DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale. (24G00026)

Numero 13 Anno 2024 GU 21.02.2024 Codice 24G00026

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-02-12;13

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO Capo I Disposizioni in materia di procedimento accertativo

Art. 1

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Comma 1

Partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento e relativa razionalizzazione

Comma 2

All'articolo 9-bis, comma 16, quarto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 dopo la parola: «contraddittorio,» sono inserite le seguenti: «da attivare ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,».


Dall'attuazione del presente articolo, a esclusione del comma 1, lettera a), non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e l'Amministrazione competente provvede all'espletamento delle attivita' ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.


Art. 2

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Comma 1

Razionalizzazione e riordino delle disposizioni normative
in materia di attivita' di analisi del rischio


I risultati dell'analisi del rischio, oltre che per le finalita' di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, nonche' di stimolo dell'adempimento spontaneo, possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di controlli preventivi.


Le informazioni presenti in tutte le basi dati di cui l'Agenzia delle entrate dispone, ivi comprese quelle presenti nell'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' quelle memorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, escluse quelle soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici per le attivita' di analisi del rischio fiscale, per le attivita' di controllo, per le attivita' di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi ai contribuenti.


All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, primo comma, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Per il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuate le opportune attivita' di analisi del rischio.».


Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alla Guardia di finanza, con riferimento alle informazioni presenti in tutte le banche dati di cui essa dispone, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15 e nel decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.


L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, per le finalita' di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, possono, compatibilmente con le vigenti disposizioni in tema di trattamento di dati personali, di riservatezza o di segretezza, mediante la stipula di protocolli d'intesa, condividere tra loro, anche avvalendosi della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tutte le informazioni e le risorse informatiche di cui dispongono, salvo le informazioni soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, anche tramite la costituzione, conformemente ai rispettivi ordinamenti, di unita' integrate di analisi del rischio. Al personale destinato a dette unita' restano applicabili le disposizioni normative, regolamentari e contrattuali che si applicano alle relative amministrazioni.


Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 3

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Comma 1

Introduzione di specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere e riordino delle forme di cooperazione esistenti

Comma 2

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli articoli 31-bis e 31-bis.1 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 31-bis (Scambio di informazioni su richiesta). - 1.
L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea e delle giurisdizioni terze con le quali e' in vigore un trattato che prevede lo scambio di informazioni, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'Amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorita' locali.
2. L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autorita' con le modalita' ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.
3. In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di informazioni l'Amministrazione finanziaria opera nel rispetto dei termini indicati dalla normativa dell'Unione europea e dai trattati bilaterali o multilaterali applicabili.
4. Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o un'informazione la cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico. La trasmissione delle informazioni puo' essere, inoltre, rifiutata quando l'autorita' competente dello Stato membro richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non e' in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni.
5. Le informazioni sono trattate e tenute segrete con i limiti e le modalita' previsti dal capo IV, condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa, e VI, relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE.
6. Non e' considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle autorita' competenti degli altri Stati membri delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio, nonche' dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alle altre forme di scambio di cooperazione amministrativa diverse dallo scambio di informazioni su richiesta.
Art. 31-bis.1 (Strumenti di cooperazione amministrativa avanzata). - 1. L'Amministrazione finanziaria, in attuazione del principio di economicita' dell'azione amministrativa, si avvale di strumenti di cooperazione amministrativa avanzata con le amministrazioni estere che effettuano attivita' di controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria, anche al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attivita' economiche.
2. Nei rapporti con le amministrazioni finanziarie degli altri Paesi membri della Unione europea, agli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al capo III della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, in materia di altre forme di cooperazione amministrativa.
3. Nei rapporti con le amministrazioni finanziarie delle giurisdizioni terze, gli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata sono attivabili nei limiti di quanto previsto dagli accordi bilaterali o multilaterali applicabili.
Art. 31-bis.2 (Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative nel territorio dello Stato di funzionari di altri Stati membri o giurisdizioni terze (PAOE)). - 1. L'Amministrazione finanziaria puo' autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri o delle giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato bilaterale o multilaterale che lo consenta.
2. La presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative, anche attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri stati membri dell'Unione europea, e' disciplinata dall'articolo 11 della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, ovvero dalle specifiche intese concluse con le Autorita' competenti delle giurisdizioni terze interessate.
3. Alla presenza dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, che esercitano il coordinamento delle indagini amministrative, i funzionari esteri possono chiedere dati ed informazioni ai soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la documentazione dagli stessi presentata, a condizione di reciprocita' e previo accordo tra l'autorita' richiedente e l'autorita' interpellata.
4. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria utilizzano direttamente le informazioni scambiate durante le indagini svolte all'estero.
Art. 31-bis.3 (Controlli simultanei). - 1. Quando la situazione di uno o piu' soggetti di imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri, l'Amministrazione finanziaria puo' decidere di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni cosi' ottenute quando tali controlli appaiano piu' efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.
2. L'Amministrazione finanziaria individua, autonomamente, i soggetti d'imposta sui quali intende proporre un controllo simultaneo, informando le autorita' competenti degli altri Stati membri interessati circa i casi suscettibili di un controllo simultaneo. A tale fine, essa indica, per quanto possibile, i motivi per cui detti casi sono stati scelti e fornisce le informazioni che l'hanno indotta a proporli, indicando il termine entro il quale i controlli devono essere effettuati.
3. Qualora l'autorita' competente di un altro Stato membro proponga di partecipare a un controllo simultaneo, l'Amministrazione finanziaria comunica alla suddetta autorita' l'adesione o il rifiuto a eseguire il controllo richiesto, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che si oppongono all'effettuazione di tale controllo.
4. Nel caso di adesione alla proposta di controllo simultaneo avanzata dall'autorita' competente di un altro Stato membro, l'Amministrazione finanziaria designa un rappresentante cui compete la direzione e il coordinamento del controllo.
5. L'Amministrazione finanziaria puo' decidere di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie delle giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato bilaterale o multilaterale che lo consenta, previa adesione delle autorita' estere, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni cosi' ottenute quando tali controlli appaiano piu' efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 2, 3 e 4.
Art. 31-bis.4 (Verifiche congiunte). - 1. Quando la situazione di uno o piu' soggetti d'imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri dell'Unione europea, l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere all'autorita' competente di un altro Stato membro o di piu' Stati membri di effettuare una verifica congiunta nei confronti di tali soggetti.
2. Quando l'autorita' competente di un altro Stato membro o le autorita' competenti di piu' Stati membri propongono di partecipare a una verifica congiunta, l'Amministrazione finanziaria comunica alle suddette autorita' il rifiuto o l'adesione alla proposta entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, specificando, in caso di rifiuto, i motivi che si oppongono all'effettuazione della verifica congiunta.
3. L'Amministrazione finanziaria svolge le verifiche congiunte in modo concordato e coordinato con le autorita' competenti degli altri Stati membri richiedenti o interpellati, anche per quanto riguarda il regime linguistico, sulla base della legislazione e delle norme procedurali vigenti nello Stato membro nel quale si svolgono le attivita' di verifica congiunta. I funzionari degli Stati membri che partecipano alla verifica congiunta non possono esercitare poteri di controllo piu' ampi rispetto a quelli loro conferiti dalla legislazione dello Stato membro di appartenenza.
4. Quando la verifica congiunta si svolge nel territorio dello Stato, l'Amministrazione finanziaria nomina un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare le attivita' di verifica congiunta e adotta le misure necessarie per:
a) consentire ai funzionari degli altri Stati membri che partecipano alle attivita' di verifica congiunta di chiedere dati e informazioni ai soggetti interessati ed esaminare i documenti insieme ai funzionari nazionali, secondo le modalita' procedurali stabilite dalla normativa vigente;
b) garantire che gli elementi di prova raccolti durante le attivita' di verifica congiunta possano essere valutati, anche in ordine alla loro ammissibilita', alle stesse condizioni giuridiche ordinariamente applicabili agli elementi di prova raccolti durante le ordinarie attivita' di verifica;
c) garantire che al soggetto o ai soggetti sottoposti alla verifica congiunta, o da essa interessati, siano riconosciuti diritti e obblighi analoghi a quelli riconosciuti ai soggetti destinatari delle ordinarie attivita' di verifica.
5. L'Amministrazione finanziaria nel corso della verifica congiunta individua i fatti e le circostanze pertinenti alla verifica di comune accordo con le autorita' competenti degli altri Stati membri partecipanti, con le quali si adopera al fine di raggiungere un accordo sulla posizione fiscale del soggetto o dei soggetti sottoposti a verifica. Al termine delle operazioni e' redatta una relazione finale nella quale confluiscono i risultati della verifica congiunta e le questioni sulle quali le autorita' competenti concordano. L'esito della verifica e' notificato mediante processo verbale ai soggetti interessati entro sessanta giorni dall'emissione della relazione congiuntamente a una copia della relazione medesima.
6. Ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'Amministrazione finanziaria puo' concludere specifiche intese con le amministrazioni finanziarie delle giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato bilaterale o multilaterale che lo consenta, volti a disciplinare l'attivazione di verifiche congiunte quando la situazione di uno o piu' soggetti d'imposta presenta un interesse comune o complementare.
Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5.».


Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e l'Amministrazione competente provvede all'espletamento delle attivita' ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.


Art. 4

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Comma 1

Prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA

Comma 2

All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 7-quater, e' aggiunto il seguente:
«7-quinquies. Nei confronti del rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non adempie agli obblighi di cui all'articolo 35, comma 7-quater, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' irrogata la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 50.000; non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».


Art. 5

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Comma 1

Revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato dell'imposta sui premi di assicurazione

Comma 2

La disposizione di cui al comma 1, lettera a) si applica alle dichiarazioni presentate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Se non stabilito diversamente, le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano agli avvisi relativi al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.


Comma 3

Titolo II - DISCIPLINA DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE Capo I Disposizioni generali

Art. 6

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Comma 1

Finalita'


Al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attivita' nel territorio dello Stato, possono accedere a un concordato preventivo biennale alle condizioni e secondo le modalita' previste dal presente titolo.


Art. 7

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Per l'applicazione del concordato preventivo biennale, l'Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.


Nei confronti dei contribuenti esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il solo periodo di imposta 2024, l'applicazione del concordato preventivo e' limitata, in via sperimentale, a una sola annualita'.


Art. 8

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Comma 1

Procedure informatiche di ausilio all'attuazione del concordato

Comma 2

L'Agenzia delle entrate, entro il ((15 aprile)) di ciascun anno, mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di cui all'articolo 9.


Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono individuati le modalita' e i dati da comunicare telematicamente all'Amministrazione finanziaria.


Con il decreto di cui all'articolo 9, sono individuati i periodi d'imposta per i quali la metodologia approvata consente di definire la proposta di concordato preventivo biennale.


((


Per il 2024 i programmi informatici di cui al comma 1 sono resi disponibili entro il 15 giugno ovvero entro il 15 luglio per i contribuenti in regime forfetario gia' dall'anno 2023.


))


Art. 9

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Comma 1

Elaborazione e adesione alla proposta di concordato

Comma 2

La proposta di concordato e' elaborata dall'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacita' contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, le informazioni gia' nella disponibilita' dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi. La predetta metodologia, predisposta per i contribuenti di cui agli articoli 10, comma 1, e 23, comma 1, con riferimento a specifiche attivita' economiche tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditivita' individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e delle risultanze della loro applicazione, nonche' degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. La metodologia e' approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. ((Il parere del Garante per la protezione dei dati personali e' richiesto solo nei casi in cui il decreto introduca modifiche al percorso metodologico di calcolo.))


Ai fini dell'elaborazione della predetta proposta, l'Agenzia delle entrate, oltre ai dati di cui al comma 1, ne acquisisce ulteriori dalle banche dati nella disponibilita' dell'Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici, escluse quelle soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
Con il decreto di cui al comma 1 sono individuate le specifiche cautele e le garanzie per i diritti e le liberta' dei contribuenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' le eventuali tipologie di dati esclusi dal trattamento. L'Agenzia delle entrate elabora e comunica la proposta attraverso i programmi informatici di cui all'articolo 8.


Il contribuente puo' aderire alla proposta di concordato ((entro il 30 settembre)), ovvero entro l'ultimo giorno ((del nono mese)) successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Per il primo anno di applicazione dell'istituto, il contribuente puo' aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1.


((Laddove la proposta, tenuto conto di quanto disposto al comma 3-bis, risulti inferiore rispetto ai valori di riferimento settoriali individuati nella metodologia di cui al comma 1, la limitazione di cui al comma 3-bis non trova applicazione.))


((La disposizione di cui al comma 3-bis si applica anche per la determinazione della proposta di valore della produzione netta rilevante ai fini della imposta regionale sulle attivita' produttive di cui all'articolo 17.))


Comma 3

Capo II - Contribuenti per i quali si applicano gli Indici sintetici di affidabilita' fiscale

Art. 10

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Comma 1

Concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale - requisiti


I contribuenti esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilita' di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, accedono al concordato preventivo biennale secondo le modalita' indicate nel presente titolo, a eccezione di quanto previsto nel capo III.


((


Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti di cui al comma 1 che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi. I debiti di cui al primo periodo rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non piu' soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 9, comma 3, hanno estinto i debiti di cui al primo periodo se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, e' inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.


))


Art. 11

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Comma 1

Cause di esclusione

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per l'adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purche' non esercitate prima della data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 12

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Comma 1

Effetti dell'accettazione della proposta

Comma 2

L'accettazione da parte del contribuente della proposta di cui all'articolo 9 impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato. L'accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui agli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati.


L'Agenzia delle entrate provvede al controllo automatizzato ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, delle somme non versate, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.


Art. 14

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Comma 1

Rinnovo del concordato

Comma 2

Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti di cui all'articolo 10 e in assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 11, l'Agenzia delle entrate formula, con le modalita' di cui all'articolo 9, una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente puo' aderire nei termini di cui all'articolo 9, comma 3.


Art. 15

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Comma 1

Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato

Comma 2

Il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonche' i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali ((, la maggiorazione del costo del lavoro)) e i redditi derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1 determinano una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro. Nel caso di societa' semplici e di soggetti a esse equiparati ai sensi dell'articolo 5 del predetto testo unico, il limite di euro 2.000 e' ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione. ((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, 212, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per l'adesione al concordato relative al biennio 2025- 2026".


Art. 16

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Comma 1

Reddito d'impresa oggetto di concordato

Comma 2

Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive, nonche' gli utili e le perdite derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1 determinano una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili. (1) ((4))


Le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti riducono il reddito determinato ai sensi del presente articolo secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del citato testo unico delle imposte sui redditi.


In ogni caso il reddito assoggettato a imposizione non puo' essere inferiore a 2.000 euro. Nel caso di societa' in nome collettivo e societa' in accomandita semplice e di soggetti a esse equiparati ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, nonche' dei soggetti di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico il limite di 2.000 euro e' ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione. Fermo restando quanto previsto nei periodi precedenti, il contribuente puo' computare in diminuzione le perdite fiscali, determinate ai sensi del comma 2 e conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato, dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli successivi secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera f)) che "3) al comma 2, le parole: «le minusvalenze e sopravvenienze passive» sono sostituite dalle seguenti: «le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti»".


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) che "al comma 2, le parole: «e le perdite su crediti,» sono sostituite dalle seguenti: «, le perdite su crediti, la maggiorazione del costo del lavoro»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 2) che "In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, 212, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per l'adesione al concordato relative al biennio 2025- 2026".


Art. 17

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Comma 1

(( (Valore della produzione netta oggetto di concordato). ))

Comma 2

((


Il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, proposto al contribuente ai fini del concordato, e' individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, senza considerare le componenti gia' individuate dagli articoli 15 e 16 per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d'impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.


Il saldo netto tra le componenti di cui al comma 1 determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro.


))


Art. 18

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Comma 1

Effetti del concordato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

Comma 2

L'adesione al concordato non produce effetti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.


Art. 19

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Comma 1

Rilevanza delle basi imponibili concordate

Comma 2

Fermo restando quanto previsto agli articoli 15, 16 e 17 e al successivo comma 2, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilita' per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli articoli 15 e 16.


In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi ((, eccedenti la misura del 30 per cento)) rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.


Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici ((, compresi quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto,)) previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.


Art. 20

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Comma 1

(( (Determinazione degli acconti). ))

Comma 2

((


L'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato e' determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.


Le maggiorazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.


))


Art. 20-bis

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Comma 1

(Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale)

Comma 2

In caso di rinnovo del concordato si assume quale parametro di riferimento, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16.


L'imposta sostitutiva e' corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si e' prodotta l'eccedenza di cui al comma 1. Al versamento si applica l'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dalle adesioni al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026, purche' non esercitate prima della data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 21

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Comma 1

Cessazione del concordato

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per l'adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purche' non esercitate prima della data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 22

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Comma 1

Decadenza del concordato

Comma 2

Le violazioni di cui ((...)) al comma 2, lettere a) e b), non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.


Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.


Comma 3

Capo III - Contribuenti che aderiscono al regime forfetario ((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 12 GIUGNO 2025, n. 81))

Art. 23

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 GIUGNO 2025, N. 81))


Art. 24

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 GIUGNO 2025, N. 81))


Art. 25

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 GIUGNO 2025, N. 81))


Art. 26

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 GIUGNO 2025, N. 81))


Art. 27

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 GIUGNO 2025, N. 81))


Art. 28

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 GIUGNO 2025, N. 81))


Art. 29

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 GIUGNO 2025, N. 81))


Art. 30

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 GIUGNO 2025, N. 81))


Art. 31

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 GIUGNO 2025, N. 81))


Art. 31-bis

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 GIUGNO 2025, N. 81))


Art. 32

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 GIUGNO 2025, N. 81))


Art. 33

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 GIUGNO 2025, N. 81))


Comma 2

Capo IV - Disposizioni comuni di coordinamento e conclusive

Art. 34

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Comma 1

Attivita' di accertamento


Per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non possono essere effettuati salvo che in esito all'attivita' istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza di cui agli articoli 22 e 33.


L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacita' operativa per intensificare l'attivita' di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono.


Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 35

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Comma 1

Disposizioni di coordinamento

Comma 2

Per l'adesione al concordato preventivo biennale non si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.


Agli effetti del presente decreto, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato. Il reddito effettivo rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.


Art. 36

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Comma 1

Commissione degli esperti

Art. 37

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Comma 1

Differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato

Comma 2

I soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione. ((Per il 2024 e' possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.))


Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014, anche ai soggetti che partecipano a societa', associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.


Art. 38

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2024, N. 108))


Art. 39

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione delle disposizioni degli articoli 7, 8, 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Agenzia delle entrate provvede ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Comma 3

Titolo III - DISPOSIZIONI FINALI Capo I Disposizioni finanziarie, entrata in vigore e decorrenza

Art. 40

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Il Fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e' incrementato di 59.328.334 euro per l'anno 2024 e 130.828.334 euro annui a decorrere dall'anno 2025.


Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in 12.171.666 euro annui a decorrere dall'anno 2024, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 59.328.334 euro per l'anno 2024 e a 130.828.334 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4.


Le maggiori entrate erariali, per il biennio 2024-2025, derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al titolo II, ad eccezione di quelle relative all'articolo 10, comma 2, e le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, affluiscono al pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, e nella misura determinata sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e dall'Agenzia delle entrate sono destinate, anche mediante riassegnazione, al fondo di cui al comma 1 , per essere prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, ((del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica)) 22 dicembre 1986, n. 917.


Art. 41

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Comma 1

Entrata in vigore e decorrenza

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


L'articolo 1 si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.