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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che le disposizioni in esso contenute si applicano ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1 gennaio 2000.
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che la presente modifica si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 916) che la presente modifica si applica alle fatture emesse a partire dal 1º gennaio 2019;
- (con l'art. 1, comma 917, lettere a) e b)) che "Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1º luglio 2018 relative a:
a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica";
- (con l'art. 1, comma 927) che la presente modifica si applica a partire dal 1° luglio 2018.
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dal D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, ha disposto (con l'art. 1, comma 917, lettera a)) che "Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1º luglio 2018 relative a:
a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1°gennaio 2019".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 927) che "Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1° luglio 2018".
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che la presente modifica decorre dal termine di cui all'articolo 104, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.