I rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da uno o piu' contratti di programma. I contratti di programma sono stipulati per un periodo minimo di cinque anni, ((e sono redatti in linea con gli obiettivi del DSPM di cui all'articolo 1, comma 7, assicurando la piena conformita' alla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012,)) e per definire altresi' la programmazione degli investimenti, anche previsti da specifiche disposizioni di legge, relativi alla manutenzione, al rinnovo e alla sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria, nel rispetto dei principi e parametri fondamentali di cui all'allegato II del presente decreto. ((Il contratto di programma contiene altresi' gli obiettivi intermedi e finali e i traguardi intermedi e finali, espressi in termini quantitativi o qualitativi, da conseguire entro le scadenze temporali stabilite e gli indicatori di performance, nonche' i criteri di qualita', stabiliti in conformita' con quanto previsto dall'allegato V alla direttiva 2012/34/UE.)) Le condizioni dei contratti di programma e la struttura dei pagamenti ai fini dell'erogazione di fondi al gestore dell'infrastruttura sono concordate in anticipo e coprono l'intera durata del contratto. ((Per le finalita' di cui al terzo periodo, nonche' ai fini della programmazione della spesa degli investimenti ferroviari previsti dal contratto di programma, il gestore trasmette il cronoprogramma di spesa e procedurale degli interventi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze.)) Nelle more della stipula dei nuovi contratti di programma per il periodo 2016-2020 e sino all'efficacia degli stessi, il contratto di programma parte servizi 2012-2014, stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., e' prorogato, ai medesimi patti e condizioni gia' previsti, per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 con l'aggiornamento delle relative Tabelle.
Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene ai profili finanziari, entro il mese di giugno dell'anno precedente all'inizio di ciascun quinquennio programmatorio sottopone lo schema di contratto all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), che adotta la relativa delibera entro trenta giorni. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili informa l'organismo di regolazione, che si esprime entro quindici giorni relativamente ai profili di competenza, e, mediante il gestore dell'infrastruttura, i richiedenti e, su loro richiesta, i richiedenti potenziali, sul contenuto dello schema di contratto di programma, al fine di consentire agli stessi di esprimersi al riguardo prima che esso sia sottoposto all'approvazione del CIPESS.
La delibera del CIPESS e' sottoposta al controllo di legittimita' da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 41, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Al fine di permettere una piu' celere realizzazione degli interventi ferroviari, e' ammessa la registrazione anche parziale della delibera del CIPESS, che diviene efficace limitatamente a quanto oggetto di registrazione. In tal caso, il CIPESS puo' adottare, su richiesta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, una delibera integrativa o modificativa delle parti non registrate. Lo schema di contratto di programma e' sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e il gestore dell'infrastruttura entro quindici giorni dalla registrazione da parte della Corte dei conti della delibera di approvazione del medesimo schema da parte del CIPESS. Il contratto di programma e' trasmesso, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili alle Camere, al Ministero dell'economia e delle finanze e al CIPESS, con apposita informativa. Gli investimenti ferroviari autorizzati e finanziati da specifiche disposizioni di legge sono inseriti di diritto nel contratto di programma in corso alla data di entrata in vigore di dette disposizioni e ne costituiscono parte integrante. Gli aggiornamenti di cui al comma 2-bis danno evidenza di tali investimenti e dei relativi finanziamenti che vi rimangono vincolati ai sensi delle disposizioni di legge.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria provvedono alla sottoscrizione degli aggiornamenti annuali del contratto di programma, in coerenza con quanto previsto dal documento strategico di cui all'articolo 1, comma 7. Gli aggiornamenti di importo pari o inferiore a 5 miliardi di euro complessivi sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa al CIPESS. Per gli aggiornamenti di importo superiore a 5 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi, si applica la procedura di cui al comma 2. Gli aggiornamenti, entro cinque giorni dall'emanazione del decreto di approvazione ovvero, nei casi previsti dal terzo periodo, dalla loro sottoscrizione, sono trasmessi alle Camere, corredati della relazione di cui al comma 2-ter.
Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili riferisce annualmente alle Camere sullo stato di attuazione dei contratti di programma.
Nei contratti di programma di cui al comma 1, e' disciplinata, nel rispetto degli articoli 93, 107 e 108 TFUE, separatamente, la concessione di finanziamenti per far fronte a nuovi investimenti ai fini del miglioramento della qualita' dei servizi, dello sviluppo dell'infrastruttura stessa e del rispetto dei livelli di sicurezza compatibili con l'evoluzione tecnologica, e la concessione di finanziamenti destinati alla manutenzione ordinaria e a quella straordinaria finalizzata al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria.
Il finanziamento puo' essere assicurato con mezzi diversi dai contributi statali diretti, incluso il finanziamento privato.
Nei contratti di programma di cui al comma 1, tenendo in debito conto la necessita' di garantire il conseguimento di elevati livelli di sicurezza, l'effettuazione delle operazioni di manutenzione, nonche' il miglioramento della qualita' dell'infrastruttura e dei servizi ad essa connessi, sono previsti incentivi al gestore per ridurre i costi di fornitura dell'infrastruttura e l'entita' dei diritti di accesso, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario di cui all'articolo 16.
((Il gestore dell'infrastruttura assicura che i sistemi di incentivazione della parte variabile della remunerazione del proprio management, in conformita' all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE, tengano obbligatoriamente conto del raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali e dei traguardi intermedi e finali, nonche' dei risultati ottenuti rispetto agli indicatori di performance definiti nel contratto di programma ai sensi del comma 1. Al fine di garantire la trasparenza, il gestore da' evidenza dei criteri e delle modalita' di applicazione dei predetti sistemi di incentivazione nell'ambito del proprio bilancio di esercizio.))
Nell'ambito della politica generale di Governo e tenendo conto ((...)) del finanziamento erogato di cui al comma 1, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' tenuto all'elaborazione ed all'aggiornamento di un piano commerciale comprendente i programmi di finanziamento e di investimento, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed all'organismo di regolazione. Il piano ((e' redatto in linea con il DSPM di cui all'articolo 1, comma 7, assicura la piena conformita' alla direttiva 2012/34/UE e)) ha lo scopo di garantire l'uso, la fornitura e lo sviluppo ottimali ed efficienti dell'infrastruttura, assicurando al tempo stesso l'equilibrio economico e finanziario e prevedendo i mezzi per conseguire tali obiettivi.
((L'Autorita' di regolazione dei trasporti individua, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili finanziari, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, gli indicatori di performance e i criteri di qualita' di cui al comma 1. La medesima Autorita' monitora il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e i traguardi intermedi e finali, nonche' l'adempimento degli indicatori di performance e dei criteri di qualita' contenuti nel contratto di programma.))
5-ter.((Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili finanziari, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di rendicontazione e verifica del raggiungimento degli obiettivi e la conseguente attivazione del circuito finanziario, ovvero le penalita' per il gestore conseguenti al mancato conseguimento degli stessi.)) 5-quater. ((I progetti di fattibilita' tecnica ed economica relativi agli interventi infrastrutturali di sviluppo ferroviario, di importo pari o superiore a 50 milioni di euro, da inserire nel contratto di programma, sono integrati da un'analisi costi-benefici la cui valutazione e' svolta dall'Unita' di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformita' con le principali linee guida europee e con i parametri internazionali di confronto per le diverse categorie di investimenti infrastrutturali ferroviari. Prima dell'adozione del contratto di programma, i progetti di cui al primo periodo, corredati dalla relativa analisi costi-benefici, sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'acquisizione di eventuali contributi o segnalazioni, da trasmettere entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.))
Il gestore dell'infrastruttura assicura che i richiedenti noti e, su loro richiesta, i richiedenti potenziali, abbiano accesso alle informazioni pertinenti e la possibilita' di esprimersi sul contenuto del piano commerciale riguardo alle condizioni di accesso e di uso e alla natura, fornitura e sviluppo dell'infrastruttura prima della sua approvazione da parte del gestore dell'infrastruttura. A tal fine il gestore dell'infrastruttura pubblica, sul proprio sito internet, il piano commerciale tre mesi prima della sua adozione, concedendo ai richiedenti trenta giorni per esprimere un parere non vincolante sulle tematiche suddette.
Il gestore dell'infrastruttura si accerta della coerenza tra le disposizioni del contratto e il piano commerciale.
Il gestore dell'infrastruttura entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, mette a punto e aggiorna annualmente un registro dei propri beni e dei beni della cui gestione e' responsabile, dandone adeguata informativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale registro deve essere corredato delle spese dettagliate per il rinnovo e il potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria e viene utilizzato per valutare il finanziamento necessario alla loro riparazione o sostituzione.