All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) non aver riportato sentenza definitiva di condanna per illeciti penali gravi connessi a obblighi derivanti da contratti collettivi vincolanti.».
Testo vigente
Art. 5
#Comma 1
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112
Comma 2
Art. 7
#Comma 1
Sostituzione dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112
Comma 2
L'articolo 11 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Indipendenza del gestore dell'infrastruttura). - 1. Il gestore dell'infrastruttura di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e' un'entita' giuridicamente distinta da qualsiasi impresa ferroviaria e, nelle imprese a integrazione verticale, da qualsiasi altra entita' giuridica all'interno dell'impresa.
2. Nel rispetto delle regole quadro e specifiche in materia di canoni e di assegnazione di capacita' di infrastruttura, il gestore dell'infrastruttura e' autonomo e responsabile della propria gestione, della propria amministrazione e del proprio controllo interno.
3. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' responsabile dell'esercizio e dello sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria nonche' del controllo della circolazione in sicurezza dei convogli, della manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, sul piano tecnico, commerciale e finanziario, assicurandone l'accessibilita', la funzionalita', nonche' la diffusione delle informazioni relative all'accesso all'infrastruttura a tutte le imprese interessate a condizioni eque e non discriminatorie. Il gestore dell'infrastruttura deve, altresi', assicurare la manutenzione e la pulizia degli spazi pubblici delle stazioni passeggeri. Tale obbligo viene trasferito, con apposito accordo e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, in capo al gestore di stazione, qualora quest'ultimo non coincida con il gestore dell'infrastruttura, fatta eccezione per le aree funzionali alle attivita' proprie del gestore dell'infrastruttura.
4. Al gestore dell'infrastruttura ferroviaria, per la rete di propria attribuzione, sono affidate, in via esclusiva, entro i limiti di cui agli articoli 17 e 26 del presente decreto e fatto salvo quanto previsto dal comma 11 e le specifiche attribuzioni dell'organismo di regolazione, le decisioni relative alle funzioni essenziali. Nessuna entita' giuridica all'interno dell'impresa a integrazione verticale puo' esercitare un'influenza determinante sulle decisioni del gestore dell'infrastruttura relative alle funzioni essenziali.
5. Le imprese ferroviarie, o qualsiasi soggetto avente personalita' giuridica pubblica o privata, d'intesa con il gestore dell'infrastruttura possono, tuttavia, contribuire allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria, anche mediante investimenti, manutenzione e finanziamento diretto o tramite il gestore medesimo, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica a legislazione vigente e a condizione che ne sia garantito l'accesso equo e non discriminatorio.
6. Un'impresa ferroviaria o qualsiasi altra entita' giuridica all'interno dell'impresa a integrazione verticale non puo' esercitare un'influenza determinante sulle nomine e sulla rimozione dei responsabili dell'adozione di decisioni sulle funzioni essenziali.
7. I responsabili dell'adozione di decisioni sulle funzioni essenziali non possono ricoprire, per un periodo di ventiquattro mesi da quando cessano nelle proprie funzioni, alcun ruolo all'interno delle imprese ferroviarie operanti sulla relativa infrastruttura.
8. I membri del consiglio di amministrazione del gestore dell'infrastruttura, nonche' i dirigenti del gestore che riferiscono loro direttamente, agiscono in maniera non discriminatoria e la loro imparzialita' non deve essere compromessa da alcun conflitto di interesse. A tal fine i soggetti di cui al presente comma rilasciano, alla societa' di appartenenza, con cadenza annuale una dichiarazione relativa ad ogni eventuale interesse personale di tipo finanziario, economico o professionale legato, anche potenzialmente, a un'impresa ferroviaria.
9. I membri del consiglio di amministrazione del gestore dell'infrastruttura e i responsabili dell'adozione di decisioni sulle funzioni essenziali, o, qualora istituito, del consiglio di vigilanza non possono al contempo essere membri del consiglio di amministrazione, o, qualora istituito, del consiglio di vigilanza di un'impresa ferroviaria. Nelle imprese a integrazione verticale, i membri del consiglio di amministrazione del gestore dell'infrastruttura e i responsabili dell'adozione di decisioni sulle funzioni essenziali non ricevono alcuna retribuzione basata sui risultati da altra entita' giuridica all'interno dell'impresa a integrazione verticale ne' premi legati ai risultati economico-finanziari di specifiche imprese ferroviarie. Possono tuttavia ricevere incentivi connessi alla prestazione globale del sistema ferroviario.
10. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' tenuto al rispetto della riservatezza delle informazioni commerciali in suo possesso. In presenza di sistemi informatici comuni a diverse entita' all'interno di un'impresa a integrazione verticale, l'accesso alle informazioni sensibili relative alle funzioni essenziali e' limitato espressamente al personale autorizzato dal gestore dell'infrastruttura per l'esercizio di tali funzioni e nei limiti di quanto necessario. Le informazioni sensibili non sono comunicate ad altre entita' all'interno di un'impresa a integrazione verticale.
11. I gestori di infrastrutture ferroviarie regionali di cui all'articolo 1, comma 4, nel caso in cui entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino entita' giuridicamente distinte dall'impresa che svolge le prestazioni di servizio di trasporto sulla medesima rete, procedono, entro i successivi novanta giorni, ad affidare le funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-septies), ad un soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale dalle imprese ferroviarie. Tale affidamento e' regolato da apposito accordo tra le parti. Ai gestori di tali reti che hanno proceduto al suddetto affidamento non si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Per le finalita' di cui all'articolo 5, i gestori di tali reti sono organizzati come divisione incaricata della gestione dell'infrastruttura, non dotata di personalita' giuridica, distinta dalla divisione incaricata della prestazione dei servizi ferroviari.
Ai capi di divisione incaricati della gestione dell'infrastruttura e della prestazione dei servizi ferroviari si applica il comma 9. Il rispetto dei requisiti di cui al presente comma e' dimostrato nelle contabilita' separate delle rispettive divisioni dell'impresa.».
Art. 8
#Comma 1
Inserimento degli articoli 11-bis, 11-ter, 11-quater, 11-quinquies e 11-sexies al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.
Comma 2
Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis (Imparzialita' del gestore dell'infrastruttura rispetto alla gestione del traffico e alla programmazione della manutenzione). - 1. I responsabili dell'adozione di decisioni relative alle funzioni di gestione del traffico e pianificazione della manutenzione agiscono in maniera trasparente e non discriminatoria e la loro imparzialita' non deve essere soggetta ad alcun conflitto di interesse. A tal fine i soggetti di cui al presente comma rilasciano, alla societa' di appartenenza, con cadenza annuale una dichiarazione relativa ad ogni eventuale interesse personale di tipo finanziario, economico o professionale legato, anche potenzialmente, a un'impresa ferroviaria.
2. Il gestore dell'infrastruttura e' tenuto, in modo trasparente e non discriminatorio, a fornire tempestiva comunicazione alle imprese ferroviarie sia delle interruzioni programmate della circolazione, nell'ambito del prospetto informativo della rete, sia di quelle non programmate, tramite appositi e adeguati strumenti informativi. Qualora il gestore dell'infrastruttura conceda un ulteriore accesso al processo di gestione del traffico, tale accesso e' concesso in modo trasparente e non discriminatorio alle imprese ferroviarie interessate.
3. La programmazione a lungo termine dei lavori di grande manutenzione o rinnovo e' effettuata dal gestore dell'infrastruttura in modo non discriminatorio, e, a tal fine, il gestore dell'infrastruttura consulta i richiedenti e tiene conto, ove possibile, delle osservazioni da questi ultimi formulate.
Art. 11-ter (Delega e ripartizione delle funzioni del gestore dell'infrastruttura). - 1. A condizione che non sorgano conflitti di interesse e sia garantita la riservatezza delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale, il gestore dell'infrastruttura puo':
a) delegare funzioni o parti di esse a un'entita' diversa, purche' questa non sia un'impresa ferroviaria, non controlli un'impresa ferroviaria o non sia da questa controllata. All'interno di un'impresa a integrazione verticale, le funzioni essenziali non possono essere delegate ad alcuna altra entita' inserita nell'impresa a integrazione verticale, a meno che tale entita' svolga esclusivamente funzioni essenziali;
b) delegare l'esecuzione di lavori e i relativi compiti circa lo sviluppo, la manutenzione e il rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria a imprese ferroviarie o societa' che controllano l'impresa ferroviaria o sono da essa controllate.
2. Il gestore dell'infrastruttura mantiene il potere di vigilanza relativamente all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e ne ha la responsabilita'. Le entita' che svolgono le funzioni essenziali si conformano agli articoli 11, 11-bis e 11-quater.
3. Sotto la supervisione dell'organismo di regolazione, il gestore dell'infrastruttura puo' concludere accordi di cooperazione con una o piu' imprese ferroviarie in modo non discriminatorio e al fine di ottenere vantaggi per i clienti quali costi ridotti o migliori prestazioni sulla parte della rete coperta dall'accordo. L'organismo di regolazione monitora l'esecuzione di tali accordi e puo', in casi giustificati, raccomandare di porvi termine.
Art. 11-quater (Trasparenza finanziaria). - 1. Il gestore dell'infrastruttura puo' utilizzare le entrate derivanti dalla gestione della rete dell'infrastruttura comportanti l'impiego di fondi pubblici soltanto per finanziare la propria attivita', gestione e rimborso dei prestiti compresi. Il gestore dell'infrastruttura puo', inoltre, utilizzare gli eventuali utili derivanti da tali entrate per pagare dividendi ai proprietari dell'impresa, che possono comprendere lo Stato e azionisti privati, ma non le imprese che fanno parte di un'impresa a integrazione verticale e che esercitano un controllo sia su un'impresa ferroviaria sia sul gestore dell'infrastruttura.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, sono vietati i trasferimenti finanziari tra il gestore dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie e, nelle imprese a integrazione verticale, tra il gestore dell'infrastruttura e qualsiasi altra entita' giuridica dell'impresa integrata, qualora tali trasferimenti possano generare distorsioni della concorrenza sul mercato, anche in seguito ai sussidi incrociati.
3. I dividendi del gestore dell'infrastruttura prodotti da attivita' che non comportano l'impiego di fondi pubblici o le entrate derivanti dai canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria possono essere utilizzati anche da imprese che fanno parte di un'impresa a integrazione verticale e che esercitano un controllo sia su un'impresa ferroviaria sia sul gestore dell'infrastruttura.
4. I gestori dell'infrastruttura non concedono, direttamente o indirettamente, prestiti alle imprese ferroviarie ne' queste ultime concedono, direttamente o indirettamente, prestiti ai gestori dell'infrastruttura.
5. Nell'ambito di un'impresa a integrazione verticale i prestiti tra le entita' giuridiche della stessa sono concessi, erogati e gestiti soltanto a tassi e condizioni di mercato che rispecchiano il profilo di rischio individuale dell'entita' interessata.
6. I prestiti tra entita' giuridiche di un'impresa a integrazione verticale concessi prima del 24 dicembre 2016 restano in essere fino a scadenza, purche' siano stati stipulati a condizioni di mercato e siano effettivamente erogati e onorati.
7. I servizi prestati dalle altre entita' giuridiche di un'impresa a integrazione verticale al gestore dell'infrastruttura si basano su contratti e sono remunerati ai prezzi di mercato o ai prezzi che rispecchiano il costo di produzione, aumentato di un ragionevole margine di profitto.
8. I debiti imputati al gestore dell'infrastruttura sono nettamente separati dai debiti imputati alle altre entita' giuridiche delle imprese a integrazione verticale. Tali debiti sono onorati separatamente. Cio' non osta a che il pagamento finale dei debiti sia effettuato attraverso un'impresa che faccia parte di un'impresa a integrazione verticale e che eserciti un controllo sia su un'impresa ferroviaria sia su un gestore dell'infrastruttura, oppure attraverso un'altra entita' nell'ambito dell'impresa.
9. La contabilita' del gestore dell'infrastruttura e quella delle altre entita' giuridiche inserite nell'impresa a integrazione verticale sono tenute in modo da assicurare il rispetto del presente articolo e permettere di avere contabilita' separate e circuiti finanziari trasparenti nell'ambito dell'impresa.
10. Nelle imprese a integrazione verticale, il gestore dell'infrastruttura tiene registrazioni dettagliate di tutti i rapporti commerciali e finanziari con le altre entita' giuridiche dell'impresa in questione.
11. I riferimenti di cui al presente articolo relativi al gestore dell'infrastruttura, all'impresa ferroviaria e ad altre entita' giuridiche di un'impresa ad integrazione verticale, si intendono riferiti anche alle rispettive divisioni dell'impresa.
Art. 11-quinquies (Meccanismi di coordinamento). - 1. Il gestore dell'infrastruttura predispone idonei sistemi di coordinamento per la consultazione di tutte le imprese ferroviarie interessate e dei richiedenti, anche potenziali. L'organismo di regolazione ha facolta' di partecipare alle consultazioni in qualita' di osservatore.
2. Il coordinamento, salvo quanto gia' previsto dagli articoli 14, comma 1, e 15, commi 2 e 6, riguarda:
a) le necessita' dei richiedenti relative alla manutenzione e allo sviluppo della capacita' di infrastruttura;
b) il contenuto degli obiettivi di prestazione orientati agli utenti contenuti negli accordi contrattuali di cui all'articolo 15 e degli incentivi di cui all'articolo 15, comma 4, e la relativa attuazione;
c) questioni di intermodalita' e interoperabilita' da trattarsi nell'ambito del piano commerciale di cui all'articolo 15, commi 5 e 6;
d) qualsiasi altra questione relativa alle condizioni di accesso, all'uso dell'infrastruttura e alla qualita' dei servizi del gestore dell'infrastruttura.
3. Il gestore dell'infrastruttura previa consultazione con le parti interessate, elabora e pubblica linee guida per il coordinamento delle tematiche di cui alle lettere a), b) e c). Il coordinamento ha luogo annualmente e il gestore dell'infrastruttura pubblica sul proprio sito web un'illustrazione delle attivita' intraprese ai sensi del presente articolo.
4. Il coordinamento a norma del presente articolo non pregiudica il diritto dei richiedenti di adire l'organismo di regolazione ne' i poteri dello stesso ai sensi dell'articolo 37.
Art. 11-sexies (Rete europea dei gestori dell'infrastruttura). - 1.
Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale partecipa alla rete europea dei gestori dell'infrastruttura di cui all'articolo 7-septies della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. E' in ogni caso fatto salvo il diritto del richiedente di adire l'organismo di regolazione secondo quanto previsto dall'articolo 37, anche in relazione alle questioni oggetto dell'attivita' di coordinamento tra i gestori dell'infrastruttura.».
Art. 10
#Comma 1
Inserimento dell'articolo 12-bis al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112
Comma 2
Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Servizi di trasporto passeggeri ad alta velocita').
- 1. Al fine di sviluppare il mercato dei servizi di trasporto passeggeri ad alta velocita', di promuovere un utilizzo ottimale dell'infrastruttura esistente e di incoraggiare la competitivita' dei servizi di trasporto passeggeri ad alta velocita' con conseguenti effetti positivi per i passeggeri, l'esercizio del diritto di accesso di cui all'articolo 12 relativamente ai servizi di trasporto passeggeri ad alta velocita' puo' essere soggetto solo ai requisiti stabiliti dall'organismo di regolazione conformemente al presente articolo.
2. Qualora, a seguito dell'analisi prevista dall'articolo 12, commi 6 e 7, l'organismo di regolazione determini che il servizio di trasporto passeggeri ad alta velocita' previsto tra un dato punto di partenza e una data destinazione compromette l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico che copre lo stesso percorso o un percorso alternativo, l'organismo di regolazione indica le eventuali modifiche al servizio che permetterebbero di soddisfare le condizioni per la concessione del diritto di accesso di cui all'articolo 12, comma 6. Tali modifiche possono includere una modifica del servizio previsto.».
Art. 11
#Comma 1
Inserimento dell'articolo 13-bis al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112
Comma 2
Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Sistema comune d'informazione e di emissione di biglietti cumulativi). - 1. Al fine di agevolare e assecondare la domanda di servizi integrati da parte dei passeggeri, e' introdotto, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un sistema comune d'informazione e di biglietteria integrate che possa fornire una offerta di biglietti, biglietti cumulativi e prenotazioni, con riferimento ai servizi di trasporto passeggeri che si svolgono a condizioni di libero mercato e non soggetti a contribuzione pubblica.
2. Fermi restando il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le modalita' di istituzione del sistema di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione dei trasporti, nel quale sono stabilite anche le modalita' di ripartizione dei costi del servizio integrato tra gli operatori.
L'organismo di regolazione vigila affinche' il sistema non crei distorsioni di mercato e sia gestito con modalita' di accesso equo e non discriminatorio, anche con riferimento alla disponibilita' dei dati sulla base dei quali il sistema medesimo opera.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalita' per l'estensione del sistema comune d'informazione e di biglietteria integrata agli altri servizi di trasporto passeggeri diversi da quelli di cui al comma 1.».
Art. 12
#Comma 1
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112
Comma 2
All'articolo 18 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. I canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura di corridoi ferroviari di cui al regolamento (UE) 2016/919 della Commissione sono differenziati, nel rispetto dei criteri definiti dall'organismo di regolazione, in modo da offrire incentivi per dotare i treni del sistema di controllo-comando e segnalamento denominato "European Train Control System" (ETCS), conforme alla versione adottata dalla decisione 2008/386/CE della Commissione o alle versioni successive.
Detta differenziazione non comporta globalmente un aumento delle entrate del gestore dell'infrastruttura. In deroga all'obbligo di differenziare i canoni, la suddetta differenziazione per l'utilizzo dell'infrastruttura non si applica alle linee ferroviarie di cui al regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, sulle quali possono circolare solo i treni dotati dell'ETCS. Nei casi di cui al presente comma, resta ferma la necessita' di assicurare l'equilibrio economico finanziario della gestione.».
Art. 13
#Comma 1
Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112
Comma 2
All'articolo 24 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il richiedente la capacita' di infrastruttura al fine di effettuare un servizio di trasporto di passeggeri, ne informa i gestori dell'infrastruttura e gli organismi di regolazione interessati almeno diciotto mesi prima dell'entrata in vigore dell'orario di servizio al quale la richiesta di capacita' si riferisce. Per poter valutare il potenziale impatto economico sui vigenti contratti di servizio pubblico, gli organismi di regolazione provvedono a che siano informate, senza indebito ritardo e comunque entro dieci giorni, l'autorita' competente che ha aggiudicato sul percorso in questione un servizio di trasporto ferroviario di passeggeri definito in un contratto di servizio pubblico e le imprese ferroviarie che adempiono al contratto di servizio pubblico sul percorso di tale servizio di trasporto di passeggeri.».
Art. 14
#Comma 1
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112
Comma 2
All'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, le parole «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 10».
Art. 15
#Comma 1
Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112
Comma 2
All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'organismo di regolazione puo' imporre al gestore dell'infrastruttura di fornirgli tali informazioni, qualora lo ritenga necessario.».
Art. 19
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 20
#Comma 1
Entrata in vigore e norme transitorie
Comma 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettere c) e d), 3, comma 1, lettere a) e b), 4, comma 1, 6, comma 1, lettere a), b) e c), 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), e 13, comma 1, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Le licenze nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, in corso di validita' alla data del 1° gennaio 2019, sono convertite in pari data in licenze, previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.
Le imprese ferroviarie che alla data del 1° gennaio 2019 non sono titolari di licenza nazionale possono richiedere capacita' di infrastruttura ferroviaria per lo svolgimento di un servizio di trasporto nazionale di passeggeri a partire dall'orario di servizio che inizia il 14 dicembre 2020.
I decreti di cui all'articolo 13-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, come introdotti dall'articolo 11, comma 1, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.