Il presente decreto provvede al recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno. Esso stabilisce i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entita' di gestione indipendente, nonche' i requisiti per la concessione di licenze multiterritoriali da parte di organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore per l'uso online di opere musicali nel mercato interno.
Testo vigente
Preambolo
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1
#Comma 1
Oggetto
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Definizioni
Comma 2
Per «titolare dei diritti» si intende qualsiasi persona o entita', diversa da un organismo di gestione collettiva, che detiene diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore o a cui, in base a un accordo per lo sfruttamento dei diritti o alla legge, spetta una parte dei proventi.
Per «membro di un organismo di gestione collettiva» si intende un titolare dei diritti o un'entita' che rappresenta i titolari dei diritti, compresi altri organismi di gestione collettiva e associazioni di titolari di diritti, e che soddisfa i requisiti di adesione dell'organismo di gestione collettiva ed e' stato ammesso da questo.
Per «licenza multiterritoriale» si intende una licenza che abbia ad oggetto la riproduzione o la comunicazione attraverso reti di comunicazione elettroniche di un'opera musicale per il territorio di piu' di uno Stato dell'Unione europea.
Per «diritti su opere musicali online» si intendono: tutti i diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico su opere musicali diffuse attraverso reti di comunicazione elettronica online.
Art. 3
#Comma 1
Ambito di applicazione
Comma 2
Agli organismi di gestione collettiva si applicano i Capi I, II, IV, V e VI e, nel caso in cui concedano licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online, anche il Capo III.
Le entita' di gestione indipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, devono soddisfare i requisiti previsti dall'articolo 8, ad eccezione del comma 1, lettera c), del medesimo articolo, e sono soggette alle disposizioni di cui ((agli articoli 4, ad eccezione del comma 3, primo periodo, 13, comma 1, 14, commi 1 e 2, 17, 19, 22, 23, comma 3, 24, 26, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g) e l), 27 e 28, commi 1, 2 e 4,)) nonche' al Capo IV del presente decreto.
Comma 3
Capo II - Organismi di gestione collettiva Sezione I Rappresentanza dei titolari dei diritti e adesione agli organismi di gestione collettiva
Art. 4
#Comma 1
Principi generali e diritti dei titolari dei diritti
Comma 2
Gli organismi di gestione collettiva agiscono nell'interesse dei titolari dei diritti da essi rappresentati, senza imporre loro alcun obbligo che non sia oggettivamente necessario alla protezione dei loro diritti e interessi o alla gestione efficace di questi ultimi.
I titolari dei diritti possono affidare ad un organismo di gestione collettiva o ad un'entita' di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti, delle relative categorie o dei tipi di opere e degli altri materiali protetti per i territori da essi indicati, indipendentemente dallo Stato dell'Unione europea di nazionalita', di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entita' di gestione indipendente o del titolare dei diritti ((...)).
L'organismo di gestione collettiva scelto e' obbligato ad assumere la gestione affidatagli, se questa rientra nel proprio ambito di attivita' e non sussistono ragioni oggettivamente giustificate per rifiutarla. L'organismo di gestione collettiva o l'entita' di gestione indipendente, prima di assumere la gestione, forniscono ai titolari dei diritti le informazioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, nonche' quelle relative alle spese di gestione e alle detrazioni derivanti dai proventi dei diritti e da eventuali introiti provenienti dall'investimento dei proventi stessi. L'organismo di gestione collettiva o l'entita' di gestione indipendente forniscono le stesse informazioni ai titolari dei diritti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, li hanno gia' autorizzati a gestire i loro diritti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
I titolari dei diritti, qualora affidino ad un organismo di gestione collettiva o ad un'entita' di gestione indipendente la gestione dei propri diritti, specificano, in forma scritta, quale diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti, affidano alla loro gestione.
Resta in ogni caso salvo il diritto dei titolari dei diritti di concedere licenze per l'uso non commerciale di diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta.
I titolari dei diritti hanno il diritto di revocare l'affidamento dell'attivita' di intermediazione da loro concesso, in tutto o in parte, per i territori di loro scelta, con un preavviso non inferiore a quattro mesi e non superiore a sei mesi. Tale diritto non puo' essere subordinato ad alcuna condizione ((che ne renda gravoso l'esercizio)). L'organismo di gestione collettiva o l'entita' di gestione indipendente possono decidere che tale revoca produca effetti soltanto alla fine dell'esercizio finanziario.
In caso di somme dovute ai titolari dei diritti per atti di sfruttamento verificatisi anteriormente al ritiro dell'autorizzazione o per licenze concesse prima che si producano gli effetti di un'eventuale revoca intervenuta, i titolari dei diritti conservano i diritti di cui agli articoli 15, 17, 24, 27, 34 e 38.
I diritti di cui ai commi da 1 a 7 sono indicati nello statuto o nelle condizioni di adesione dell'organismo di gestione collettiva e dell'entita' di gestione indipendente. ((Nel caso di entita' di gestione indipendenti, le condizioni di adesione specificano altresi':
a) lo scopo lucrativo dell'entita' di gestione indipendente;
b) le modalita' di ripartizione della remunerazione del diritto d'autore, anche precisando l'eventuale esistenza di meccanismi di differenziazione tra gli aderenti alla entita' di gestione indipendente;
c) l'eventuale svolgimento da parte dell'entita' di gestione indipendente di attivita' potenzialmente in conflitto di interessi rispetto all'attivita' di intermediazione.))
Art. 5
#Comma 1
Adesione agli organismi di gestione collettiva
Comma 2
I requisiti per l'adesione agli organismi di gestione collettiva sono basati su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, e sono stabiliti nello statuto o nelle condizioni di adesione dell'organismo di gestione collettiva e sono pubblicamente accessibili.
Qualora un organismo di gestione collettiva respinga una domanda di adesione, fornisce per iscritto, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, al titolare dei diritti una spiegazione adeguata circa i motivi della decisione.
L'organismo di gestione collettiva deve apprestare mezzi idonei a consentire lo scambio di comunicazioni con i propri membri per via elettronica, anche ai fini dell'esercizio dei diritti loro spettanti.
Lo statuto disciplina le modalita' di esercizio di tale comunicazione per via elettronica.
Art. 6
#Comma 1
Partecipazione dei membri titolari dei diritti
Comma 2
Gli statuti degli organismi di gestione collettiva prevedono adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei propri membri ai processi decisionali. La rappresentanza delle diverse categorie di membri nei processi decisionali deve essere equa ed equilibrata.
Gli organismi di gestione collettiva istituiscono un apposito registro dei propri membri e lo aggiornano regolarmente.
Art. 7
#Comma 1
Diritti dei titolari dei diritti che non sono membri dell'organismo di gestione collettiva
Comma 2
Gli organismi di gestione collettiva che, in base ad un rapporto giuridico diretto derivante dalla legge o da una cessione di diritti, da una licenza o da qualsiasi altro accordo contrattuale, gestiscono diritti di titolari dei diritti che non ne siano membri, devono osservare le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 27, 35, comma 3, e 38.
Art. 8
#Comma 1
((Requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle entita' di gestione indipendente che svolgono attivita' di amministrazione e di intermediazione del diritto d'autore e dei diritti ad esso connessi))
1. Gli organismi di gestione collettiva diversi dalla Societa' italiana degli autori e degli editori e le entita' di gestione indipendente che svolgono attivita' di amministrazione e di intermediazione ((del diritto d'autore o)) dei diritti connessi al diritto d'autore devono disporre dei seguenti requisiti:
a) costituzione in una forma giuridica prevista dall'ordinamento italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea che consenta, con riferimento agli organismi di gestione collettiva, l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti;
b) il rispetto della normativa vigente in relazione alla forma giuridica prescelta;
c) un'organizzazione conforme a quanto stabilito dalla Sezione II del presente Capo;
d) previsione espressa nello statuto, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, dei seguenti elementi:
1) l'attivita' di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, quale oggetto sociale esclusivo o, comunque, prevalente;
2) la tenuta dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo III, Sezione III, paragrafo 2, del codice civile;
3) la redazione del bilancio ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX, del codice civile.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), numero 3), si applicano anche alla Societa' italiana autori ed editori.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a segnalare l'inizio dell'attivita' secondo le modalita' previste dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, autorita' di vigilanza ai sensi dell'articolo 40, trasmettendo altresi' alla suddetta amministrazione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante il possesso dei requisiti previsti al precedente comma 1, insieme ad una copia del proprio statuto. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni definisce con proprio provvedimento le modalita' per accertare il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
4. La distribuzione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui agli articoli 71-sexies e 71-septies, della legge 22 aprile 1941, n. 633, da parte delle associazioni di produttori di fonogrammi, opere audiovisive e videogrammi, non costituisce attivita' di amministrazione ed intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.
Comma 2
Sezione II - Organizzazione ed organi degli organismi di gestione collettiva
Art. 10
#Comma 1
Assemblea generale dei membri
Comma 2
L'assemblea generale e' composta dai membri dell'organismo di gestione collettiva ed e' convocata almeno una volta l'anno.
L'assemblea generale decide in merito alla nomina e alla revoca dell'incarico degli amministratori, esamina le loro prestazioni e approva i loro compensi e gli altri eventuali benefici, incluse la liquidazione e le prestazioni previdenziali.
L'assemblea generale delibera in merito alle eventuali modifiche dello statuto e in merito alle condizioni di adesione dell'organismo di gestione collettiva, qualora non siano disciplinate nello statuto.
L'assemblea generale puo' delegare all'organo di cui all'articolo 11 i poteri di cui al comma 4, lettere f), g), h) ed i).
Con riferimento al comma 4, lettere a), b), c) e d), l'assemblea generale puo' stabilire condizioni piu' dettagliate per l'impiego dei proventi dei diritti e delle entrate derivanti dal loro investimento.
L'assemblea generale esercita il controllo sulle attivita' dell'organismo di gestione collettiva, approvando la relazione di trasparenza annuale di cui all'articolo 28. Delibera altresi' su ogni altra materia o questione prevista dallo statuto.
Ciascun membro degli organismi di gestione collettiva ha il diritto di designare un proprio rappresentante autorizzato a partecipare e votare a suo nome in seno all'assemblea generale dei membri, purche' tale designazione non comporti un conflitto di interessi. Lo statuto puo' stabilire restrizioni in merito alla designazione dei rappresentanti e all'esercizio dei diritti di voto da parte di questi ultimi, purche' tali restrizioni non pregiudichino l'adeguata ed effettiva partecipazione dei membri al processo decisionale dell'organismo di gestione collettiva. La delega e' valida per un'unica riunione dell'assemblea generale. All'interno della stessa il rappresentante gode degli stessi diritti che spetterebbero al membro che esso rappresenta ed esprime il voto conformemente alle istruzioni di voto impartite dal membro che rappresenta.
All'assemblea dei delegati si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9.
Qualora lo statuto, in ragione della forma giuridica adottata, non preveda un'assemblea generale dei membri o un'assemblea dei delegati, i poteri ad esse spettanti sono esercitati dall'organo di cui all'articolo 11, in conformita' alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 e ai commi 6 e 7.
Art. 11
#Comma 1
Organo di sorveglianza
Comma 2
Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, lo statuto deve prevedere l'istituzione di un organo che svolga funzioni di sorveglianza. Tale organo e' composto in modo tale da assicurare una rappresentanza equa ed equilibrata delle diverse categorie di membri dell'organismo di gestione collettiva.
L'organo di cui al comma 1 assicura il controllo e il monitoraggio costanti dell'esercizio delle funzioni e delle connesse attivita' attuative e strumentali posti in essere dai soggetti titolari degli organi di gestione.
I componenti dell'organo di sorveglianza devono presentare annualmente all'assemblea generale una dichiarazione individuale sugli eventuali conflitti di interesse, contenente le informazioni di cui all'articolo 12, comma 9.
L'organo di sorveglianza riferisce in merito all'esercizio dei suoi poteri all'assemblea generale dei membri almeno una volta l'anno.
Ai componenti dell'organismo di sorveglianza si applica, in quanto compatibile, l'articolo 12, commi da 1 a 9.
Art. 12
#Comma 1
Amministrazione degli organismi di gestione collettiva
Comma 2
Gli amministratori degli organismi di gestione collettiva devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi gestiscono le attivita' secondo principi di sana e prudente amministrazione, nel rispetto delle procedure amministrative e contabili, nonche' dei meccanismi di controllo interno previsti dallo statuto.
Gli amministratori non possono assumere la qualita' di soci illimitatamente responsabili in soggetti concorrenti, ne' esercitare un'attivita' concorrente per conto proprio o di terzi, ne' essere amministratori o direttori generali in soggetti concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea generale dei membri.
In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 2, gli amministratori possono essere revocati d'ufficio dall'assemblea generale dei membri.
La responsabilita' degli amministratori e' disciplinata ai sensi dell'articolo 2392 del codice civile.
Ciascun amministratore deve informare gli altri amministratori e l'organo di sorveglianza di ogni interesse che abbia, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione dell'organismo di gestione collettiva, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato o di amministratore unico, deve altresi' astenersi dal compiere l'operazione, investendo dello stesso l'organo di sorveglianza, che provvede sull'operazione e riferisce alla prima assemblea utile.
Nei casi previsti dal comma 5, le deliberazioni dell'organo di amministrazione ovvero dell'organo di sorveglianza devono adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per l'organismo dell'operazione.
Gli amministratori rispondono dei danni derivati all'organismo dalle loro azioni od omissioni. Essi rispondono altresi' dei danni derivati all'organismo dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunita' di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.
Gli statuti possono prevedere ulteriori procedure al fine di evitare conflitti d'interesse e, qualora non sia possibile evitare tali conflitti, procedure volte a individuare, gestire, controllare e rendere pubblici i conflitti di interesse effettivi o potenziali in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi collettivi dei titolari dei diritti rappresentati dall'organismo di gestione collettiva.
Art. 13
#Comma 1
Organo di controllo contabile
Comma 2
Il controllo contabile degli organismi di gestione collettiva e' affidato ad un revisore legale dei conti o ad una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed e' disciplinato con le modalita' ed ai sensi del codice civile e delle altre leggi applicabili.
Alla Societa' italiana degli autori e degli editori si applica l'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 9 gennaio 2008, n. 2. Pertanto il collegio dei revisori dei conti della Societa' italiana degli autori e degli editori e' nominato secondo quanto previsto nel suo statuto, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 9 gennaio 2008, n. 2.
Comma 3
Sezione III - Gestione dei proventi dei diritti da parte degli organismi di gestione collettiva
Art. 14
#Comma 1
Riscossione e impiego dei proventi dei diritti
Comma 2
Gli organismi di gestione collettiva riscuotono e gestiscono i proventi dei diritti in base a criteri di diligenza.
I proventi dei diritti e le entrate derivanti dal loro investimento devono essere tenuti separati sotto il profilo contabile da eventuali attivita' proprie degli organismi e dai relativi proventi, nonche' dalle spese di gestione o da altre attivita'.
I proventi dei diritti o le entrate derivanti dal loro investimento, non possono essere impiegati per fini diversi dalla distribuzione ai titolari dei diritti, con l'eccezione per la detrazione o compensazione delle spese di gestione in conformita' ad una decisione adottata a norma dell'articolo 10, comma 4, lettera d), o per l'impiego dei proventi dei diritti o delle altre entrate derivanti dall'investimento in conformita' con una decisione adottata dall'assemblea a norma dell'articolo 10, comma 4.
Nei casi in cui gli organismi di gestione collettiva investono i proventi dei diritti o le entrate derivanti dall'investimento di tali proventi, essi agiscono nel migliore interesse dei titolari dei diritti, in conformita' con la politica generale di investimento e gestione dei rischi di cui all'articolo 10, comma 4, lettere c) e f).
In ogni caso, gli investimenti sono effettuati nell'esclusivo e migliore interesse dei titolari dei diritti, devono garantire la sicurezza, la qualita', la liquidita' e la redditivita' del portafoglio nel suo insieme, devono essere inoltre diversificati in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attivita' e l'accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme.
Le entita' di gestione indipendenti tengono separata contabilmente l'attivita' di intermediazione dei diritti rispetto alle altre attivita'. Gli investimenti delle entita' di gestione indipendenti devono garantire la sicurezza, la qualita', la liquidita' e la redditivita' del portafoglio nel suo insieme ((e devono essere diversificati)) in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attivita' e l'accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme.
Art. 15
#Comma 1
Detrazioni
Comma 2
Le spese di gestione e le altre detrazioni dai proventi o derivanti dall'investimento dei proventi dei diritti devono essere stabiliti secondo criteri oggettivi e risultare ragionevoli, in rapporto alle prestazioni fornite che possono comprendere i servizi di cui all'articolo 16.
Le spese di gestione e le altre detrazioni dai proventi o derivanti dall'investimento dei proventi dei diritti non devono superare i costi giustificati e documentati sostenuti dagli organismi di gestione collettiva.
Gli obblighi concernenti la trasparenza nell'impiego degli importi detratti o compensati per le spese di gestione si applicano a qualsiasi altra detrazione effettuata al fine di coprire i costi di gestione dei diritti d'autore e diritti connessi.
Art. 16
#Comma 1
Servizi sociali, culturali o educativi
Comma 2
Nel caso in cui gli organismi di gestione collettiva offrano servizi sociali, culturali o educativi finanziati mediante detrazioni dai proventi dei diritti o da eventuali introiti provenienti dal loro investimento, tali servizi sono prestati sulla base di criteri equi, in particolare in relazione all'accesso e alla loro portata.
Art. 17
#Comma 1
Distribuzione di importi dovuti ai titolari dei diritti
Comma 2
Gli organismi di gestione collettiva distribuiscono regolarmente e con la necessaria diligenza e precisione gli importi dovuti ai titolari dei diritti nel rispetto di quanto stabilito dalla presente sezione e in linea con la politica generale in materia di distribuzione stabilita ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera a).
Gli organismi di gestione collettiva, o i loro membri che rappresentano i titolari dei diritti, procedono alla distribuzione e ai pagamenti di tali importi dovuti ai titolari dei diritti celermente, sulla base di criteri di economicita' e in modo quanto piu' possibile analitico, in rapporto alle singole utilizzazioni di opere. La distribuzione deve avvenire in ogni caso non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi tali proventi, a meno che non sia possibile rispettare il suddetto termine per ragioni oggettive correlate, in particolare, agli obblighi di comunicazione da parte degli utilizzatori, all'identificazione dei diritti o dei titolari dei diritti o all'attribuzione delle opere e di altri materiali protetti ai rispettivi titolari.
Se il termine per la distribuzione di cui al comma 2 non puo' essere rispettato, gli importi dovuti ai titolari dei diritti sono tenuti separati nella contabilita' degli organismi di gestione collettiva.
Art. 18
#Comma 1
Identificazione dei titolari dei diritti
Comma 2
Gli organismi di gestione collettiva verificano altresi' i registri dei propri membri di cui all'articolo 6, comma 2, e altri registri reperibili. Se le misure di cui sopra non producono risultati, gli organismi di gestione collettiva mettono tali informazioni a disposizione del pubblico al piu' tardi entro un anno dalla scadenza del periodo di novanta giorni, di cui al comma 1.
Art. 19
#Comma 1
Proventi non distribuibili
Comma 2
Se gli importi dovuti ai titolari dei diritti non possono essere distribuiti, dopo tre anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, tali importi sono considerati non distribuibili, a condizione che gli organismi di gestione collettiva abbiano adottato tutte le misure necessarie di cui all'articolo 18 per identificare e localizzare i titolari dei diritti.
L'assemblea generale o, ove presente, l'assemblea dei delegati, in conformita' con lo statuto, delibera, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera b), in merito all'utilizzo degli importi non distribuibili, fatto salvo il diritto dei titolari dei diritti di reclamare tali importi presso gli organismi suddetti, nei termini prescrizionali di quattro anni dalla scadenza del termine ultimo per la distribuzione dei diritti di cui all'articolo 17, comma 2.
Gli importi non distribuibili sono utilizzati in modo separato e indipendente al fine di finanziare attivita' sociali, culturali ed educative ad esclusivo beneficio dei titolari dei diritti.
Comma 3
Sezione IV - Gestione dei diritti per conto di altri organismi di gestione collettiva e relazioni con gli utilizzatori
Art. 20
#Comma 1
Diritti gestiti nel quadro di accordi di rappresentanza
Comma 2
Gli organismi di gestione collettiva non operano alcuna discriminazione nei confronti dei titolari dei diritti di cui gestiscono i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza, in particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le spese di gestione, nonche' le condizioni per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti.
La riscossione dei diritti sul territorio nazionale da parte di ((...)) entita' di gestione indipendenti stabiliti all'estero e' disciplinata dagli accordi di rappresentanza di cui alla presente Sezione.
Art. 21
#Comma 1
Detrazioni e pagamenti nel quadro degli accordi di rappresentanza
Comma 2
Gli organismi di gestione collettiva, fatte salve le spese di gestione, non effettuano detrazioni dai proventi dei diritti che gestiscono in base a un accordo di rappresentanza o da eventuali introiti provenienti dall'investimento dei proventi di quei diritti, a meno che l'altro organismo che e' parte dell'accordo di rappresentanza non acconsenta espressamente a tali detrazioni.
Gli organismi di gestione collettiva procedono regolarmente, diligentemente e accuratamente, secondo quanto prescritto dall'articolo 17, comma 2, alla distribuzione e ai pagamenti agli altri organismi di gestione collettiva che rappresentano.
Gli organismi di gestione collettiva che, se rappresentati, ricevono i pagamenti da altri organismi, procedono alla distribuzione e ai pagamenti degli importi dovuti ai titolari dei diritti quanto prima e comunque non oltre sei mesi a decorrere dal ricevimento di tali importi, a meno che tale termine non si possa rispettare per le ragioni oggettive di cui all'articolo 17, comma 2.
Gli adempimenti di cui al comma 3 devono essere rispettati anche da parte delle organizzazioni che rappresentano titolari dei diritti che siano membri degli organismi di gestione collettiva che ricevono i pagamenti.
Art. 22
#Comma 1
Concessione delle licenze
Comma 2
Gli organismi di gestione collettiva, da un lato, e gli utilizzatori, dall'altro, conducono in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti, scambiandosi a tal fine tutte le informazioni necessarie.
Gli organismi di gestione collettiva rispondono per iscritto senza indebito ritardo alle richieste degli utilizzatori specificando, fra l'altro, le informazioni che devono essere loro fornite per concedere una licenza. Ricevute tutte le informazioni pertinenti, tali organismi, senza indebito ritardo, concedono una licenza o forniscono agli utilizzatori una dichiarazione motivata in cui spiegano i motivi per cui non intendono sottoporre a licenza un determinato servizio.
La concessione delle licenze avviene a condizioni commerciali eque e non discriminatorie e sulla base di criteri semplici, chiari, oggettivi e ragionevoli. Gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze su diritti non sono tenuti a basarsi, per altri tipi di servizi online, sulle condizioni di concessione concordate con un utilizzatore, quando quest'ultimo fornisce un nuovo tipo di servizio online proposto al pubblico dell'Unione europea da meno di tre anni.
Le tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso devono garantire ai titolari dei diritti una adeguata remunerazione ed essere ragionevoli e proporzionate in rapporto, tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati, tenendo conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonche' del valore economico del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva. Quest'ultimo informa gli utilizzatori interessati in merito ai criteri utilizzati per stabilire tali tariffe.
Gli organismi di gestione collettiva consentono agli utilizzatori di comunicare con essi per via elettronica, anche ai fini di informazione sull'uso della licenza, nonche' in adempimento agli obblighi stabiliti all'articolo 23 e ad altri obblighi previsti dalle licenze.
Ai fini della migliore applicazione delle presenti disposizioni, la Societa' italiana degli autori ed editori disciplina con proprio provvedimento, adottato previo parere vincolante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' per l'affidamento dell'incarico di mandatario territoriale, che in ogni caso deve avvenire esclusivamente attraverso procedure di selezione pubblica, adeguatamente pubblicizzate tramite avviso pubblico, in cui siano rispettati i principi della trasparenza e dell'imparzialita'. Le procedure di selezione, gestite da commissioni presiedute da esperti indipendenti, prevedono quale criterio di selezione il possesso di adeguati requisiti di professionalita' ed onorabilita'. Il provvedimento di cui al primo periodo del presente comma disciplina altresi' le modalita' per prevenire potenziali conflitti di interessi ed il conferimento di mandati tra loro incompatibili, l'introduzione ed il rafforzamento di adeguate forme di controllo sull'operato dei mandatari territoriali, la loro equa e proporzionata distribuzione territoriale, nonche' l'uniforme applicazione delle tariffe stabilite. Tali principi si applicano agli altri organismi di gestione collettiva qualora intendano servirsi, per lo svolgimento della loro attivita', di propri mandatari.
Art. 23
#Comma 1
Obblighi degli utilizzatori
Comma 2
Ove necessario all'assolvimento dei propri obblighi, gli utilizzatori esercitano senza indugio il diritto di informazione di cui all'articolo 27, indicando puntualmente agli organismi di gestione collettiva ed entita' di gestione indipendenti le informazioni non in loro possesso. In questa ipotesi il termine di 90 giorni e' sospeso fino alla data di ricezione di informazioni corrette, complete e congruenti.
Gli organismi di gestione collettiva devono concordare in buona fede le informazioni da fornire, le modalita' e i tempi nei contratti con gli utilizzatori, anche tenendo conto degli standard adottati su base volontaria dal settore.
Il mancato adempimento degli obblighi di informazione o la fornitura di dati falsi o erronei costituisce causa di risoluzione del contratto di licenza, con la conseguente inibizione all'utilizzazione di fonogrammi, opere cinematografiche e audiovisive anche laddove remunerate con equo compenso.
Comma 3
Sezione V - Trasparenza e comunicazioni
Art. 24
#Comma 1
Informazioni ai titolari dei diritti sulla gestione dei loro diritti
Comma 2
Gli organismi di gestione collettiva che abbiano a loro volta come membri soggetti incaricati della distribuzione dei proventi ai titolari dei diritti forniscono le informazioni di cui al precedente comma 1 a tali soggetti, salvo che questi ultimi non ne siano gia' in possesso. Tali soggetti forniscono almeno una volta l'anno le informazioni di cui al comma 1 ai titolari dei diritti a cui abbiano attribuito proventi o effettuato pagamenti nel corso dell'anno precedente.
Art. 25
#Comma 1
Informazioni sulla gestione di diritti fornite ad altri organismi di gestione collettiva nel quadro di accordi di rappresentanza.
Comma 2
Le informazioni di cui al comma 1 vengono messe a disposizione almeno una volta l'anno e per via elettronica.
Art. 26
#Comma 1
Divulgazione delle informazioni
Comma 2
Gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti, che non siano tenuti a farlo presso il ((registro delle imprese, di cui al capo II della legge)) 29 dicembre 1993, n. 580, pubblicano, altresi', ((nel proprio sito internet)) il bilancio o rendiconto annuale approvato e affidano la revisione legale ad una societa' iscritta nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Gli obblighi di cui al primo periodo si applicano altresi' alla Societa' italiana autori ed editori ((...)) , che approva il proprio bilancio entro 120 giorni dalla conclusione dell'esercizio e lo pubblica ((nel proprio sito internet)) e presso il ((predetto registro delle imprese)) .
Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 13.
Art. 27
#Comma 1
Informazioni fornite su richiesta ai titolari dei diritti, ad altri organismi di gestione collettiva e agli utilizzatori.
Comma 2
Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite agli utilizzatori in modalita' tali da garantire l'elaborazione delle informazioni ricevute dagli stessi in forma integrata. A tal fine, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo sono definite le modalita' minime comuni relative alla fornitura in via informatica di tali informazioni.
Art. 28
#Comma 1
Relazione di trasparenza annuale
Comma 2
Fermi gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, gli organismi di gestione collettiva elaborano una relazione di trasparenza annuale, comprensiva della relazione speciale di cui al comma 3, per ciascun esercizio finanziario, entro otto mesi dalla fine di tale esercizio. La relazione viene pubblicata sul sito internet di ciascun organismo ove rimane pubblicamente disponibile per almeno cinque anni.
La relazione di trasparenza annuale contiene almeno le informazioni di cui all'Allegato al presente decreto.
La relazione speciale riguarda l'eventuale utilizzo degli importi detratti ai fini della prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi e comprende almeno le informazioni indicate in materia di cui al punto 3 dell'Allegato.
I dati contabili inclusi nella relazione di trasparenza annuale sono controllati da uno o piu' soggetti abilitati per legge alla revisione dei conti. La relazione di revisione e gli eventuali rilievi sono riprodotti integralmente nella relazione di trasparenza annuale. Ai fini del presente comma, i dati contabili comprendono i documenti di bilancio e le informazioni finanziarie come specificate nell'Allegato.
Oltre alla relazione di cui al comma 1, la Societa' italiana degli autori ed editori trasmette, entro il 30 giugno di ogni anno, al Parlamento ed agli enti vigilanti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2, una relazione annuale sui risultati dell'attivita' svolta, relativa ai profili di trasparenza ed efficienza.
Comma 3
Capo III - Concessione da parte di organismi di gestione collettiva di licenze multiterritoriali per l'esercizio di diritti su opere musicali diffuse su reti di comunicazione elettronica online
Art. 29
#Comma 1
Licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online
Comma 2
Gli organismi di gestione collettiva concedono le licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online nel rispetto dei requisiti di cui al presente Capo.
Art. 30
#Comma 1
Capacita' di trattamento dei dati per la gestione delle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online
Gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online dispongono di strutture adeguate al trattamento efficiente e trasparente, per via elettronica, dei dati necessari alla loro gestione, anche ai fini della corretta identificazione delle opere musicali incluse nel repertorio e del controllo del loro uso, della fatturazione agli utilizzatori, della riscossione dei proventi dei diritti e della distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti.
Art. 31
#Comma 1
Trasparenza delle informazioni sui repertori multiterritoriali per i diritti su opere musicali online
Comma 2
Gli organismi di gestione collettiva possono adottare, ove necessario, misure ragionevoli per garantire la correttezza e l'integrita' dei dati, per controllarne il riutilizzo e per proteggere le informazioni commercialmente sensibili.
Art. 32
#Comma 1
Correttezza delle informazioni sui repertori multiterritoriali
Comma 2
Gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online dispongono di procedure che consentono ai titolari dei diritti, ad altri organismi di gestione collettiva ed ai fornitori di servizi online di chiedere la correzione dei dati di cui all'elenco dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 2, o delle informazioni fornite a norma dell'articolo 31, laddove i predetti soggetti ritengano ragionevolmente che i dati o le informazioni non siano corretti. Nel caso in cui le richieste avanzate siano sufficientemente documentate, gli organismi di gestione collettiva rettificano senza indugio.
Gli organismi di gestione collettiva garantiscono che i titolari dei diritti da essi rappresentati, ivi inclusi quelli rappresentati ai sensi dell'articolo 46, possano trasmettere loro per via elettronica le informazioni sulle proprie opere musicali, sui propri diritti e sui territori autorizzati. A tale riguardo, per consentire ai titolari dei diritti di trasmettere le predette informazioni, si applicano nei limiti del possibile gli standard e le prassi settoriali volontari relativi allo scambio di dati sviluppati a livello internazionale o dell'Unione europea.
Qualora un organismo di gestione collettiva conferisce ad altro organismo di gestione collettiva un mandato per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online ai sensi degli articoli 35 e 36, l'organismo mandante applica altresi' il comma 2 del presente articolo in relazione ai titolari dei diritti le cui opere musicali siano incluse nel repertorio dell'organismo di gestione collettiva mandatario, salvo diverso accordo tra gli organismi di gestione collettiva.
Art. 33
#Comma 1
Correttezza e puntualita' nelle dichiarazioni
sull'uso e nella fatturazione
Gli organismi di gestione collettiva verificano il corretto utilizzo delle opere musicali online in relazione ai diritti concessi, da parte di fornitori di servizi musicali online cui hanno concesso una licenza multiterritoriale per i diritti su opere musicali online per tali diritti.
I fornitori di servizi online comunicano tempestivamente agli organismi di gestione le informazioni sull'utilizzo effettuato delle opere musicali online o dei diritti esercitati. Gli organismi di gestione collettiva offrono ai fornitori di servizi online la possibilita' di dichiarare per via elettronica le predette informazioni. Per lo scambio elettronico di tali dati, gli organismi di gestione collettiva consentono l'utilizzo di almeno una modalita' di dichiarazione che tenga conto di eventuali standard o prassi adottati su base volontaria nel settore e sviluppati a livello internazionale o dell'Unione europea. Gli organismi di gestione collettiva possono rifiutare le dichiarazioni dei fornitori di servizi online in un formato proprietario se gli organismi accettano dichiarazioni trasmesse per mezzo di uno standard adottato nel settore per lo scambio elettronico dei dati.
Gli organismi di gestione collettiva trasmettono le fatture ai fornitori di servizi online con modalita' elettronica. L'organismo di gestione collettiva offre l'uso di almeno un formato che tenga conto di standard o prassi adottati su base volontaria nel settore e sviluppati a livello nazionale, internazionale o dell'Unione europea, quale quello previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Il fornitore di servizi online non puo' rifiutare la fattura a causa del suo formato se l'organismo di gestione collettiva utilizza uno standard del settore.
Gli organismi di gestione collettiva trasmettono una fattura corretta ai fornitori di servizi online subito dopo la comunicazione dell'utilizzo effettivo dell'opera musicale online, tranne nei casi in cui cio' non sia possibile per motivi imputabili al fornitore di servizi online. La fattura riporta le opere e i diritti oggetto della licenza in base ai requisiti di cui all'articolo 30, comma 2, e in base all'effettivo utilizzo degli stessi, nella misura in cui cio' e' possibile sulla base delle informazioni fornite e del formato utilizzato.
Gli organismi di gestione collettiva adottano misure adeguate per consentire ai fornitori di servizi online di contestare la correttezza della fatturazione, anche nel caso in cui lo stesso fornitore riceva fatture da uno o piu' organismi di gestione collettiva per i medesimi diritti sulla stessa opera musicale online o sullo stesso materiale protetto.
Art. 34
#Comma 1
Correttezza e puntualita' nel pagamento dei titolari
dei diritti
Fatto salvo il comma 3, gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online distribuiscono gli importi dovuti ai titolari dei diritti in virtu' di tali licenze subito dopo la dichiarazione dell'uso effettivo delle opere, tranne nei casi in cui cio' non sia possibile per motivi imputabili al fornitore di servizi online.
Qualora un organismo di gestione collettiva conferisca ad altro organismo di gestione collettiva mandato per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online a norma delle disposizioni degli articoli 35 e 36, l'organismo di gestione collettiva mandatario corrisponde accuratamente e senza indebito ritardo all'organismo mandante gli importi di cui al comma 1 e gli fornisce altresi' le informazioni di cui al comma 2.
L'organismo di gestione collettiva mandante e' responsabile per la successiva distribuzione di tali importi e la fornitura di tali informazioni ai titolari dei diritti, salvo se tra gli organismi di gestione collettiva diversamente concordato.
Art. 35
#Comma 1
Accordi tra organismi di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online
Comma 2
Eventuali accordi di rappresentanza tra diversi organismi di gestione collettiva aventi ad oggetto licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online del proprio repertorio musicale sono di natura non esclusiva. L'organismo di gestione collettiva mandatario gestisce tali diritti in base a condizioni non discriminatorie.
L'organismo mandatario informa l'organismo mandante delle principali condizioni cui devono essere concesse le licenze su opere musicali online di quest'ultimo, inclusa la natura dello sfruttamento, di tutte le disposizioni che riguardano o influenzano i diritti di licenza, della durata della licenza, dei periodi contabili e dei territori coperti.
L'organismo mandante informa i propri membri delle principali condizioni dell'accordo, inclusi la durata e i costi dei servizi forniti dall'organismo mandatario.
Art. 36
#Comma 1
Obbligo di rappresentanza di un altro organismo di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online
Comma 2
Un organismo di gestione collettiva che concede o amministra licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online di cui al presente Capo e' tenuto ad accettare la richiesta di stipulare accordi di rappresentanza da parte di un altro organismo di gestione collettiva che non concede dette licenze se gia' concede o offre la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online per la stessa categoria di diritti su opere musicali online del repertorio di uno o piu' altri organismi di gestione collettiva.
L'organismo di gestione collettiva interpellato risponde all'organismo di gestione collettiva richiedente per iscritto e senza indebito ritardo.
Fatti salvi i commi 5 e 6, l'organismo di gestione collettiva interpellato gestisce il repertorio rappresentato dell'organismo di gestione collettiva richiedente alle stesse condizioni a cui gestisce il proprio repertorio.
L'organismo di gestione collettiva interpellato include il repertorio rappresentato dell'organismo di gestione collettiva richiedente ai sensi dei commi da 1 a 3 in tutte le offerte che trasmette ai fornitori di servizi online.
Le spese di gestione per il servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva all'organismo richiedente non eccedono quelle ragionevolmente sostenute dall'organismo di gestione collettiva interpellato.
L'organismo di gestione collettiva richiedente mette a disposizione dell'organismo interpellato le informazioni relative al proprio repertorio musicale necessarie per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online. Se le informazioni sono insufficienti o fornite in una forma tale da non consentire all'organismo di gestione collettiva interpellato di rispettare i requisiti stabiliti al presente Capo, l'organismo interpellato ha il diritto di addebitare alla controparte le spese ragionevolmente sostenute per rispettare tali prescrizioni o di escludere le opere per cui le informazioni sono insufficienti o inutilizzabili.
Comma 3
Capo IV - Risoluzione delle controversie, vigilanza e sanzioni
Art. 38
#Comma 1
Procedure di reclamo
Comma 2
Gli organismi di gestione collettiva mettono a disposizione dei propri membri e degli organismi di gestione collettiva per conto dei quali gestiscono diritti in virtu' di un accordo di rappresentanza procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei reclami, in particolare per quanto riguarda l'autorizzazione a gestire diritti e il relativo ritiro o la revoca di diritti, le condizioni di adesione, la riscossione degli importi dovuti ai titolari dei diritti, le detrazioni e le distribuzioni.
Gli organismi di gestione sono tenuti a rispondere per iscritto ai reclami, nel termine di 45 giorni dalla loro ricezione, fornendo i chiarimenti necessari e, se del caso, adottando le misure opportune per far venir meno le ragioni della doglianza. Se un reclamo e' ritenuto privo di fondamento, occorre fornire adeguata motivazione, a meno che lo stesso non sia palesemente infondato o strumentale.
Art. 39
#Comma 1
Modifiche in materia di risoluzione delle controversie
Comma 2
All'articolo 156 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia d'impresa previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, tutte le controversie aventi ad oggetto i diritti d'autore e i diritti connessi al diritto d'autore previsti dalla presente legge.».
All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo le parole: «diritto d'autore», sono inserite le seguenti: «e di diritti connessi al diritto d'autore».
Art. 40
#Comma 1
Vigilanza
Comma 2
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni del presente decreto, esercitando poteri di ispezione e di accesso ed acquisendo la documentazione necessaria.
I membri di un organismo di gestione collettiva, i titolari dei diritti, gli utilizzatori, gli organismi di gestione collettiva e le altre parti interessate segnalano, con modalita' telematica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni cui compete la vigilanza, attivita' o circostanze che costituiscono violazioni delle disposizioni del presente decreto.
L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni pubblica sul proprio sito l'elenco delle imprese che hanno comunicato l'inizio delle attivita' e che risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8. Pubblica altresi' l'elenco dei soggetti che non risultano essere piu' in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo e, con le medesime modalita', ogni altra comunicazione di pertinenza.
Art. 41
#Comma 1
Sanzioni
Comma 2
Salvo che il fatto non costituisca reato, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni applica le sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000 euro a 50.000 euro a chiunque violi gli obblighi di cui agli articoli 14, commi 1, 4 e 5, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, comma 1. Le medesime sanzioni sono altresi' applicate in caso di inosservanza dei provvedimenti inerenti alla vigilanza o in caso di mancata ottemperanza alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri e completi.
In caso di violazioni di particolare gravita', l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' sospendere l'attivita' degli organismi di gestione collettiva e delle entita' di gestione indipendente fino a sei mesi ovvero disporre la cessazione dell'attivita'.
Salvo che il fatto non costituisca reato, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni applica le sanzioni amministrative pecuniarie da 20.000 euro a 100.000 euro a chiunque violi gli obblighi di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 5, 14, commi 2 e 3, 21, commi 1, 2 e 3, 23, 28, 33, comma 2, e 34. In caso di violazioni di particolare gravita', l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' sospendere l'attivita' degli organismi di gestione collettiva e delle entita' di gestione indipendente fino a sei mesi ovvero disporre la cessazione dell'attivita'.
In caso di plurime violazioni delle disposizioni sanzionate ai commi 1 e 2, e' applicata la sanzione piu' grave prevista aumentata fino ad un terzo.
Alla Societa' italiana autori ed editori si applicano esclusivamente le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di nomina dei commissari straordinari di Governo, quale espressione del potere di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 9 gennaio 2008, n. 2.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1989, n. 681.
L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni disciplina, con proprio regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure dirette all'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, assicurando agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta ed orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura pari al cinquanta per cento, ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per essere assegnati all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per le attivita' di prevenzione e per l'accertamento delle sanzioni previste dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 42
#Comma 1
Scambio di informazioni tra Autorita' competenti
L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni tratta senza indebito ritardo una richiesta di informazioni da parte di un'autorita' competente di un altro Stato membro designata a tal fine in particolare per quanto riguarda le attivita' degli organismi di gestione collettiva con sede in Italia, a condizione che la richiesta sia debitamente giustificata.
Qualora l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ritenga che un organismo di gestione collettiva con sede in un altro Stato membro, ma operante sul territorio nazionale per l'intermediazione di diritti connessi al diritto d'autore o tramite messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, potrebbe non rispettare le disposizioni del diritto nazionale di quest'ultimo Stato, puo' trasmettere tutte le pertinenti informazioni alla corrispondente autorita' competente, corredate, se del caso, di una richiesta a tale autorita' di adottare le misure adeguate nell'ambito delle sue competenze.
Qualora l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni riceva una comunicazione di cui al comma 2 da parte di un'autorita' competente di un altro Stato membro, la risposta motivata deve essere resa nel termine di tre mesi dal ricevimento.
La questione di cui al comma 2 puo' altresi' essere deferita dall'autorita' che presenta tale richiesta al gruppo di esperti istituito ai sensi dell'articolo 41 della direttiva 2014/26/UE.
Art. 43
#Comma 1
Dati personali
Comma 2
Il trattamento dei dati personali e' disciplinato dalla legislazione vigente.
Art. 44
#Comma 1
Facolta' di segnalazione all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
I titolari dei diritti, gli organismi di gestione collettiva, le entita' di gestione indipendente e gli utilizzatori possono indirizzare all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, osservazioni e proposte dirette alla migliore attuazione delle disposizioni del presente decreto.
Comma 2
Capo V - Ulteriori disposizioni attinenti al diritto d'autore
Art. 45
#Comma 1
Riduzioni e esenzioni
Comma 2
All'articolo 15-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Agli organizzatori di spettacoli dal vivo allestiti in luoghi con capienza massima di cento partecipanti, ovvero con rappresentazione di opere di giovani esordienti al di sotto dei trentacinque anni, titolari dell'intera quota dei relativi diritti d'autore, sono riconosciute forme di esenzione o di riduzione dalla corresponsione dei diritti d'autore.
2-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' delle forme di esenzione o di riduzione di cui al comma 2-bis, prevedendo adeguati meccanismi di controllo, anche attraverso forme di responsabilizzazione degli organizzatori, che assicurino il rispetto delle condizioni che legittimano la riduzione o l'esenzione.
Con il decreto di cui al presente comma possono altresi' essere individuati ulteriori eventi o ricorrenze particolari che permettano l'applicazione di forme di esenzione o di riduzione dalla corresponsione dei diritti d'autore. Il decreto di cui al presente comma prevede misure atte a garantire che, nelle fattispecie previste, la Societa' italiana degli autori ed editori, in coerenza con le risultanze di bilancio, remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti d'autore. Il decreto di cui al presente comma puo' essere sottoposto a revisione triennale.».
Comma 3
Capo VI - Disposizioni transitorie e finali
Art. 46
#Comma 1
Accesso alle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online
Comma 2
Qualora entro il 10 aprile 2017, un organismo di gestione collettiva non concede o offre la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online e non consente a un altro organismo di gestione collettiva di rappresentare tali diritti a questo fine, i titolari dei diritti che hanno autorizzato tale organismo di gestione collettiva a rappresentare i loro diritti su opere musicali online possono ritirare da tale organismo di gestione collettiva i diritti su opere musicali online ai fini della concessione di licenze multiterritoriali per tutti i territori dell'Unione europea, senza dover ritirare i diritti su opere musicali online ai fini della concessione di licenze monoterritoriali, in modo da concedere licenze multiterritoriali per i loro diritti su opere musicali online direttamente o tramite qualsiasi terzo da loro autorizzato o qualsiasi altro organismo di gestione collettiva che si attenga alle disposizioni del Capo III del presente decreto.
Art. 47
#Comma 1
Disciplina relativa al nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori di cui all'articolo 7, decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100
Comma 2
All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, le parole da: «Il nuovo IMAIE opera sotto la vigilanza» a «un componente ciascuno del collegio.» sono soppresse.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34)).
All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, le parole: «Al termine della procedura di liquidazione sono trasferiti al nuovo IMAIE l'eventuale residuo attivo ed i crediti maturati.» sono soppresse.
Art. 48
#Comma 1
Cooperazione per lo sviluppo di licenze multiterritoriali
Comma 2
L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni trasmette alla Commissione europea, entro il 10 ottobre 2017, una relazione sulla situazione e lo sviluppo delle licenze multiterritoriali sul territorio italiano. La relazione contiene informazioni sulla disponibilita' di licenze multiterritoriali nello Stato membro interessato e sull'osservanza da parte degli organismi di gestione collettiva delle disposizioni di cui al Capo II del presente decreto, insieme con una valutazione dello sviluppo di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online da parte di utilizzatori, consumatori, titolari dei diritti e altre parti interessate.
Art. 49
#Comma 1
Disposizioni transitorie
Comma 2
Gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendente, che gia' operano nel settore dell'intermediazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi alla data di entrata in vigore del presente decreto provvedono al necessario adeguamento organizzativo e gestionale, al fine di rispettare i requisiti ivi previsti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla verifica circa l'effettivo adeguamento di cui al precedente periodo provvede l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 40. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, sulla base delle informazioni a sua disposizione, fornisce alla Commissione europea un elenco degli organismi di gestione collettiva con sede sul proprio territorio, e successivamente comunica alla Commissione europea qualsiasi modifica a tale elenco.
Fino all'adozione di nuove disposizioni attuative in tema di criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2014.
Art. 50
#Comma 1
Abrogazioni
Comma 2
L'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012 e' abrogato a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 49, comma 1.
Art. 51
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.