Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sè opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, semprechè non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo.
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II.
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purchè originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore.
Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sè carattere creativo e valore artistico.
Comma 2
La L. 12 dicembre 2002, n. 273, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, la denuncia di cui all'articolo 28 della medesima legge n. 633 del 1941 deve essere effettuata contestualmente alla domanda di registrazione del disegno o modello, o comunque prima del rilascio della registrazione."
Art. 3
#Comma 1
Art. 4
#Comma 1
Art. 5
#Comma 1
Art. 6
#Comma 1
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Art. 12-bis
#Comma 1
Art. 12-ter
#Comma 1
Art. 13
#Comma 1
Art. 14
#Comma 1
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Art. 15-bis
#Comma 1
Con il decreto di cui al presente comma possono altresì essere individuati ulteriori eventi o ricorrenze particolari che permettano l'applicazione di forme di esenzione o di riduzione dalla corresponsione dei diritti d'autore. Il decreto di cui al presente comma prevede misure atte a garantire che, nelle fattispecie previste, la Società italiana degli autori ed editori
Comma 2
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 19, comma 1, lettera a)) la modifica del comma 2-ter del presente articolo citando erroneamente le parole "Società italiana degli autori e degli editori".
Art. 16
#Comma 1
Art. 16-bis
#Comma 1
1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi al satellite da una stazione situata nel territorio nazionale, la comunicazione al pubblico via satellite si considera avvenuta in Italia. I diritti riconosciuti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce la stazione;
2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non situata in uno Stato membro dell'Unione europea, ma la comunicazione al pubblico via satellite avviene su incarico di un organismo di radiodiffusione situato in Italia, la comunicazione al pubblico si considera avvenuta nel territorio nazionale purchè l'organismo di radiodiffusione vi abbia la sua sede principale. I diritti stabiliti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce l'organismo di radiodiffusione;
Art. 16-ter
#Comma 1
Art. 16-quater
#Comma 1
Art. 16-quinquies
#Comma 1
Art. 17
#Comma 1
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Art. 18-bis
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
Art. 20
#Comma 1
Comma 2
Art. 21
#Comma 1
Comma 2
Art. 22
#Comma 1
Comma 2
Art. 23
#Comma 1
Comma 2
Art. 24
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Art. 25
#Comma 1
Comma 2
La L. 6 febbraio 1996, n. 52, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 25, 26, 27, 27-bis, 31, 32 e 32-bis della legge medesima, sono elevati a 70 anni."
Art. 26
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
La L. 6 febbraio 1996, n. 52, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 25, 26, 27, 27-bis, 31, 32 e 32-bis della legge medesima, sono elevati a 70 anni."
Art. 27
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
La L. 6 febbraio 1996, n. 52, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 25, 26, 27, 27-bis, 31, 32 e 32-bis della legge medesima, sono elevati a 70 anni."
Art. 27-bis
#Comma 1
Art. 28
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
La L. 12 dicembre 2002, n. 273, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, la denuncia di cui all'articolo 28 della medesima legge n. 633 del 1941 deve essere effettuata contestualmente alla domanda di registrazione del disegno o modello, o comunque prima del rilascio della registrazione."
Art. 29
#Comma 1
Art. 30
#Comma 1
Comma 2
Art. 31
#Comma 1
Comma 2
La L. 6 febbraio 1996, n. 52, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 25, 26, 27, 27-bis, 31, 32 e 32-bis della legge medesima, sono elevati a 70 anni."
Art. 32
#Comma 1
Comma 2
La L. 6 febbraio 1996, n. 52, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 25, 26, 27, 27-bis, 31, 32 e 32-bis della legge medesima, sono elevati a 70 anni."
Art. 32-bis
#Comma 1
Comma 2
La L. 6 febbraio 1996, n. 52, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 25, 26, 27, 27-bis, 31, 32 e 32-bis della legge medesima, sono elevati a 70 anni."
Art. 32-ter
#Comma 1
Art. 32-quater
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
Art. 33
#Comma 1
Art. 34
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Art. 35
#Comma 1
1) allorchè, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo il manoscritto della parte letteraria al compositore, questi non lo ponga in musica nel termine di cinque anni, se si tratta di libretto per opera lirica o per operetta, e, nel termine di un anno, se si tratta di ogni altra opera letteraria da emettere in musica;
2) allorchè, dopo che l'opera è stata musicata e considerata dalle parti come pronta per essere eseguita o rappresentata, essa non è rappresentata od eseguita nei termini indicati nel numero precedente, salvo i maggiori termini che possono essere stati accordati per la esecuzione o rappresentazione ai sensi degli articoli 139 e 141;
3) allorchè, dopo una prima rappresentazione od esecuzione, l'opera cessi di essere rappresentata od eseguita per il periodo di dieci anni, se si tratta di opera lirica, oratorio, poema sinfonico od operetta o per il periodo di dieci anni, se si tratta di altra composizione.
Comma 2
Art. 36
#Comma 1
Comma 2
Art. 37
#Comma 1
Comma 2
Art. 38
#Comma 1
Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa, senza pregiudizio derivante dall'applicazione dell'art.
Comma 2
Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con l'osservanza dei patti convenuti, e in difetto, delle norme seguenti.
Art. 39
#Comma 1
Comma 2
Art. 40
#Comma 1
Comma 2
Art. 41
#Comma 1
Comma 2
Art. 42
#Comma 1
Comma 2
Art. 43
#Comma 1
Art. 43-bis
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
Art. 44
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
Art. 45
#Comma 1
Comma 2
Art. 46
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
Art. 46-bis
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154, ha disposto (con l'art. 17, comma 2) che l'equo compenso di cui al presente articolo è riconosciuto a decorrere dal 1 gennaio 1998.
Comma 3
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
Art. 47
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Art. 48
#Comma 1
Art. 49
#Comma 1
Art. 50
#Comma 1
Art. 51
#Comma 1
Art. 52
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Art. 53
#Comma 1
Comma 2
Art. 54
#Comma 1
Comma 2
Art. 55
#Comma 1
Art. 56
#Comma 1
Comma 2
Art. 57
#Comma 1
Comma 2
Art. 58
#Comma 1
Art. 59
#Comma 1
Art. 60
#Comma 1
Art. 61
#Comma 1
Art. 62
#Comma 1
Art. 63
#Comma 1
Art. 64
#Comma 1
Art. 64-bis
#Comma 1
Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;
Art. 64-ter
#Comma 1
Art. 64-quater
#Comma 1
Art. 64-quinquies
#Comma 1
Art. 64-sexies
#Comma 1
Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;
Art. 65
#Comma 1
Art. 66
#Comma 1
Art. 67
#Comma 1
Art. 68
#Comma 1
I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato.
Comma 2
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
Art. 68-bis
#Comma 1
Art. 69
#Comma 1
Art. 69-bis
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 10 novembre 2014, n. 163 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle opere e ai fonogrammi di cui all'articolo 69-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, inserito dal presente decreto, che sono tutelate ai sensi della normativa sul diritto d'autore alla data del 29 ottobre 2014 e successivamente. Le predette disposizioni non si applicano agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 29 ottobre 2014".
Art. 69-ter
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 10 novembre 2014, n. 163 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle opere e ai fonogrammi di cui all'articolo 69-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, inserito dal presente decreto, che sono tutelate ai sensi della normativa sul diritto d'autore alla data del 29 ottobre 2014 e successivamente. Le predette disposizioni non si applicano agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 29 ottobre 2014".
Art. 69-quater
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 10 novembre 2014, n. 163 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle opere e ai fonogrammi di cui all'articolo 69-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, inserito dal presente decreto, che sono tutelate ai sensi della normativa sul diritto d'autore alla data del 29 ottobre 2014 e successivamente. Le predette disposizioni non si applicano agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 29 ottobre 2014".
Comma 3
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente abrogazione si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
Art. 69-quinquies
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 10 novembre 2014, n. 163 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle opere e ai fonogrammi di cui all'articolo 69-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, inserito dal presente decreto, che sono tutelate ai sensi della normativa sul diritto d'autore alla data del 29 ottobre 2014 e successivamente. Le predette disposizioni non si applicano agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 29 ottobre 2014".
Art. 69-sexies
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 10 novembre 2014, n. 163 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle opere e ai fonogrammi di cui all'articolo 69-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, inserito dal presente decreto, che sono tutelate ai sensi della normativa sul diritto d'autore alla data del 29 ottobre 2014 e successivamente. Le predette disposizioni non si applicano agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 29 ottobre 2014".
Art. 69-septies
#Comma 1
a) per tutte le categorie di opere: il Registro Pubblico Generale delle Opere Protette presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
b) per i libri pubblicati:
1) il Sistema Bibliotecario Nazionale, inclusi i registri d'autorità per gli autori;
2) le associazioni nazionali degli editori e degli autori, gli editori che hanno pubblicato le opere, se noti, e gli agenti letterari operanti in Italia;
3) il deposito legale;
4) la banca dati dell'agenzia italiana ISBN, per i libri pubblicati e per gli editori;
5) la banca dati WATCH (Writers, Artists and their Copyright Holders);
6) le banche dati della SIAE e del servizio Clearedi;
7) le banche dati dei libri in commercio ALICE ed ESAIE (per i titoli scolastici);
8) l'Anagrafe Nazionale Nominativa dei Professori e dei Ricercatori e delle Pubblicazioni Scientifiche (ANPRePS);
Le fonti sopra riportate possono essere consultate o direttamente o attraverso sistemi che ne consentono l'interrogazione integrata quali VIAF (Virtual International Authority Files) e ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works).
c) per i quotidiani, i rotocalchi e le riviste:
1) l'ISSN (International Standard Serial Number) per i periodici;
2) gli indici e i cataloghi di raccolte storiche e collezioni di biblioteche;
3) il deposito legale;
4) le associazioni italiane degli editori e le associazioni italiane degli autori e dei giornalisti;
5) le banche dati delle società di gestione collettiva, inclusi gli organismi che gestiscono i diritti di riproduzione.
d) per le opere visive, inclusi gli oggetti d'arte, la fotografia, le illustrazioni, il design, l'architettura, le bozze di tali opere e di altro materiale riprodotto in libri, riviste, quotidiani e rotocalchi o altre opere:
1) le fonti di cui alle lettere a), b) e c);
2) le banche dati delle società di gestione collettiva, in particolare riguardanti le arti visive e incluse le organizzazioni che gestiscono i diritti di riproduzione;
3) se del caso, le banche dati di agenzie fotografiche.
e) per le opere audiovisive e i fonogrammi:
1) il deposito legale;
2) le associazioni italiane dei produttori;
3) le banche dati di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le biblioteche nazionali;
4) le banche dati con i relativi standard e identificatori, come ISAN (International Standard Audiovisual Number) per il materiale audiovisivo, ISWC (International Standard Music Work Code) per le composizioni musicali e ISRC (International Standard Recording Code) per i fonogrammi;
5) le banche dati delle società di gestione collettiva, in particolare per autori, interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi e produttori di opere audiovisive;
6) l'elenco di quanti hanno partecipato alla realizzazione e altre informazioni riportate sulla confezione dell'opera;
7) le banche dati di altre associazioni pertinenti che rappresentano una categoria specifica di titolari dei diritti.))
Comma 2
Il D.Lgs. 10 novembre 2014, n. 163 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle opere e ai fonogrammi di cui all'articolo 69-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, inserito dal presente decreto, che sono tutelate ai sensi della normativa sul diritto d'autore alla data del 29 ottobre 2014 e successivamente. Le predette disposizioni non si applicano agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 29 ottobre 2014".
Art. 70
#Comma 1
Art. 70-bis
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
Art. 70-ter
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
Art. 70-quater
#Comma 1
L'estrazione di testo e di dati è consentita quando l'utilizzo delle opere e degli altri materiali non è stato espressamente riservato dai titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi nonchè dai titolari delle banche dati.
Comma 2
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
Art. 70-quinquies
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
Art. 70-sexies
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
Art. 70-septies
#Comma 1
Art. 71
#Comma 1
Art. 71-bis
#Comma 1
Art. 71-ter
#Comma 1
Art. 71-quater
#Comma 1
Art. 71-quinquies
#Comma 1
Art. 71-sexies
#Comma 1
Art. 71-septies
#Comma 1
Art. 71-octies
#Comma 1
Art. 71-novies
#Art. 71-nonies
Comma 1
Art. 71-decies
#Comma 1
Art. 72
#Comma 1
Art. 73
#Comma 1
Art. 73-bis
#Comma 1
Art. 74
#Comma 1
Art. 75
#Comma 1
Se nel periodo di tempo indicato nel primo comma non sono effettuate pubblicazioni lecite e se il fonogramma è lecitamente comunicato al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono settanta anni dopo la data di tale prima comunicazione al pubblico.))
Comma 2
Il D.Lgs. Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "È egualmente prorogata di un periodo di tempo pari a quello stabilito nell'art. 1 del presente decreto la durata di protezione dei diritti connessi all'esercizio del diritto di autore di cui al titolo 2° della legge 22 aprile 1941, n. 633, limitatamente ai diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi (capo I), ai diritti relativi alle fotografie (capo V), e ai diritti relativi ai progetti di lavori della ingegneria (capo VII)".
Comma 3
La L. 6 febbraio 1996, n. 52, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi di cui al titolo II, capo I, della suindicata legge, previsto all'articolo 75 della legge stessa, è elevato a 50 anni".
Comma 4
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 22 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 75 e 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificati dal presente decreto, nonchè gli articoli 84-bis e 84-ter della predetta legge, introdotti dal presente decreto, si applicano alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi per i quali l'artista, interprete o esecutore, e il produttore di fonogrammi erano ancora protetti, in virtù delle disposizioni in vigore prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, alla data del 1° novembre 2013 e alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi successivi a tale data".
Art. 76
#Comma 1
Art. 77
#Comma 1
Art. 78
#Comma 1
Art. 78-bis
#Comma 1
Comma 2
La L. 6 febbraio 1996, n. 52, come modificata dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 650, ha disposto (l'art. 17, comma 1) che "È altresì elevato a cinquanta anni il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento di cui al titolo II, capo I-bis, previsto dall'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. In nessun caso l'elevazione della durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, nonchè dei produttori di opere fonografiche, potrà comportare l'automatica estensione dei termini di cessione dei diritti di utilizzo economico delle opere dell'ingegno effettuata dai loro autori. Nel rispetto dell'autonomia contrattuale delle parti, tale estensione dovrà risultare da una esplicita pattuizione tra di esse."
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 650, ha disposto (con l'art. 1, comma 55) che tale modifica si applica a decorrere dal 29 giugno 1995.
Art. 78-ter
#Comma 1
Art. 78-quater
#Comma 1
Art. 79
#Comma 1
Comma 2
La L. 6 febbraio 1996, n. 52, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "È inoltre elevato a 50 anni il termine di durata di protezione dei diritti di coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva di cui al titolo II, capo II, della legge citata, previsto all'articolo 79 della legge stessa."
Art. 79-bis
#Comma 1
Art. 80
#Comma 1
3 . I diritti di cui al comma 2, lettera c), non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.
Comma 2
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
Art. 81
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Art. 82
#Comma 1
1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario;
2) i direttori dell'orchestra o del coro;
3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sè stante e non di semplice accompagnamento.
Art. 83
#Comma 1
Art. 84
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154, ha disposto (con l'art. 17, comma 2) che l'equo compenso di cui al presente articolo è riconosciuto a decorrere dal 1 gennaio 1998.
Comma 3
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
Art. 84-bis
#Comma 1
L'importo complessivo, che il produttore di fonogrammi deve riservare al pagamento della remunerazione annua supplementare di cui al primo comma, corrisponde al 20 per cento del ricavo che il produttore di fonogrammi ha percepito, nel corso dell'anno che precede quello in cui è versata detta remunerazione, dalla riproduzione, distribuzione e messa a disposizione del fonogramma in questione, dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico. Per ricavo si intende il ricavo che deriva al produttore di fonogrammi prima della detrazione delle spese.
Le società di gestione collettiva, in possesso dei requisiti di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, amministrano il diritto ad ottenere la remunerazione annua supplementare spettante agli artisti, interpreti o esecutori, di cui al primo comma.
I produttori di fonogrammi sono tenuti, su richiesta degli artisti, interpreti o esecutori, o delle società di gestione collettiva di cui al terzo comma cui gli artisti, interpreti o esecutori, hanno concesso mandato, a fornire ogni informazione necessaria a garantire il pagamento della remunerazione annua supplementare di cui al primo comma.
Qualora un artista, interprete o esecutore, abbia diritto a pagamenti ricorrenti, dai pagamenti ad esso effettuati non è detratto alcun pagamento anticipato nè alcuna deduzione prevista contrattualmente dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico.))
Comma 2
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 22 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 75 e 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificati dal presente decreto, nonchè gli articoli 84-bis e 84-ter della predetta legge, introdotti dal presente decreto, si applicano alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi per i quali l'artista, interprete o esecutore, e il produttore di fonogrammi erano ancora protetti, in virtù delle disposizioni in vigore prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, alla data del 1° novembre 2013 e alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi successivi a tale data".
Art. 84-ter
#Comma 1
Il diritto di recedere dal contratto di trasferimento o cessione di cui al primo comma può essere esercitato, se il produttore di fonogrammi, entro un anno dalla comunicazione dell'artista, interprete o esecutore, dell'intenzione di recedere dal contratto di trasferimento o cessione ai sensi del primo comma, non realizza entrambe le forme di utilizzazione di cui al medesimo comma.
Qualora un fonogramma contenga la fissazione delle esecuzioni di una pluralità di artisti, interpreti o esecutori, essi possono recedere dai loro contratti di trasferimento o cessione con il consenso di tutti gli artisti, interpreti o esecutori, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10. In caso di ingiustificato rifiuto di uno o più degli artisti, interpreti o esecutori, l'Autorità giudiziaria accerta il diritto di recesso da tutti i contratti di trasferimento o cessione da parte dei soggetti istanti.
In caso di recesso dal contratto di trasferimento o cessione, decadono i diritti del produttore di fonogrammi sul fonogramma.))
Comma 2
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 22 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 75 e 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificati dal presente decreto, nonchè gli articoli 84-bis e 84-ter della predetta legge, introdotti dal presente decreto, si applicano alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi per i quali l'artista, interprete o esecutore, e il produttore di fonogrammi erano ancora protetti, in virtù delle disposizioni in vigore prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, alla data del 1° novembre 2013 e alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi successivi a tale data".
Art. 85
#Comma 1
a) se una fissazione dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione, con un mezzo diverso dal fonogramma, è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico;
b) se una fissazione dell'esecuzione in un fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti durano settanta anni dalla data della prima pubblicazione o, se anteriore, da quella della prima comunicazione al pubblico.))
Comma 2
La L. 6 febbraio 1996, n. 52, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "È altresì elevato a 50 anni il termine di durata di protezione dei diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori di cui al titolo II, capo III, della legge citata, previsto dall'articolo 85 della legge medesima".
Comma 3
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 22 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 75 e 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificati dal presente decreto, nonchè gli articoli 84-bis e 84-ter della predetta legge, introdotti dal presente decreto, si applicano alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi per i quali l'artista, interprete o esecutore, e il produttore di fonogrammi erano ancora protetti, in virtù delle disposizioni in vigore prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, alla data del 1° novembre 2013 e alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi successivi a tale data".
Art. 85-bis
#Comma 1
Art. 85-ter
#Comma 1
Art. 85-quater
#Comma 1
Art. 85-quinquies
#Comma 1
Art. 86
#Comma 1
Comma 2
Art. 87
#Comma 1
Comma 2
Art. 88
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Art. 89
#Comma 1
Art. 90
#Comma 1
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Comma 2
Art. 91
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Art. 92
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
(1)
Comma 5
Il D.Lgs. Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "È egualmente prorogata di un periodo di tempo pari a quello stabilito nell'art. 1 del presente decreto la durata di protezione dei diritti connessi all'esercizio del diritto di autore di cui al titolo 2° della legge 22 aprile 1941, n. 633, limitatamente ai diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi (capo I), ai diritti relativi alle fotografie (capo V), e ai diritti relativi ai progetti di lavori della ingegneria (capo VII)."
Art. 93
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Art. 94
#Comma 1
Art. 95
#Comma 1
Art. 96
#Comma 1
Comma 2
Art. 97
#Comma 1
Comma 2
Art. 98
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Art. 99
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Il D.Lgs. Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "È egualmente prorogata di un periodo di tempo pari a quello stabilito nell'art. 1 del presente decreto la durata di protezione dei diritti connessi all'esercizio del diritto di autore di cui al titolo 2° della legge 22 aprile 1941, n. 633, limitatamente ai diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi (capo I), ai diritti relativi alle fotografie (capo V), e ai diritti relativi ai progetti di lavori della ingegneria (capo VII)."
Art. 99-bis
#Comma 1
Art. 100
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Art. 101
#Comma 1
Comma 2
a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell'agenzia. A tale fine, affinchè le agenzie suddette abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell'esatta indicazione del giorno e dell'ora di diramazione;
b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.
Art. 102
#Comma 1
Art. 102-bis
#Comma 1
L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di reimpiego.
Comma 2
Il D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169, ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Per le banche di dati di cui al comma 2, primo periodo, il termine di cui all'articolo 102-bis, comma 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633, decorre dal 1 gennaio 1998."
Art. 102-ter
#Comma 1
Se l'utente legittimo è autorizzato ad effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
Art. 102-quater
#Comma 1
Art. 102-quinquies
#Comma 1
Art. 102-sexies
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
Art. 102-septies
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
Art. 102-octies
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
Art. 102-novies
#Art. 102-nonies
Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Comma 6
Comma 7
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
Art. 102-decies
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
Art. 102-undecies
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
Art. 102-duodecies
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
Art. 103
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Comma 6
Comma 7
Comma 8
La L. 14 novembre 2016, n. 220 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1º gennaio 2017.
Art. 104
#Comma 1
Comma 2
Art. 105
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Art. 106
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Art. 107
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
Art. 108
#Comma 1
Art. 109
#Comma 1
Comma 2
Art. 110
#Comma 1
Art. 110-bis
#Comma 1
Art. 110-ter
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
Art. 110-quater
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
Art. 110-quinquies
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
Art. 110-sexies
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
Art. 110-septies
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
Art. 111
#Comma 1
Comma 2
Art. 112
#Comma 1
Art. 113
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Art. 114
#Comma 1
Art. 114-bis
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
Art. 115
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Art. 116
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Art. 117
#Comma 1
Comma 2
Art. 118
#Comma 1
Art. 119
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Art. 120
#Comma 1
1) è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l'autore possa creare, senza limite di tempo;
2) senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di impiego, i contratti concernenti l'alienazione dei diritti esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una durata superiore ai dieci anni;
3) se fu determinata l'opera da creare, ma non fu fissato il termine nel quale l'opera deve essere consegnata, l'editore ha sempre il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria per la fissazione di un termine. Se il termine fu fissato, l'autorità giudiziaria ha facoltà di prorogarlo.
Art. 121
#Comma 1
Comma 2
Art. 122
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
enciclopedie, dizionari;
schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili, ad uso industriale;
lavori di cartografia;
opere drammatico-musicali e sinfoniche.
Comma 6
Art. 123
#Comma 1
Art. 124
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Art. 125
#Comma 1
1) a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa;
2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.
Comma 2
Art. 126
#Comma 1
1) a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudomina, se ciò è previsto nel contratto, in conformità dell'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale;
2) a pagare all'autore i compensi pattuiti.
Art. 127
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Art. 128
#Comma 1
Comma 2
Può altresì limitare la pronunzia di risoluzione soltanto ad una parte del contenuto del contratto.
Comma 3
Art. 129
#Comma 1
Comma 2
L'editore deve interpellarlo in proposito prima di procedere alle nuove edizioni. In difetto di accordo tra le parti il termine per eseguire le modificazioni è fissato dall'autorità giudiziaria.
Comma 3
Art. 130
#Comma 1
dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere in collaborazione;
traduzioni, articoli di giornali o di riviste;
discorsi o conferenze;
opere scientifiche;
lavori di cartografia;
opere musicali o drammatico-musicali;
opere delle arti figurative.
Comma 2
Art. 131
#Comma 1
Art. 132
#Comma 1
Art. 133
#Comma 1
Art. 134
#Comma 1
1) per il decorso del termine contrattuale;
2) per l'impossibilità di portarli a compimento a cagione dell'insuccesso dell'opera;
3) per la morte dell'autore, prima che l'opera sia compiuta, salva l'applicazione delle norme dell'art. 121;
4) perchè l'opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione di legge;
5) nei casi di risoluzione contemplati dall'art. 128 o nel caso previsto dall'art. 133;
6) nel caso di ritiro dell'opera dal commercio, a sensi delle disposizioni della sezione quinta di questo capo.
Art. 135
#Comma 1
Comma 2
Art. 136
#Comma 1
Comma 2
Art. 137
#Comma 1
1) a consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia stata pubblicata per le stampe;
2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.
Art. 138
#Comma 1
1) a rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall'autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme d'uso, del titolo dell'opera, del nome dell'autore e del nome dell'eventuale traduttore o riduttore;
2) a lasciare invigilare la rappresentazione dall'autore;
3) a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dell'opera e i direttori dell'orchestra e dei cori, se furono designati d'accordo con l'autore.
Art. 139
#Comma 1
Art. 140
#Comma 1
Art. 141
#Comma 1
Art. 142
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Art. 143
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Art. 144
#Comma 1
Art. 145
#Comma 1
Art. 146
#Comma 1
Art. 147
#Comma 1
Art. 148
#Comma 1
Art. 149
#Comma 1
Art. 150
#Comma 1
Art. 151
#Comma 1
Art. 152
#Comma 1
Art. 153
#Comma 1
Art. 154
#Comma 1
Art. 155
#Comma 1
Art. 156
#Comma 1
Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Art. 156-bis
#Comma 1
Art. 156-ter
#Comma 1
Art. 157
#Comma 1
Comma 2
Art. 158
#Comma 1
Art. 159
#Comma 1
Art. 160
#Comma 1
Art. 161
#Comma 1
Art. 162
#Comma 1
Art. 162-bis
#Comma 1
Art. 162-ter
#Comma 1
Art. 163
#Comma 1
Art. 164
#Comma 1
1) i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato, bastando che consti della loro qualità;
2) l'ente di diritto pubblico è dispensato dal'obbligo di prestare cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela è prescritta o autorizzata;
3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonchè in relazione ad altre funzioni attribuite all'ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile.
Art. 165
#Comma 1
Art. 166
#Comma 1
Art. 167
#Comma 1
Art. 168
#Comma 1
Art. 169
#Comma 1
Art. 170
#Comma 1
Art. 171
#Comma 1
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel Regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
a-ter)
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
e) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 29 LUGLIO 1981, N. 406;
f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Art. 171-bis
#Comma 1
Comma 2
Il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, ha disposto (con l'art. 15, comma 3-quater) che "Le disposizioni sull'apposizione del contrassegno da parte degli enti diversi dalla SIAE, di cui al comma 3-bis, secondo periodo, e le disposizioni di cui al comma 3-ter hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 181-bis, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Art. 171-ter
#Comma 1
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.
Comma 2
Il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, ha disposto (con l'art. 15, comma 3-quater) che "Le disposizioni sull'apposizione del contrassegno da parte degli enti diversi dalla SIAE, di cui al comma 3-bis, secondo periodo, e le disposizioni di cui al comma 3-ter hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 181-bis, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Art. 171-quater
#Comma 1
Art. 171-quinquies
#Comma 1
Art. 171-sexies
#Comma 1
La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
Comma 2
Il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, ha disposto (con l'art. 15, comma 3-quater) che "Le disposizioni sull'apposizione del contrassegno da parte degli enti diversi dalla SIAE, di cui al comma 3-bis, secondo periodo, e le disposizioni di cui al comma 3-ter hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 181-bis, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Art. 171-septies
#Comma 1
Comma 2
Il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, ha disposto (con l'art. 15, comma 3-ter, lettera d)) che "all'articolo 171-septies, comma 1, la lettera a) è abrogata".
Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 3-quater) che "Le disposizioni sull'apposizione del contrassegno da parte degli enti diversi dalla SIAE, di cui al comma 3-bis, secondo periodo, e le disposizioni di cui al comma 3-ter hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 181-bis, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Art. 171-octies
#Comma 1
Comma 2
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 29 dicembre 2004, n. 426 (in G.U. 1a s.s. 5/1/2005, n. 1), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "nella parte in cui, limitatamente ai fatti commessi dall'entrata in vigore di detto art. 171-octies fino all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003, n. 22 (Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d'autore), punisce con sanzione penale, anzichè con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373 (Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato), l'utilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale".
Art. 171-novies
#Art. 171-nonies
Comma 1
Comma 2
Art. 172
#Comma 1
Art. 173
#Comma 1
Art. 174
#Comma 1
Art. 174-bis
#Comma 1
Art. 174-ter
#Comma 1
Art. 174-quater
#Comma 1
Art. 174-quinquies
#Comma 1
Art. 174-sexies
#Comma 1
Art. 175
#Comma 1
Art. 176
#Comma 1
Art. 177
#Comma 1
Art. 178
#Comma 1
Art. 179
#Comma 1
Art. 180
#Comma 1
Comma 2
1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate, a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva e ciascuna entità di gestione indipendente. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti per ciascuna categoria di diritti intermediati;
2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Comma 6
Comma 7
Art. 180-bis
#Comma 1
Art. 180-ter
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
Art. 181
#Comma 1
Comma 2
Art. 181-bis
#Comma 1
4.I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno
5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonchè della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.
6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE
7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE
8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno.
Comma 2
Il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, ha disposto (con l'art. 15, comma 3-bis) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessa l'obbligo di apposizione del contrassegno di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE), gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti possono comunque apporre il contrassegno su richiesta degli interessati".
Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 3-quater) che "Le disposizioni sull'apposizione del contrassegno da parte degli enti diversi dalla SIAE, di cui al comma 3-bis, secondo periodo, e le disposizioni di cui al comma 3-ter hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 181-bis, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Art. 181-ter
#Comma 1
In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonchè la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 182
#Comma 1
Art. 182-bis
#Comma 1
71-septies.
Art. 182-ter
#Comma 1
Art. 183
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Art. 184
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Art. 185
#Comma 1
Questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta, salve le disposizioni dell'art.
Comma 2
Si applica egualmente alle opere di autori stranieri domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia.
Può essere applicata ad opere di autori stranieri, fuori delle condizioni di protezione indicate nel comma precedente, quando sussistano le condizioni previste negli articoli seguenti.
Art. 186
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 186 comma secondo, 187, 188, 189 comma secondo, della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sospesa."
Art. 187
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 186 comma secondo, 187, 188, 189 comma secondo, della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sospesa."
Art. 188
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Comma 6
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 186 comma secondo, 187, 188, 189 comma secondo, della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sospesa."
Art. 189
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 186 comma secondo, 187, 188, 189 comma secondo, della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sospesa."
Art. 190
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Art. 191
#Comma 1
a) di un presidente designato dal Ministro per la cultura popolare;
b) dei vice presidenti delle Corporazioni delle professioni e delle arti, dello spettacolo e della carta e stampa;
c) di un rappresentante del P.N.F.;
d) di un rappresentante dei Ministeri degli affari esteri, dell'Africa Italiana, di grazia e giustizia, delle finanze, delle corporazioni e di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
e) dei direttori generali per il teatro, per la cinematografia, per la stampa italiana, dell'ispettore per la radiodiffusione e la televisione del Ministero della cultura popolare, e del capo dell'Ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica;
f) dei presidenti delle Confederazioni dei professionisti ed artisti e degli industriali, e di tre rappresentanti per ciascuna delle Confederazioni suddette particolarmente competenti in materia di diritto di autore, nonchè di un rappresentante della Confederazione dei lavoratori dell'industria, designato dalla Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo;
g) del presidente dell'
h) di tre esperti in materia di diritto di autore designati dal Ministro per la cultura popolare.
Comma 2
Art. 192
#Comma 1
Art. 193
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Art. 194
#Comma 1
Art. 194-bis
#Comma 1
Il verbale costituisce titolo esecutivo.
Art. 195
#Comma 1
Art. 196
#Comma 1
Comma 2
Art. 197
#Comma 1
Art. 198
#Comma 1
Comma 2
La L. 21 maggio 1951, n. 391, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La somma annua da devolvere a favore delle Casse di assistenza e di previdenza degli scrittori, autori drammatici e musicisti, di cui all'art. 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è elevata a lire 15.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1950-51."
Comma 3
La L. 20 dicembre 1954, n. 1227, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La somma annua da, devolvere a favore delle Casse di assistenza e di previdenza, degli scrittori, autori drammatici e musicisti, di cui all'art. 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificato con legge 21 maggio 1951, n. 391, è elevato a lire sessanta milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1954-55, fermo rimanendo l'aumento di lire venti milioni per il contributo annuo a favore della Casa di riposo per musicisti "Giuseppe Verdi" in Milano, disposto con la legge 7 aprile 1954, n. 100."
Comma 4
La L. 16 aprile 1973, n. 198, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " La somma annua da devolvere a favore delle Casse di assistenza e di previdenza, erette in enti morali, degli scrittori, degli autori drammatici, dei musicisti e dei compositori-autori-librettisti di musica popolare, di cui all'articolo 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificato con leggi 21 maggio 1951, n. 391, e 20 dicembre 1954, n. 1227, è elevata a lire 160 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1972, ferme restando le disposizioni delle leggi 7 aprile 1954, n. 100, e 23 dicembre 1962, n. 1752, relative al contributo in favore della casa di riposo per musicisti "Giuseppe Verdi" di Milano."
Art. 199
#Comma 1
Comma 2
Art. 199-bis
#Comma 1
Art. 200
#Comma 1
Art. 201
#Comma 1
Art. 202
#Comma 1
Art. 203
#Comma 1
Comma 2
Art. 204
#Comma 1
Art. 205
#Comma 1
Comma 2
Art. 206
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Comma 6
Comma 7
Comma 8
Grandi - Serena - Riccardi -
Ricci - Host Venturi - Bottai
- Di Revel - Tassinari -
Teruzzi - Gorla
Comma 9