Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1) che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del Decreto;
2) compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell'alinea del comma 8 dell'articolo 6 del Decreto, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;
1) entro il 30 giugno 2018, l'importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;
2) entro il 30 settembre 2018, le informazioni previste dal comma 7, lettera b);
1) in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l'importo ad esso comunicato ai sensi della lettera a), numero 1). Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza;
2) in due rate consecutive di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, l'80 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;
3) entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al restante 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.
Preambolo
Disposizioni introduttive del provvedimento
Art. 1-bis
Art. 1-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 756) che "Le disposizioni dell'articolo 2, commi da 1 a 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano altresì ai contribuenti che abbiano presentato autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".
Art. 2-bis
#Comma 1
Comma 2
"4. Gli Uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. Ferma restando la disposizione di cui al precedente periodo, i Comuni procedono allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonchè all'adozione dell'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo";
"5. Con apposito provvedimento del Presidente della Regione-vice commissario può essere costituito presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione uno Sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti, che svolge le relative funzioni limitatamente alle competenze attribuite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dal presente decreto".
"2-bis. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo legittimamente eseguiti e conclusi in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite di euro 2,5 milioni complessivi, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3".
"3. I soggetti interessati, con comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n 380, anche in deroga all'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comunicano agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguire comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma 2, nonchè dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice, purchè le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati, entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori, provvedono a presentare la documentazione che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica";
L'inosservanza del termine di cui al precedente periodo o delle modalità di redazione e presentazione della scheda AeDES previste dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, determina la cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, il mancato riconoscimento al professionista del compenso per l'attività svolta e l'inammissibilità della domanda di contributo previsto dall'articolo 8 del medesimo decreto-legge.(4)
"Art. 8-bis. (Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative). - 1. Per gli interventi di realizzazione di immobili in assenza di titolo abilitativo eseguiti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2017 per impellenti esigenze abitative dai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto, gli interessati possono provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa acquisizione, anche in deroga all'articolo 167 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del parere di compatibilità paesaggistica, nonchè del nulla osta dell'Ente parco di cui all'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed alle leggi regionali, purchè sussistano le seguenti condizioni:
a) il richiedente sia proprietario o suo parente entro il terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di godimento su un immobile dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto;
b) il richiedente sia altresì proprietario o suo parente entro il terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di godimento sull'area su cui è stato realizzato l'immobile in assenza di titolo abilitativo;
c) l'area su cui è stato realizzato l'immobile privo di titolo ricada in uno dei Comuni individuati negli allegati 1, 2 e 2-bis e risulti edificabile secondo le previsioni dello strumento urbanistico comunale, del piano paesaggistico e del piano di assetto del parco, se ricompresa all'interno del perimetro di un parco nazionale o regionale, vigenti alla data dell'evento sismico;
d) la volumetria dell'immobile realizzato in assenza di titolo abilitativo non sia superiore a quella dell'immobile dichiarato inagibile;
e) il richiedente abbia presentato, ovvero presenti contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, domanda di accesso a contributo ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto per la ricostruzione dell'immobile dichiarato inagibile;
f) il richiedente non disponga a qualsiasi titolo di altra unità a uso abitativo libera e agibile nel medesimo Comune;
g) il nuovo edificio risulti adibito ad abitazione del richiedente e del suo nucleo familiare convivente sulla base delle risultanze anagrafiche o di un parente entro il terzo grado.
2. Nei casi di cui al comma 1, alla comunicazione sono allegati:
a) una perizia asseverata a firma di un tecnico abilitato che attesti la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 nonchè il rispetto delle norme vigenti, ivi comprese quelle in materia igienico-sanitaria e antisismica;
b) copia della scheda AeDES o della scheda FAST, di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, attestante i danni riportati dall'edificio distrutto o danneggiato dal sisma, nonchè della conseguente ordinanza di inagibilità;
c) dichiarazione sottoscritta dal richiedente attestante la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a), b), e), f) e g) del comma 1.
3. Nei casi di cui al comma 1, non si applica il termine massimo di novanta giorni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interessati sono obbligati a rimuovere le opere realizzate all'esito della concessione del contributo e una volta ultimati i lavori di ricostruzione dell'edificio distrutto o danneggiato dal sisma, ovvero, se antecedente, dell'assegnazione di una Soluzione abitativa in emergenza (Sae). L'inosservanza dell'obbligo di rimozione di cui al precedente periodo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge per la realizzazione di costruzioni senza il necessario titolo abilitativo.
4. Qualora l'immobile realizzato abbia le caratteristiche di un'opera precaria e facilmente amovibile, ferme restando le residue condizioni di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione del presente articolo non è richiesta la conformità alle previsioni dello strumento urbanistico comunale e del piano di assetto del parco.
5. In caso di valutazione negativa della compatibilità urbanistica degli interventi di cui al comma 1, ovvero qualora il giudizio di compatibilità paesaggistica sia negativo, si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a condizione che la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sia presentata al Comune territorialmente competente entro il 31 gennaio 2018. La presentazione della comunicazione comporta rinuncia al contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal richiedente a far data dalla presentazione medesima, salvo che il richiedente attesti che l'immobile non è ancora utilizzabile a fini abitativi".
"Art. 13. (Interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici). - 1. Per gli interventi sugli immobili ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo e già danneggiati per effetto dell'evento sismico del 2009, qualora questi siano stati già ammessi a contributo ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed i cui lavori di ripristino dell'agibilità sismica non siano stati ultimati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il contributo aggiuntivo per i nuovi danni determinati dagli eventi sismici di cui al presente decreto è in ogni caso richiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui al medesimo decreto-legge n. 39 del 2009.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora il nuovo danno determinato dagli eventi sismici di cui al presente decreto sia di entità inferiore rispetto al danno già riportato dall'immobile, il contributo ulteriore è richiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Qualora il nuovo danno sia di entità prevalente rispetto a quello pregresso, le istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite e definite secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente decreto.
3. Con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, sentiti gli Uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono stabiliti criteri tecnici per l'accertamento della prevalenza o meno dei danni ulteriori, nonchè le modalità e le procedure per l'accesso ai contributi nelle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2 del presente articolo.
4. L'erogazione dei contributi aggiuntivi di cui al comma 1 ed al primo periodo del comma 2 da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione di cui al comma 3 è posta a carico della contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 3, ed è oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione. Le modalità di erogazione sono stabilite con provvedimento adottato dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, di concerto con l'Ufficio speciale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di euro 40 milioni per l'anno 2018, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3.
5. Per le attività di sostegno al sistema produttivo e allo sviluppo economico, per i medesimi Comuni di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni ricomprese nel capo II del presente titolo, secondo le modalità ivi previste.
6. Per gli interventi non ancora finanziati su immobili danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e, in Umbria, del 2009, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, che determini un'inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità, si applicano, nel limite delle risorse disponibili anche utilizzando quelle già finalizzate per la predetta crisi sismica, le modalità e le condizioni previste dal presente decreto".
"c) degli archivi, dei musei, delle biblioteche e delle chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a)";
"c) predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti sulle aree suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi come individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture";
"3-bis.1. In sede di approvazione dei piani di cui alle lettere a), b), c), d) e f) del comma 2 del presente articolo ovvero con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo, a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, possono applicarsi, fino alla scadenza della gestione commissariale di cui all'articolo 1, comma 4, ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le procedure previste dal comma 3-bis del presente articolo";
"3-septies. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 5 e 11 per gli interventi di ricostruzione privata, al finanziamento degli interventi di urbanizzazione e di consolidamento dei centri e nuclei abitati oggetto di pianificazione urbanistica ed interessati da gravi fenomeni di instabilità dinamica in fase sismica che impediscono il recupero o la ricostruzione degli edifici destinati ad abitazione ed attività produttive gravemente danneggiati dal sisma, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4";
"Art. 15. (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali). - 1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:
a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;
b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) l'Agenzia del demanio;
e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili in loro proprietà di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente della Regione-vice commissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".
"a-bis) approva, ai sensi dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti predisposti dai soggetti di cui all'articolo 14, comma 4, e all'articolo 15, comma 1, del presente decreto";
"Art. 18. (Centrale unica di committenza). - 1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza.
2. La centrale unica di committenza è individuata:
a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9;
b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
3. I soggetti attuatori di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 provvedono in proprio alla realizzazione degli interventi sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario straordinario, nei quali sono stabilite le necessarie forme di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli Uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti, anche al fine di assicurare l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 32.
4. Resta ferma la possibilità per i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), e al comma 3 del medesimo articolo 15 di avvalersi, come centrale unica di committenza, anche dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
5. In deroga alle previsioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i soggetti aggregatori regionali di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo svolgono le funzioni di centrale unica di committenza con riguardo ai lavori, servizi e forniture, afferenti agli interventi previsti al comma 1.
6. Fermo l'obbligo della centrale unica di committenza di procedere all'effettuazione di tutta l'attività occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14, i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie".
"2. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordi tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni-vice commissari e le centrali uniche di committenza di cui all'articolo 18. Resta ferma, in ogni caso, la funzione di coordinamento del Commissario straordinario nei rapporti con l'Autorità nazionale anticorruzione, da attuare anche tramite l'istituzione di un'unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte alle verifiche di cui al comma 1. Con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma, nonchè le modalità per il monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata, attraverso la banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli altri sistemi informatici connessi alle attività di ricostruzione".
b) al comma 3-bis:
1) all'alinea, dopo le parole: "trattamento economico" sono inserite le seguenti: "fondamentale ed accessorio" e le parole: "viene corrisposto secondo le seguenti modalità" sono sostituite dalle seguenti: "è anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalità";
2) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le università provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonchè dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;
c) al comma 3-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il trattamento economico del personale dirigenziale di cui al presente comma è corrisposto secondo le modalità indicate nelle lettere a), b) e
d) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Commissario straordinario nomina con proprio provvedimento gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016";
e) al comma 7, lettera b), le parole: ", nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata," sono soppresse, le parole: "fino al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 30 per cento" e le parole: "fino al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 20 per cento";
f) al comma 7, lettera c), le parole: "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata," sono soppresse;
g) al comma 7-bis, dopo le parole: "al comma 7" sono inserite le seguenti: ", lettere a), b) e c),";
h) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabilite le modalità di liquidazione, di rimborso e di eventuale anticipazione alle amministrazioni di appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, delle necessarie risorse economiche".
18. Al fine di consentire la rapida realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con apposita ordinanza commissariale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto, sono disciplinate la costituzione del fondo previsto dall'articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la ripartizione delle relative risorse. L'ordinanza di cui al precedente periodo è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
19. In deroga alla previsioni dell'articolo 157, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativamente agli interventi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto possono essere affidate anche al personale assunto secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Fermi restando le incompatibilità e i divieti previsti dalla legislazione vigente, il personale di cui al precedente periodo può svolgere anche le funzioni di responsabile unico del procedimento ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
20. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: "e non rinnovabili" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3";
b) al comma 3-quater è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con uno o più provvedimenti adottati secondo le modalità previste dal precedente periodo è disposta l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per il rinnovo fino alla data del 31 dicembre 2018 dei contratti previsti dal comma 3-bis".
21. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riguardo alle attività economiche nonchè per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una 'zona rossà istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti di cui al medesimo articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è fissato al 31 dicembre 2020".
22. Nei casi previsti dal comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonchè il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al
23. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al quarto periodo, le parole: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico".
24. Limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti, la sospensione prevista dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogato dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è differita alla data del 31 dicembre 2020. Non si fa luogo al rimborso o alla restituzione delle somme già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
25. Le autorità di regolazione di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplinano le modalità di rateizzazione per un periodo non inferiore a 36 mesi delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del comma 24 nonchè del citato articolo 48 ed introducono agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. Con i provvedimenti di cui al precedente periodo sono previste esenzioni, fino alla data del 31 dicembre 2020, in favore delle utenze localizzate in una 'zona rossà istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. (23) (33) (37) (41) (43)
26. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "dalla fine del periodo di sospensione" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º giugno 2018".
27. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel rispetto delle altre condizioni previste dall'articolo 3-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, possono stipulare anche con altri comuni appartenenti a regioni diverse convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire a convenzioni già in atto, anche se non posti in posizione di confine.
28. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "diritti reali di garanzia", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "diritti reali di godimento".
29. All'articolo 44, comma 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "per la durata di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "per la durata di due anni" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto, i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la fruizione di permessi e di licenze sono aumentati rispettivamente a 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti".
30. All'articolo 67-ter, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "Dal 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Dal 2023".
31. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
"9-bis. Al fine di garantire un celere ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, gli interventi di riparazione e ricostruzione possono essere attuati, fino alla data del 31 dicembre 2019 ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicando per l'affidamento di lavori, servizi e forniture le procedure di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici di cui all'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
9-ter. Per la realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori si avvalgono del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna o di uno degli enti iscritti nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione.
9-quater. Agli interventi di cui al comma 9-bis si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al precedente periodo sono disciplinati mediante apposito accordo tra il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, i soggetti attuatori, il citato Provveditorato per le opere pubbliche e gli enti iscritti nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89".
32. Dal 1° luglio 2018, gli Uffici territoriali per la ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012 e del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012, sono soppressi. È altresì soppresso il Comitato di Area omogenea di cui all'articolo 4 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012. Tutte le competenze affidate agli Uffici territoriali per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012 sono trasferite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, istituito dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Il personale in servizio, alla data del 1° luglio 2018, presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, assegnato alle aree omogenee ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è assegnato temporaneamente all'Ufficio speciale per i comuni del cratere e continua a svolgere le attività di competenza dei soppressi Uffici territoriali per la ricostruzione sotto la direzione e il coordinamento esclusivi del titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, che con propria determinazione provvede anche alla sistemazione logistica del suddetto personale. Il personale in servizio, alla data del 1° luglio 2018, presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, assunto a tempo determinato dai comuni, è trasferito agli stessi comuni fino a scadenza dei contratti in essere. Nelle more della soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione, il titolare dell'Ufficio speciale adotta, esercitando il potere di coordinamento di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee, tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali necessari al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza degli Uffici territoriali per la ricostruzione e gestire con gradualità il processo di soppressione di detti Uffici.
L'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere può, tramite convenzioni con comuni, aprire sportelli in una o più sedi degli Uffici territoriali per la ricostruzione soppressi, cui affidare in tutto o in parte i compiti già di competenza degli Uffici territoriali medesimi, informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee.
33. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108.
34. All'articolo 1, comma 492, lettera 0a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "individuati ai sensi" sono inserite le seguenti: "dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,".
35. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2, è prorogato fino al 31 dicembre 2020.
36. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
37. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 35 e 36, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000, comprensivo del trattamento economico previsto per i titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190.
38. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o ai rinnovi dei suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati, sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualità, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata. (20) (33) (37)
39. L'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è abrogato.
40. Nei centri storici, come determinati ai sensi dell'articolo 2, lettera A), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o negli ambiti oggetto del piano di ricostruzione di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i comuni del cratere del sisma del 2009, diversi dall'Aquila, possono predisporre un programma coordinato di interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione pubblica o privata, ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti, finalizzati alla riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, alla messa in sicurezza del territorio e delle cavità danneggiate o rese instabili dal sisma e al miglioramento della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi. Il programma di interventi è predisposto e adottato dai comuni entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati. Il programma di interventi è sottoposto alla verifica dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere per il parere di congruità tecnico-economica. Restano in ogni caso ferme le vigenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale e dei beni culturali e paesaggistici. Gli interventi approvati sono oggetto di programmazione ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e sono attuati a valere sulle risorse destinate alla ricostruzione. L'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere dispone, con propria determinazione, i criteri per la valutazione della connessione e della complementarietà agli interventi di ricostruzione pubblica e privata.
41. Gli assegnatari di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, adibiti ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009, che hanno già beneficiato del contributo per l'acquisto di abitazione equivalente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, sono tenuti a cedere al comune i diritti inerenti la partecipazione alla ricostruzione del complesso edilizio della cooperativa. Restano a carico dell'assegnatario tutte le obbligazioni passive inerenti la sua qualità di socio. Alla completa ricostruzione del complesso edilizio la proprietà della quota passa al comune.
42. Per i titolari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le amministrazioni presso cui gli stessi abbiano prestato la loro attività possono bandire, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso, al suddetto personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile stipulato ai sensi del citato articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
b) in forza di uno o più contratti stipulati ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, abbia prestato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni continuativi di attività presso l'amministrazione che bandisce il concorso.
43. A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda.
I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale.
44. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione. Alle conseguenti attività e alle relative spese si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente.
Comma 3
Il D.L. 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2018, n. 89, ha disposto (con l'art. 05, comma 2) "Il termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è differito al 31 dicembre 2018."
Comma 4
Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 57, comma 9) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate sino all'anno 2021".
Comma 5
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 17-ter, comma 2) che "Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021".
Il D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 8, comma 1-ter) che "La rateizzazione delle fatture già prevista per un periodo non inferiore a trentasei mesi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è dilazionata in un periodo non inferiore a centoventi mesi".
Comma 6
La L. 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto (con l'art. 1, comma 452) che "Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 470) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate sino all'anno 2022".
Comma 7
La L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art 1, comma 755) che "Le esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 773) che "L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata fino all'anno 2025. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,45 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025".
Comma 8
La L. 30 dicembre 2023, n. 213 ha disposto (con l'art. 1, comma 416) che "Le esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024".
Comma 9
La L. 30 dicembre 2024, n. 207 ha disposto (con l'art. 1, comma 657) che "Le esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2025".
Comma 10
La L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha disposto (con l'art. 1, comma 559) che "L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata fino all'anno 2026".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 574) che "Le esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026".
Art. 2-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
a) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);
c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.».
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
1) alla lettera a), le parole «è incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementata di 1,14 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019»;
2) alla lettera c), le parole «350 milioni di euro per l'anno 2019 e ciascuno degli anni successivi;» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2019 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi».
Art. 5-bis
#Comma 1
Comma 2
"4. Il termine per la conclusione dei procedimenti, che decorre dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore, è di quarantacinque giorni sia per i procedimenti di cui al comma 1 che per i provvedimenti di cui al comma 2".
Art. 5-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 5-quater
#Comma 1
Comma 2
Art. 5-quinquies
#Comma 1
Comma 2
Art. 5-sexies
#Comma 1
Comma 2
Art. 5-septies
#Comma 1
Comma 2
Non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.
Art. 5-octies
#Comma 1
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Le deliberazioni trasmesse dal Governo alle Camere, di cui al comma 2, sono corredate della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;
2) al comma 4, le parole «al fabbisogno finanziario di cui al medesimo comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «alle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 4» e la parola «mensili», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «trimestrali»;
3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare l'avvio delle missioni di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche.»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «e con il Ministro dell'interno per la parte di competenza» sono sostituite dalle seguenti: «, con il Ministro dell'interno per la parte di competenza e con il Ministro dell'economia e delle finanze» ed al terzo periodo, dopo la parola «missioni», sono inserite le seguenti: «, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini della prosecuzione delle missioni in corso per l'anno successivo, la relazione di cui al comma 1 è corredata della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;
c) all'articolo 4:
1) al comma 4, la parola «mensili», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «trimestrali»;
2) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare la prosecuzione delle missioni in corso, come risultante dalle deliberazioni parlamentari di cui all'articolo 3, comma 1, entro dieci giorni dalla data di adozione di tali deliberazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle spese quantificate nella relazione tecnica di cui all'articolo 3, comma 1-bis, a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo.».
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità))
Art. 6-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
"1-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del presente decreto, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporaneamente, qualora disponibili, al personale assunto a tempo indeterminato di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetto alle medesime strutture".
"Art. 1917-bis. (Trattamento previdenziale a seguito del passaggio tra ruoli). - 1. A far data dall'entrata in vigore dei decreti legislativi 29 maggio 2017, nn. 94 e 95, il personale militare iscritto ai fondi di cui all'articolo 1913 che transita tra ruoli è iscritto al nuovo fondo di previdenza con decorrenza dalla data di iscrizione al fondo di provenienza. L'intero importo dei contributi versati è trasferito al pertinente fondo di destinazione.
A tal fine, il diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare è riconosciuto computando il numero di anni complessivi di servizio prestato nei diversi ruoli".
Art. 7-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della predetta legge n. 232 del 2016, sono corrispondentemente rideterminati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 908,9 milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 1.908,4 milioni di euro per l'anno 2017, 1.438,0 milioni di euro per l'anno 2018, 914,1 milioni di euro per l'anno 2019, 540,2 milioni di euro per l'anno 2020, 316,0 milioni di euro per l'anno 2021, 189,8 milioni di euro per l'anno 2022, 63,6 milioni di euro per l'anno 2023, 27,8 milioni di euro per l'anno 2024, 7,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,1 milioni di euro per l'anno 2026, di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2030, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo complessivo in 153.389 soggetti.
Art. 8-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Art. 9-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
«c-bis) interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione.»;
Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
L'erogazione può avvenire anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo.».
Art. 11-bis
#Comma 1
Comma 2
"1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile, possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici"))
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Art. 12-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 12-ter
#Comma 1
Comma 2
"91. A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla medesima società di gestione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, quantificati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in euro 4.815.995,10, rimangono nelle disponibilità della società di gestione"))
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
1) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. In occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per cento del relativo capitale, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1-bis, il soggetto che effettua le comunicazioni di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo deve dichiarare gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi. Nella dichiarazione sono indicati sotto la responsabilità del dichiarante:
a) i modi di finanziamento dell'acquisizione;
b) se agisce solo o in concerto;
c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonchè se intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera;
d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte;
e) se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente.
Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 185, se nel termine di sei mesi dalla comunicazione della dichiarazione intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata deve essere senza ritardo indirizzata alla società e alla CONSOB e portata alla conoscenza del pubblico secondo le medesime modalità. La nuova dichiarazione fa decorrere nuovamente il termine di sei mesi citato nel primo periodo del presente comma.»;
2) al comma 5, dopo le parole «le comunicazioni previste dal comma 2» sono aggiunte le seguenti: «o la dichiarazione prevista dal comma 4-bis»;
Art. 13-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 13-ter
#Comma 1
Comma 2
"1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonchè dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, dall'articolo 2635 del codice civile, dall'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del presente decreto, dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies del codice penale quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi"))
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
1) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole «I pareri di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e, nel caso di operazione posta in essere da un soggetto esterno all'Unione europea, 1-ter»;
2) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno
a) le infrastrutture critiche o sensibili, tra cui immagazzinamento e gestione dati, infrastrutture finanziarie;
b) tecnologie critiche, compresa l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, le tecnologie con potenziali applicazioni a doppio uso, la sicurezza in rete, la tecnologia spaziale o nucleare;
c) sicurezza dell'approvvigionamento di input critici;
d) accesso a informazioni sensibili o capacità di controllare le informazioni sensibili.
Con i medesimi regolamenti sono individuati altresì la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni.»;
3) al comma 2, dopo le parole «Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da o nei confronti di una società che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1» sono aggiunte le seguenti «o 1-ter»;
4) al comma 5 primo periodo, dopo le parole «gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1» sono aggiunte le seguenti: «nonchè di quelli di cui al comma 1-ter»;
5) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «comporti una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato di cui al comma 3» sono aggiunte le seguenti: «ovvero un pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico»; dopo l'ultimo capoverso è inserito il seguente: «Per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico è possibile prendere in considerazione la circostanza che l'investitore straniero è controllato dal governo di un paese terzo, non appartenente all'Unione europea, anche attraverso finanziamenti significativi.»;
6) al comma 7 le parole «di cui ai commi 3 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi precedenti» e dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) per le operazioni di cui al comma 5 è valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi di cui al comma 3, anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico;»;
«8-bis. Per quanto non previsto dal presente decreto, alle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Non si applica in ogni caso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
"2-bis. Per gli eventuali aggiornamenti ai contratti di cui al comma 1 che non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette una informativa al Parlamento. Nel caso di modifiche sostanziali si procede, invece, nei modi e nei termini di cui ai commi 1 e 2. Per sostanziali si intendono le modifiche che superano del 15 per cento le previsioni riportate nei contratti di programma di cui al comma 1, con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi al singolo programma o progetto di investimento".
"7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa consultazione delle parti interessate, definisce la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria sulla base di un finanziamento sostenibile del sistema ferroviario. In sede di prima applicazione, tale strategia è definita nel Documento di economia e finanza, nell'Allegato concernente fabbisogni e progetti di infrastrutture, sino all'approvazione del primo documento pluriennale di pianificazione di cui all'articolo 201 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, che definisce, tra l'altro, la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria".
Art. 15-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 15-ter
#Comma 1
Comma 2
"4-bis. Entro il 31 dicembre 2018, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) individua le norme tecniche e gli standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonchè ai gestori del servizio che operano su tali reti, tenendo conto delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto, fermo restando quanto previsto dai trattati internazionali per le reti isolate transfontaliere. A decorrere dal 30 giugno 2019, alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonchè ai gestori del servizio che operano su tali reti si applicano in materia di sicurezza le disposizioni adottate ai sensi del presente comma.
Nel rilasciare le autorizzazioni di propria competenza, l'ANSF valuta le misure mitigative o compensative proposte dai gestori del servizio sulla base di una analisi del rischio che tenga conto delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto".
"1-bis. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'ANSF in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 per il mancato adeguamento alle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate dall'ANSF entro il termine prescritto. Per ogni giorno di ritardo, successivo al primo, nell'adeguamento alle misure di sicurezza, si applica un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento della sanzione da applicare".
Art. 15-quater
#Comma 1
Comma 2
Art. 15-quinquies
#Comma 1
Comma 2
"Alla scadenza naturale della concessione, il concessionario subentrante ha l'obbligo di corrispondere al concessionario uscente il valore di subentro. Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, tale valore, per gli immobili e gli impianti fissi insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese per intervenuto ampliamento dello stesso sedime aeroportuale, realizzati dal concessionario uscente con proprie risorse, inseriti nel contratto di programma e approvati dall'ENAC, è pari al valore delle opere alla data di subentro, al netto degli ammortamenti e di eventuali contributi pubblici, limitatamente alla quota di detti beni ascritta ai servizi soggetti a regolazione tariffaria rilevabile dalla contabilità analitica regolatoria certificata presentata dal concessionario uscente per l'annualità immediatamente precedente.
Gli immobili e gli impianti fissi insistenti alla data del subentro sul sedime aeroportuale, realizzati dal concessionario uscente con proprie risorse e destinati allo svolgimento di attività di natura commerciale, come tali non soggette a regolazione tariffaria, restano di proprietà del demanio dello Stato, senza che sia dovuto alla società concessionaria alcun rimborso.
Il concessionario uscente è obbligato a proseguire nell'amministrazione dell'esercizio ordinario dell'aeroporto alle stesse condizioni fissate all'atto di concessione sino al subentro del nuovo concessionario, previo pagamento del relativo valore di subentro dovuto dallo stesso, salvo diversa e motivata determinazione dell'ENAC, in ordine al corretto svolgimento del servizio.
In caso di subingresso nella concessione ovvero quando la concessione cessa prima del termine di scadenza, il concessionario che subentra ha l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario il valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non amovibili, come indicato nei periodi precedenti riguardanti la scadenza naturale della concessione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile.
La disciplina in materia di valore di subentro, rimborsi e indennizzi di cui al presente articolo non trova applicazione qualora meccanismi per la determinazione di valore di subentro, rimborsi e indennizzi siano già previsti nelle convenzioni di gestione aeroportuale vigenti, che restano in tal caso immodificate))
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. L'Ente individua con propri provvedimenti i beni mobili ed immobili da trasferire in proprietà all'Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'Associazione nonchè per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonchè di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione.»;
"2-bis. I residui attivi e passivi accertati a carico dei singoli comitati territoriali, afferenti ai rapporti tra comitato centrale e comitati territoriali antecedenti la data di privatizzazione dei comitati stessi, si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili"))
2) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;
1) il primo periodo è sostituito dai seguenti : «A far data dal 1° gennaio 2018, l'Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma. Gli organi deputati alla liquidazione di cui all'articolo 198 del citato regio decreto sono rispettivamente l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) quale commissario liquidatore e l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) quale comitato di sorveglianza. Detti organi, nominati dal Ministro della salute, restano in carica per 3 anni e possono essere prorogati, per motivate esigenze, per ulteriori 2 anni. La gestione separata di cui all'articolo 4, comma 2, si conclude al 31 dicembre 2017 con un atto di ricognizione della massa attiva e passiva del Presidente dell'Ente. La massa attiva e passiva, così individuate confluiscono nella procedura di cui al presente comma. Il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato, secondo le medesime modalità di cui al presente comma, con provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di personale già individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine del
2) al secondo periodo, le parole «Alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «Alla conclusione della liquidazione,» e le parole «salvo quelli relativi al personale rimasto dipendente dell'Ente, che restano in carico alla gestione liquidatoria», sono soppresse.
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
Art. 17-bis
#Comma 1
Comma 2
"1-bis. Al fine di consentire ai comuni l'acquisizione delle risorse provenienti dall'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, la competenza per i provvedimenti ivi previsti è esercitata dal comune nel cui territorio devono essere eseguiti gli interventi previsti dal citato comma 1, anche quando il sito ricade nel territorio di più comuni, assicurando l'adeguata competenza nell'effettuazione delle valutazioni".
Art. 17-ter
#Comma 1
Comma 2
"1-bis. A decorrere dall'anno 2018, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, può essere destinata, a scelta del contribuente, a sostegno degli enti gestori delle aree protette. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al contributo, di formazione degli elenchi degli enti ammessi nonchè di riparto ed erogazione delle somme".
Art. 17-quater
#Comma 1
Comma 2
"1. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi per opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Per gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2 per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per l'anno 2019";
"1-bis. Per gli anni 2018 e 2019, il contributo di cui al comma 1 non può essere superiore all'importo della progettazione individuato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, e successive modificazioni, ai fini della determinazione dei corrispettivi";
"2. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare. A decorrere dal 2018:
a) la richiesta deve contenere le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico di immobili pubblici e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, in caso di contributo per la relativa progettazione;
b) ciascun comune può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità;
c) la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione comunale, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo comune o in altro strumento di programmazione";
"3-bis. A decorrere dal 2018 l'ordine di priorità ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo è il seguente:
a) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici costruiti con calcestruzzo prima del 1971 o in muratura portante. In tal caso il finanziamento riguarda anche le spese di verifica della vulnerabilità sismica, da effettuare contestualmente alla progettazione;
b) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici sulla base di verifica della vulnerabilità sismica già effettuata;
c) progettazione per interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico";
"d-bis) progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale o al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, finanziati con avanzo di amministrazione".
Art. 17-quinquies
#Comma 1
Comma 2
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 ha disposto (con l'art. 25-sexies, comma 2) che "Per l'anno 2018 il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 18 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".
Comma 4
Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto (con l'art. 38, comma 1-novies) che al comma 1 del presente articolo le parole: "accantonata per l'anno 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "accantonata per gli anni 2017, 2018 e 2019".
Art. 18-bis
#Comma 1
Comma 2
Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018))
Art. 18-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 18-quater
#Comma 1
Comma 2
Art. 18-quinquies
#Comma 1
Comma 2
Il Governo, con delibera del CIPE, per gli anni 2018 e 2019, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, provvede alla relativa autorizzazione))
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
1) al primo comma, dopo le parole: «Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)», sono aggiunte le seguenti: «ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»;
2) al terzo comma, le parole: «dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» e la parola: «esso» è sostituita dalla seguente: «essa».
Art. 19-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 19-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 19-quater
#Comma 1
Comma 2
Art. 19-quinquies
#Comma 1
Comma 2
"5-bis. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis già attivi prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, area Monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto è consentita la prosecuzione dell'attività agli esercizi indicati nel primo periodo del presente comma".
Art. 19-sexies
#Comma 1
Comma 2
Art. 19-septies
#Comma 1
Comma 2
"4. Per ogni Garante il compenso mensile lordo è fissato in euro 2.788,87. Al Garante del contribuente che risiede in un comune diverso da quello in cui ha sede l'organo compete il rimborso delle spese di trasferta previsto dalle norme vigenti per la partecipazione alle relative sedute. Analogo trattamento compete per gli accessi in uffici finanziari situati in comuni diversi da quelli in cui ha la residenza il Garante".
Art. 19-octies
#Comma 1
Comma 2
"4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza"))
Art. 19-novies
#Comma 1
Comma 2
Art. 19-decies
#Comma 1
Comma 2
Art. 19-undecies
#Comma 1
Comma 2
Art. 19-duodecies
#Comma 1
Comma 2
Art. 20
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 809) che "Il Fondo per far fronte alle esigenze in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è soppresso".
Art. 21
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 ottobre 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Pinotti, Ministro della difesa
Minniti, Ministro dell'interno
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Calenda, Ministro dello sviluppo economico
De Vincenti, Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno
Orlando, Ministro della giustizia
Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Lorenzin, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Orlando