TESTO UNICO IVA
Tabella A *
Parte I **
Prodotti agricoli e ittici
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 0101);
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 0102 - 0103 - 0104);
3) volatili da cortile vivi, volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 0105 - ex 0207);
4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, api e bachi da seta (v.d. ex 0106);
5) carni, frattaglie e parti di animali di cui ai numeri 3) e 4), fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 0207 - ex 0208 - ex 0210);
6) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco o refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 0209 - ex 1501);
7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione affumicati (v.d. ex 0304 - ex 0305), derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura;
8) crostacei o molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, crostacei non sgusciati semplicemente cotti in acqua (v.d. ex 0306 - ex 0307), derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento;
9) latte e crema di latte freschi non concentrati ne' zuccherati (v.d. 0401);
10) burro, formaggi e latticini (v.d. ex 0405 - 0406);
11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 0407);
12) miele naturale (v.d. 0409);
13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v.d. 0601 - 0602);
14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 0603 - ex 0604);
15) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato (v.d. da 0701 a 0708 - ex 0709 - ex 0711);
16) tartufi, nei limiti delle quantita' standard di produzione determinate con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
17) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 0713);
18) radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. 0714);
19) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate (v.d. da 0801 a 0812 - 0813);
20) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex 0814);
21) spezie (v.d. da 0904 a 0910);
22) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato) (v.d. da 1001 a 1005 - ex 1006 - 1007 - 1008);
23) semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati (v.d. da ex 1201 a ex 1207);
24) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 1209);
25) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 1212);
26) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate non torrefatte (v.d. ex 1212);
27) coni di luppolo (v.d. 1210);
28) piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi anche tagliati, frantumati o polverizzati (v.d. 1211);
29) carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati ne' compresi altrove (v.d. ex 1212);
30) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. ex 1213);
31) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio, fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 1214);
32) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati, ne' spaccati, ne' altrimenti preparati; saggina e trebbia (v.d. ex 1401 - ex 1404);
33) alghe (v.d. ex 1212);
34) olio d'oliva, morchie e fecce d'olio d'oliva (v.d. 1509 - 1510 - ex 1522);
35) cera d'api greggia (v.d. ex 1521);
36) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole;
mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (v.d. ex 2009 ex 2204);
37) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti piu' del ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 2204);
38) sidro, sidro di pere e idromele (v.d. ex 2206);
39) aceto di vino (v.d. ex 2209);
40) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie (v.d. ex 2306);
41) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 2307);
42) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati ne' compresi altrove (v.d. ex 2308);
43) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 2401);
44) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d. ex 4401);
45) legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d. ex 4403);
46) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. ex 4403);
47) sughero naturale greggio e cascami di sughero, sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d. ex 4501);
48) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v.d. 5001);
49) lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di peli (v.d. ex 5101 - ex 5103);
50) peli fini o grossolani, in massa, greggi (v.d. ex 5102);
51) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino (v.d. ex 5301);
52) ramie' greggio (v.d. ex 5305);
53) cotone in massa; cascami di cotone non pettinati ne' cardati (v.d. 5201 - 5202);
54) canapa (cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, stoppa e cascami di canapa (v.d. ex 5302);
55) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v.d. ex 5305);
56) sisal greggia (v.d. ex 5305);
57) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 3301).
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(*) Per l'applicazione della presente tabella si osservano le norme delle leggi doganali per le voci corrispondenti alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
(**) Per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici indicati in tale parte della tabella, effettuate dai produttori agricoli e ittici di cui all'articolo 133, si applicano le aliquote corrispondenti a quelle di compensazione forfettaria stabilite dal decreto ministeriale emanato a norma del comma 1 del citato articolo.
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Parte II
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento
1) latte fresco, non concentrato ne' zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;
2) burro, formaggi e latticini (v.d. ex 0405 - 0406);
3) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v.d. da 0701 a 0708 - ex 0709 - ex 0711 - ex 0712);
4) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati (v.d. 0710 - ex 2004);
5) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 0713);
6) frutta commestibili, fresche o secche o temporaneamente conservate; frutta, anche cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri (v.d. da 0801 a 0805 - da 0807 a 0810 - ex 0811 - 0812 - 0813);
7) frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; risone; orzo, escluso quello destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad uso zootecnico (v.d. 1001 - 1002 - ex 1003 - ex 1004 - 1005 - ex 1006 - ex 1007 - ex 1008);
8) farine e semole di frumento, granturco e segala; farine di orzo; farine di avena, farine di riso e di altri cereali minori destinate ad uso zootecnico (v.d. ex 1101 - ex 1102 - ex 1103);
9) frumento, granturco, segala e orzo, spezzati o schiacciati; riso, avena ed altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad uso zootecnico (v.d. ex 1006 - ex 1008 - ex 1104);
10) germi di mais destinati alla disoleazione (v.d. ex 1104); semi e frutti oleosi destinati alla disoleazione, esclusi quelli di lino e di ricino e quelli frantumati (v.d. ex 1201 - ex 1202 - ex 1203 - ex 1205 - ex 1206 - ex 1207);
11) olio d'oliva, oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare (v.d. ex 1507 - ex 1508 - 1509 - 1510 - ex 1511 - ex 1512 - ex 1513 - ex 1514 - ex 1515);
12) margarina animale o vegetale (v.d. ex 1517);
13) paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;
14) pomidoro pelati e conserve di pomodoro; olive in salamoia (v.d. ex 2002 ex 2005);
15) crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v.d. ex 2302);
16) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;
17) fertilizzanti di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura;
18) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte della tabella;
19) case di abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota I all'articolo 1 della tariffa, parte I, di cui all'allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 133. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota;
20) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attivita' connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere c) ed e), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
21) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 20);
22) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al numero 19), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi;
23) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermita' (v.d. 9021);
24) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 8713), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche' autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonche' le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico; Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione. L'aliquota di cui al presente numero si applica anche agli acquisti e alle importazioni successivi di un veicolo del medesimo tipo di quello acquistato o importato in precedenza con l'aliquota ridotta, a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data dell'acquisto o della importazione precedente. La condizione non opera nel caso in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il veicolo acquistato o importato con l'aliquota ridotta entro il periodo suindicato e' stato cancellato da detto registro a norma dell'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Il beneficio della riduzione dell'aliquota decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato.
25) gas per uso terapeutico; reni artificiali;
26) parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti numeri 23), 24) e 25);
27) prestazioni relative alla composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, dei giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
28) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata ***; prestazioni di servizi delle radiodiffusioni con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata aventi carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell'art. 19, lettere b) e c), della legge 14 aprile 1975, n. 103;
29) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni;
30) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attivita' di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprieta' indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 19), nonche' alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 20);
31) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche;
32) protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti;
33) sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione delle persone con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
34) materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti web, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e dei Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonche', nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati.
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(***) L'imposta con l'aliquota ridotta si applica esclusivamente per i canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari e sulla base imponibile costituita dalla quota spettante, ai sensi delle vigenti disposizioni, all'ente concessionario del servizio; si applicano le disposizioni di cui agli articoli 81 e 87. I canoni di abbonamento sono riscossi secondo la disciplina di cui al titolo VI del testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, dall'ente concessionario, o per suo conto, ferme restando per quanto concerne le sanzioni e la riscossione coattiva, rispettivamente, la disciplina recata dalla parte I, titolo V, capo III, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e la disciplina della riscossione mediante ruolo ai sensi delle disposizioni della parte I, titolo V, del testo unico delle disposizioni in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
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Parte III
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento
1) Le prestazioni di cui all'articolo 37, comma 1, lettere t), u), v), z) ed ee) rese in favore dei soggetti indicati nella stessa lettera ee) da cooperative sociali e loro consorzi e dalle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile;
2) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v. d. ex 1211);
3) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;
4) Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalita' sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo;
5) tartufi freschi o refrigerati;
6) erogazione di corsi di attivita' sportiva invernale e alpinistica, come individuate, rispettivamente, dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1989, n. 6, relativa all'ordinamento della professione di guida alpina, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto.
7) cavalli vivi destinati a finalita' diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della nascita.
8) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione di cui alle lettere a), b) e c) della tabella D, a condizione che non si applichi il regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 143 del presente testo unico.
Parte IV
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari;
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v. d. 0102, 0103; 0104);
3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v. d. ex 0201 - 0202 - 0203 - 0204 - 0205 - ex 0210);
4) frattaglie commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v. d. 0206 - ex 0210);
5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti commestibili, freschi, refrigerati, congelati o surgelati (v. d. 0105 - ex 0207);
6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al numero 5, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate, congelate o surgelate (v. d. ex 0207 - ex 0210);
7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta (v.d. ex 0106 - ex 0208 - ex 0210);
8) carni, frattaglie e parti commestibili, congelate o surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e fagiani (v. d. ex 0208);
9) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato, congelato o surgelato (v. d. ex 0209 - ex 1501);
10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato ne' fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v. d. ex 0209);
11) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 0301 - 0302 - ex 0303 - ex 0304 - ex 0305 - ex 0306 - ex 0307). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici e aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 0303);
12) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v. d. ex 0401 - 0403);
13) latte conservato, concentrato o zuccherato (v. d. ex 0401 ex 0402);
14) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non, zuccherata o non (v. d. ex 0401 - ex 0402);
15) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v. d. ex 0405 ex 0407);
16) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso alimentare (v. d. ex 0408);
17) miele naturale (v. d. 0409);
18) budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 0504);
19) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati all'alimentazione degli animali (v. d. ex 0506);
20) prodotti di origine animale, non nominati ne' compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate (v. d. ex 0511);
21) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 0601 - 0602. ex 0603 - ex 0604);
22) tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato;
23) ortaggi e piante mangerecce macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. ex 0712 - 0714);
24) uva da vino (v. d. ex 0806);
25) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v. d. ex 0814);
26) te', mate (v.d. 0902 - 0903);
27) spezie (v. d. da 0904 a 0910);
28) orzo destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 1003 - ex 1004 - ex 1007 - ex 1008);
29) farine di avena e di altri cereali minori destinate ad usi diversi da quello zootecnico (v. d. ex 1102);
30) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati (v.d. ex 1103 - ex 1104);
31) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.06 - ex 1104);
32) farine dei legumi da granella secchi compresi nella v.d. 0713 o della frutta comprese nel capitolo 8 della Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella v. d. 0714; farina, semolino e fiocchi di patate (v. d. - ex 11.05 - 1106);
33) malto, anche torrefatto (v. d. 1107);
34) amidi e fecole; inulina (v. d. 1108);
35) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v. d. 1109 - ex 2303);
36) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelli frantumati (v. d. 1204 - ex 1205 - ex 1206 - ex 1207);
37) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa (v. d. ex 1208);
38) semi, spore e frutti da sementa (v. d. 1209);
39) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate (v. d. ex 1212);
40) coni di luppolo (v. d. ex 1210);
41) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati ne' compresi altrove (v. d. ex 1212);
42) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v. d. ex 1213);
43) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v. d. 1214);
44) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v. d. ex 1302);
45) alghe (v. d. ex 1212);
46) strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v. d. ex 1501);
47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo», destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 1502);
48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati ne' altrimenti preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 1503);
49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 1504);
50) altri grassi ed oli animali destinati alla nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 1506 - da ex 1507 a ex 1518);
51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 1516);
52) imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati (v.
d. ex 1517);
53) cera d'api greggia (v. d. ex 1521);
54) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v.
d. ex 1601);
55) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di oca o di anatra e di quelle di selvaggina (v. d. ex 16.02);
56) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v. d. 1603);
57) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed ostriche, preparati o conservati (v. d. ex 1604 - ex 1605);
58) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v. d. ex 1701);
59) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non aromatizzati ne' colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.
d. ex 1701 ex 1702);
60) melassi destinati all'alimentazione umana od animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v. d. ex 1703);
61) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezione non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v. d. ex 1704);
62) cacao in polvere non zuccherato (v. d. 1805);
63) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. ex 1806 - ex 2105);
64) latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d. ex 1901);
65) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v. d. ex 1903);
66) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: ''puffed-rice'', ''corn-flakes'' e simili (v.d. ex 1904);
67) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (v.
d. ex 1905);
68) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri (v. d. 2001);
69) ortaggi e piante mangerecce preparati o conservati senza aceto o acido acetico (v. d. ex 2002 - 2003 - ex 2004 - 2005);
70) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v. d. ex 0811);
71) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) (v. d. ex 2006 - ex 2008);
72) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v. d. 2007);
73) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v. d. ex 2006 - ex 2008);
74) cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffe' e loro estratti; estratti o essenze di caffe', di te', di mate e di camomilla; preparazioni a base di questi estratti o essenze (v. d. 2101 - ex 3004);
75) farina di senape e senape preparate (v. d. ex 2103);
76) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. ex 2103 2104);
77) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati (v.
d. ex 2102);
78) preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove (v.d. ex 2105 - ex 2106), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura ad eccezione degli integratori alimentari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, ai quali risulti applicabile, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, l'articolo 34, comma 2, del presente testo unico, in quanto preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987;
79) acqua (v. d. ex 2201);
80) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e loro succedanei (v. d. 2209);
81) farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla nutrizione degli animali; ciccioli destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 2301);
82) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili (v.
d. ex 2303);
83) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi (v. d. ex 2304 - ex 2305 - ex 2306);
84) fecce di vino, tartaro greggio (v. d. 2307);
85) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati ne' compresi altrove (v. d. ex 2308);
86) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d. ex 2309);
87) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v. d. 2401);
88) lecitine destinate all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 2923);
89) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi i pellet (v. d. ex 4401);
90) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica;
91) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilita' (in vaso chiuso) inferiore a 55°C, nei quali il distillato a 225°C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300°C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;
92) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne;
93) prodotti fitosanitari;
94) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;
95) principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi;
96) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali;
97) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;
98) prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali;
99) pannolini per bambini;
100) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli di cui al numero 104), nonche' le relative prestazioni, rese da intermediari;
101) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011 , n. 79; prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettere t) e u); prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'articolo 37, comma 1, lettera u), e da case di cura non convenzionate; prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all'articolo 37, comma 1, lettera u);
102) somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande; somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, per le quali la relativa imposta e' detraibile.
103) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, Allegato II; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria;
104) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti;
105) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate;
106) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8;
107) somministrazione di gas metano usato per combustione per usi domestici limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;
108) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformita' alla vigente normativa in materia di risparmio energetico;
109) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 16, commi 7, 7-bis e 8, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni;
110) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere e degli impianti di cui al n. 109);
111) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere e degli impianti di cui al n. 109);
112) prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle di cui alla tabella A, parte III, numero 3), e quelle esenti a norma dell'articolo 37, comma 1, lettera q), del presente testo unico;
113) francobolli da collezione e collezioni di francobolli;
114) case di abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, anche se assegnate in proprieta' o in godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 19) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni ed integrazioni, ancorche' non ultimati, purche' permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici; 115) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, agli edifici di edilizia residenziale pubblica;
116) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all' articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 esclusi quelli di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 1, dello stesso articolo;
117) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 114) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, esclusi quelli di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 1 dello stesso articolo;
118) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all' articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, esclusi quelli di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 1 dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi;
119) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, esclusi il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia, come definite dall'articolo 183, comma 1, lettere n), aa), bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di rifiuti urbani e di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, commi 2 e 3, lettera g), del medesimo decreto legislativo, nonche' prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione;
120) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
121) prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ferme restando le disposizioni piu' favorevoli di cui all'articolo 37 del presente testo unico e delle allegate tabelle;
122) le cessioni e le importazioni dei farmaci appartenenti alla classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
123) tutti gli spettacoli cinematografici e gli spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a euro 12,91 netti.
Tabella B
Prodotti soggetti a specifiche discipline
a) lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario e di laboratorio; prodotti con parti o guarnizioni di platino, costituenti elemento prevalente del prezzo;
b) pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, di zibellino, ermellino, chincilla', ocelot, leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre, pantera, zebra, lince, visone, pekan, breitschwanz, martora, lontra sealskin, lontra di fiume, volpe argentata, volpe bianca, ghiottone, scimmia, scoiattolo, orso bianco, donnola e relative confezioni;
c) vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia;
d) motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici;
e) tappeti e guide fabbricati a mano originari dall'Oriente, dall'Estremo Oriente e dal Nord Africa.
Tabella C
Spettacoli ed altre attivita'
1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private;
2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;
3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettoni o a moneta; lezioni di ballo collettive; rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari;
4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti;
5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero delle finanze ed altre manifestazioni similari;
6) prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.
Tabella D
Oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione
a) «Oggetti d'arte»:
- quadri «collages» e quadretti simili («tableautins»), pitture e disegni, eseguiti interamente a mano dall'artista, ad eccezione dei piani di architetti, di ingegneri e degli altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici e simili, degli oggetti manufatturati decorati a mano, delle tele dipinte per scenari di teatro, sfondi di studi d'arte o per usi simili (codice NC 9701);
- incisioni, stampe e litografie originali, precisamente gli esemplari ottenuti in numero limitato direttamente in nero o a colori da una o piu' matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico e fotomeccanico (codice NC 9702 00 00);
- opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia, purche' siano eseguite interamente dall'artista; fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall'artista o dagli aventi diritto (codice NC 9703 00 00); a titolo eccezionale in casi determinati dagli Stati membri, per fusioni di sculture antecedenti il 1° gennaio 1989, e' possibile superare il limite degli otto esemplari;
- arazzi (codice NC 5805 00 00) e tappeti murali (codice NC 6304 00 00) eseguiti a mano da disegni originali forniti da artisti, a condizione che non ne esistano piu' di otto esemplari;
- esemplari unici di ceramica, interamente eseguiti dall'artista e firmati dal medesimo;
- smalti su rame, interamente eseguiti a mano, nei limiti di otto esemplari numerati e recanti la firma dell'artista o del suo studio, ad esclusione delle minuterie e degli oggetti di oreficeria e di gioielleria;
- fotografie eseguite dell'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto;
b) «Oggetti da collezione»:
- francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati ma non aventi corso ne' destinati ad aver corso (codice NC 9704 00 00);
- collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico (codice NC 9705 00 00);
c) «Oggetti di antiquariato»: i beni diversi dagli oggetti d'arte e da collezione, aventi piu' di cento anni di eta' (codice 9706 00 00).