Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2015», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 5 ottobre 2015, che risultino non utilizzate per le finalità di cui alla norma citata, possono esserlo per le medesime finalità per l'anno 2016.
Preambolo
Disposizioni introduttive del provvedimento
Art. 1-bis
a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono adottate, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni; lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque inviato alle Camere ai sensi del terzo periodo del presente comma. Nel caso di adozione delle sole capacità fiscali, rideterminate al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto del tax gap nonchè della variabilità dei dati assunti a riferimento, lo schema di decreto è inviato alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato";
b) al secondo periodo, le parole: "periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "primo periodo" e le parole: "dopo la conclusione dell'intesa" sono sostituite dalle seguenti: "dopo la conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa";
c) al terzo periodo, le parole: "secondo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "terzo periodo"))
Art. 1-ter
#Comma 1
Comma 2
"3-bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai comuni ai sensi del comma 3, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore agli anni quattordici ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo è data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio".
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
«436-bis, A decorrere dall'anno 2017, la riduzione di cui al comma 435 che per gli anni 2015 e 2016 non è stata applicata nei confronti dei comuni di cui al comma 436, lettere a) e b), si applica a carico degli stessi con la seguente gradualità, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al comma 435:
a) per l'anno 2017, in misura pari al 25 per cento dell'importo della riduzione non applicata;
b) per l'anno 2018, in misura pari al 50 per cento dell'importo della riduzione non applicata;
c) per l'anno 2019, in misura pari al 75 per cento dell'importo della riduzione non applicata;
d) a decorrere dall'anno 2020, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata.
436-ter, Nell'anno 2017, la riduzione di cui al comma 435 che per gli anni 2015 e 2016 è stata applicata nella misura del 50 per cento nei confronti dei comuni di cui al comma 436, lettera c), fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al suddetto comma 435, si applica a carico degli stessi comuni in misura pari al 60 per cento, per l'anno 2018 in misura pari all'80 per cento e a decorrere dall'anno 2019 in misura pari al 100 per cento.».
Art. 2-bis
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, nel modificare l'art. 1, comma 457 della L. 11 dicembre 2016, n. 232, ha conseguentemente disposto (con l'art. 36, comma 3) che la presente modifica si applica ai comuni e alle province che deliberano lo stato di dissesto finanziario successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 24 aprile 2017, n. 50, nonchè a quelli, già in stato di dissesto finanziario, per i quali alla medesima data non è stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Relativamente alle minori entrate, il citato contributo è destinato al ristoro: per le entrate tributarie, delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani e, per le entrate extra-tributarie, dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e installazioni mezzi pubblicitari.
Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è destinato un contributo pari a 1 milione di euro.
Art. 3-bis
#Comma 1
Comma 2
Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati per la ricostruzione, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già programmati e da programmare di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. (20) (24) (27)
Comma 3
Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 57, comma 12) che "Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2021".
Comma 4
La L. 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto (con l'art. 1, comma 459) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022 nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022".
Comma 5
La L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 1, comma 765) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2023 nel limite di spesa di euro 9.505.000 per l'anno 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 9.505.000 per l'anno 2023".
Comma 6
La L. 30 dicembre 2023, n. 213, ha disposto (con l'art. 1, comma 410) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano fino all'anno 2024 nel limite di spesa di 8,1 milioni di euro per l'anno 2024".
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
«458. Alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno è assegnata la somma di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per la stipulazione delle transazioni di cui al comma 462, relativamente all'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno. Le somme non impegnate nel 2016 possono esserlo nell'esercizio successivo.
459. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 458, individua i familiari delle vittime, entro il 31 dicembre 2016, e determina, avvalendosi a tal fine anche dell'INPS, dell'INAIL e di altri enti competenti in materia infortunistica e previdenziale, la somma spettante, nel limite di euro 100.000 per ciascuna delle vittime, nonchè la quota di rimborso delle eventuali spese legali sostenute e documentate. Il rimborso delle spese legali è definito previa acquisizione del parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato.»;
«461. Qualora sia intervenuto il decesso dei soggetti beneficiari ai sensi del comma 460, gli eredi in successione legittima hanno diritto al pagamento pro quota della medesima somma, nei limiti individuati ai sensi dei commi 459 e 460, previa presentazione di documentazione attestante la qualità di erede e la quota di partecipazione all'asse ereditario, secondo le disposizioni vigenti in materia di successione legittima.
462. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno, acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, congiuntamente con il Comune di Sarno stipula appositi atti transattivi con i soggetti individuati ai sensi del comma 460 o, ove questi ultimi siano deceduti, con i soggetti di cui al comma 461, ferma restando l'applicazione delle norme vigenti in materia di prescrizione.
463. Le transazioni
464. I procedimenti giudiziari in corso, anche in sede di esecuzione, sono sospesi fino alla conclusione degli accordi transattivi. Successivamente alla stipulazione degli atti, di transazione, che deve intervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2017, tutti i processi sono estinti ai sensi della normativa vigente.
Ove le parti private non intendano stipulare gli accordi transattivi ne danno comunicazione scritta alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno e i processi in corso proseguono su istanza delle parti. Le transazioni sono esenti da ogni imposta o tassa e le relative somme sono assegnate in aggiunta a ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente. Dopo la stipulazione degli atti transattivi la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno trasmette un elenco riepilogativo al Ministero dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze.».
Art. 5-bis
#Comma 1
Comma 2
All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Art. 6-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Art. 7-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Art. 9-bis
#Comma 1
Comma 2
1) le parole: "ed alla relazione dell'organo di revisione" sono soppresse;
2) dopo le parole: "entro il 15 novembre di ogni anno" sono aggiunte le seguenti: "secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità";
"e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione";
"e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta".
Art. 9-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
«710-bis. A decorrere dall'anno 2017, alle regioni che rispettano il vincolo sul pareggio di bilancio di cui al comma 710 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 luglio di ciascun anno le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi della lettera b), comma 723, del presente articolo.
Nell'esercizio 2016, alle regioni che nel 2015 hanno rispettato i vincoli sul pareggio di bilancio di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate le risorse incassate ai sensi della lettera a) del comma 474 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 710, e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo, le modalità previste dal decreto di cui al comma 720. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio.».
«688-bis. Anche per l'esercizio 2016, per le sole regioni che nell'anno 2015 abbiano registrato indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, con un valore inferiore rispetto ai tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, sono valide le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 40, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento alla copertura degli investimenti autorizzati.».
«9-bis. Gli enti pubblici strumentali delle regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla regione.».
«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.».
Art. 10-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Art. 13
#Comma 1
nel decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
Comma 2
1) al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2017» e le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»;
2) al comma 3, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»;
1) al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»;
2) al comma 2, le parole: « entro il 31 luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2017»;
Art. 13-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 13-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuta a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
«714-bis. Gli enti locali che hanno presentato il piano dì riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con delibera da adottarsi dal Consiglio dell'ente entro la data del 30 settembre 2016, possono provvedere a rimodulare o riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.».
Art. 15-bis
#Comma 1
Comma 2
a) all'articolo 256, comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tra le misure straordinarie è data la possibilità all'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis";
b) all'articolo 258, comma 3, dopo le parole: "può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori," sono inserite le seguenti: "ivi compreso l'erario,"))
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
«228-bis. Per garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido degli enti locali, in analogia con quanto disposto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, per il sistema nazionale di istruzione e formazione, i comuni possono procedere, negli anni 2016, 2017 e 2018, ad un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo necessario per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa, nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.
228-ter. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito delle scuole dell'infanzia e degli asili nido e valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico impiegato nello svolgimento dei predetti servizi con rapporto di lavoro a tempo determinato, i comuni possono,
Per le finalità del comma 228-bis e del presente comma, i comuni possono, altresì, avviare nuove procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservate al personale insegnante ed educativo, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che indice le procedure di reclutamento, nel limite massimo del cinquanta per cento delle facoltà di assunzione definite nel piano triennale del comma 228-bis, al netto di quelle utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie di cui al primo periodo in riduzione della spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010. Le graduatorie compilate in esito alle procedure selettive di cui al precedente periodo sono composte da un numero dì soggetti pari, al massimo, al numero dei posti per i quali queste sono bandite, maggiorato del 10 per cento. Nelle more del completamento delle procedure di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e comunque non oltre il
228-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 228-bis e 228-ter si applicano anche ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015))
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
Art. 20
#Comma 1
Comma 2
«1-bis. A decorrere dall'anno 2017:
a) la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di cui al comma 1 avviene entro il 15 febbraio dell'anno di riferimento ed è aggiornata ove lo richieda l'eventuale ridefinizione del livello del finanziamento per il Servizio sanitario nazionale;
b) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al comma l entro il predetto termine, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 marzo dell'anno di riferimento, si provvede alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard in via provvisoria, facendosi riferimento alla proposta di riparto del Ministero della salute presentata in Conferenza Stato-regioni, ed assegnando alle singole regioni il valore regionale individuato nella medesima proposta, al netto dello 0,5 per cento. Con il medesimo decreto si provvede all'assegnazione alle regioni del 95 per cento del finanziamento degli obiettivi di piano sanitario nazionale;
c) in conseguenza del perfezionamento del decreto di determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni standard il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare alle regioni:
1) le risorse ivi previste a titolo di finanziamento indistinto nelle percentuali di cui all'articolo 2, comma 68, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
2) le risorse ivi previste a titolo di obiettivi di piano sanitario nazionale nelle percentuali d'acconto stabilite dall'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al comma 1 entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottata la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard in via definitiva;
e) la determinazione definitiva dei costi e dei fabbisogni standard non può comportare per la singola regione un livello del finanziamento inferiore al livello individuato in via provvisoria con il richiamato decreto interministeriale, ferma restando la rideterminazione dei costi e dei fabbisogni standard, e delle relative erogazioni in termini di cassa, eventualmente dovuta ad aggiornamento del livello complessivo del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.»;
«5-bis. A decorrere dall'anno 2016 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, indica le cinque regioni di cui al comma 5 entro il termine del 15 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento e la Conferenza Stato-Regioni individua le tre regioni di riferimento di cui al medesimo comma 5 entro il termine del 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora non sia raggiunta l'intesa sulle tre regioni entro il predetto termine, le stesse sono automaticamente individuate nelle prime tre.»;
Sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi.
Art. 21
#Comma 1
Comma 2
L'AIFA determina contestualmente l'eventuale differenziale di sconto tra quanto previsto al comma 10 e quanto determinato in via definitiva ai sensi del presente comma, procedendo alla conseguente variazione dello sconto, fatto salvo quanto previsto al comma 12.
Entro il medesimo termine, l'AIFA determina, altresì, il ripiano della quota di superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale, imputabile allo sforamento, da parte dei farmaci innovativi, dello specifico fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ripartendola tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto.
In caso di superamento della quota assegnata da AIFA, ai sensi del primo periodo del comina 7, all'azienda titolare di farmaci orfani di cui all'articolo 15, comma 8, lettere i) e i-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'AIFA determina il ripiano della quota di superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera imputabile alla spesa per tali farmaci ripartendola, al lordo di IVA tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi coperti da brevetto. Il ripiano di cui ai commi 2 e 8 è determinato in modo tale che i nuovi titolari di AIC, che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano, e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.
Comma 3
Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 3) che "Per le finalità di cui al comma 582 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui alla data del 15 febbraio 2019 non si sia perfezionato il recupero integrale delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2015 e per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, commi da 389 a 392, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonchè per l'anno 2017 per la spesa per acquisti diretti, il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) accerta che entro il 30 aprile 2019 sia stato versato dalle aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) almeno l'importo di euro 2.378 milioni, a titolo di ripiano della spesa farmaceutica stessa. Al fine di semplificare le modalità di versamento, le predette aziende si avvalgono del Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che è ridenominato allo scopo "Fondo per payback 2013-2017"".
Art. 21-bis
#Comma 1
Comma 2
1) il comma 1 è abrogato;
2) al comma 2, la lettera a) è abrogata;
3) al comma 3, la lettera f) è abrogata;
4) il comma 4 è abrogato.
Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente))
Art. 21-ter
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
La Corte Costituzionale, con sentenza 6 febbraio - 20 marzo 2019 n. 55 (in G.U. 1ª s.s. 27/03/2019 n. 13), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 21-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2016, n. 160, nella parte in cui l'indennizzo ivi indicato è riconosciuto ai soggetti nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, dalla «data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», anzichè dalla «medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965»".
Art. 22
#Comma 1
Comma 2
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasferisce sulla contabilità speciale di cui al comma 1 le risorse disponibili del Piano straordinario - sezione attuativa e sezione programmatica - di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni destinatarie delle risorse CIPE di cui alla delibera n. 60/2012 nonchè quelle destinatarie dei fondi ordinari MATTM (APQ 8 Lazio, Serravalle Scrivia e Campo sportivo Augusta), già trasferiti ai bilanci regionali, provvedono a trasferirle sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario.
4. Le somme trasferite sulla contabilità speciale sono destinate a finanziare la realizzazione degli interventi di adeguamento delle discariche abusive oggetto di commissariamento ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in ragione di tale finalità, decadono gli eventuali vincoli di destinazione esistenti su tali somme.
5. Entro il 30 settembre 2016, il commissario straordinario fornisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica
6. Il commissario straordinario comunica
7. Le amministrazioni locali e regionali possono contribuire alle attività di messa a norma delle discariche abusive con proprie risorse previa sottoscrizione di specifici accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il commissario straordinario. La sottoscrizione di tali accordi non preclude l'esercizio del potere di rivalsa da parte dell'amministrazione statale.
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077";
b) al secondo periodo:
1) dopo le parole: "dell'11 luglio 2012," sono inserite le seguenti: "e dalla delibera del CIPE del 3 agosto 2012, n. 87/2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2012,";
2) le parole da: "destinate ad interventi" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque e delle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 per i quali, alla data del 30 giugno 2016, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti";
c) al terzo periodo, le parole: "della stessa delibera del CIPE n. 60/2012 e" sono sostituite dalle seguenti: ", delle stesse delibere del CIPE n. 60/2012 e n. 87/2012 nonchè";
d) il quarto, il quinto e il sesto periodo sono soppressi.
7-ter. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di garantire la massima conoscenza degli atti conseguenti alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 ovvero alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 in merito alla causa C-196/13, istituisce nel proprio sito internet istituzionale un'apposita sezione con il titolo "Discariche abusive", dove sono riportate le seguenti informazioni:
a) l'elenco delle discariche abusive oggetto della condanna ovvero l'elenco aggiornato semestralmente dalla Commissione europea e inviato al Governo italiano;
b) l'ammontare della multa forfetaria e delle multe semestrali comunicate dalla Commissione europea al Governo italiano;
c) l'attuazione del procedimento di rivalsa, di cui al comma 9-bis dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna;
d) lo stato delle bonifiche aggiornato ad ogni semestre successivo alla sentenza;
e) le risorse finanziarie impegnate per ogni discarica abusiva oggetto della sentenza, in quanto utilizzate dal commissario straordinario di cui al presente articolo.
7-quater. Le informazioni di cui al comma 7-ter sono aggiornate almeno ogni sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono riportate nei siti internet istituzionali degli enti territoriali nei cui territori sono ubicate le discariche abusive oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea))
8. All'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. I commissari straordinari di cui al comma 7, che assicurano la realizzazione degli interventi con le risorse destinate dalla delibera CIPE n. 60/2012 alla depurazione delle acque, procedono senza indugio al loro impegno con le procedure ad evidenza pubblica, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa, e dell'esito delle stesse informano il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Agenzia per la coesione territoriale.
7-ter. Le contabilità speciali da essi detenute sono alimentate direttamente, per la quota coperta con le risorse di cui alla predetta delibera, con un anticipo fino al 20 per cento del quadro economico di ciascun intervento su richiesta dei medesimi commissari, e con successivi trasferimenti per gli stati avanzamento lavori, fino al saldo conclusivo, verificati dal commissario. Al fine di dar conto degli interventi affidati e di verificare la coerenza delle dichiarazioni rese, i commissari hanno l'obbligo di aggiornare la banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo le specifiche tecniche di cui alla circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del medesimo Ministero.».
Art. 23
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
4, L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della misura effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-bis. All'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto adottato ai sensi del presente comma, al fine di superare l'emergenza e favorire la ripresa economica, alle imprese operanti nei settori suinicolo e della produzione del latte bovino, a valere sulle disponibilità del Fondo per l'anno 2017, è prevista la concessione di un contributo destinato alla copertura dei costi sostenuti per interessi sui mutui bancari negli anni 2015 e 2016".
6-ter. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione nel settore lattiero possono stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno loro conferito apposito mandato e che non siano vincolate a conferire o a cedere il latte a cooperative od organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente di cui sono soci, accordi quadro aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione di latte crudo, definendone le condizioni contrattuali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91. Si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota delle attività economiche, riferita alle suddette imprese, pari ad almeno il 20 per cento del settore.
6-quater. All'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
"4-bis. In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, il pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino, di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015, fermo restando quanto disposto all'articolo 9, commi 3, 4-ter e 4-ter.1, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è effettuato a favore dell'AGEA in misura corrispondente al prelievo dovuto all'Unione europea, maggiorato del 5 per cento.
4-ter. I produttori che hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 ricevono dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis e non sono tenuti al pagamento delle ulteriori rate in eccesso. Le garanzie prestate ai sensi del comma 1 sono restituite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4-quater. I produttori che non hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 e hanno già provveduto al versamento integrale dell'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque in misura superiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, ricevono dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis.
4-quinquies. I produttori che non hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 e non hanno versato l'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque hanno versato un importo inferiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, versano all'AGEA quanto dovuto entro il 1° ottobre 2016. I produttori di latte che non rispettano il termine di versamento del 1º ottobre 2016 di cui al primo periodo sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 15.000.
4-sexies. L'AGEA ridetermina gli importi dovuti dai produttori di latte ai sensi del comma 4-bis, individuando quelli a cui spettano le restituzioni previste dai commi 4-ter e 4-quater e quelli ancora tenuti al versamento del dovuto ai sensi del comma 4-quinquies, e ne dà comunicazione alle competenti amministrazioni regionali per i conseguenti adempimenti";
"6. Il fondo di rotazione di cui al comma 5 viene reintegrato dall'AGEA delle anticipazioni effettuate a valere sulle risorse derivanti dai versamenti del prelievo supplementare effettuati dai produttori e non oggetto di restituzione".
7. Al fine di garantire l'efficace gestione dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) in conseguenza della cessazione del regime europeo delle quote latte, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) provvede alla gestione e allo sviluppo del sistema informativo attraverso la società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sino all'espletamento da parte di CONSIP Spa della procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
Art. 23-bis
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 130) che "Al fine di incentivare la produzione zootecnica estensiva, la destinazione del Fondo di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è estesa al settore zootecnico.
La dotazione del medesimo Fondo è a questo fine incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 da destinare a interventi in favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate".
Art. 24
#Comma 1
Comma 2
"d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367".
Art. 25
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 giugno 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Alfano, Ministro dell'interno
Lorenzin, Ministro della salute
Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare
Martina, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Franceschini, Ministro dei beni e
delle attività culturali e del
turismo
Costa, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Orlando