DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto.

Numero 441 Anno 1997 GU 23.12.1997 Codice 097G0472

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-11-10;441

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Presunzione di cessione

Comma 2

Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, ne' in quelli dei suoi rappresentanti. Tra tali luoghi rientrano anche le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilita' dell'impresa.


La disponibilita' delle sedi secondarie, filiali o succursali, nonche' delle dipendenze, degli stabilimenti, dei negozi, dei depositi, degli altri locali e dei mezzi di trasporto che non emerga dalla iscrizione al registro delle imprese, alla camera di commercio o da altro pubblico registro, puo' risultare dalla dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se effettuata anteriormente al passaggio dei beni, nonche' da altro documento dal quale risulti la destinazione dei beni esistenti presso i luoghi su indicati, annotato in uno dei registri in uso, tenuto ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.


Il rapporto di rappresentanza risulta da atto pubblico, da scrittura privata registrata, da lettera annotata, in data anteriore a quella in cui e' avvenuto il passaggio dei beni, in apposito registro presso l'ufficio IVA competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato, ovvero da comunicazione effettuata all'ufficio IVA con le modalita' previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sempre che di data anteriore al passaggio dei beni.
L'annotazione delle lettere commerciali in appositi registri presso l'ufficio IVA e' consentita solo per il conferimento di incarichi che comportano passaggio di beni.


Art. 2

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Comma 1

Non operativita' della presunzione di cessione

Comma 2

La presunzione di cui all'articolo 1 non opera per le fattispecie indicate nei seguenti commi, qualora vengano osservati gli adempimenti ivi stabiliti.


((COMMA ABROGATO DALLA L. 19 AGOSTO 2016, N. 166, COME MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205)).


La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volonta' del soggetto e' provata da idonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l'obbligo di fornire, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore e' stato determinato.


I beni non esistenti presso l'azienda per effetto di vendite in blocco o di operazioni similari secondo la prassi commerciale risultano, oltre che dalla fattura di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, anche dal documento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1996, progressivamente numerato, da cui risulti natura e quantita' dei beni, nonche' la sottoscrizione del cessionario che attesti la ricezione dei beni stessi. Il cedente annota, altresi', soltanto nell'esemplare del documento di trasporto in suo possesso, l'ammontare complessivo del costo sostenuto per l'acquisto dei beni ceduti.


Art. 3

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Comma 1

Presunzione di acquisto

Comma 2

I beni che si trovano in uno dei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni si presumono acquistati se lo stesso non dimostra di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o ad uno degli altri titoli di cui all'articolo 1, nei modi ivi indicati.


Il titolo di provenienza dei beni che formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa e che siano rinvenuti nei luoghi indicati nell'articolo 1, comma 1, risulta dalla fattura, dallo scontrino o dalla ricevuta fiscale aventi le caratteristiche previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, ovvero dal documento previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato dal ricevente, oppure da altro valido documento di trasporto. In mancanza, la presunzione puo' essere superata da un'apposita annotazione nel libro giornale o in altro libro tenuto a norma del codice civile, o in apposito registro tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero nel registro previsto dall'articolo 25 dello stesso decreto, contenente l'indicazione delle generalita' del cedente, la natura, qualita' e quantita' dei beni e la data di ricezione degli stessi.


Art. 4

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Comma 1

Operativita' delle presunzioni

Comma 2

Gli effetti delle presunzioni di cessione e di acquisto, conseguenti alla rilevazione fisica dei beni, operano al momento dell'inizio degli accessi, ispezioni e verifiche.


Le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lettera d) dell'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta, e le consistenze delle rimanenze registrate costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d'imposta oggetto del controllo.


Art. 5

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Comma 1

Norma finale