Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
" 3. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Il credito di imposta di cui all'articolo 14 spetta limitatamente alla parte dell'utile proporzionalmente corrispondente alle riserve, diverse da quelle indicate nel comma 1, anche se imputate a capitale. Resta ferma l'applicazione delle ritenute alla fonte sulle riserve, anche se imputate a capitale, diverse da quelle indicate nel comma 1, attribuite ai soci in dipendenza delle predette operazioni.";
" 2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al netto dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5-bis, è computata in diminuzione del reddito complessivo a norma dell'articolo 8.";
l) nell'articolo 81, comma 1, lettera c), le parole "o al 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "o al 10 per cento";
m) nell'articolo 102, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5- bis.";
n) nell'articolo 115, comma 2, lettera a), dopo le parole "persone giuridiche" sono aggiunte le seguenti: "per i quali spetta il credito di imposta di cui all'articolo 14.
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
1) nel primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se i beni ammortizzabili sono acquistati mediante contratti di appalto le rettifiche sono operate a decorrere dall'anno della loro entrata in funzione.";
2) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: "Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di atti di fusione, di scissione, di cessione di aziende, compresi i complessi aziendali relativi ai singoli rami dell'impresa, ovvero di conferimento, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata o dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.";
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
1) nel primo comma dopo le parole "nell'ordine della loro numerazione" sono inserite le seguenti: "e con riferimento alla data della loro emissione";
2) nel secondo comma, dopo le parole "numero progressivo" sono inserite le seguenti: "e la data di emissione";
1) nel primo comma, primo periodo, le parole "eseguite nel registro stesso durante il mese precedente" sono sostituite dalle seguenti: "eseguite nel registro stesso per il mese precedente" e nello stesso comma, secondo periodo, le parole "eseguite durante il secondo mese precedente" sono sostituite dalle seguenti: "eseguite per il secondo mese precedente";
2) nel quarto comma, primo periodo, dopo la parola "registrate" sono aggiunte le seguenti: "per il mese precedente";
3) nel quarto comma, primo periodo, le parole "al 10,70 per cento per quelle soggette all'aliquota del dodici per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all'11,50 per cento per quelle soggette all'aliquota del tredici per cento"; nel secondo periodo, le parole "per 112 quando l'imposta è del dodici per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per 113 quando l'imposta è del tredici per cento";
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
1) il numero 24) è sostituito dal seguente: "24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione,
anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della
legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle
costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) e, fino al 31
dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli
interventi di recupero del patrimonio pubblico e privato
danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e dell'11 maggio 1984;
2) il numero 25) è soppresso;
3) il numero 26) è sostituito dal seguente: "26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al numero 21), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi;";
4) il numero 39) è sostituito dal seguente: "39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonchè alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis);
1) il numero 114) è sostituito dal seguente: "114) medicinali pronti per l'uso, umano e veterinario, ad eccezione dei prodotti omeopatici e dei medicinali da banco o di automedicazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
539; sostanze farmaceutiche e articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate, secondo la Farmacopea ufficiale;";
2) nel numero 127-quinquies) le parole "ceduti da imprese costruttrici" sono soppresse;
3) nel numero 127-undecies), dopo le parole "27 agosto 1969," sono inserite le seguenti: "anche se assegnate in proprietà o in godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi,";
4) nel numero 127-terdecies) le parole "relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al numero 127-quinquies)" sono soppresse;
5) nel numero 127-quaterdecies) le parole "relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al numero 127-quinquies)" sono soppresse;
6) il numero 127-quinquiesdecies) è sostituito dal seguente:
"127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi;";
7) dopo il numero 127-quinquiesdecies) è aggiunto il seguente numero: "127-sexiesdecies) prestazioni di smaltimento, previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, di rifiuti urbani e speciali di cui all'articolo 3, commi primo e secondo, dello stesso decreto.".
ottobre 1993, n. 427, le parole: "limitatamente alle operazioni
per le quali è stata emessa fattura," sono soppresse.
"nell'articolo 34, dopo il primo comma, è inserito il seguente:".
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
"1. La tabella allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:
'TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI
DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*)
Per ogni lire 100.000
o frazione di
lire 100.000
a) Conclusi direttamente tra i
contraenti o con l'intervento di
soggetti diversi da quelli di cui alle
lettere b) e c):
1) azioni, quote e partecipazioni in
società di ogni tipo 140
2) valori in moneta o verghe (**) 100
3) titoli di Stato o garantiti,
obbligazioni 16
b) Conclusi direttamente tra banchieri
e privati, o con l'intervento di agenti
di cambio o banche iscritte all'albo di
cui al regio-decreto legge 20 dicembre
1932, n. 1607, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 aprile
1933, n. 504, o commissionarie di borsa
o società di intermediazione mobiliare:
1) azioni, quote e partecipazioni in
società di ogni tipo 50
2) valori in moneta o verghe (**) 90
3) titoli di Stato o garantiti,
obbligazioni (***) 9 (****)
c) Conclusi tra agenti di cambio o
società di intermediazione mobiliare:
1) azioni, quote e partecipazioni in
società di ogni tipo 12
2) valori in moneta o verghe (**) 40
3) titoli di Stato o garantiti,
obbligazioni (***) 9 (****)
(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in lire 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera c), aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo per i quali l'importo è stabilito in lire 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a lire 400.000.
(**) Sono esenti i contratti per contanti.
(***) Sono esenti i contratti di trasferimento di titoli di Stato conclusi nell'ambito di mercati regolamentati.
(****) L'importa dovuta non può superare l'importo di lire 1.800.000'.".
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
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"Articolo della tariffa| Note
---------------------------------------------------------------------
2 |2-bis. Contratti relativi alle operazioni e
|servizi bancari e finanziari e contratti di
|credito al consumo, previsti dal titolo
|sesto del decreto legislativo 1 settembre
|1993, n. 385: per ogni contratto,
|indipendentemente dal numero degli esemplati
|o copie, lire 15.000.";
---------------------------------------------------------------------
=====================================================================
|Imposte dovute|
"Articolo della tariffa | lire | Note
|--------------|
| Fisse |
---------------------------------------------------------------------
2-bis. Estratti conto, | |3-bis. Se il cliente
((, comprese le comunicazioni))| | è soggetto diverso
((relative ai depositi di)) | | dalla persona fisica,
((titoli,)) inviati dalle | | l'imposta è
banche ai clienti ai sensi | | maggiorata,in funzione
dell'articolo 119 del decreto| | della periodicità
legislativo 1 settembre 1993,| | dell'estratto conto,
n. 385: per ogni esemplare: | | rispettivamente, di
a) con periodicità | | lire 39.000, lire
annuale ................ | 33.000 | 19.500, lire 9.750 e
b) con periodicità | | lire 3.250.
semestrale ............. | 16.500 |3-ter. L'imposta è
c) con periodicità | | sostitutiva di quella
trimestrale ............ | 8.250 | dovuta per tutti gli
d) con periodicità | | atti e documenti
mensile ................ | 2.750 | formati o emessi
| | ovvero ricevuti dalle
| | banche, relativi a
| | operazioni e rapporti
| | regolati mediante
| | conto corrente
| | ((, ovvero
| | relativi al deposito
| | di titoli)), indicati
| | nell'articolo 2, nota
| | 2-bis,e negli articoli
| | 9, comma 1, lettera
| | a), 13, commi 1 e 2,
| | e 14.";
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Art. 9
#Comma 1
Comma 2
1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività
agricola svolta;
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è
asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da
coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici
corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui
all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
comunque essere riconosciuti rurali.
delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
montagna;
comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.
gas.
registro.
presentano i requisiti di ruralità di cui al comma 3. (5) (10)
(5) (10)
revisione generale di classamento previste dall'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 , si possono applicare le modalità previste dal comma 22 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 . Le revisioni del classamento delle unità immobiliari urbane, previste dal citato comma, vengono effettuate anche per porzioni del territorio comunale. A decorrere dal 1 gennaio 1997 le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria sono determinate con riferimento al "metro quadrato " di superficie catastale. La suddetta superficie è definita con il decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
Con il predetto regolamento vengono stabiliti, altresì, nuovi criteri per la definizione delle modalità, dei costi e dell'efficacia probatoria delle copie di atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari e dal catasto con
apparecchiature elettroniche.
gennaio 1968, n. 15 .
Con decreto del Ministro delle finanze vengono stabilite le modalità di individuazione, riparto e versamento della quota di gettito sopra indicata da parte dei concessionari della riscossione.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 28 giugno 1995, n. 250 convertito con modificazioni dalla
L. 8 agosto 1995, n. 349 ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che " Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è prorogato al 31 dicembre 1996."
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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 3, comma 156) che "Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997."
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla L. 24 ottobre 1996, n. 556 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "I concorsi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, per l'assunzione del personale da destinare al potenziamento dell'attività di controllo si svolgono su base regionale e si articolano in una prova di preselezione consistente in una serie di test psico-attitudinali, in una prova scritta, anche a carattere teorico-pratico, ed in un colloquio, in materie attinenti al profilo professionale da ricoprire. Alla prova scritta possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano superato con un minimo di ventuno punti su trenta la prova di preselezione in numero non superiore al doppio dei posti disponibili."
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (10)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2001, n. 288 (in G.U. 1a s.s. 1/8/2001, n. 30) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 del presente art. 16 "nella parte in cui dette disposizioni, nello stabilire che le modalità della loro attuazione sono definite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, non prevedono la partecipazione della Regione Sicilia al relativo procedimento".
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
GALLO, Ministro delle finanze
SPAVENTA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
BARUCCI, Ministro del tesoro
CONSO, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: CONSO