Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per lo sport e i giovani, della giustizia, dell'università e della ricerca, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dell'istruzione e del merito, per la protezione civile e le politiche del mare, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della cultura, delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente e della sicurezza energetica, del turismo, per la pubblica amministrazione e delle infrastrutture e dei trasporti; Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è approvato il modello di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, da utilizzare per le finalità di cui al presente comma e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.
«b) moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;».
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Art. 2-bis
#Comma 1
Comma 2
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per 1.597.255 euro;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy, per 469.799 euro;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per 1.074.267 euro;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, per 13.806 euro;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per 15.558.680 euro;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, per 729.527 euro;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, per 21.844 euro;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per 1.611.835 euro;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per 6.103.790 euro;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca, per 1.638.839 euro;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, per 2.157.569 euro;
12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per 254.188 euro;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, per 2.670.467 euro;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute, per 40.338 euro;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo, per 57.796 euro.
Art. 2-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 2-quater
#Comma 1
Comma 2
3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2.
Art. 3
#Comma 1
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Art. 6-bis
#Comma 1
Comma 2
1) al comma 1, la parola: "univocamente" è sostituita dalla seguente: "prevalentemente";
2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete" sono inserite le seguenti: "nonchè i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili ovunque residenti e ovunque localizzati";
3) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: "destinatario del provvedimento" sono aggiunte le seguenti: "garantendo altresì ad ogni soggetto che dimostri di possedere un interesse qualificato la possibilità di chiedere la revoca dei provvedimenti di inibizione all'accesso, per documentata carenza dei requisiti di legge, anche sopravvenuta";
4) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "ai prestatori di servizi di accesso alla rete," sono inserite le seguenti: "compresi i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili, ovunque residenti e ovunque localizzati,";
5) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: "provvedono comunque" sono inserite le seguenti: ", entro il medesimo termine massimo di trenta minuti dalla notificazione del provvedimento di disabilitazione,";
6) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. I prestatori di servizi di assegnazione di indirizzi IP, il Registro italiano per il country code Top Level Domain (ccTLD) .it, i prestatori di servizi di registrazione di nome a dominio per i ccTLD diversi da quello italiano e per i nomi a generic Top Level Domain (gTLD), provvedono periodicamente a riabilitare la risoluzione dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati ai sensi del presente articolo, decorsi almeno sei mesi dal blocco, e che non risultino utilizzati per finalità illecite";
7) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7-bis. L'Autorità, al fine di garantire il più efficiente avvio del funzionamento della piattaforma e l'esecuzione efficace degli ordini di inibizione, fissa, limitatamente al primo anno di funzionamento della piattaforma, limiti quantitativi massimi di indirizzi IP e di Fully Qualified Domain Name (FQDN) che possono essere oggetto di blocco contemporaneamente. Decorso il primo anno di operatività della piattaforma nessun limite quantitativo è consentito. L'Autorità, al fine di garantire il corretto funzionamento del processo di oscuramento dei FQDN e degli indirizzi IP, in base al raggiungimento della capacità massima dei sistemi di blocco implementata dagli Internet Service Provider (ISP) secondo le specifiche tecniche già definite ovvero anche in base alla segnalazione dei soggetti di cui al comma 4, ordina di riabilitare la risoluzione DNS dei nomi di dominio e di sbloccare l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati da almeno sei mesi, pubblicando la lista aggiornata degli indirizzi IP e dei nomi di dominio DNS sulla piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato, di cui all'articolo 6, comma 2";
Art. 6-ter
#Comma 1
Comma 2
"Art. 174-sexies. - 1. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'articolo 615-ter o dell'articolo 640-ter del codice penale, devono segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non sono stabiliti nell'Unione europea e che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto, notificando all'Autorità il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge.
3. Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231"))
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Art. 7-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 7-ter
#Comma 1
Comma 2
"857. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 853 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 31 ottobre 2024. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 858 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 853, a condizione che gli stessi siano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo".
Art. 7-quater
#Comma 1
Comma 2
Art. 7-quinquies
#Comma 1
Comma 2
Art. 7-sexies
#Comma 1
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
Misure in materia di
Comma 2
Art. 8-bis
#Comma 1
Comma 2
"c) il contributo può essere richiesto per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonchè di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici";
Art. 8-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
«4-bis. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'anno scolastico e per l'
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 17,49 milioni di euro
3. All'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 4, rimaste non utilizzate e provenienti da esercizi pregressi, confluiscono, nell'anno 2024, nel Fondo per il miglioramento dell'Offerta formativa per essere utilizzate nella contrattazione integrativa senza l'originario vincolo di destinazione e a tal fine sono conservati nel conto residui.».
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 623 è sostituito dal seguente: «623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e consentire il supporto tecnologico e digitale al
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
L'elenco delle amministrazioni individuate ai sensi del primo periodo è pubblicato nella sezione del sito
Art. 10-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Art. 11-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 11-ter
#Comma 1
Comma 2
1) le parole: "sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, può definirne gli obiettivi strategici" sono sostituite dalle seguenti: "sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero della salute che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, possono definirne gli obiettivi strategici";
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Fondazione può altresì operare nel settore della ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza";
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Le spese per il funzionamento sono poste a carico del contributo di cui al settimo periodo. Al Comitato è attribuito un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024. Al Comitato possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si avvale degli istituti di cultura al fine di valorizzare la storia della città di Napoli e il suo contributo per la creazione di un'identità europea.
All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: "mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo," sono inserite le seguenti: "per l'acquisto di strumenti musicali".
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Art. 16-bis
#Comma 1
Comma 2
Al fine di potenziare la ricerca delle carcasse nelle aree destinate al depopolamento intorno alle barriere artificiali deputate al confinamento dei cinghiali, il Commissario straordinario è altresì autorizzato a riconoscere un contributo, nel limite massimo di 150 euro per unità, in favore dei soggetti che, abilitati al contenimento con metodi selettivi, conferiscono carcasse nelle aree di stoccaggio o nei macelli autorizzati. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, che confluisce nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario".
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
Art. 17-bis
#Comma 1
Comma 2
"419-bis. Per le province e le città metropolitane in dissesto o in piano di riequilibrio, ovvero che abbiano registrato un disavanzo nell'ultimo rendiconto definitivamente approvato disponibile nella banca dati delle amministrazioni pubbliche, il recupero di cui al comma 419 avviene esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".
Art. 17-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
Art. 18-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 18-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 18-quater
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
La L. 30 dicembre 2025, n. 199, ha disposto (con l'art. 1, comma 691) che"Al fine di garantire la continuità amministrativa negli enti locali di piccole dimensioni nonchè l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, gli incarichi di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, possono essere conferiti, fermo restando il rispetto delle modalità ivi previste, per ulteriori dodici mesi".
Art. 18-quinquies
#Comma 1
Comma 2
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
1) al secondo periodo, le parole «31 maggio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «20 settembre 2024»;
2) al terzo periodo, le parole «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «20 ottobre 2024»;
3) al quarto periodo, le parole «entro il 31 luglio 2024 per l'anno 2024 ed» sono soppresse;
«527-bis. Per il solo anno 2024, il contributo di cui al comma 527 è corrisposto secondo le modalità di cui ai commi 527-ter, 527-quater e 527-quinquies.
527-ter. Al fine di assolvere in termini di indebitamento netto e fabbisogno al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 527, le regioni a statuto ordinario che sono in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023, compreso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto, con legge regionale autorizzano,
527-quater. Qualora
527-quinquies. Il concorso alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare di cui al comma 527 per le Regioni a statuto ordinario è realizzato mediante la riduzione per un importo pari a 305 milioni di euro nell'anno 2024 delle risorse iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»;
«Allegato VI-bis
(Articolo 1, comma 527-ter)
».
Art. 20
#Comma 1
Comma 2
Art. 21
#Comma 1
Misure urgenti di sostegno ai nuclei familiari del complesso edilizio denominato "Le Vele" dell'area di Scampia
Comma 2
Art. 21-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 22
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 agosto 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Abodi, Ministro per lo sport e i
giovani
Nordio, Ministro della giustizia
Bernini, Ministro dell'università e della ricerca
Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR
Valditara, Ministro dell'istruzione
e del merito
Musumeci, Ministro per la
protezione civile e le politiche
del mare
Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Sangiuliano, Ministro della cultura
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica
Garnero Santanchè, Ministro del
turismo
Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione
Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Nordio