracciabilita' dei rifiuti, previsto dall'articolo 188-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta presso i punti di raccolta di cui al primo periodo non sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e non sono soggette all'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ne' all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, del medesimo decreto legislativo.


Il trasporto dai punti di raccolta, istituiti a norma degli articoli 59, paragrafo 2, lettera a), punti i), iii) e iv), e 60, paragrafo 2, lettera a), punti i), iii) e iv), del Regolamento, ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base dei decreti adottati ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o ai centri di raccolta autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 e delle disposizioni della parte seconda, titolo III-bis, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o agli impianti autorizzati al trattamento adeguato effettuato dal detentore dei rifiuti raccolti presso i punti di raccolta o dai soggetti da esso incaricati, e' accompagnato esclusivamente dal documento di trasporto, di seguito denominato «DDT», attestante il luogo di produzione, la categoria di batterie, i quantitativi, e il luogo di destinazione. Il detentore dei rifiuti raccolti presso i punti di raccolta e i soggetti da esso incaricati che effettuano il trasporto ai sensi del presente comma non sono tenuti a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 ne' all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del medesimo decreto legislativo.


Il Centro di coordinamento batterie predispone un portale per censire i punti di raccolta di cui al comma 2. I DDT di cui al comma 2 sono conservati dai punti di raccolta ai fini della comunicazione annuale al Centro di coordinamento batterie dei relativi dati.


I rifiuti di batterie prodotti da utilizzatori finali privati, non commerciali, possono essere conferiti nei punti di raccolta di cui al comma 2.


Nelle more dell'aggiornamento delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle autorizzazioni concesse ai sensi della parte quarta, titolo I, capo IV, ovvero della parte seconda, titolo III-bis, del medesimo decreto, gli impianti di trattamento ricevono i rifiuti di batterie portatili e di batterie per mezzi di trasporto leggeri conferiti dai produttori del rifiuto e dai soggetti da essi incaricati trasportati con DDT ai sensi del comma 2.


I punti di raccolta di cui agli articoli 59, paragrafo 2, lettera a), 60, paragrafo 2, lettera a), e 61, paragrafo 1, del Regolamento possono raccogliere, rispettivamente, rifiuti di batterie portatili, rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri e rifiuti di batterie per autoveicoli, rifiuti di batterie industriali e rifiuti di batterie per veicoli elettrici solo se hanno concluso un contratto con i produttori o con i sistemi collettivi. La condizione si intende assolta nel caso in cui il punto di raccolta abbia aderito a un accordo di programma stipulato dal Centro di coordinamento batterie o a una convenzione con lo stesso.


Art. 32

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Comma 1

Verifica del conseguimento degli obiettivi di raccolta

Comma 2

La verifica del conseguimento da parte dei produttori o dei sistemi collettivi, in caso di adempimento in forma collettiva degli obblighi di cui al presente decreto e al Regolamento, degli obiettivi di raccolta di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettere a), b) e c), del Regolamento, per quanto riguarda i rifiuti di batterie portatili, e degli obiettivi di cui all'articolo 60, paragrafo 3, lettere a) e b), del Regolamento, per quanto riguarda i rifiuti di batterie per i mezzi di trasporto leggeri, e' assicurata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto dell'ISPRA e del Centro di coordinamento batterie.


La rendicontazione annuale alla Commissione europea sul monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di raccolta, secondo quanto previsto dall'articolo 76 del Regolamento, e' effettuata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto dell'ISPRA.


Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto dell'ISPRA, secondo le previsioni dell'articolo 69, paragrafo 5, del Regolamento, predispone le linee guida per la quantificazione, attraverso analisi merceologiche, della composizione dei flussi di rifiuti urbani misti e di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti per l'anno civile precedente, al fine di determinare la quota di rifiuti di batterie portatili e di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri in essi contenuti.


Art. 33

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Comma 1

Comunicazioni alla Commissione europea

Comma 2

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica, con il supporto dell'ISPRA, in forma aggregata, per ogni anno civile, i dati previsti dall'articolo 76 del Regolamento, secondo le modalita' ivi stabilite.


Comma 3

Capo VI - Sanzioni

Art. 34

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

I fornitori di piattaforme online, che rientrano nell'ambito di applicazione del capo III, sezione 4, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che consentono la vendita di batterie in violazione degli obblighi previsti all'articolo 62, paragrafo 6, del Regolamento, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 650 a euro 2500.


Restano ferme le sanzioni previste dagli articoli 259, 259-bis e 259-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le spedizioni di batterie usate sospettate di essere rifiuti, effettuate in difformita' dalle prescrizioni dell'allegato XIV al Regolamento.


Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste dai commi 3, 5, 6 e 8, nonche' per la destinazione dei proventi delle stesse, si applicano le disposizioni degli articoli 262 e 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4, provvedono le autorita' competenti di cui all'articolo 3, commi 2 e 4. Le somme derivanti dal pagamento di tali sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione nel medesimo esercizio finanziario alla spesa, per le finalita' di miglioramento dell'attivita' di vigilanza del mercato, nella misura del 50 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del restante 50 per cento alle autorita' incaricate del controllo che abbiano irrogato le sanzioni.


Comma 3

Capo VII - Disposizioni transitorie e finali

Art. 35

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Comma 1

Disposizioni transitorie e di coordinamento

Comma 2

Nelle more dell'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica degli statuti dei sistemi collettivi gia' esistenti e operanti, i sistemi collettivi tenuti all'adeguamento ai sensi dell'articolo 27 continuano a operare secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188.


Nelle more dell'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dello statuto del Centro di coordinamento batterie, tenuto all'adeguamento ai sensi dell'articolo 22, comma 5, il Centro di coordinamento batterie continua a operare secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188.


I sistemi individuali gia' esistenti e operanti presentano domanda di riconoscimento per l'adempimento della responsabilita' estesa del produttore ai sensi dell'articolo 26, comma 1, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle more del riconoscimento o del rigetto della relativa domanda, i sistemi individuali continuano a operare secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188.


Il Registro dei produttori di batterie di cui all'articolo 20 e' interconnesso telematicamente al Registro nazionale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, ai fini della trasmissione di tutte le informazioni necessarie. Tale ultimo Registro rimane attivo fino alla completa implementazione del Registro dei produttori di cui all'articolo 20.


I punti di raccolta di cui agli articoli 59, paragrafo 2, lettera a), e 60, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento adempiono agli obblighi di cui all'articolo 31 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso tale termine, i punti di raccolta possono operare solo previa sottoscrizione degli accordi di cui all'articolo 31, comma 6.


I soggetti sottoposti a regimi di responsabilita' estesa del produttore istituiti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si conformano alle disposizioni da esso dettate in materia di responsabilita' estesa del produttore entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Sino alla data di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del Regolamento le batterie portatili ricaricabili, le batterie per mezzi di trasporto leggeri e le batterie per autoveicoli riportano l'indicazione della loro capacita' in modo visibile, leggibile e indelebile. La capacita' si misura secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle imprese e made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in conformita' alle determinazioni e ai metodi armonizzati definiti dalla Commissione europea.


All'articolo 184-ter, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «e dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188,» sono soppresse.


Art. 36

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Comma 1

Modifica all'allegato V al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157

Art. 38

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 39

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.