DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA.

Numero 542 Anno 1999 GU 17.02.2000 Codice 000G0050

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-10-14;542

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Presentazione delle dichiarazioni

Comma 2

L'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e' sostituito dal seguente: "1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. Il decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, e dei modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.".


Nell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole: "comma 3 sono presentate" sono aggiunte le seguenti: "esclusivamente ai fini dell'imposta sul regionale sulle attivita' produttive e";


Art. 2

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Comma 1

Dichiarazioni e versamenti periodici

Comma 2

Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, sono inseriti i seguenti commi:
"2-bis. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di piu' attivita', il contribuente presenta una sola dichiarazione riepilogativa per ciascun periodo. In caso di liquidazioni periodiche separate concernenti periodi mensili e trimestrali, effettuate contestualmente entro il termine previsto dal comma 1 per le liquidazioni mensili, il contribuente presenta una sola dichiarazione contenente i dati riepilogativi delle liquidazioni effettuate.
2-ter. I contribuenti presentano la dichiarazione di cui al comma 2 entro l'ultimo giorno del mese nel quale vanno eseguite le liquidazioni periodiche di cui ai commi 1 e 5. La predetta dichiarazione e' presentata per il tramite della Poste italiane S.p.a. o di una banca, convenzionate. I soggetti indicati all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, trasmettono la dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione.".


Nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, le parole: "all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti: "all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata".


Nell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, l'ultimo periodo e' soppresso.


Art. 3

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Comma 1

Scomputo delle eccedenze di versamento e semplificazione degli adempimenti di alcuni sostituti di imposta

Comma 2

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, e' sostituito dal seguente: "1. I sostituti di imposta che nell'anno erogano esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non piu' di tre soggetti ed effettuano ritenute di acconto per un importo complessivo non superiore a due milioni di lire effettuano i versamenti delle ritenute operate distintamente per ciascun periodo d'imposta entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
2. Qualora nel corso del periodo di imposta venga superato anche uno dei limiti indicati al comma 1, il sostituto di imposta e' tenuto, a partire dalla prima scadenza utile, ad effettuare i versamenti nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.".


Art. 4

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Comma 1

Presentazione della dichiarazione in materia di I.R.A.P.

Art. 5

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Comma 1

Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo

Art. 6

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Comma 1

Modifiche di termini in materia di IVA

Comma 2

La differenza tra l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme gia' versate mensilmente ai sensi dell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e' versata entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto ((dall'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435)), maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.


Art. 7

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Comma 1

Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti in materia di imposta sul valore aggiunto).

Comma 2

Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di lire un miliardo relativamente a tutte le attivita' esercitate.


Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 le somme devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1 per cento. (2)


I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, lettera a), possono annotare le fatture nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ha disposto (con l'art. 19, comma 4) che " Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 11 decorrono dalle liquidazioni relative al 2002".


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AGGIORNAMENTO (8)


Il D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all'anno d'imposta 2024.


Art. 8

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Comma 1

Rimborsi e compensazioni di eccedenze di crediti IVA

Comma 2

Non sono ammessi alla compensazione di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti e i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto trasferiti da parte delle societa' e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Sono, invece, ammessi alla compensazione di cui all'articolo 17, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, i crediti e i debiti relativi alla stessa imposta risultanti dai prospetti riepilogativi annuali delle dichiarazioni di gruppo da parte degli enti e delle societa' controllanti.


Il rimborso di cui al secondo comma dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' richiesto presentando all'ufficio competente in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento l'apposita istanza prevista dal decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 luglio 1975, unitamente alla dichiarazione di cui alla lettera c) del settimo comma del predetto articolo 38-bis, se ricorrono le condizioni per l'esonero dalla prestazione delle garanzie.


I contribuenti in possesso dei requisiti indicati dal secondo comma dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la richiesta di rimborsi di imposta relativi a periodi inferiori all'anno, possono, in alternativa, effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'ammontare massimo corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di riferimento, presentando all'ufficio competente, in via telematica, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, l'istanza di cui al comma 2. Gli enti e le societa' controllanti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, effettuare la compensazione prevista dal citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. (( Tali compensazioni possono essere effettuate solo successivamente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2. )) (2)


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ha disposto (con l'art. 19, comma 4) che " Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 11 decorrono dalle liquidazioni relative al 2002".


Art. 9

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Comma 1

Dichiarazione unificata

Art. 10

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

Le dichiarazioni da presentare nel corso dell'anno 1999 ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, in caso di periodo d'imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 1998, devono essere redatte sul modello approvato nel 1998 se e' dovuto l'acconto ovvero sul modello approvato nel 1999 se e' dovuto il saldo.


Le dichiarazioni di cui all'articolo 2 sono presentate dai soggetti indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dall'anno 1999; dalle societa' di persone e soggetti equiparati di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dalle persone fisiche a decorrere dall'anno 2000.


Per il 1999, la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 2 relativa ai mesi di gennaio e febbraio e' effettuata nel mese di aprile; la trasmissione in via telematica da parte dei soggetti indicati all'articolo 3, commi 2, 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delle dichiarazioni relative al primo trimestre ovvero ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile e' effettuata nel mese di luglio.


Per il 1999, salva la presentazione telematica della dichiarazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' la presentazione della dichiarazione unificata di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, dello stesso decreto, i sostituti d'imposta che, durante il periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce, abbiano corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilita', ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle cinquanta unita' presentano la dichiarazione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante la consegna ad un ufficio della Poste italiane S.p.a. di supporti magnetici, predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'amministrazione finanziaria.


Per il 1999, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), primo periodo, si applica anche con riferimento alle dichiarazioni riguardanti le imposte sostitutive e ai soggetti tenuti a redigere le dichiarazioni su modelli approvati nel 1998.


Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), terzo periodo, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2000.


Per il 1999, i contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata presentano tra il 1o febbraio ed il 31 marzo 1999 la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente.


I riferimenti alle disposizioni indicate nei commi precedenti contenuti in ogni atto normativo si intendono fatti alle disposizioni del presente regolamento.