DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

((Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex ENPALS e l'ex INPDAP, in attuazione dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,

Numero 157 Anno 2013 GU 16.01.2014 Codice 14G00004

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-10-28;157

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Disposizioni generali

Comma 2

Il presente regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento costituisce una prima applicazione di quanto disposto dall'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.


Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2013 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa.


Con riferimento esclusivamente ai soggetti che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, maturano i requisiti per il pensionamento indicati nel regolamento stesso, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.


A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente regolamento per l'accesso attraverso le diverse modalita' ivi stabilite al pensionamento, nonche' al requisito contributivo per l'accesso al trattamento pensionistico indipendentemente dall'eta' anagrafica, si applica la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.


Art. 2

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Comma 1

Soppresso fondo spedizionieri doganali

Art. 4

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Comma 1

Personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto

Comma 2

All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e successive modificazioni, le parole: «ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» sono sostituite dalle seguenti: «al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio».


All'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e successive modificazioni, il primo periodo e' soppresso.


Art. 5

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Comma 1

Lavoratori marittimi

Comma 2

Relativamente ai casi di cui all'articolo 4, commi 2, lettera c), e 3, della legge 26 luglio 1984, n. 413, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio.


All'articolo 31 della legge 26 luglio 1984, n. 413, le parole: «cinquantacinquesimo anno di eta'» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantaseiesimo anno di eta' fino al 31 dicembre 2015, cinquantasettesimo anno di eta' fino al 31 dicembre 2017 e cinquantottesimo anno di eta' a decorrere dal 1° gennaio 2018».


Art. 6

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Comma 1

Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo ballo

Art. 7

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Comma 1

Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo attori

Comma 2

La Tabella C allegata all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e' sostituita dalla seguente:

«Tabella C

(art. 4, comma 2)

Decorrenza della pensione





Uomini




dal 1° gennaio 2014




64 anni









dal 1° gennaio 2014




60 anni









dal 1° gennaio 2016




61 anni






Donne




dal 1° gennaio 2018




62 anni









dal 1° gennaio 2020




63 anni









dal 1° gennaio 2022




64 anni





».


Art. 8

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Comma 1

Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo canto

Comma 2

L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e' sostituito dal seguente:
«3. Per i lavoratori dello spettacolo, gia' iscritti alla data del 31 dicembre 1995, appartenenti alle categorie degli artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera, la pensione di vecchiaia si consegue:
a) all'eta' di 61 anni per gli uomini;
b) all'eta' di 57 anni per le donne. Tale requisito e' fissato a 58 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016, a 59 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018, a 60 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 e a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2022.».


Art. 9

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Comma 1

Fondo sportivi professionisti

Comma 2

L'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, e' sostituito dal seguente:
«1. Per i lavoratori gia' iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, la pensione di vecchiaia si consegue:
a) all'eta' di 53 anni per gli uomini;
b) all'eta' di 49 anni per le donne. Tale requisito e' fissato a 50 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016, a 51 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018, a 52 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 e a 53 anni a decorrere dal 1° gennaio 2022.».


Art. 10

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Comma 1

Perdita del titolo abilitante

Comma 2

Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attivita' lavorativa per raggiunti limiti di eta' e i cui ordinamenti di settore, che disciplinano il rilascio ed il rinnovo di tale titolo, non ne prevedano l'elevazione. Qualora tali limiti di eta' possano essere elevati, la deroga trova applicazione solo nel caso in cui il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneita', non abbia ottenuto il rinnovo del titolo abilitante da parte dell'Autorita' competente.


Ai lavoratori iscritti al Fondo di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea ((...)), per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attivita' lavorativa per raggiunti limiti di eta', si applicano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, i requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2011.
3.COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 OTTOBRE 2017, N. 148, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 DICEMBRE 2017, N. 172.
4.COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 OTTOBRE 2017, N. 148, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 DICEMBRE 2017, N. 172.
5. L'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 149, e' abrogato.


Art. 11

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Comma 1

Deroghe

Comma 2

Restano applicabili ai lavoratori iscritti alle gestioni richiamate dal presente decreto, laddove piu' favorevoli, le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102.


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 295) che " In deroga a quanto previsto dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 2013 in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici continuano ad applicarsi ai lavoratori poligrafici collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 dicembre 2013, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 297 del presente articolo".


Art. 12

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Comma 1

Disposizione finale

Comma 2

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, i risparmi di spesa derivanti dagli articoli da 2 a 11 del presente regolamento, valutati in 4.724.000 euro per l'anno 2014, a 12.280.000 euro per l'anno 2015, a 35.951.000 euro per l'anno 2016, a 38.800.000 euro per l'anno 2017, a 37.583.000 euro per l'anno 2018, a 69.361.000 euro per l'anno 2019, a 80.507.000 euro per l'anno 2020, a 86.718.000 euro per l'anno 2021, a 70.828.000 euro per l'anno 2022 e in 86.493.000 euro per l'anno 2023, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta la conseguente integrazione del citato Fondo operando le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 13

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.