Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4, lettera a)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2" sono abrogate le parole "di cui il 30 per cento" fino alla fine della lettera d) del presente decreto.
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Ai relativi oneri il Ministero del tesoro provvede mediante la contrazione di mutui decennali con istituzioni creditizie; per il pagamento delle relative rate di ammortamento è autorizzata la spesa annua di lire 20 miliardi con decorrenza dal 1994 e di lire 70 miliardi dal 1995. Al conseguente onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 90 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
I relativi contratti possono essere affidati ai medesimi soggetti proponenti e loro consorzi, sentito il comitato di cui all'articolo 7 della citata legge n. 46 del 1982.
"g-bis) imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443".
Art. 2-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 2-ter
#Comma 1
1. Le disponibilità residue complessive al 31 dicembre 1993 del capitolo 7553 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernenti gli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera c), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono destinate a consentire nell'anno 1994 interventi in termini attualizzati per le finalità di cui alla lettera b) del primo comma del medesimo articolo 3. Al fine di consentire, nell'anno 1994, l'urgente completamento di programmi produttivi necessari per il settore aeronautico della Difesa, da definire mediante apposite intese tra il Ministero della difesa ed i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sostiene l'onere di ammortamento, per capitale ed interessi, relativo a mutui contratti dall'impresa fornitrice utilizzando per lo scopo le disponibilità per gli anni 1994 e seguenti relative agli interventi di cui alla lettera c) del primo comma del medesimo articolo 3. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle medesime imprese sono corrisposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente agli istituti di credito mutuanti"))
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, per l'emanazione del decreto di concessione delle agevolazioni, è differito di due anni. Per dette operazioni continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 54, comma 7) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessi semplici di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, non ancora liquidati alla predetta data, sono calcolati al tasso di riferimento vigente al 31 dicembre di ciascuno degli anni cui le rate di contributo si riferiscono".
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 26 settembre 1995, n. 406 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1995, n. 503, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "La disposizione di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, si applica anche per l'anno 1995".
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
" 3. Gli enti locali di cui al comma 1 sono autorizzati a negoziare, con gli istituti di credito di cui al comma 3-quater, aperture di credito a fronte di deliberazioni di alienazioni di beni di loro proprietà. Le deliberazioni devono riportare i valori di stima dei beni da alienare. Gli utilizzi delle aperture di credito sono versati, per gli enti assoggettati alle disposizioni sulla tesoreria unica, nella contabilità fruttifera aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato e sono immediatamente ed integralmente utilizzabili dagli enti locali per le finalità previste dai commi precedenti, nonchè per spese di manutenzione straordinaria o per altre spese in conto capitale incrementative del patrimonio degli enti. Al rimborso degli utilizzi, compresi gli oneri da essi derivanti, si provvede comunque con i fondi provenienti dalle alienazioni.
3-bis. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 sono assistiti anche da garanzia, da costituirsi mediante emissione di delegazione di pagamento da rilasciarsi secondo i limiti ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Tale garanzia diviene operativa qualora, entro 24 mesi dalla data del primo utilizzo delle aperture di credito, le alienazioni di cui al comma 3 non siano state realizzate.
3-ter. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 non godono di alcuna garanzia da parte dello Stato, anche nell'ipotesi di successive situazioni di insolvenza degli enti stessi.
3-quater. Con decreto del Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono designati gli istituti di credito con i quali gli enti locali sono autorizzati a negoziare le aperture di credito di cui al comma 3, e sono altresì stabilite le relative condizioni e modalità, intese prioritariamente a semplificare ed a rendere tempestive le decisioni operative degli enti stessi".
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Restano ferme le disposizioni relative al conto fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive norme di attuazione.
Comma 3
Il D.L. 28 giugno 1995, n. 250 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 349 ha disposto che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 1995.
Art. 7-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
" a) il 70 per cento è destinato alla erogazione di mutui, ad un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso ufficiale di sconto, per il finanziamento di opere di consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria e valorizzazione degli immobili di cui all'articolo 2. Le somme derivanti dal rimborso dei mutui, nonchè i relativi interessi attivi vengono introitati dall'Istituto regionale per le Ville venete e riutilizzati ai sensi della presente legge, in aggiunta al contributo annuale previsto dalla medesima;".
Art. 8-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 8-ter
#Comma 1
1. Il termine stabilito nell'articolo unico della legge 10 maggio 1983, n. 191, è prorogato al 31 dicembre 2000))
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
"I maggiori introiti da pedaggio derivanti dall'eventuale eccedenza delle tariffe effettivamente applicate rispetto a quelle previste in convenzione, nonchè dai sovrapprezzi di cui al comma precendente, devono essere versati sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla copertura degli interventi di cui al primo comma, e successivamente al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane secondo modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro del tesoro e saranno dal Fondo stesso impiegati per il pagamento delle rate dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse dalle società concessionarie autostradali, con garanzia dello Stato, e rimaste insolute.".
Art. 9-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 settembre 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro del tesoro
GNUTTI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato PAGLIARINI, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
PREVITI, Ministro della difesa
POLI BORTONE, Ministro delle
risorse agricole, alimentari e
forestali
MASTELLA, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
PODESTÀ, Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e
tecnologica
URBANI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
FISICHELLA, Ministro per i beni
culturali e ambientali
culturali e ambientali
Visto, il Guardasigilli: BIONDI