Adempimento in forma collettiva della responsabilita' estesa del produttore
I produttori che non adempiono agli obblighi derivanti dal Regolamento mediante un sistema individuale adempiono in forma collettiva agli obblighi di responsabilita' estesa del produttore mediante costituzione o adesione a un sistema collettivo di gestione.
Possono partecipare ai sistemi collettivi gli ulteriori operatori economici, come definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 22, del Regolamento, previo accordo con i produttori. L'adesione ai sistemi collettivi e' libera e non puo' esserne ostacolata la fuoriuscita per l'adesione ad altro sistema, nel rispetto del principio di libera concorrenza.
I sistemi collettivi di gestione garantiscono un trattamento equo dei produttori indipendentemente dalla loro origine o entita', senza imporre oneri sproporzionati sui produttori di piccole quantita' di batterie, comprese le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE.
I sistemi collettivi sono organizzati in forma consortile ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, fatto salvo quanto previsto dal presente decreto, e sono retti da uno statuto conforme allo statuto-tipo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del presente decreto. I sistemi collettivi provvedono ad adempiere per conto dei produttori agli obblighi di responsabilita' estesa del produttore previsti dal presente decreto e dal Regolamento. Essi provvedono affinche' tutti i rifiuti di batterie delle categorie immesse sul mercato dai propri produttori, indipendentemente dalla loro natura, composizione chimica, condizione, marca od origine, siano raccolti separatamente. A tal fine essi si conformano a quanto previsto dagli articoli 57, 59, 60 e 61 del Regolamento in quanto ad essi applicabili.
I sistemi collettivi garantiscono la riservatezza dei dati in loro possesso per quanto riguarda le informazioni riservate o le informazioni direttamente attribuibili ai singoli produttori o ai loro rappresentanti autorizzati per la responsabilita' estesa del produttore.
I sistemi collettivi selezionano i gestori di rifiuti di batterie secondo una procedura di selezione non discriminatoria, basata su criteri di aggiudicazione trasparenti, e che non imponga oneri sproporzionati alle piccole e medie imprese.
I sistemi collettivi provvedono, secondo quanto definito dal Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22, a progettare, realizzare e finanziare i programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta differenziata delle batterie e sui benefici ambientali ed economici del loro recupero e riciclaggio.
Ai fini di cui al comma 3, i sistemi collettivi in ciascun anno civile impiegano almeno il 3 per cento del contributo ambientale dell'esercizio precedente, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti di batterie relativamente alle categorie portatili e mezzi di trasporto leggeri. La percentuale di cui al primo periodo puo' essere aggiornata entro il 30 settembre di ogni anno dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Centro di coordinamento batterie. Entro il 31 maggio di ogni anno civile, i sistemi collettivi inviano all'autorita' competente una relazione dettagliata che descrive i programmi di comunicazione realizzati nell'esercizio precedente, allegando la documentazione contabile che attesta i costi sostenuti, per i quali deve essere presente evidenza contabile nel bilancio. L'autorita' competente verifica la documentazione fornita dai sistemi collettivi e, ove necessario, richiede le integrazioni occorrenti.
I sistemi collettivi di cui al comma 2 non hanno fine di lucro e operano sotto la vigilanza dei Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy.
Ciascun sistema collettivo garantisce il ritiro delle batterie delle categorie immesse sul mercato dai propri produttori su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, dell'articolo 60, paragrafo 1, e dell'articolo 61, paragrafo 1, del Regolamento, secondo le indicazioni del Centro di coordinamento batterie. I contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti alla gestione delle batterie sono stipulati in forma scritta a pena di nullita'.
Ciascun sistema collettivo deve dimostrare al Comitato di vigilanza e controllo una capacita' finanziaria minima proporzionata alla quantita' di batterie da gestire.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy approva lo statuto-tipo a cui devono conformarsi gli statuti dei sistemi collettivi. I sistemi collettivi possono motivatamente integrare e modificare i propri statuti nel rispetto dello schema previsto dallo statuto-tipo, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini dell'approvazione di cui al comma 17.
Lo statuto-tipo assicura che i sistemi collettivi siano dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e una societa' di revisione indipendente, al fine di verificare periodicamente la regolarita' contabile e fiscale.
I sistemi collettivi dimostrano l'adozione di un meccanismo di autocontrollo secondo quanto previsto dall'articolo 58, paragrafo 5, del Regolamento. I sistemi collettivi presentano, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Comitato di vigilanza e controllo, una relazione di autocontrollo e, se necessario, il progetto di piano d'azione correttivo. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Comitato di vigilanza e controllo possono formulare osservazioni sulla relazione di autocontrollo e sul progetto di piano d'azione, dandone comunicazione al sistema collettivo, che elabora un piano d'azione correttivo.
L'autorita' competente puo' revocare il riconoscimento del sistema collettivo se gli obiettivi di raccolta di cui all'articolo 19 non sono rispettati o se il sistema collettivo non rispetta piu' i requisiti previsti dal presente articolo, ovvero non notifica senza indebito ritardo le modifiche riguardanti il riconoscimento.
Entro centottanta giorni dalla data di approvazione dello statuto-tipo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), i sistemi collettivi adeguano il proprio statuto allo statuto-tipo e lo trasmettono, entro i successivi quindici giorni, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini dell'approvazione. I sistemi collettivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, che adempiono per conto dei produttori di batterie agli obblighi di cui al presente decreto, adeguano il proprio statuto alle previsioni del presente decreto nei termini di cui al primo periodo.
I sistemi collettivi di nuova costituzione presentano istanza di riconoscimento per la costituzione di un sistema di gestione, al fine di dimostrare di possedere i requisiti e il raggiungimento degli obiettivi indicati nel comma 19.
Lo statuto e' approvato nei successivi centoventi giorni alla trasmissione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, salvo motivate osservazioni cui il sistema collettivo e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. L'approvazione e' subordinata alla verifica che il sistema collettivo rispetti i requisiti di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento e siano state adottate misure per garantire la conformita' ai requisiti di cui all'articolo 59, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 60, paragrafi 1, 2 e 4, del Regolamento. Le attivita' di verifica si concludono entro novanta giorni dalla presentazione del fascicolo completo e sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto di ISPRA. L'approvazione dello statuto integra l'autorizzazione di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento ed e' condizione essenziale ai fini alla registrazione al Registro dei produttori di batterie o al suo mantenimento e alla richiesta di adesione al Centro di coordinamento batterie ai sensi dell'articolo 22.
Fermi restando gli obblighi di cui al Regolamento per i singoli produttori di batterie, nelle more dell'approvazione dello statuto-tipo, i sistemi collettivi di nuova costituzione possono avviare le attivita', ivi inclusa la registrazione al Registro di cui all'articolo 20, in coerenza con lo statuto-tipo decorsi centoventi giorni dalla trasmissione, ai fini dell'approvazione, dello statuto e del progetto descrittivo al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. I Ministeri competenti, nei successivi centottanta giorni, verificano la conformita' dello statuto allo statuto-tipo e la coerenza delle attivita' avviate e, in caso di difformita', formulano motivate osservazioni, nel rispetto delle quali il sistema collettivo, nei successivi sessanta giorni, adegua lo statuto ai fini dell'approvazione con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il mancato adeguamento nei termini previsti comporta la cancellazione dal Registro e la cessazione dell'attivita'.
I sistemi collettivi trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ISPRA, entro il 31 dicembre di ogni anno, il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno civile successivo, comprensivo di un prospetto relativo alle risorse economiche utilizzabili per lo svolgimento delle stesse attivita' di prevenzione e gestione. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i sistemi di gestione adottati presentano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ISPRA, un programma pluriennale di prevenzione della produzione dei rifiuti, nonche', entro il 31 maggio di ogni anno, un piano specifico di prevenzione relativo all'anno civile precedente, la relazione sulla gestione dell'anno civile precedente e il bilancio d'esercizio dell'anno civile precedente, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 237, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'assolvimento degli obblighi di cui al presente comma costituisce adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 237, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Ogni anno, ciascun sistema collettivo inoltra al Comitato di vigilanza e controllo, entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, un'autocertificazione attestante la regolarita' fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Comitato di vigilanza e di controllo assicurano la trasparenza e la pubblicita' dei dati raccolti ai sensi del presente comma.
I sistemi collettivi mettono a disposizione degli utilizzatori finali e dei distributori le informazioni relative alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti di batterie per quanto riguarda le categorie di batterie che forniscono nel territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, del Regolamento. Le informazioni di cui all'articolo 74 del Regolamento possono essere fornite anche attraverso il Centro di coordinamento batterie, previa adozione da parte di quest'ultimo delle regole tecniche.
I sistemi collettivi sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria, gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito e non possono essere divisi tra i consorziati ai sensi dell'articolo 237, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006. I sistemi dimostrano di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualita' sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda.
I sistemi collettivi trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il tramite del Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22, tutte le informazioni da esso richieste, tra cui quelle di cui all'articolo 75, paragrafi 1, 2 e 4, del Regolamento, secondo le modalita' indicate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
I sistemi collettivi possono operare anche quali sistemi collettivi operanti per conto dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014, a condizione che si uniformino anche a quanto previsto dal predetto decreto e ad ogni altra disposizione applicabile ai sistemi collettivi di cui al medesimo articolo 10 decreto legislativo n. 49 del 2014.
I sistemi collettivi possono organizzare una raccolta selettiva di batterie presso tutti i punti di raccolta individuati dal Regolamento.