Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione è consentita, in luogo dell'ammortamento di cui agli articoli 67 e 68, la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario.";
2) nel primo periodo del comma 2, dopo la parola "concessione" sono aggiunte le seguenti: ", considerando tali anche le frazioni";
3) il comma 4 è abrogato;
1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche
2) l'ultimo periodo è soppresso.
All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma si fa fronte utilizzando parzialmente, per lire 60 miliardi, le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 6-bis))
Art. 1-bis
#Comma 1
((
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
1) alla lettera d), dopo le parole: "addestramento del personale," sono inserite le seguenti: "le prestazioni di servizi di telecomunicazione," e dopo le parole: "inerenti alle suddette prestazioni" sono inserite le seguenti: "o operazioni";
2) alla lettera f), dopo la parola: "escluse" sono inserite le seguenti: "le prestazioni di servizi di telecomunicazione,";
3) dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: " f-bis le prestazioni di servizi di telecomunicazione rese a soggetti domiciliati o residenti fuori del territorio della Comunità da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa, ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i servizi sono ivi utilizzati. Tali servizi si considerano utilizzati nel territorio dello Stato se in partenza dallo stesso o quando, realizzandosi la prestazione tramite cessione di schede prepagate o di altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione del servizio, la loro distribuzione avviene, direttamente o a mezzo di commissionari, rappresentanti, o altri intermediari, nel territorio dello Stato.";
1) il settimo comma, concernente l'esclusione dall'obbligo del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di rottami, cascami e simili, è sostituito dal seguente:
"Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo secondo. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili.";
2) dopo il settimo comma sono inseriti i seguenti: "Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:
a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);
e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);
Per le cessioni di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, le disposizioni del settimo comma si applicano,
1) nel numero 1) alla parola: "asini" è premessa la parola: "Cavalli,";
2) il numero 114) è sostituito dal seguente:
"114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, ad eccezione dei prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;".
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
"
2. La trascrizione del contratto definitivo
4. I contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni di
5. Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione è eseguita con riferimento al bene immobile per la quota determinata secondo le modalità di cui al comma stesso. Non appena l'edificio viene ad esistenza gli effetti della trascrizione si producono rispetto alle porzioni materiali corrispondenti alle quote di proprietà predeterminate nonchè alle relative parti comuni. L'eventuale differenza di superficie o di quota contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quelle indicate nel contratto preliminare non produce effetti))
6. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 5, si intende esistente l'edificio nel quale sia stato eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità
"Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari quando la cancellazione è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato"))
"
"
Il privilegio non è opponibile ai creditori garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l'acquisto del bene immobile nonchè ai creditori garantiti da ipoteca ai sensi dell'articolo 2825-bis))
"4° gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in Stato estero prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano, sempre che non siano già depositati presso un notaio esercente in Italia; sono esclusi dall'obbligo di deposito gli atti previsti dall'articolo 14, comma 2, della convenzione ratificata ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 342, per i quali è previsto l'obbligo della trascrizione tavolare, e in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, riguardanti l'obbligo di indicare il reddito fondiario dell'immobile oggetto dell'atto, intendendosi sostituito il giudice tavolare al pubblico ufficiale incaricato della trasmissione dell'atto all'ufficio distrettuale delle imposte dirette;")).
"2-bis. In deroga alle disposizioni del comma 2, per la trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile l'imposta è dovuta nella misura fissa";
1)
2) all'articolo 13, comma 2-bis, introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, concernente gli estratti conto inviati dalle banche ai clienti, dopo le parole: "decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385" sono inserite le seguenti: "nonchè estratti di conto corrente postale"; nella nota 3-ter, dopo le parole "ricevuti dalle banche" sono inserite le seguenti: "nonchè dagli uffici dell'Ente poste italiane";
Art. 4
#Comma 1
e di generi soggetti a monopolio fiscale
Comma 2
"
"1. L'accertamento e la liquidazione d'imposta per le officine che producono energia elettrica a scopo di vendita e per le officine che producono energia elettrica per uso proprio, munite di misuratore, è fatto dall'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, sulla base della dichiarazione di consumo annuale presentata dal fabbricante. La dichiarazione deve contenere i dati relativi ad ogni mese solare ed è presentata entro il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce"))
"2. I fabbricanti versano l'imposta in rate di acconto entro il giorno 20 di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce e sulla base dei dati consuntivi sono rideterminate le rate di acconto. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto.
3. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili"))
"3. I fabbricanti autorizzati a presentare la dichiarazione annuale versano l'imposta in rate di acconto mensili entro il giorno 20 di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il giorno 20 del mese di febbraio e sulla base dei dati consuntivi sono rideterminate le rate di acconto. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto.";
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
c) nell'articolo 34, concernente la conservazione dei ruoli, dei registri e degli atti, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"
d) nell'articolo 78, concernente l'onere di preventiva esecuzione sui beni mobili ed ordine delle procedure immobiliari, il primo comma, è sostituito dal seguente: "Il concessionario può avvalersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge quando l'ammontare del credito per il quale si deve procedere è superiore a lire dieci milioni. Quando l'ammontare è inferiore il concessionario può procedere all'esecuzione sugli immobili soltanto se è risultata infruttuosa o insufficiente l'esecuzione sui beni mobili del debitore.";
e) dopo l'articolo 91 è inserito il seguente articolo:
"91-bis (Fermo dei veicoli a motore ed autoscafi). - 1. Qualora in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento dei veicoli a motore e degli autoscafi di proprietà del contribuente iscritti nei pubblici registri, la direzione regionale delle entrate ne dispone il fermo.
Art. 5-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 5-ter
#Comma 1
tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi).
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
157, in materia di appalti pubblici di servizi. I rapporti tra il Ministero delle finanze e il concessionario sono disciplinati da apposita convenzione onerosa per il concessionario medesimo, conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle finanze.
"114. I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato, situati nei territori delle regioni a statuto speciale, nonchè delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei predetti enti territoriali nei limiti e secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti beni non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, nè alienati o permutati".
"a) i corsi di riqualificazione, aggiornamento e specializzazione sono organizzati su base regionale dal Ministero delle finanze";
"d) i corsi hanno contenuto teorico-pratico e vertono sulle materie attinenti ai profili professionali cui sono indirizzati i corsi stessi";
"f) le commissioni per ciascun concorso sono nominate Ministro delle finanze";
"207. I candidati che abbiano superato la prova selettiva di cui alla lettera b) del comma 206 sono utilizzati in via provvisoria presso l'ufficio di destinazione, con le funzioni inerenti al profilo cui era indirizzata la prova selettiva e con il relativo trattamento economico. La rinuncia all'immissione in servizio comporta la decadenza dal diritto di ammissione ai corsi di cui alla lettera a) del comma 206. In sostituzione dei candidati decaduti subentrano gli idonei della medesima graduatoria e, nel caso in cui il numero di coloro che abbiano superato la prova selettiva sia inferiore al numero dei posti disponibili, sono chiamati ad assumere servizio i candidati risultati idonei nella prova selettiva degli altri concorsi regionali, secondo l'ordine di una graduatoria unica nazionale compilata dal Ministero delle finanze. Il superamento dei corsi costituisce condizione per la nomina in ruolo, che ha decorrenza giuridica dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria della prova selettiva ed economica dalla data in cui ha avuto luogo la provvisoria immissione in servizio nella qualifica di nuovo inquadramento. Il personale che non supera il corso riassume il profilo professionale precedentemente rivestito e rientra nella sede di provenienza, salvo richiesta di destinazione nella nuova sede in presenza di disponibilità di organico.";
"208-bis. Agli oneri relativi ai commi 206 e 207, valutati in lire 180 miliardi, si provvede utilizzando le risorse finanziarie disponibili a titolo di avanzo di amministrazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro delle finanze, è autorizzato a prelevare dal conto corrente intestato al fondo presso la Cassa depositi e prestiti le somme destinate a far fronte agli oneri anzidetti e a disporne, con propri decreti, l'iscrizione, in termini di competenza e cassa, sugli specifici capitoli di spesa del Ministero delle finanze".
Art. 6-bis
#Comma 1
Comma 2
Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire 5 milioni per le persone fisiche e a lire 10 milioni per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il quarto e il decimo mese dalla data dell'atto di adesione di cui all'articolo 2, comma 138, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il versamento, ovvero entro il 31 marzo 1998 ed entro il 30 settembre 1998 nel caso previsto al primo periodo del presente comma, nonchè degli interessi legali computati a decorrere dal 16 dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini non determina l'inefficacia della definizione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al quaranta per cento delle somme non versate e gli interessi legali.
Art. 6-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Il Ministro del tesoro, su richiesta dei soggetti interessati, con propri decreti, per effettive, motivate e documentate esigenze, può disporre deroghe ai vincoli di cui al presente comma.
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Detti enti sono inclusi in apposite comunicazioni suppletive solo ad avvenuta presentazione di dette certificazioni.
500.000. Il predetto limite d'importo può essere modificato con decreto del Ministro del tesoro.
Comma 3
Art. 10
#Comma 1
della legge 23 dicembre 1996, n. 662
Comma 2
"173. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento e il funzionamento degli organi degli enti locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, la giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità per eccesso e, ove occorra, anche mediante aumento di una unità, in modo da raggiungere il numero pari e la giunta provinciale è composta dal presidente della provincia, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità per eccesso e, ove occorra, anche con aumento di una unità, in modo da raggiungere il numero pari.
173-bis. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli organi degli enti locali, nei consigli provinciali è eletto un presidente del consiglio con poteri di convocazione e direzione dei lavori. Il presidente del consiglio deve convocare l'assemblea nel termine massimo di venti giorni dalla richiesta formulata da un quinto dei consiglieri o dal presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta.
173-ter. Il comma 189 va interpretato nel senso che non sono considerati redditi da lavoro ai fini della medesima disposizione le indennità percepite in applicazione della legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni.
173-quater. Ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali si applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed indennità stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni, per gli assessori di province o comuni delle classi demografiche ivi indicate, compatibilmente con le disponibilità di bilancio".
"f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;".
"62. Le amministrazioni appaltanti sono autorizzate a completare entro il 30 giugno 1997 i procedimenti di affidamento o di esecuzione di opere pubbliche, relativamente alle istanze presentate entro la data del 30 settembre 1996, previo parere della commissione prevista a tale fine".
"196. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: 'Con dette somme sono realizzate prioritariamente strutture pubbliche di seconda accoglienza e centri di servizi polivalenti autogestiti, al fine di assicurare migliori condizioni per l'integrazione, l'avviamento al lavoro e l'agevolazione al rientro in patria dei cittadini extracomunitari. Le finalità di seconda accoglienza sono perseguite, ove possibile, anche in strutture già realizzate con i contributi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Le somme non impegnate per la realizzazione dei predetti centri e servizi entro 18 mesi dall'erogazione, sono definitivamente revocate e versate a cura delle regioni stesse al capitolo 2368 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Statò".
"47-bis. In caso di scioglimento di società cooperative o di loro consorzi, di diritto o disposto per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, come integrato dall'articolo 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in luogo delle sanzioni previste in materia tributaria per gli inadempimenti formali e per le omesse dichiarazioni nelle ipotesi di mancato compimento di atti di gestione o di inattività si applica la pena pecuniaria di lire 300.000".
Art. 10-bis
#Comma 1
1. All'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, il numero: "2770" è sostituito dal seguente: "1282". La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1997))
Art. 10-ter
#Comma 1
e sugli spettacoli). ))
Comma 2
"Quando gli enti pubblici gestiscono direttamente le case da gioco l'imponibile come sopra determinato è assoggettato a imposta nella misura del 5% per cento"))
Art. 11
#Comma 1
di titoli pubblici per il 1996
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
in materia di pubblico impiego
Comma 2
Comma 3
Art. 13
#Comma 1
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 198, n. 267, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche di cui al presente comma, il termime previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è fissato in centottanta giorni".
Comma 4
Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 27, comma 11) che "Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività derivanti dal presente decreto, il termine previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è fissato in centottanta giorni".
Comma 5
Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioi dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca".
Art. 15
#Comma 1
Art. 16
#Comma 1
della Ragioneria generale dello Stato
Comma 2
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio"))
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
Art. 19
#Comma 1
Art. 20
#Comma 1
Comma 2
Art. 21
#Comma 1
Comma 2
Art. 22
#Comma 1
Comma 2
Art. 23
#Comma 1
Comma 2
Art. 24
#Comma 1
degli enti locali
Comma 2
Art. 25
#Comma 1
Art. 26
#Comma 1
Comma 2
Art. 27
#Comma 1
Comma 2
Art. 28
#Comma 1
Art. 29
#Comma 1
a fronte della rottamazione di analoghi beni usati
Comma 2
Per conseguire i benefici indicati nel primo periodo, il richiedente la formalità deve espressamente dichiarare, nel relativo modello, di non fruire del contributo statale di cui al comma 1; in caso di falsa dichiarazione i predetti benefici sono revocati di diritto.
Il predetto importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata.
Art. 29-bis
#Comma 1
pubblico locale a fronte della rottamazione di
analoghi automezzi usati).
Comma 2
Art. 29-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 29-quater
#Comma 1
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 868 milirdi per l'anno 1997, di lire 494 miliardi per l'anno 1998 e di lire 739 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri))
Art. 30
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 dicembre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VISCO, Ministro delle finanze
CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
PINTO, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
BINDI, Ministro della sanità
BERSANI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MACCANICO, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
FLICK, Ministro di grazia e giustizia
NAPOLITANO, Ministro dell'interno
COSTA, Ministro dei lavori pubblici TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: FLICK