Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Conseguentemente la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come da ultimo sostituita a norma del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto; la dotazione organica nelle qualifiche di medico e medico principale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dal decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, è aumentata di diciannove unità.
Per questo ultimo contingente di personale, restano ferme le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402.
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
ufficiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 sottufficiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.231
carabinieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
b)sottufficiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.539
c)appuntati e finanzieri . . . . . . . . . . . . . . . 372
Art. 4
#Comma 1
amministrativo-contabili di supporto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e ai servizi connessi alla lotta alla criminalità.
Comma 2
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 14- bis del citato decreto-legge n. 276 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1990, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e a partire dagli incrementi di organico in esso previsti, l'aliquota del 15 per cento indicata nel comma 3 del medesimo articolo è fissata al 25 per cento.
3. Alla copertura dei posti portati in aumento in applicazione del comma 1, si provvede, fino al limite del 50 per cento dell'incremento di organico, mediante utilizzazione delle graduatorie dei concorsi espletati nel triennio precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto e in corso di espletamento alla stessa data. Alla copertura dei rimanenti posti e di quelli eventualmente non coperti con le modalità e procedure suindicate e con quelle stabilite dal comma 2, si provvede mediante pubblico concorso anche con le modalità indicate dall'articolo 103, comma secondo, dalla legge 1 aprile 1981, n. 121.
4. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo è
valutata in lire 15.243 milioni per l'anno 1993
ed in lire 27.284 milioni a decorrere dall'anno 1994.
Art. 4-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
l'impiego di personale delle forze di polizia
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
121, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'articolo 18 della stessa legge, predispone un programma pluriennale straordinario di interventi per il triennio 1992-1994, al fine di acquisire opere, infrastrutture ed impianti e mezzi tecnici e logistici, compresi quelli destinati all'equipaggiamento e alle attrezzature di sicurezza, necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture, delle dotazioni e degli apparati strumentali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D. L. 23 settembre 1994, n. 547 convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 1994, n. 644 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) "La durata delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, si intende stabilita nella durata massima di anni 15 e le somme a tal fine autorizzate, non impegnate nell'anno di competenza, possono esserlo nei successivi cinque anni."
Art. 9
#Comma 1
esecutiva del programma. Stipulazione dei contratti e delle convenzioni.
Comma 2
sicurezza;
Ragioneria generale dello Stato;
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
responsabile amministrativo . . . . . . . . . . . . . . n. 32 assistente amministrativo . . . . . . . . . . . . . . . " 36 responsabile amministrativo contabile . . . . . . . . . " 32 ragioniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 36 operatore amministrativo contabile . . . . . . . . . . . " 34
dattilografo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 155
Art. 13
#Comma 1
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 gennaio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
SCOTTI, Ministro dell'interno
ROGNONI, Ministro della difesa
FORMICA, Ministro delle finanze
CIRINO POMICINO, Ministro del
bilancio e della programmazione
economica
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI