DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1987, n. 9

Numero 9 Anno 1987 GU 26.01.1987 Codice 087U0009

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di distribuzione commerciale, nonchè di modificare la vigente disciplina del credito agevolato per il commercio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

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Comma 1

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1. L'articolo 8 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sprovvisti del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita il consiglio comunale stabilisce ai sensi degli articoli 11 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n. 426, i criteri ai quali la commissione comunale per il commercio prevista da tale legge deve attenersi nell'esaminare le domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, della legge stessa. I criteri sono validi fino all'approvazione del piano. La mancata indicazione dei criteri suddetti comporta la sospensione del rilascio delle autorizzazioni relative all'apertura di esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo.
2. A modificazione di quanto disposto dall'articolo 24, secondo comma, secondo periodo, della legge 11 giugno 1971, n. 426, non può essere negata l'autorizzazione amministrativa all'ampliamento della superficie di vendita fino a 200 metri quadrati e al trasferimento nell'ambito del territorio comunale degli esercizi con superficie di vendita non superiore a 200 metri quadrati. In entrambi i casi l'attività deve essere stata esercitata da almeno tre anni. Deve altresì essere rilasciata l'autorizzazione qualora in un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore a 600 metri quadrati si intenda concentrare l'attività di almeno due esercizi dello stesso settore merceologico e operanti nello stesso comune da non meno di tre anni. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative agli esercizi preesistenti.
3. Qualora gli ampliamenti o i trasferimenti di cui al comma 2 richiedano trasformazioni urbanistiche ed edilizie ai sensi degli articoli 1 e seguenti della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, per il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni si applicano le disposizioni stabilite per l'edilizia residenziale dall'articolo 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.
4. Fermo rimanendo quanto disposto dalla legge 28 luglio 1971, n. 558, a modificazione dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge medesima, i sindaci, in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissano i limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio, anche differenziati per settori merceologici, indicando l'ora di apertura antimeridiana non oltre le ore 9 e l'ora di chiusura serale non oltre le ore 20 o, nel periodo dell'anno nel quale è in vigore l'ora legale, non oltre le ore 21.
Nel rispetto dei limiti così fissati l'operatore commerciale può scegliere l'orario di apertura e di chiusura con facoltà, inoltre, di posticipare, sempre rispetto ai predetti limiti, di un'ora l'apertura antimeridiana e corrispondentemente la chiusura serale, che comunque non può avvenire oltre le ore 21.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 28 luglio 1971, n. 558, sono estese agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo e mobili.
6. Sono fatte salve le potestà legislative e le funzioni amministrative attribuite in materia alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano.
7. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, come modificato dalla legge di conversione 6 febbraio 1987, n. 15".
2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1987 e si applicano fino alla data di entrata in vigore della riforma della legislazione sul commercio))

Art. 2

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Art. 3

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Comma 1

1. Il periodo di utilizzo di cui all'articolo 3, quinto comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, modificato dall'articolo 34, sesto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, è elevato ad anni tre, anche per le iniziative i cui programmi non risultano ancora realizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per le operazioni approvate dal Comitato di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è da applicare il tasso agevolato:
a) con il pagamento della prima rata in scadenza in data successiva alla predetta approvazione, per i contratti stipulati anteriormente a tale data, qualora il contratto non contenga già tale applicazione sin dall'inizio dell'operazione di mutuo;
b) sin dall'inizio dei rimborsi per preammortamento e ammortamento, per i contratti stipulati successivamente alla data di approvazione delle corrispondenti operazioni da parte del citato Comitato.
3. Con onere a carico delle disponibilità del fondo previsto dal citato articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, agli istituti di credito che compiono le operazioni di cui al comma 2 è riconosciuta la corresponsione di interessi composti, calcolati al tasso annuo del cinque per cento, sui contributi dello Stato relativamente al periodo che ha inizio con la decorrenza del diritto a detti contributi e termine alla scadenza della rata che precede la prima richiesta documentata di corresponsione dei contributi stessi da parte dei medesimi istituti di credito.
4. Il settimo comma dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"La durata dei finanziamenti non può essere superiore ad anni 10, ad eccezione delle operazioni riguardanti i mercati agro-alimentari ed i centri commerciali, se poste in essere da società promotrici, da realizzare nel Mezzogiorno, per le quali tale durata è di anni 15".
5. I limiti di finanziamento previsti dall'articolo 3, nono e decimo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, già aumentati dall'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, e dall'articolo 9, secondo comma, del decreto-legge 10 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, sono elevati a lire 4 miliardi per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, numeri 1) e 2), della citata legge n. 517 del 1975, e a lire 2 miliardi per gli altri soggetti; limitatamente alle domande presentate agli istituti di credito successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono esclusi dalla concessione del contributo sugli interessi i finanziamenti di importo inferiore a 60 milioni di lire.
6. È raddoppiato il limite di finanziamento previsto dal terzo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887.
7. Per i centri commerciali al dettaglio il limite di finanziamento agevolato per le società promotrici è Fissato in lire 20 miliardi.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato indica con proprio provvedimento, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni del commercio, della cooperazione e dell'associazionismo maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le caratteristiche dei centri commerciali all'ingrosso e di quelli al dettaglio.
8. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è autorizzata, per gli anni 1987 e 1988, la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento del costo al netto dell'IVA per l'acquisto da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 della predetta legge n. 517 del 1975 di strumenti per pesare nuovi e muniti del bollo di verifica prima. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i criteri, le procedure e i tempi per la concessione, la liquidazione e la verifica relative alle predette operazioni.
((4))
8-bis. Sono ammessi alle agevolazioni finanziarie ed alle stesse condizioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, i locali alberghieri non di lusso ed i locali condotti, da agenzie di viaggio.

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 25 marzo 1997 n. 77 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "In luogo del contributo in conto capitale per l'acquisto di strumenti per pesare di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, un credito d'imposta di pari importo da far valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche."

Art. 3-bis

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Comma 1

((1. Il quinto comma dell'articolo 4 della legge 19 maggio 1976, n. 398, è sostituito dal seguente:
"Il trasferimento della titolarità dell'azienda dei commercianti ambulanti per atto tra vivi a favore di terzi comporta il trasferimento dell'autorizzazione, semprechè sia provata l'effettiva cessione dell'azienda e il subentrante sia iscritto nella sezione speciale del registro"))

Art. 3-ter

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Art. 3-quater

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Art. 3-quinquies

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Comma 1

((
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come modificato dall'articolo 9 del decreto - legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, è inserito il seguente:
"4-bis. Quando la circolazione dei prodotti sopra menzionati concerne esclusivamente il loro trasferimento tra i magazzini principali e quelli secondari o tra i magazzini centrali ed i punti di vendita di una stessa impresa di distribuzione, questa, in luogo degli obblighi previsti dai commi precedenti, è tenuta all'emissione di un documento riepilogativo settimanale contenente l'indicazione della ragione sociale, di chi effettua il trasporto, del codice fiscale, del nominativo e dell'indirizzo del destinatario, della qualità e quantità dei prodotti e dell'identificazione del periodo in cui il trasporto è stato effettuato. L'originale del documento è trattenuto dall'impresa mentre la prima e la seconda copia vanno inviate rispettivamente al comune e all'ufficio per la repressione delle frodi competenti per territorio, nei termini indicati dal comma 2. Al documento riepilogativo predetto sono applicabili le disposizioni del successivo comma 9".
))

Art. 3-sexies

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Comma 1

((1. Il comma 7 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, è sostituito dal seguente:
"7. A tutti gli utilizzatori di sostanze zuccherine, ad eccezione di quelli che somministrino al pubblico o che producano alimenti in laboratori annessi a esercizi di vendita o somministrazione, compresi quelli artigiani, e di quelli in possesso del registro di carico e scarico delle materie prime, vidimato dall'ufficio per la repressione delle frodi o del registro modello H-18 vidimato dall'UTIF, è fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le stesse modalità previste dal comma 5 e annotarvi giornalmente per prodotti omogenei i quantitativi delle sostanze zuccherine impiegate))

Art. 3-septies

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Art. 3-octies

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."

Art. 4

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1987

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ZANONE, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
GORIA, Ministro del tesoro
ROMITA, Ministro del bilancio e della
programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1987
Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 11