DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.

Numero 42 Anno 2006 GU 16.02.2006 Codice 006G0058

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-02;42

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianita'

Comma 2

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o piu' forme di assicurazione obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonche' alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, e' data facolta' di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresi' ricomprese la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. (3)((4))


La totalizzazione e' ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, preclude il diritto all'esercizio della facolta' di totalizzazione.


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 24, comma 19) che la modifica ha effetto dal 1° gennaio 2012.


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, dopo le parole: «decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» sono inserite le seguenti: «e al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali,»".


Art. 2

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Comma 1

Totalizzazione ai fini della pensione di inabilita' e ai superstiti

Comma 2

La facolta' di cui all'articolo 1, comma 1, puo' altresi' essere esercitata, per la liquidazione dei trattamenti pensionistici per inabilita' assoluta e permanente e ai superstiti di assicurato ancorche' quest'ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.


Il diritto alla pensione di inabilita' e' conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore e' iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Il diritto alla pensione ai superstiti, esercitabile per i decessi avvenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e' conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni di cui al comma 1.


Art. 3

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Comma 1

Esercizio del diritto

Comma 2

La totalizzazione dei periodi assicurativi e' conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo e', ovvero e' stato, iscritto. Tale ente promuove il procedimento.


La domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi, perfezionata mediante accettazione da parte dell'interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici da totalizzazione di cui al presente decreto legislativo.


Per i casi di esercizio della facolta' di ricongiunzione da parte del lavoratore, titolare di piu' periodi assicurativi, che consentono l'accesso alla totalizzazione, la cui domanda sia stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e il cui procedimento non sia stato ancora concluso, a seguito del pagamento integrale delle rate, e' consentito, su richiesta dell'interessato, il recesso e la restituzione degli importi eventualmente versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali. Il recesso di cui sopra non puo', comunque, essere esercitato oltre il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.


Art. 4

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Comma 1

Modalita' di liquidazione del trattamento

Comma 2

Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di cui al presente articolo.


La misura del trattamento a carico degli enti previdenziali pubblici e' determinata sulla base della disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo. Le retribuzioni su cui e' calcolato il montante sono rivalutate fino alla data della domanda di totalizzazione.


I parametri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, nonche' la formula di calcolo di cui all'allegato 1, possono essere modificati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e armonizzati in caso di sostanziali modifiche, deliberate dagli enti e approvate dai Ministeri vigilanti, dei sistemi previdenziali dei singoli enti che comportino l'introduzione per la generalita' degli iscritti di diversi sistemi di calcolo delle prestazioni.


In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 4, qualora il requisito contributivo maturato nella gestione pensionistica sia uguale o superiore a quello minimo richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, si applica, per il periodo contributivo relativo a tale gestione, il sistema di calcolo della pensione previsto dall'ordinamento della gestione medesima.


La misura del trattamento a carico degli enti previdenziali privati costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e' determinata secondo il sistema di calcolo vigente nei rispettivi ordinamenti.


Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti, con onere a carico delle gestioni interessate.


Art. 5

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Comma 1

Pagamento dei trattamenti

Comma 2

L'onere dei trattamenti e' a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.


Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni e' effettuato dall'INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni.


((Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa.
In caso di pensione di inabilita' la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione))
. ((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1 gennaio 2011"


Art. 6

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Comma 1

Ricongiunzione per gli iscritti agli enti costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103

Comma 2

Per gli enti costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l'istituto della ricongiunzione, disciplinato dalla legge 5 marzo 1990, n. 45, opera nel rispetto delle prescrizioni in essa indicate, con esclusione dell'onere di versamento della riserva matematica a carico del richiedente la ricongiunzione, in quanto incompatibile con il sistema di calcolo delle prestazioni secondo il metodo contributivo.


Art. 7

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Comma 1

Norme finali

Comma 2

La facolta' di totalizzazione di cui al presente decreto legislativo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.


L'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro del lavoro delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 febbraio 2003, n. 57, sono abrogati.


La disciplina abrogata dal comma 2 rimane in vigore per le domande presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, se piu' favorevole.


Sono fatte salve le altre norme vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi.


Art. 8

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 186 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, quanto a 26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalla soppressione dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, disposta dall'articolo 7, comma 2. Si applica la clausola di salvaguardia di cui al predetto articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005.