Il presente decreto non si applica tuttavia alle imprese operanti nelle categorie di attivita' di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunita'.
Testo vigente
Preambolo
Titolo I - FINALITA' E OBIETTIVI
Art. 1
#Comma 1
Finalita' e ambito di applicazione
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Definizioni
Comma 2
Continuano a valere, ove applicabili, le definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
Art. 3
#Comma 1
Obiettivi di risparmio energetico
Comma 2
Gli obiettivi nazionali indicativi di risparmio energetico sono individuati con i Piani di azione sull'efficienza energetica, PAEE, di cui all'articolo 14 della direttiva 2006/32/CE, predisposti secondo le modalita' di cui all'articolo 5, comma 2.
Comma 3
Titolo II - STRUMENTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA Capo I Coordinamento e monitoraggio
Art. 4
#Comma 1
Funzioni di ((Unita' per l'efficienza energetica)) nazionale per
l'efficienza energetica
L'ENEA svolge le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera cc), tramite una struttura, di seguito denominata: "((Unita' per l'efficienza energetica))", senza nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L'((Unita' per l'efficienza energetica)), opera secondo un proprio piano di attivita', approvato congiuntamente a quelli di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
L'ENEA provvede alla redazione di tale piano di attivita' sulla base di specifiche direttive, emanate dal Ministro dello sviluppo economico, ((di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzate a dare attuazione a quanto disposto dal presente decreto oltreche' ad ulteriori obiettivi e provvedimenti attinenti l'efficienza energetica.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ((, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,)) su proposta del Consiglio di amministrazione dell'ENEA e previo parere per i profili di rispettiva competenza del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' con cui si procede alla riorganizzazione delle strutture, utilizzando il solo personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire l'effettivita' delle funzioni dell'((Unita' per l'efficienza energetica)).
Art. 5
#Comma 1
Strumenti di programmazione e monitoraggio
Comma 2
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 LUGLIO 2014, N. 102)).
Art. 6
#Comma 1
Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di efficienza energetica
Comma 2
Con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stabilita la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli obiettivi minimi di risparmio energetico necessari per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3, e successivi aggiornamenti, proposti dall'Unione europea.
Entro i novanta giorni successivi a quelli di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano i provvedimenti e le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma 1.
A decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilita' di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4.((2))
Gli incentivi di diversa natura sono cumulabili nella misura massima individuata, per ciascuna applicazione, sulla base del costo e dell'equa remunerazione degli investimenti, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di appositi rapporti tecnici redatti dall'Unita' per l'efficienza energetica di cui all'articolo 4. Con gli stessi decreti sono stabilite le modalita' per il controllo dell'adempimento alle disposizioni di cui al presente comma.((2))
Congiuntamente a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 169, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Ministro delle sviluppo economico verifica ogni due anni, sulla base dei rapporti di cui all'articolo 5, per ogni regione, le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e ne da' comunicazione al Parlamento.
Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento dell'efficienza energetica nei rispettivi territori.
------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, ha disposto (con l'art. 28, comma 5) che "I commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo del comma 2, lettera f), del presente articolo. Fino al termine di cui al periodo precedente, gli strumenti di incentivazione di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 115 del 2008 possono essere cumulati anche con fondi di garanzia, fondi di rotazione e contributi in conto interesse".
Comma 3
Capo II - Incentivi e strumenti finanziari
Art. 7
#Comma 1
Certificati bianchi
Comma 2
Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, nonche' dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 3, si applicano i provvedimenti normativi e regolatori emanati in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
Ai fini dell'applicazione del meccanismo di cui al presente articolo, il risparmio di forme di energia diverse dall'elettricita' e dal gas naturale non destinate all'impiego per autotrazione e' equiparato al risparmio di gas naturale.
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede alla individuazione delle modalita' con cui i costi sostenuti per la realizzazione dei progetti realizzati secondo le disposizioni del presente articolo, nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi, trovano copertura sulle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale e approva le regole di funzionamento del mercato e delle transazioni bilaterali relative ai certificati bianchi, proposte dalla Societa' Gestore del mercato elettrico, nonche' verifica il rispetto delle regole ((da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1)) ed il conseguimento degli obblighi da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), applicando, salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Art. 8
#Comma 1
Interventi di mobilita' sostenibile
Comma 2
Con accordi volontari con gli operatori di settore, ivi inclusi i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, il Ministero dello sviluppo economico o altri Ministeri interessati e le regioni, sulla base di priorita' e di ambiti di intervento segnalati dalle regioni medesime, promuovono iniziative di mobilita' sostenibile, avvalendosi anche di risorse rinvenenti dagli aggiornamenti della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 19 dicembre 2002, n. 123, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003. In tale ambito, l'((Unita' per l'efficienza energetica)) provvede a definire modalita' per la contabilizzazione dei risparmi energetici risultanti dalle misure attivate ai fini della contribuzione agli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3.
Art. 9
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 MARZO 2011, N. 28))
Comma 2
Capo III - Semplificazione e rimozione degli ostacoli normativi
Art. 10
#Comma 1
Disciplina dei servizi energetici e dei sistemi efficienti di utenza
Comma 2
Ferma restando l'attuazione dell'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 per quanto attiene i sistemi di distribuzione chiusi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le modalita' per la regolazione dei sistemi efficienti di utenza, nonche' le modalita' e i tempi per la gestione dei rapporti contrattuali ai fini dell'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento ,tenendo conto dei principi di corretto funzionamento del mercato elettrico e assicurando che non si producano disparita' di trattamento sul territorio nazionale. Salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, nel caso di inosservanza dei propri provvedimenti, applica l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
((2-bis. Ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) alimentati dal recupero di calore prodotto dai cicli industriali e da processi di combustione spettano i titoli di efficienza energetica di cui ai decreti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alle condizioni, con le modalita' e nella misura definite in una specifica scheda adottata dal Ministro dello sviluppo economico entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione))
Le disposizioni per lo svolgimento di attivita' nel settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi post-contatore, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modifiche, si applicano anche alla fornitura di servizi energetici.
--------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 1 ottobre 2015, n. 154, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2015, n. 189, ha disposto (con l'art. 2, comma 1-quater) che "Ai fini dell'applicazione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, nel caso di soggetti che, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, e la data di entrata in vigore del conseguente provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, erano, anche limitatamente a una parte del suddetto periodo, sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, l'unicita' del soggetto giuridico titolare dell'unita' di produzione e dell'unita' di consumo di energia elettrica e' verificata alla data del 1° gennaio 2016".
Art. 11
#Comma 1
Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari
Comma 2
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 LUGLIO 2014, N. 102.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 LUGLIO 2014, N. 102.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, secondo periodo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in materia di assimilazione alla manutenzione straordinaria degli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, di conservazione, risparmio e uso razionale dell'energia in edifici ed impianti industriali, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, ((di microcogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20,)) nonche' di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, e' sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione fino all'emanazione di apposita normativa regionale che renda operativi i principi di esenzione minima ivi contenuti.
L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non puo' in ogni caso derogare le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica.
Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 351, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finanziabili in riferimento alle dotazioni finanziarie stanziate dall'articolo 1, comma 352, della legge n. 296 del 2006 per gli anni 2008 e 2009, la data ultima di inizio lavori e' da intendersi fissata al 31 dicembre 2009 e quella di fine lavori da comprendersi entro i tre anni successivi.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tale fine la Conferenza dei servizi e' convocata dall'amministrazione competente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
L'autorizzazione di cui al comma 7 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 56. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non puo' comunque essere superiore a centottanta giorni.
Comma 3
Capo IV - Settore pubblico
Art. 12
#Comma 1
Efficienza energetica nel settore pubblico
Comma 2
La pubblica amministrazione ha l'obbligo di applicare le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
La responsabilita' amministrativa, gestionale ed esecutiva dell'adozione degli obblighi di miglioramento dell'efficienza energetica nel settore pubblico, di cui agli articoli 13, 14 e 15 sono assegnati all'amministrazione pubblica proprietaria o utilizzatrice del bene o servizio di cui ai medesimi articoli, nella persona del responsabile del procedimento connesso all'attuazione degli obblighi ivi previsti.
Ai fini del monitoraggio e della comunicazione ai cittadini del ruolo e dell'azione della pubblica amministrazione, i soggetti responsabili di cui al comma 2, trasmettono all'((Unita' per l'efficienza energetica)) di cui all'articolo 4 una scheda informativa degli interventi e delle azioni di promozione dell'efficienza energetica intraprese.
Art. 13
#Comma 1
Edilizia pubblica
Comma 2
Nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici od ad uso pubblico le amministrazioni pubbliche si attengono a quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.
Art. 14
#Comma 1
Apparecchiature e impianti per la pubblica amministrazione
Comma 2
In relazione all'acquisto di apparecchi, impianti, autoveicoli ed attrezzature che consumano energia, gli obblighi della pubblica amministrazione comprendono l'acquisto di prodotti con ridotto consumo energetico, in tutte le modalita', nel rispetto, per quanto applicabile, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, e suoi provvedimenti attuativi.
Art. 15
#Comma 1
Procedure di gara
Comma 2
Agli appalti pubblici non riconducibili ai settori speciali disciplinati dalla parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed aventi ad oggetto l'affidamento della gestione dei servizi energetici e che prevedono unitamente all'effettuazione di una diagnosi energetica, la presentazione di progetto in conformita' ai livelli di progettazione specificati dall'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' la realizzazione degli interventi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi, si applica il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa all'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in mancanza di progetto preliminare redatto a cura dell'Amministrazione.
Alla individuazione degli operatori economici che possono presentare le offerte nell'ambito degli appalti di cui al comma 1, si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Comma 3
Capo V - Definizione di standard
Art. 16
#Comma 1
Qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici
Comma 2
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 LUGLIO 2014, N. 102)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 LUGLIO 2014, N. 102)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 LUGLIO 2014, N. 102)).
Fra i contratti che possono essere proposti nell'ambito della fornitura di un servizio energetico rientra il contratto di servizio energia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, rispondente a quanto stabilito dall'allegato II al presente decreto.
Art. 17
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 LUGLIO 2014, N. 102))
Comma 2
Capo V - Misure di accompagnamento
Art. 18
#Comma 1
Diagnosi energetiche e campagne di informazione
Comma 2
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Unita' per l'efficienza energetica definisce le modalita' con cui assicura la disponibilita' di sistemi di diagnosi energetica efficaci e di alta qualita' destinati a individuare eventuali misure di miglioramento dell'efficienza energetica applicate in modo indipendente a tutti i consumatori finali, prevedendo accordi volontari con associazioni di soggetti interessati.
Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 1, l'Unita' per l'efficienza energetica predispone per i segmenti del mercato aventi costi di transazione piu' elevati e strutture non complesse altre misure quali i questionari e programmi informatici disponibili su Internet o inviati per posta, garantendo comunque la disponibilita' delle diagnosi energetiche per i segmenti di mercato in cui esse non sono commercializzate.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 LUGLIO 2014, N. 102)).
Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 sono stabilite le modalita' con cui le imprese di distribuzione concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di garantire la disponibilita' di diagnosi energetiche a tutti clienti finali.
Ai fini di dare piena attuazione alle attivita' di informazione di cui dall'articolo 4, comma 4, lettera e), l'Unita' per l'efficienza energetica si avvale delle risorse rinvenenti dal fondo di cui all'articolo 2, comma 162, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, assegnate con le modalita' previste dal medesimo comma.
Ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, in materia di diagnosi energetiche e certificazione energetica degli edifici, nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo e fino alla data di entrata in vigore degli stessi decreti, si applica l'allegato III al presente decreto legislativo. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le disposizioni di cui all'allegato III si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti nazionali o regionali. Le regioni e le province autonome che abbiano gia' provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire la coerenza e il graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con i contenuti dell'allegato III.
Comma 3
Titolo III - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19
#Comma 1
Disposizioni finali e copertura finanziaria
Comma 2
Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in conformita' alle modifiche tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a livello comunitario.
All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le parole da: «con modalita' definite con decreto» fino alla fine del comma sono soppresse.
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione.
Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica.
All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 20
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.