((Presso il Ministero delle finanze e' istituita una Commissione avente il compito di dare il proprio parere sui progetti relativi alle attivita' di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che lo Stato intenda organizzare ed esercitare a norma dell'art. 2 del predetto decreto legislativo.
La Commissione di cui al comma precedente e' composta dal capo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie (o da chi ne fa le veci), che la presiede, dai capi delle divisioni concorsi pronostici e lotterie (o da chi ne fa le veci), da un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, da uno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da uno del Ministero dell'interno, da uno del Ministero dell'agricoltura e foreste, da uno del Ministero del turismo e dello spettacolo, da uno della Ragioneria generale dello Stato, da uno della Corte dei conti e da tre membri esperti anche non appartenenti all'Amministrazione, nominati dal Ministro per le finanze.
Le mansioni di segretario sono, disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, avente la qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.
I membri della Commissione ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, su designazione delle rispettive Amministrazioni)).
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
NORME COMUNI ALLO SVOLGIMENTO DI TUTTI I GIUOCHI - DI ABILITA' E CONCORSI PRONOSTICI
Art. 2
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 1994, N. 133))
Art. 3
#Comma 1
Ogni giuoco o concorso e' disciplinato da apposito regolamento.
Esso deve contenere le modalita' pratiche per l'attuazione del giuoco e del concorso, le quali, in nessun caso, possono essere in contrasto con le norme contenute nel presente regolamento.
Art. 4
#Comma 1
La partecipazione al giuoco o al concorso deve risultare da apposito modulo o biglietto o da altro documento, genericamente chiamato scheda.
Art. 5
#Comma 1
La scheda deve riportare esattamente gli eventi da pronosticare oppure i quesiti da risolvere.
Essa e' normalmente composta di piu' parti, di cui una (figlia) rimane in possesso del concorrente e un'altra (matrice) viene ritirata dal gestore.
Nei casi in cui il particolare tipo di giuoco o di concorso lo richieda, la matrice viene ritirata per essere custodita, nei modi prescritti, in ora prefissata e comunque prima che gli eventi da pronosticare abbiano inizio o compimento e sempre che, in quest'ultimo caso, non si arrechi pregiudizio alla regolarita' del concorso.
La figlia, in possesso del concorrente, serve solamente a comprovare l'avvenuto pagamento della posta ai fini del suo rimborso nei casi previsti, o ad ottenere il pagamento della vincita, quando in base al regolamento del concorso, ne sia necessaria la produzione.
Art. 6
#Comma 1
La custodia delle matrici, nel caso previsto nel penultimo comma dell'articolo precedente, viene effettuata mediante deposito di esse in un archivio, per la cui apertura occorra l'intervento simultaneo dei componenti di una apposita Commissione, assistita da un segretario, che puo' essere anche un membro della stessa Commissione, la quale deve controllare la regolarita' delle operazioni di deposito e custodia, verbalizzando l'ammontare delle matrici da custodire e gli estremi di quelle accertate come mancanti.
L'archivio puo' essere costituito da un locale fornito di sufficienti garanzie o da uno o piu' armadi corazzati.
Art. 7
#Comma 1
Nei casi in cui, agli effetti della validita' del giuoco o del concorso, occorra effettuare la custodia delle matrici, concorrono alla determinazione dei vincitori solamente le matrici, che, compilate e ricevute nei modi prescritti, risultino custodite a norma dell'articolo precedente.
Qualora per qualsiasi motivo, la matrice non fosse rinvenuta nell'archivio, la partecipazione al giuoco o al concorso deve considerarsi ad ogni effetto come non avvenuta ed il concorrente ha diritto al solo rimborso della posta pagata, dietro consegna della parte della scheda in suo possesso.
Il disposto del comma precedente si applica anche nel caso in cui la matrice rinvenuta nell'archivio si presenti non integra o non decifrabile in modo da non consentire in tutto o in parte l'accertamento dell'esattezza dei pronostici o delle risposte ai quesiti, od appaia comunque alterata o corretta.
Art. 8
#Comma 1
Qualora prima del compimento delle operazioni di cui all'art. 13 dovesse verificarsi, per causa di forza maggiore, la distruzione totale o parziale delle matrici ricevute e custodite, le matrici distrutte saranno dichiarate escluse dal concorso ed i relativi concorrenti avranno diritto solamente al rimborso della quota della posta destinata al fondo premi.
La medesima norma sara' applicata, qualora all'inizio delle operazioni sopra menzionate dovesse essere riscontrata la non integrita' dell'archivio o della sua chiusura.
Ove le ipotesi di cui ai due comma precedenti dovessero verificarsi dopo il compimento delle operazioni previste dall'art. 13, saranno considerate valide solamente le vincite gia' accertate e verbalizzate, esclusa la facolta' di reclamo di cui al secondo comma dell'art. 11.
Art. 9
#Comma 1
La mancanza delle matrici, rilevata prima della introduzione nell'archivio, e l'esclusione dal concorso di quelle che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 7 (secondo comma) e 8, deve essere notificata al pubblico dalle persone che in base all'art. 20 sono incaricate della raccolta delle schede o della riscossione delle poste e nel medesimo locale in cui le predette operazioni sono state svolte. Nei casi di esclusione dal giuoco o dal concorso o quando la mancanza della matrice e' stata rilevata dal gestore, a quest'ultimo incombe l'obbligo di farne segnalazione alle persone sopra indicate le quali provvederanno a fare la dovuta notifica.
L'esclusione dal concorso avviene anche in caso di mancanza o di difetto di notifica.
Gli autorizzati al ricevimento delle schede devono denunciare all'atto del deposito delle matrici al gestore del concorso gli estremi di quelle mancanti e le ragioni della mancanza.
Art. 10
#Comma 1
I risultati del giuoco o del concorso, la misura dei premi e l'assegnazione di essi debbono essere portati a conoscenza del pubblico mediante la pubblicazione di un bollettino ufficiale da effettuarsi a cura del gestore.
Art. 11
#Comma 1
Il vincitore deve denunciare la vincita al gestore entro il termine, dalla pubblicazione dei dati, stabilito per ogni giuoco o concorso. Detto termine non puo' essere inferiore a otto giorni.
L'individuazione delle schede vincenti puo' anche essere effettuata a cura del gestore del concorso. In questo caso il regolamento del giuoco o del concorso determina le modalita' per la pubblicazione degli estremi delle schede vincenti e fissa il termine entro cui puo' essere elevato reclamo. Tale termine non puo' essere inferiore a sei giorni e decorre dalla data della pubblicazione predetta.
Art. 12
#Comma 1
I premi non riscossi si perdono decorso il termine, che non puo' essere inferiore a novanta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati, fissato per ogni giuoco o concorso.
Art. 13
#Comma 1
Avuti i dati ufficiali e definitivi del giuoco o del concorso, ai sensi dell'art. 19, la Commissione di archivio di cui all'art. 6, nei casi in cui la determinazione, dei vincitori venga eseguita sulla base delle matrici custodite, procede alle operazioni relative, dopo avere accertato la perfetta integrita' dell'archivio e della sua chiusura.
Quando l'individuazione delle schede vincenti e' eseguita ad iniziativa del gestore, lo spoglio puo' essere effettuato, fuori l'archivio, a cura del gestore stesso sulla scorta di una terza parte della scheda, la quale, pero', non fa prova contro la matrice custodita nell'archivio.
Servendosi dello spoglio suddetto la Commissione determina i vincitori in base alle matrici.
Ai verbali della Commissione dovranno essere allegate le matrici vincenti.
Nei casi in cui il giuoco o il concorso non preveda la custodia delle matrici, alla, determinazione dei vincitori provvede, secondo le norme particolari del giuoco o del concorso, una Commissione che puo' essere di composizione analoga a quella di archivio.
Il numero di dette Commissioni puo' variare in dipendenza della ripartizione territoriale dell'organizzazione del giuoco o del concorso.
Art. 14
#Comma 1
Nel caso di cui al primo comma dell'art. 11, le matrici rimangono custodite fino alla scadenza del termine entro cui il vincitore deve denunciare la vincita al gestore.
Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo suddetto, le matrici rimangono custodite fino alla scadenza del termine di reclamo e comunque non prima che la Commissione abbia proceduto all'esame dei reclami a norma dell'art. 16.
Scaduti i due termini suddetti, le matrici vengono estratte dall'archivio e lasciate in custodia al gestore.
Art. 15
#Comma 1
Tutte le operazioni compiute dalle Commissioni devono risultare da apposito verbale.
Art. 16
#Comma 1
Le Commissioni di cui all'art. 13 procedono all'esame dei reclami presentati nei termini prescritti.
Nei casi dubbi, la decisione viene demandata all'esame della.
Commissione centrale di cui all'art. 17, la quale deve decidere entro trenta giorni dalla data del giuoco o del concorso. In ogni singolo regolamento dovra' essere stabilito un ulteriore termine che, cumulato con il precedente, non puo' essere inferiore a sessanta giorni dalla data del giuoco o del concorso, entro il quale puo' essere esercitato ricorso all'autorita' giudiziaria, avverso il mancato accoglimento del reclamo da parte delle Commissioni.
Art. 17
#Comma 1
Nel luogo ove ha sede la direzione generale del giuoco o del concorso, e' istituita una Commissione centrale, la cui composizione, quando trattasi di giuoco riservato allo Stato e' quella dell'art. 27, avente i compiti di esaminare i reclami trasmessi dalle Commissioni di archivio, nonche' qualsiasi altro avverso lo svolgimento e l'organizzazione del giuoco o del concorso.
La Commissione predetta provvede altresi' a determinare le quote da pagare ai vincitori nel caso previsto dall'art. 18.
Art. 18
#Comma 1
Quando l'ammontare dei singoli premi e' ottenuto ripartendo una quota dell'ammontare complessivo delle poste, fra determinate categorie di vincitori, accertati a norma del secondo comma dell'art. 11, la Commissione centrale di cui all'art. 17, provvede alla determinazione dei vincitori, sulla scorta degli accertamenti delle Commissioni di archivio.
Nel caso in cui nessun reclamo sia stato trasmesso alla Commissione centrale, la quota assegnata ai vincitori e' definitiva.
Nel caso di reclami trasmessi alla Commissione centrale, il calcolo della quota e' effettuato comprendendo provvisoriamente fra i vincitori anche i reclamanti, il premio dei quali viene pero' accantonato.
Qualora tutti i suddetti reclami siano accolti, la quota diventa definitiva. Se uno o piu' reclami sono respinti, si attende il decorso del termine di decadenza per il ricorso all'autorita' giudiziaria, dopo di che se nessun giudizio e' stato promosso, si procede alla nuova ripartizione della massa premi, escludendo dal numero dei vincitori quelli il cui reclamo e' stato respinto.
Qualora, invece, sia stato promosso giudizio, le quote relative rimangono accantonate fino al passaggio in giudicato della sentenza.
Art. 19
#Comma 1
Il regolamento di ogni giuoco o concorso deve precisare quali sono i dati ufficiali da servire per la determinazione degli esiti degli eventi oggetto del pronostico, nonche' dell'esatta risposta da dare ai quesiti.
Art. 20
#Comma 1
((Per la raccolta delle schede e per la riscossione delle poste i gestori si avvalgono anche delle ricevitorie del lotto. Per il disimpegno delle funzioni predette i gestori possono altresi' autorizzare persone ed enti non appartenenti alla propria Amministrazione.
Il regolamento del giuoco o del concorso deve indicare se i ricevitori debbono essere considerati come rappresentanti del gestore o se come agenti in proprio.
I gestori sono tenuti a consentire ai propri ricevitori di provvedere anche alla raccolta delle schede ed alla riscossione delle poste degli altri giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici esercitati a norma del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496)).
Art. 21
#Comma 1
Lo svolgimento tecnico di ogni giuoco o concorto deve prevedere in ogni caso, il verificarsi di uno o piu' vincitori tra i partecipanti.
Art. 22
#Comma 1
Nel caso di opposizione da parte di terzi al pagamento di uno qualsiasi dei premi, compresi quelli determinati in misura provvisoria, a norma dell'art. 18, il pagamento stesso e' sospeso in tutto o in parte soltanto in seguito a pignoramento o sequestro, regolarmente eseguiti presso il gestore del concorso o presso chi e' responsabile del monte premi, ed ottenuti contro l'esibitore della figlia, o contro il nominativo indicato su di essa o sulla matrice.
L'importo del premio di cui sia sospeso il pagamento puo' essere pagato a chi di ragione, in base a sentenza passata in giudicato, oppure in seguito a conciliazione della lite, effettuata con le norme del Codice di procedura civile, od a transazione tra le parti.
Art. 23
#Comma 1
Agli effetti del presente regolamento deve intendersi per gestore la persona fisica o giuridica che provvede con propria organizzazione allo svolgimento delle operazioni del giuoco o del concorso.
Acquistano la qualifica di gestori lo Stato e gli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, se assumono direttamente l'organizzazione e l'esercizio delle attivita' di giuoco.
Comma 2
ATTIVITA' DI GIUOCO RISERVATE ALLO STATO - A) Gestione diretta
Art. 24
#Comma 1
((Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, stabilisce di volta in volta, udito il parere della Commissione di cui all'art. 1, il giuoco di abilita' o il concorso pronostici che lo Stato voglia organizzare ed esercitare a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496. Con proprio decreto il Ministro per le finanze approva il regolamento del giuoco o del concorso)).
Art. 25
#Comma 1
La gestione dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici di cui all'articolo precedente e' demandata allo Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, che la esercita per mezzo delle Intendenze di finanza.
Art. 26
#Comma 1
((Alla direzione delle attivita' di giuoco gestite direttamente dallo Stato e' preposto un Comitato centrale, presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato alle finanze e del quale fanno parte le medesime persone che compongono la Commissione di cui all'art. 1.
Le funzioni di vice presidente del Comitato sono assunte dal capo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie)).
Il segretario della predetta Commissione esercita le funzioni di segretario presso il Comitato centrale.
Il capo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie cura la esecuzione pratica dell'organizzazione e provvede alla risoluzione delle questioni che hanno carattere d'urgenza e l'adempimento degli altri compiti che eventualmente gli sono assegnati dal Comitato centrale, il quale deve ratificare i provvedimenti adottati.
Art. 27
#Comma 1
La Commissione centrale, prevista dall'art. 17, e' composta da un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo di grado superiore al 5°, che la presiede, dal capo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, dai capi delle divisioni concorsi pronostici e le lotterie e da due funzionari di gruppo A di grado non inferiore al 6°, rispettivamente del Ministero dell'interno e della Ragioneria generale dello Stato. In caso di impedimento o di assenza del magistrato, presiede la Commissione il capo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie o chi ne fa le veci.
Assolve le mansioni di segretario un funzionario di gruppo A dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie di grado non inferiore al 9°.
I membri della Commissione ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, su designazione delle rispettive Amministrazioni.
Per decidere in merito ai reclami accolti con riserva, la Commissione deve riunirsi nei giorni tassativamente fissati dal regolamento del giuoco o del concorso.
La Commissione provvede anche a determinare le quote da pagare ai vincitori nel caso previsto dall'art. 18.
Art. 28
#Comma 1
Le schede di partecipazione possono essere gia' predisposte per comprovare l'avvenuto pagamento della posta, oppure debbono essere munite di uno speciale contrassegno a comprova del pagamento suddetto.
Le Intendenze di finanza tengono una speciale contabilita' delle schede o dei contrassegni.
Puo' essere stabilito che le speciali contabilita' siano tenute solamente dalle sedi estrazionali.
Le speciali contabilita' di cui sopra si riferiscono alle schede od ai contrassegni ricevuti, a quelli consegnati agli incaricati della vendita e a quelli impiegati da questi ultimi, alla riscossione delle poste di partecipazione ed al loro versamento nel c/c (postale di cui al comma seguente.
Tutte le somme provenienti dall'incasso delle poste debbono essere versate in un apposito conto corrente postale intestato al Ministero delle finanze, Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.
Qualsiasi prelevamento dal c/c suddetto puo' essere effettuato solamente a firma dell'Ispettore generale per il lotto e le lotterie o da persona da lui delegata.
Art. 29
#Comma 1
Il ricevimento delle schede di partecipazione e l'incasso delle poste sono affidati alle ricevitorie del lotto.
E' in facolta' dell'Amministrazione di incaricare anche enti e privati che diano sicura garanzia. In questo caso sara' richiesta dall'Amministrazione una congrua cauzione.
Le ricevitorie del lotto possono essere incaricate del pagamento dei premi d'importo singolo non superiore a L. 50.000.
Art. 30
#Comma 1
Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, stabilisce di volta in volta, con suo decreto, il compenso dovuto agli incaricati di cui all'articolo precedente. Detto compenso puo' essere determinato per ogni scheda, ritirata o bollino applicato oppure in misura percentuale sull'importo delle poste riscosse.
Art. 31
#Comma 1
Presso le Intendenze di finanza stabilite dal Ministero delle finanze, deve essere nominata una Commissione chiamata ad adempiere alle operazioni previste dagli articoli 6 e 13 e a decidere sui reclami ai sensi dell'art. 16.
La Commissione e' composta dall'Intendente di finanza o da un suo rappresentante, da un funzionario amministrativo di prefettura in rappresentanza del prefetto, e da un rappresentante del sindaco.
Art. 32
#Comma 1
I risultati del giuoco o del concorso possono essere resi noti mediante la pubblicazione di essi su un apposito bollettino ufficiale o sul bollettino ufficiale delle estrazioni del lotto.
Art. 33
#Comma 1
I premi possono essere preventivamente stabiliti in misura percentuale rispetto all'incasso lordo di ogni giuoco o concorso periodico. Puo' anche essere stabilito che uno o piu' premi siano determinati nel loro ammontare. In ogni caso la somma dei premi determinati nel loro ammontare e di quelli a percentuale non deve superare la percentuale dell'intero incasso lordo destinata a costituire la massa premi.
La massa premi puo' anche essere distribuita in parti eguali fra determinate categorie di vincitori, osservate le norme del presente regolamento.
Art. 34
#Comma 1
Nel caso di pignoramento o sequestro di premi, di cui all'art. 22 di questo regolamento, il pagamento puo' aver luogo nei casi previsti nell'art. 502 del regolamento di contabilita' generale dello Stato e quando, secondo le norme del Codice di procedura civile, sia cessata l'efficacia del pignoramento o del sequestro.
L'importo del premio, di cui sia sospeso il pagamento, e' depositato presso la Cassa depositi e prestiti.
L'autorita' giudiziaria, innanzi alla quale pende la controversia, puo', sull'accordo delle parti, disporre che la somma sia investita in titoli dello Stato, che saranno depositati presso la Cassa depositi e prestiti per essere consegnati a chi di ragione, alle condizioni previste nell'ultimo comma dell'art. 22.
Art. 35
#Comma 1
La gestione diretta da parte dello Stato dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici, si effettua integralmente attraverso il bilancio statale.
I proventi derivanti dall'esercizio delle predette attivita' affluiscono al capitolo 91 del bilancio dell'entrata esercizio 1950-51 e a quello corrispondente degli esercizi successivi.
Per le spese saranno istituiti appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per provvedere:
a) al pagamento dei premi ai vincitori;
b) al rimborso spese di viaggio e indennita' di missione spettanti ai funzionari incaricati della sorveglianza, organizzazione e controllo dei giuochi e concorso pronostici;
c) alle spese di organizzazione ed esercizio delle predette attivita' e per tutte le altre occorrenze che eventualmente dovessero verificarsi in dipendenza della gestione delle attivita' stesse;
d) ai compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, ai funzionari incaricati della organizzazione ed esercizio delle predette attivita' di giuoco, nonche' della tenuta e del riscontro delle relative contabilita'.
Ai pagamento dei premi ai vincitori puo' essere provveduto con fondi messi a disposizione del capo dello Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, mediante aperture di credito a suo favore, giusta l'art. 283 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.
Art. 36
#Comma 1
Ultimato il ciclo di ogni giuoco di abilita' o concorso pronostici, l'Ispettore generale per il lotto e le lotterie compila una dettagliata relazione amministrativo-contabile della gestione, che e' trasmessa per l'approvazione al Ministro per le finanze.
Comma 2
B) Gestione per mezza di persone fisiche o giuridiche
Art. 37
#Comma 1
((Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, stabilisce a quale persona fisica o giuridica debba essere affidata la gestione di una delle attivita' di giuoco di cui lo Stato intenda effettuare l'esercizio)).
Art. 38
#Comma 1
L'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie predispone un capitolato comprendente tutti gli oneri facenti carico all'assuntore ed invita quelle persone fisiche o giuridiche che, a suo giudizio, ritenga in possesso dei dovuti requisiti, a dichiarare quale misura di raggio richiedono per la gestione del giuoco o del concorso.
Art. 39
#Comma 1
L'ente o la persona, cui il Ministro per le finanze ha deciso di affidare la gestione, deve versare una adeguata cauzione.
In caso di inadempienza o di irregolarita' nella gestione, puo' essere stabilita a carico dell'assuntore una penalita' che puo' giungere fino all'incameramento della cauzione.
Art. 40
#Comma 1
Nella convenzione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, saranno stabilite la misura dell'aggio e le modalita' della gestione, tenute presenti le norme del presente regolamento.
Art. 41
#Comma 1
((Il regolamento del giuoco o del concorso e' approvato con decreto del Ministro per le finanze)).
Art. 42
#Comma 1
Tutto lo svolgimento del giuoco o del concorso avviene sotto il controllo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie e delle Intendenze di finanza.
Il controllo suddetto non esime il gestore dal rispondere delle eventuali responsabilita' a lui imputabili in conseguenza della gestione.
Il gestore deve avere la propria sede generale in Roma e dovra' costituire un Comitato direttivo del quale deve far parte un rappresentante del Ministero delle finanze.
Le Commissioni previste dagli articoli 6 e 13 e quella prevista dall'art. 17, hanno rispettivamente composizione analoga a quella stabilita negli articoli 27 e 31.
In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facolta' di fare intervenire alle operazioni del giuoco o del concorso propri funzionari con funzioni ispettive.
Art. 43
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734))
Art. 44
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1962, N. 806))
Art. 45
#Comma 1
Il gestore sceglie le persone e gli enti autorizzati al ricevimento delle schede ed alla riscossione delle poste.
Detti incarichi possono essere assunti dalle ricevitorie del lotto dietro autorizzazione concessa, di volta in volta, dal Ministero.
Nessuna responsabilita' puo' essere tuttavia fatta risalire all'Amministrazione nell'assolvimento degli incarichi suddetti da parte dei gestori delle ricevitorie del lotto, i quali, nell'esercizio di dette attivita', non sono da considerarsi incaricati di un pubblico servizio.
Art. 46
#Comma 1
Tutte le riscossioni effettuate dal gestore debbono essere versate, nel termine che deve essere indicato nella convenzione, in un apposito c/c postale, intestato al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.
Il gestore puo' essere autorizzato a trattenersi a titolo di acconto sulle riscossioni suddette una percentuale sull'incasso, che in ogni caso non puo' essere superiore ai 9/10 dell'aggio convenuto.
La liquidazione finale dell'aggio spettante al gestore avviene alla fine della convenzione o nell'epoca indicata nella medesima.
Nessun prelevamento dal c/c postale puo' essere fatto se non a firma dell'Ispettore generale per il lotto e le lotterie o da persona da lui delegata.
Art. 47
#Comma 1
Il gestore e' obbligato a tenere presso ogni sede di zona, sotto il controllo delle Intendenze di finanza, una apposita contabilita' sia del movimento di entrata ed uscita delle schede o dei bollini di contrassegno, sia delle poste riscosse e del loro versamento nel c/c postale di cui all'art. 46. Un'altra contabilita' generale sara' tenuta dal gestore presso la sede generale in Roma, che verra' controllata a cura di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore ali settimo.
Art. 48
#Comma 1
Le Intendenze di finanza designate tengono speciali contabilita' analoghe a quelle previste dall'art. 28.
Puo' essere stabilito che il controllo e l'accertamento delle riscossioni effettuate dal gestore nonche' il movimento relativo alle schede o ai bollini di contrassegno sia affidato alla Societa' italiana Autori ed Editori, alla quale sara' corrisposto un compenso da concordarsi con apposita convenzione.
Presso l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, sulla scorta delle contabilita' speciali tenute dalle Intendenze di finanza o dalla S.I.A.E., e sotto il diretto controllo del funzionario della Ragioneria generale dello Stato di cui all'articolo precedente, sara' tenuta una apposita contabilita' generale, soggetta a riscontro da parte della Corte dei conti.
Art. 49
#Comma 1
L'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie mette a disposizione del gestore i fondi - prelevando le relative somme dal c/c postale - per il pagamento dei premi ai vincitori, determinati a norma del regolamento del giuoco o del concorso.
Periodicamente il gestore deve render conto dei premi pagati e di quelli di cui, per qualsiasi motivo, non sia stato possibile effettuare il pagamento. L'importo dei premi non pagati deve essere dal gestore versato nel c/c postale intestato all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.
Art. 50
#Comma 1
I proventi dell'operazione, ricavati dalla, contabilita' di cui all'art. 48 e l'importo dei premi perduti affluiscono sul capitolo d'entrata del bilancio statale, previsto dall'art. 35.
Art. 51
#Comma 1
I risultati ottenuti dall'esercizio del giuoco o del concorso, formeranno oggetto da parte dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie di una dettagliata relazione amministrativa contabile, la quale e' trasmessa per l'approvazione al Ministro per le finanze.
Attivita' di giuoco riservate al Comitato Olimpico Nazionale italiano e all'Unione Nazionale per l'incremento delle Razze Equine.
Art. 52
#Comma 1
I regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle attivita' di giuoco riservate al C.O.N.I. e all'U.N.I.R.E., a mente dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sono approvati con decreto del Ministro per le finanze.
Art. 53
#Comma 1
L'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie e le Intendenze di finanza sorvegliano e controllano lo svolgimento delle attivita' di giuoco di cui all'articolo precedente.
Il controllo suddetto non esime gli enti menzionati nell'art. 52 e gli eventuali gestori, dal rispondere, nei limiti stabiliti dal presente regolamento e da quelli speciali di ciascun concorso, delle responsabilita' ad essi eventualmente imputabili in conseguenza dell'esercizio e della gestione del giuoco o del concorso.
Il Ministero delle finanze si riserva di nominare un proprio rappresentante presso l'Ufficio o il Comitato centrale preposti dagli enti alla direzione del giuoco o del concorso. Puo' stabilire altresi' che propri rappresentanti facciano parte delle Commissioni previste dagli articoli 6, 13 e 17.
In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facolta' di fare intervenire alle operazioni del giuoco o del concorso propri funzionari con funzioni ispettive.
Art. 54
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734))
Art. 55
#Comma 1
Le ricevitorie del lotto, possono, dietro autorizzazione concessa di volta in volta dal Ministero, accettare l'incarico di ricevere le schede di partecipazione e riscuotere le poste da parte dei concorrenti.
Esse possono altresi' essere autorizzate a funzionare da centri fiduciari di raccolta delle matrici e delle poste di partecipazione ricevute direttamente da altri incaricati del gestore.
Nessuna responsabilita' puo' essere tuttavia fatta risalire al Ministero delle finanze nell'assolvimento degli incarichi suddetti da parte dei gestori delle ricevitorie del lotto, i quali nell'esercizio di dette attivita', non sono da considerarsi incaricati di un pubblico servizio.
Art. 56
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 2002, N. 66))
Art. 57
#Comma 1
Le schede di partecipazione divengono valide solo se portano impresso od applicato un particolare contrassegno, stabilito dal Ministero delle finanze.
L'impressione del contrassegno e la fabbricazione di esso e' a carico degli enti indicati nell'art. 52.
Il Ministero delle finanze regolera' a mezzo di appositi organi di controllo, con opportune cautele e con determinati controlli, le operazioni suddette, nonche' lo invio agli uffici del gestore dei contrassegni o delle schede contrassegnate.
Art. 58
#Comma 1
Gli enti indicati nell'art. 52 ed i loro eventuali gestori, sono obbligati alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico della dotazione delle schede gia' contrassegnate o dei bollini di contrassegno.
Il registro di carico e scarico, costituito da uno generale al centro e da tanti singoli registri quante sono le zone del gestore, deve constare di pagine progressivamente numerate e deve essere preventivamente vidimato dall'organo di controllo che sara' fissato dal Ministero delle finanze.
Il registro di carico e scarico non deve portare cancellature, correzioni od abrasioni, e gli eventuali errori devono essere rettificati mediante successive scritture opportunamente vistate dall'organo di controllo di cui sopra.
Le registrazioni di carico dei bollini di contrassegno o delle schede contrassegnate si effettuano sulla scorta dei documenti di invio, vistati dagli organi di controllo di cui all'art. 57.
Le registrazioni di scarico si eseguono, dopo la chiusura di ogni giuoco o concorso periodico.
L'organo di controllo stabilito dal Ministero delle finanze, vista, periodicamente, le operazioni di carico, e, dopo l'espletamento di ogni giuoco o concorso periodico, le operazioni di scarico.
Il registro di carico e scarico deve essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari preposti al controllo e alla vigilanza.
Art. 59
#Comma 1
Esaurito il ciclo annuale del giuoco o del concorso, a svolgimento periodico, o comunque ultimato un tipo di giuoco o concorso, gli enti di cui all'art. 52 o i loro eventuali gestori, devono, entro venti giorni dalla fine dell'ultimo giuoco o concorso periodico o dalla definitiva ultimazione di essi, provvedere alla resa dei contrassegni o delle schede giacenti ed alla contemporanea chiusura del registro di carico e scarico.
Verificandosi durante lo svolgimento del giuoco o del concorso, od accertandosi in sede di chiusura del registro di carico e scarico, la mancanza di contrassegni o di schede gia' contrassegnate, gli enti indicati nello art. 52, in solido con i loro eventuali gestori, sono tenuti a versare all'Erario i corrispettivi tributi che sarebbero dovuti sul tipo di contrassegno o di scheda contrassegnata mancanti.
In caso di mancanza di schede multiple da sistema, i tributi dovuti sono quelli corrispondenti alla massima giuocata che con la scheda stessa e' possibile effettuare.
I tributi non sono dovuti se la mancanza dei contrassegni o della scheda si e' verificata indipendentemente dalla volonta', previggenza, cautela e diligenza dei gestori.
Il discarico dei contrassegni e delle schede mancanti dovra' essere autorizzato di volta in volta dal Ministero delle finanze.
E' in facolta' del Ministero delle finanze di richiedere agli enti indicati nell'art. 52 e dai loro eventuali gestori una cauzione a garanzia dell'importo dei tributi dovuti sui bollini di contrassegni e sulle schede risultati mancanti.
Art. 60
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 2002, N. 66))
Art. 61
#Comma 1
I funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale del Ministero delle finanze appositamente delegati, e quelli della Societa' italiana Autori ed Editori sono abilitati a compiere presso gli uffici del gestore, i suoi incaricati ed i ricevitori autorizzati, gli accertamenti che si rendessero necessari ai fini dell'esatta percezione dei tributi dovuti all'Erario.