DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie. (25G00090)

Numero 81 Anno 2025 GU 12.06.2025 Codice 25G00090

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-06-12;81

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Testo vigente

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Preambolo

CAPO I - Modifiche alle disposizioni in materia di adempimenti tributari

Art. 1

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Comma 1

Disposizioni in materia di coefficienti per la determinazione del reddito
dei contribuenti forfetari


Fino alla approvazione dei nuovi coefficienti di redditivita' elaborati sulla base della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2025, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, continuano a determinare il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditivita' previsto nell'allegato 4 alla citata legge n. 190 del 2014, individuato sulla base del codice corrispondente all'attivita' esercitata secondo la classificazione ATECO 2007.


Art. 2

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Comma 1

Fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie
verso i consumatori finali


All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, i soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti».


Art. 3

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Comma 1

Trasmissione dei corrispettivi relativi alle ricariche
dei veicoli elettrici


All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. In considerazione delle peculiarita' tecniche e regolamentari che caratterizzano la ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1, nonche' le modalita' con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilita' dei dati.».


Il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 4

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Comma 1

Modifica dei termini per la trasmissione della certificazione unica per i redditi di lavoro autonomo e per la disponibilita' della dichiarazione dei redditi precompilata per i contribuenti titolari di partita IVA

1. All'articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «Dal 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Nel 2025»;
b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Dal 2026 le certificazioni di cui al comma 6-ter contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.».
2. All'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «A decorrere dal 2026 la dichiarazione precompilata di cui al presente comma viene resa disponibile telematicamente entro il 20 maggio di ciascun anno.».


Art. 5

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Comma 1

Termine di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie


L'articolo 12 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, e' sostituito dal seguente:
«Art. 12 - (Termine annuale di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie) - 1. I soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dai dati relativi al 2025, provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza annuale, entro il termine stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.».


Art. 6

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Comma 1

Semplificazione dei termini di versamento IVA da parte dei soggetti forfetari che effettuano acquisti intracomunitari


All'articolo 1, comma 58, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; e-bis) versano l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi per i quali si rende applicabile l'inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli intracomunitari, entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari».


Comma 2

CAPO II - Modifiche al concordato preventivo biennale

Art. 7

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Art. 8

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Comma 1

Disposizioni in materia di imposta sostitutiva opzionale per il concordato preventivo biennale


All'articolo 20-bis del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le aliquote dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applicano nei limiti di un'eccedenza non superiore a 85.000 euro. Nel caso in cui l'eccedenza sia superiore a 85.000 euro, e limitatamente alla parte che supera tale importo, l'imposta sostitutiva si applica:
a) per i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) per i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle societa', con l'aliquota di cui all'articolo 77 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.».


La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dalle adesioni al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026, purche' non esercitate prima della data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 9

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Comma 1

Introduzione di ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale


Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per l'adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purche' non esercitate prima della data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 10

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Art. 11

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Art. 12

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Comma 1

Semplificazione della procedura di approvazione della metodologia per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale)


All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n.13, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Il parere del Garante per la protezione dei dati personali e' richiesto solo nei casi in cui il decreto introduca modifiche al percorso metodologico di calcolo.».


Art. 13

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Comma 1

Deduzione del costo del lavoro incrementale


In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, 212, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per l'adesione al concordato relative al biennio 2025- 2026.


Art. 14

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Comma 1

Introduzione di soglie per le proposte di concordato preventivo biennale elaborate nei confronti di soggetti con elevato livello di affidabilita' fiscale


All'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. La proposta di reddito concordato di cui al comma 1 non puo' eccedere il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, della misura:
a) del 10 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilita' fiscale pari a 10;
b) del 15 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilita' fiscale pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
c) del 25 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilita' fiscale pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.
3-ter. Laddove la proposta, tenuto conto di quanto disposto al comma 3-bis, risulti inferiore rispetto ai valori di riferimento settoriali individuati nella metodologia di cui al comma 1, la limitazione di cui al comma 3-bis non trova applicazione.
3-quater. La disposizione di cui al comma 3-bis si applica anche per la determinazione della proposta di valore della produzione netta rilevante ai fini della imposta regionale sulle attivita' produttive di cui all'articolo 17.».


Art. 15

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Comma 1

Modifiche relative alle cause di decadenza dal concordato preventivo biennale


Comma 2

CAPO III - Modifiche alle disposizioni in materia di contenzioso tributario

Art. 16

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Comma 1

Disposizioni integrative e correttive in materia contenzioso tributario


Comma 2

CAPO IV - Modifiche alle disposizioni in materia di sistema sanzionatorio tributario

Art. 17

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Comma 1

Modifiche alle disposizioni legislative in materia doganale nonche' al sistema sanzionatorio doganale e delle accise


Art. 18

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Art. 19

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Comma 1

Disposizioni in tema di definizione agevolata delle sanzioni tributarie e disposizioni di coordinamento


Art. 20

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Comma 1

Modifica all'articolo 69 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e disposizioni di coordinamento

1. All'articolo 69, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «dell'imposta dovuta» sono aggiunte le seguenti: «, con un minimo di 250 euro»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «delle imposte dovute» sono aggiunte le seguenti: «, con un minimo di 150 euro».
2. All'articolo 41 del testo unico delle sanzioni tributarie e amministrative, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «dell'imposta dovuta» sono aggiunte le seguenti: «, con un minimo di 250 euro»;
b) al secondo periodo dopo le parole: «delle imposte dovute» sono aggiunte le seguenti: «, con un minimo di 150 euro».


Comma 2

CAPO V - Disposizioni in materia di accertamento

Art. 21

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Art. 22

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Comma 1

Disposizioni in materia di sospensione e proroga dei termini
nel procedimento di accertamento


A decorrere dal 31 dicembre 2025, la sospensione dei termini di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applica agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, emessi dall'Agenzia delle entrate.


Art. 23

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Comma 1

Recupero delle misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato


Comma 2

CAPO VI - Disposizioni finali

Art. 24

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Art. 25

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Comma 1

Entrata in vigore


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.