Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
La Corte costituzionale con sentenza 12 febbraio - 20 marzo 2025, n. 31 (in G.U. 1ª s.s. 26/03/2025, n. 13) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anzichè prevedere «per almeno 5 anni»".
Art. 3
#Comma 1
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
9-bis.
9-ter.
(22)
Comma 3
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 313) che "Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 314) che "Le disposizioni di cui al comma 313 non si applicano in caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età."
Comma 4
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 aveva disposto (con l'art. 1, comma 318) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Successivamente, la L. 29 dicembre 2022, n. 197, come modificata dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48, ha disposto (con l'art. 1, comma 318) il venir meno dell'abrogazione del comma 15-quater del presente articolo.
Art. 5
#Comma 1
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
3.
4.
4-bis.
5.
6.
6-bis. Allo scopo di potenziare le attività di controllo e di monitoraggio di cui al comma 6, la dotazione organica del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza è incrementata di cento unità.
6-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 6-bis, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2019, l'assunzione straordinaria di cento unità di personale del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 511.383 per l'anno 2019, a euro 3.792.249 per l'anno 2020, a euro 4.604.146 per l'anno 2021, a euro 5.293.121 per l'anno 2022, a euro 5.346.462 per l'anno 2023 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero quanto a euro 511.383 per l'anno 2019, a euro 3.792.249 per l'anno 2020 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno 2021.
6-quater. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le parole: ", a decorrere dal 1° gennaio 2017," sono soppresse e le parole: "23.602 unità" sono sostituite dalle seguenti: "23.702 unità".
6-quinquies. All'articolo 36, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: "28.602 unità" sono sostituite dalle seguenti: "28.702 unità".
7.
8.
8-bis. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dall'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
8-ter.
(22)
Comma 3
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 313) che "Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 314) che "Le disposizioni di cui al comma 313 non si applicano in caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età."
Comma 4
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 aveva disposto (con l'art. 1, comma 318) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Successivamente, la L. 29 dicembre 2022, n. 197, come modificata dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48, ha disposto (con l'art. 1, comma 318) il venir meno dell'abrogazione dei commi 2, 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 8-bis del presente articolo.
Art. 7
#Comma 1
Art. 7-bis
#Comma 1
Comma 2
" a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Semprechè l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso la somma dovuta è ridotta ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonchè in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e in caso di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472";
"3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente".
(22)
Comma 3
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 313) che "Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 314) che "Le disposizioni di cui al comma 313 non si applicano in caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età."
Comma 4
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 aveva disposto (con l'art. 1, comma 318) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Successivamente, la L. 29 dicembre 2022, n. 197, come modificata dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48, ha disposto (con l'art. 1, comma 318) il venir meno dell'abrogazione del presente articolo.
Art. 7-ter
#Comma 1
Art. 8
#Comma 1
Art. 9
#Comma 1
Art. 9-bis
#Comma 1
Comma 2
(22)
Comma 3
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 313) che "Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 314) che "Le disposizioni di cui al comma 313 non si applicano in caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età."
Comma 4
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 aveva disposto (con l'art. 1, comma 318) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Successivamente, la L. 29 dicembre 2022, n. 197, come modificata dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48, ha disposto (con l'art. 1, comma 318) il venir meno dell'abrogazione del presente articolo.
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
(22)
Comma 3
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 313) che "Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 314) che "Le disposizioni di cui al comma 313 non si applicano in caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età."
Comma 4
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 aveva disposto (con l'art. 1, comma 318) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Successivamente, la L. 29 dicembre 2022, n. 197, come modificata dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48, ha disposto (con l'art. 1, comma 318) il venir meno dell'abrogazione del comma 1-bis del presente articolo.
Art. 11
#Comma 1
15 settembre 2017, n. 147
Comma 2
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Valutazione multidimensionale»;
2) il comma 1 è abrogato;
3) al comma 2, le parole: «Agli interventi di cui al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Agli interventi di cui al Patto per l'inclusione sociale per i beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc)»;
4) al comma 3, le parole: «, rivolta a tutti i nuclei beneficiari del ReI,» sono soppresse;
5) al comma 4, primo periodo, le parole «In caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, è programmata l'analisi preliminare, entro il termine di venticinque giorni lavorativi dalla richiesta del ReI, presso i punti per l'accesso o altra struttura all'uopo identificata, al fine di» sono sostituite dalle seguenti: «L'analisi preliminare è finalizzata ad»;
6) al comma 5, le parole «il progetto personalizzato è sostituito dal patto di servizio, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, qualora il patto di servizio sia sospeso ai sensi dello stesso articolo 23, comma 5, redatti per ciascun membro del nucleo familiare abile al lavoro non occupato.» sono sostituite dalle seguenti: «i beneficiari sono indirizzati al competente centro per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro connessi al Rdc, entro trenta giorni dall'analisi preliminare.»;
7) il comma 6 è abrogato;
7-bis) al comma 9, le parole: "su proposta del Comitato per la lotta alla povertà, e" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di ridurre i rischi per gli operatori e i professionisti attuatori del Rdc, le linee guida di cui al presente comma individuano altresì specifiche misure di sicurezza volte a prevenire e gestire gli episodi di violenza, modalità di rilevazione e segnalazione degli eventi sentinella da parte degli enti di appartenenza, nonchè procedure di presa in carico della vittima di atti violenti".
8) al comma 10, le parole «l'informazione e l'accesso al ReI e» sono soppresse;
1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
2) al comma 2, lettera b), le parole «connesso al ReI» sono soppresse;
3) al comma 4, le parole: «I beneficiari del ReI» sono sostituite dalle seguenti: «I beneficiari del Rdc»;
4) al comma 6, le parole «facilitare l'accesso al ReI» sono sostituite dalle seguenti: «facilitare l'accesso al Rdc» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di un utilizzo sinergico delle risorse per la distribuzione alimentare agli indigenti, le eventuali disponibilità del Fondo di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere utilizzate per il finanziamento di interventi complementari rispetto al Programma operativo del FEAD e, a tal fine, le corrispondenti risorse possono essere versate al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183";
4-bis) al comma 12, le parole: "su proposta del Comitato per la lotta alla povertà e" sono soppresse
1) al comma 1, lettera a), le parole: «, inclusi i servizi per l'informazione e l'accesso al ReI di cui all'articolo 5, comma 1» sono soppresse;
1-bis) al comma 2, le parole: "una quota del Fondo Povertà è attribuita" sono sostituite dalle seguenti: "le risorse del Fondo Povertà sono attribuite".
2) al comma 3, il secondo periodo è soppresso; nel terzo periodo, le parole: «nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale di cui all'articolo 14, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «in un atto di programmazione regionale, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali,»; nel quarto periodo, le parole: «dell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'atto di programmazione regionale»;
3) al comma 7, le parole «i beneficiari del ReI» sono sostituite dalle seguenti: «i beneficiari del Rdc»;
1) al comma 2, quarto periodo, le parole: "Con provvedimento congiunto del Direttore dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali";
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata. In tal caso, in sede di attestazione dell'ISEE, sono riportate le eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2";
2-bis) al comma 3, le parole: "con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto nel provvedimento di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "con il medesimo decreto di cui al comma 2";
3) al comma 4, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° settembre 2019» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le DSU in corso di validità alla data della decorrenza di cui al primo periodo, restano valide fino al 31 dicembre 2019.»;
"10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del Rdc è costituita, nell'ambito della Rete, una cabina di regia come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo.
La cabina di regia, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composta dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere a) e b), dai responsabili per le politiche del lavoro nell'ambito delle giunte regionali e delle province autonome, designati dai rispettivi presidenti, da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e da un rappresentante dell'INPS. La cabina di regia opera, anche mediante articolazioni in sede tecnica, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e consulta periodicamente le parti sociali e gli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto della povertà. Ai componenti della cabina di regia non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso di spese. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente";
1) al comma 3, lettera a), dopo il numero 2), è inserito il seguente: «2-bis. Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale;
1-bis) al comma 4, secondo periodo, le parole: "I dati" sono sostituite dalle seguenti: "Ad eccezione della piattaforma di cui al comma 3, lettera a), numero 2-bis), i dati".
2) il comma 9 è abrogato.
(22)
Comma 3
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 313) che "Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 314) che "Le disposizioni di cui al comma 313 non si applicano in caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età."
Comma 4
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 aveva disposto (con l'art. 1, comma 318) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Successivamente, la L. 29 dicembre 2022, n. 197, come modificata dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48, ha disposto (con l'art. 1, comma 318) il venir meno dell'abrogazione del presente articolo.
Art. 11-bis
#Comma 1
Comma 2
(22)
Comma 3
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 313) che "Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 314) che "Le disposizioni di cui al comma 313 non si applicano in caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età."
Comma 4
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 aveva disposto (con l'art. 1, comma 318) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Successivamente, la L. 29 dicembre 2022, n. 197, come modificata dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48, ha disposto (con l'art. 1, comma 318) il venir meno dell'abrogazione del presente articolo.
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
1) al primo periodo, le parole «fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 467,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020»;
2) al primo periodo sostituire le parole «e un importo fino a 10 milioni di euro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, anche infrastrutturale. Per il funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019»;
3) al terzo periodo le parole: «, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri per l'impiego e, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,» sono soppresse.
(22)
Comma 4
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto:
- (con l'art. 84, comma 13) che "Ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell'indennità di cui ai medesimi commi del presente articolo, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 non sono compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell'indennità. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 72 milioni di euro per l'anno 2020";
- (con l'art. 85, comma 3) che "L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero con una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge, ovvero con l'indennità di cui all'articolo 84 del presente decreto e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità non spetta altresì ai soggetti di cui all'articolo 103. L'indennità non spetta altresì ai percettori del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all'ammontare delle indennità medesime. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità di cui al comma 1, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 8,3 milioni di euro per l'anno 2020";
- (con l'art. 94, comma 1) che "In relazione all'emergenza epidemiologica i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonchè di reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l'anno 2020. Il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza è dispensato dalla comunicazione di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con riferimento ai redditi percepiti per effetto dei contratti di cui al primo periodo.
Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 57,6 milioni di euro per l'anno 2020".
Comma 5
La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 371) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029".
Comma 6
Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 1.000 milioni di euro per le finalità ivi previste".
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Per l'anno 2021, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino al limite massimo di euro 10.000 annui, il beneficio economico di cui all'articolo 5 del medesimo decreto-legge è sospeso per la durata dell'attività lavorativa che ha prodotto l'aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di sei mesi. A tali fini l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021".
Comma 7
Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, ha disposto (con l'art. 11, comma 13) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2021".
Comma 8
La L. 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto (con l'art. 1, comma 73) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029".
Comma 9
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 313) che "Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità";
- (con l'art. 1, comma 314) che "Le disposizioni di cui al comma 313 non si applicano in caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età";
- (con l'art. 1, comma 319) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rideterminata da ultimo ai sensi dell'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ridotta di 958 milioni di euro per l'anno 2023".
Comma 10
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 aveva disposto (con l'art. 1, comma 318) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Successivamente, la L. 29 dicembre 2022, n. 197, come modificata dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48, ha disposto (con l'art. 1, comma 318) il venir meno dell'abrogazione dei commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 8 del presente articolo.
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
(22)
Comma 3
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 313) che "Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 314) che "Le disposizioni di cui al comma 313 non si applicano in caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età."
Comma 4
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 aveva disposto (con l'art. 1, comma 318) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Successivamente, la L. 29 dicembre 2022, n. 197, come modificata dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48, ha disposto (con l'art. 1, comma 318) il venir meno dell'abrogazione del comma 1-ter del presente articolo.
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
1) la facoltà di far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilità di espletare prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di società specializzate e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, l'espletamento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile;
1) la facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di società specializzate e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore a un terzo del punteggio complessivo attribuibile;
Art. 14-bis
#Comma 1
Comma 2
"5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.
5-septies. I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi".
Art. 14-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
Art. 18-bis
#Comma 1
Comma 2
Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia autentica del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione delle prestazioni previdenziali decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
«10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonchè il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.».
Art. 20
#Comma 1
Comma 2
Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.
«5-quater.
Art. 21
#Comma 1
Comma 2
Art. 22
#Comma 1
Comma 2
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai fondi bilaterali già costituiti o in corso di costituzione.
Art. 23
#Comma 1
Comma 2
Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l'ente che corrisponde l'indennità di fine servizio, comunque denominata, trattiene il relativo importo da tale indennità, fino a concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti ai sensi del periodo precedente non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il finanziamento è garantito dalla cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza alcuna formalità, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato che i lavoratori di cui al primo periodo vantano nei confronti degli enti che corrispondono l'indennità di fine servizio. Gli enti responsabili per l'erogazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 24
#Comma 1
Comma 2
Art. 25
#Comma 1
Comma 2
"a-bis) il vice presidente; a-ter) il consiglio di amministrazione;"))
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza. Il Presidente è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;
"3-bis. Il vice presidente, scelto tra persone di comprovata competenza e specifica esperienza gestionale, è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il vice presidente è componente del consiglio di amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate"))
c) al comma 4:
1) al secondo periodo dopo la parola «cessazione» sono inserite le seguenti: «o decadenza»;
2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla proposta di nomina di cui al comma 3.»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonchè l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità, e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo e al profilo finanziario, nonchè qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente.
e) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;
f) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Gli emolumenti rispettivamente del Presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione di INPS e INAIL sono definiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai predetti fini, ferme restando le misure di contenimento
Art. 25-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 25-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 26
#Comma 1
Fondo di solidarietà trasporto aereo
Comma 2
L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma è destinato fino al 31 dicembre 2018 ad alimentare il
Art. 26-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 26-ter
#Comma 1
Comma 2
"1-bis. In presenza di piani pluriennali di riorganizzazione già oggetto di specifico accordo stipulato in sede ministeriale ai sensi dei comma 1, che coinvolgono imprese operanti in più regioni con un organico superiore a 500 unità lavorative con gravi ricadute occupazionali concentrate nelle aree di crisi complessa, conseguenti alle difficoltà di implementazione delle azioni di riorganizzazione e di accesso alle fonti di finanziamento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, valutate le problematiche di ordine occupazionale e la necessità di successive verifiche per accertare tutti i requisiti di cui al medesimo comma 1, sulla base della preventiva istruttoria da parte degli uffici competenti, può autorizzare acconti per sei mensilità di integrazione salariale straordinaria, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi. Le mensilità di integrazione salariale straordinaria, erogate dall'INPS, sono computate nell'ambito delle mensilità autorizzabili ai sensi del comma 1, a valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 3. Qualora sia rigettata l'istanza ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 1-bis del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172".
Art. 26-quater
#Comma 1
Comma 2
"6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro lo stesso termine previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente".
Art. 26-quinquies
#Comma 1
Comma 2
Art. 26-sexies
#Comma 1
Comma 2
Art. 26-septies
#Comma 1
Comma 2
a) all'articolo 4, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni";
b) all'articolo 1, comma 719, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni"))
Art. 27
#Comma 1
Comma 2
è fissata all'11 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019. Resta ferma la ritenuta dell'8 per cento per tutti gli altri giochi numerici a quota fissa.
Per il solo anno 2019, il corrispettivo una tantum previsto dall'articolo 24, comma 36, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è fissato in euro 200 per ogni singolo apparecchio.
Art. 28
#Comma 1
Comma 2
Art. 29
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 gennaio 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Tria, Ministro dell'economia e delle finanze
Bongiorno, Ministro per la pubblica amministrazione
Bonafede, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Bonafede