Il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1992.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 18.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Art. 3
#Comma 1
Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono riportate nel ruolo Arma dei carabinieri in aumento al numero dei corrispondenti gradi stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974.