DECRETO-LEGGE

D.L. 378/1992 - DECRETO-LEGGE 17 settembre 1992, n. 378

DECRETO-LEGGE 17 settembre 1992, n. 378

Numero 378 Anno 1992 GU 18.09.1992 Codice 092G0422

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

1. L'articolo 1 del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - I contratti di borsa sono soggetti ad una tassa speciale che si applica nei modi e nelle misure in seguito determinati.
Nella denominazione dei contratti di borsa, agli effetti della tassa, si intendono compresi:
a) i contratti, siano fatti in borsa o anche fuori borsa, tanto a contanti, quanto a termine, fermi, a premio o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, di cui formino oggetto i titoli di debito dello Stato, delle province, dei comuni e di enti morali; le azioni ed obbligazioni di società, comprese le cartelle degli istituti di credito fondiario, e in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in borsa;
b) le compre-vendite a termine di valori in moneta o verghe, siano fatte in borsa o anche fuori borsa;
c) le compre-vendite, a termine, di derrate e merci, stipulate secondo gli usi di borsa, in borsa o anche fuori, purchè in questo caso vi sia l'intervento di uno o più mediatori iscritti. Non sono comprese nella presente disposizione le operazioni di sconto di cambiali.
La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, nonchè le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale e quelli riguardanti trasferimenti effettuati fra soggetti, società od enti, tra i quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma,
(( numeri 1) e 2))
), del codice civile, o fra società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un medesimo soggetto. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in società. Sono esenti dalla tassa le transazioni fatte con non residenti. Sono altresì esenti le negoziazioni e i trasferimenti dei contratti trattati nel mercato dei contratti uniformi a termine relativi a titoli di Stato, di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.".
2. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, modificato dal comma 1, dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è sostituito dal seguente:
"1. La tabella allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:
TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI
DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*)


Per ogni 100.000
o frazione di L. 100.000
a) Conclusi direttamente tra i contraenti
o con l'intervento di soggetti diversi
da quelli di cui alle lettere b) e c):

azioni, quote e partecipazioni in
società di ogni tipo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
valori in moneta o verghe (**). . . . . . . . . . . . . . . . . 100
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni. . . . . . . . . . . . 16
b) Conclusi direttamente tra banchieri e
privati, o con l'intervento di agenti di
cambio o banche iscritte all'albo di cui
al regio decreto-legge 20 dicembre 1932,
n. 1607, convertito dalla legge 20 aprile
1933, n. 504, o commissionarie di borsa o
società di intermediazione mobiliare:

azioni, quote e partecipazioni in società
di ogni tipo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
valori in moneta o verghe (**). . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni. . . . . . . . . . 9 (***)
c) Conclusi tra agenti di cambio o società
di intermediazione mobiliare:

azioni, quote e partecipazioni in società
di ogni tipo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 valori in moneta o verghe (**). . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni . . . . . . . . . . 9 (***)

(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito
in L. 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera c) aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo per i quali l'importo è stabilito in L. 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a L. 400.000.



(**) Sono esenti i contratti per contanti.
(***) L'imposta dovuta non può superare l'importo di L.
1.800.000.".

Art. 2

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Art. 3

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Art. 4

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Art. 5

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 settembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
BARUCCI, Ministro del tesoro
GORIA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI