Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
«4-quater. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2020. Con delibere del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse per le conseguenti attività, nei limiti delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018.».
Preambolo
Disposizioni introduttive del provvedimento
Art. 1-bis
Art. 1-ter
#Comma 1
Comma 2
"1-quinquies. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società in house della regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche e amministrative, attraverso convenzioni non onerose e comunque in conformità alla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento"))
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
1) alla lettera a), dopo le parole: "pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011," sono inserite le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015,";
2) alla lettera b), dopo le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011" sono inserite le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015";
3) alla lettera c), dopo le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011" sono inserite le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015";
0b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
"2-ter. Nel caso in cui per il medesimo bene immobile sussistano più proprietari o soggetti legittimati ai sensi del comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), la richiesta di concessione del contributo può essere presentata anche solo da uno dei comproprietari o dei soggetti legittimati, con le modalità disciplinate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, allegando idonea documentazione atta a dimostrare che gli altri comproprietari o soggetti legittimati siano stati avvisati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata"))
Art. 2-bis
#Comma 1
Comma 2
"12-bis. Nel corso dell'esecuzione dei lavori per danni lievi, qualora si rendessero necessarie, possono essere ammesse varianti fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque nei limiti del contributo concedibile, purchè compatibili con la vigente disciplina sismica, paesaggistica e urbanistico-edilizia".
Art. 2-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
«Articolo 12-bis (Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata). - 1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2,
Gli eventuali interventi da realizzare in sanatoria ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, del Programma straordinario di ricostruzione, sono sottoposti alla valutazione della Conferenza regionale previo vaglio di ammissibilità da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione))
a) con riferimento all'elenco A:
1) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione;
2) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), diverse da quelle di cui al numero 1) della presente lettera;
3) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2);
b) con riferimento all'elenco B:
1) richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma per le quali non è stata presentata la domanda di delocalizzazione temporanea;
2) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui al numero 1))
3. Gli uffici speciali per la ricostruzione, sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono con cadenza mensile a verifiche a campione
Art. 3-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 3-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 3-quater
#Comma 1
Comma 2
Art. 3-quinquies
#Comma 1
Comma 2
Art. 3-sexies
#Comma 1
Comma 2
Art. 3-septies
#Comma 1
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
«3-bis. Entro il 31 dicembre 2019, le regioni, sentito il commissario straordinario e fermo restando il limite delle risorse dallo stesso indicate ai sensi del comma 13, aggiornano i piani di cui al comma 2 individuando, in particolare, i siti di stoccaggio temporaneo. In difetto di conclusione del procedimento entro il termine di cui al presente comma il commissario straordinario può aggiornare comunque il piano, sentito il Presidente della regione interessata.»;
«7-bis. Nel caso in cui nel sito temporaneo di deposito siano da effettuare operazioni di trattamento delle macerie con l'ausilio di impianti mobili, il termine di cui all'articolo 208, comma 15, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è ridotto a quindici giorni.».
Art. 4-bis
#Comma 1
Comma 2
"6. Nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso l'addendum al contratto di appalto contenente l'indicazione delle imprese subappaltatrici, le quali devono essere iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6.
Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati"))
Art. 5
#Comma 1
Estensione al territorio dei comuni del cratere della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»
((
Comma 2
Art. 5-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Art. 9-bis
#Comma 1
Comma 2
"5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 e nel 2019, limitatamente agli skilift situati nei territori delle Regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2020, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali"))
Art. 9-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 9-quater
#Comma 1
Comma 2
1) alla lettera a):
1.1) al numero 1), le parole: "peak ground acceleration-PGA" sono sostituite dalle seguenti: "accelerazione ag ";
1.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)";
1.3) al numero 3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)";
2) alla lettera b):
2.1) al numero 1), le parole: "nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3)" sono sostituite dalle seguenti: "nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3";
2.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3)".
Art. 9-quinquies
#Comma 1
n. 39) ))
Comma 2
"5. Il contributo e ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo il 6 aprile 2009 a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il quarto grado, dall'altra parte dell'unione civile o dal convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76".
Art. 9-sexies
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 57, comma 11) che "Le disposizioni di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono estese sino al 31 dicembre 2021".
Comma 4
La L. 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto (con l'art. 1, comma 471) che "Le disposizioni di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono prorogate sino al 31 dicembre 2022".
Comma 5
La L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 1, comma 771) che "L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è prorogata fino al 31 dicembre 2025. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025".
Art. 9-septies
#Comma 1
n. 78) ))
Comma 2
Art. 9-octies
#Comma 1
Comma 2
Art. 9-novies
#Comma 1
Comma 2
Art. 9-decies
#Comma 1
Comma 2
1) all'alinea, le parole: "2018/2019 e 2019/2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022";
2) alla lettera a), le parole: "2018/2019 e 2019/2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022";
3) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi, anche in deroga ai vincoli di cui all'articolo 19, commi 5 e 5-ter, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111";
1) all'alinea, le parole: "ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 6 milioni nell'anno 2019, euro 4,15 milioni nell'anno 2020, euro 4,75 milioni nell'anno 2021 ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022";
2) dopo la lettera b-quater) sono aggiunte le seguenti:
"b-quinquies) quanto a euro 1,9 milioni nel 2020 ed euro 2,85 milioni nel 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e specialì della missione 'Fondi da ripartirè dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b-sexies) quanto a euro 4,75 milioni nel 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
Art. 9-undecies
#Comma 1
Comma 2
"1. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto 'Casa Italià, nonchè le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile";
"1-bis. Le funzioni di cui al comma 1 attengono allo sviluppo, all'ottimizzazione e all'integrazione degli strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonchè del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni, disciplinate dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle altre amministrazioni competenti in materia".
Art. 9-duodecies
#Comma 1
n. 91) ))
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 ottobre 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede