DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento ((del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza.))

Numero 199 Anno 1995 GU 27.05.1995 Codice 095G0213

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199

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Testo vigente

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Preambolo

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Capo I RUOLI

Art. 1

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Comma 1

Istituzione ruoli

Comma 2

L'ordinamento gerarchico dei ruoli e la corrispondenza dei gradi o qualifiche di ciascun ruolo, fra gli appartenenti al personale del Corpo della guardia di finanza e il personale appartenente alle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, sono stabiliti dalla tabella A allegata al presente decreto.

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Nota redazionale
Il testo delle premesse e' riportato gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 13/07/1995, n. 162 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.


Comma 3

TITOLO II - RUOLO APPUNTATI E FINANZIERI Capo I ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEL RUOLO APPUNTATI E FINANZIERI

Art. 3

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Comma 1

Consistenza organica del ruolo "appuntati e finanzieri"

Comma 2

Tenuto conto della forza organica del ruolo Finanzieri e Appuntati del Corpo della guardia di finanza indicata nella tabella H allegata alla legge 28 febbraio 1992, n. 217 e del riordino dei ruoli di cui al presente decreto, la consistenza organica del ruolo "appuntati e finanzieri", alla data del 1° gennaio 2017, e' pari a 23.313 unita'. (6a)


A decorrere dal 1° gennaio 2020 la consistenza organica di cui al comma 1 e' fissata in 24.263 unita'. (17)


A decorrere dal 1° gennaio 2022, la consistenza organica di cui al comma 1 e' fissata in 23.605 unita'.


((1-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la consistenza organica di cui al comma 1 e' fissata in 23.894 unita'.))


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AGGIORNAMENTO (6a)


Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Le consistenze organiche del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri di cui agli articoli 3, 17 e 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono cosi' rideterminate:
a) ruolo ispettori n. 23.450 unita',
b) ruolo sovrintendenti n. 13.300 unita',
c) ruolo appuntati e finanzieri n. 26.807 unita'."


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AGGIORNAMENTO (17)


Il Decreto 5 ottobre 2020 (in G.U. 23/11/2020, n. 291) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d)) che "Le consistenze organiche dei ruoli «ispettori», «sovrintendenti» e «appuntati e finanzieri» del Corpo della guardia di finanza, di cui agli articoli 33, comma 1, 17, comma 1, e 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono cosi' rideterminate:
a) dal 1° settembre 2020, 25.702 unita' del ruolo «ispettori», 11.242 unita' del ruolo «sovrintendenti» e 23.363 unita' del ruolo «appuntati e finanzieri»;
b) dal 1° gennaio 2022, 26.702 unita' del ruolo «ispettori», 10.112 unita' del ruolo «sovrintendenti» e 23.363 unita' del ruolo «appuntati e finanzieri»;
c) dal 1° gennaio 2024, 27.702 unita' del ruolo «ispettori», 10.000 unita' del ruolo «sovrintendenti» e 22.282 unita' del ruolo «appuntati e finanzieri»;
d) dal 1° gennaio 2026, 28.702 unita' del ruolo «ispettori», 10.000 unita' del ruolo «sovrintendenti» e 21.082 unita' del ruolo «appuntati e finanzieri»".


Art. 4

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Comma 1

Funzioni del personale appartenente al Ruolo "appuntati e finanzieri"

Comma 2

Agli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri" del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria, agente di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.


Il personale di cui al comma 1 svolge mansioni esecutive, con i margini di iniziativa e di discrezionalita' inerenti alle qualifiche possedute, e puo' altresi' esercitare incarichi di comando di uno o piu' militari, nonche' compiti di insegnamento, formazione e istruzione del personale del medesimo Corpo, in relazione alla professionalita' posseduta.


Gli appuntati scelti che maturano ((cinque)) anni di anzianita' nel grado conseguono la qualifica di «qualifica speciale».
La qualifica e' attribuita, a decorrere dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianita' di grado, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. Si applicano gli articoli 10, 11, 12 e 13 in quanto compatibili, nonche' l'articolo 15 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. (13) ((16))


L'appuntato scelto «qualifica speciale» ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di piu' appuntati scelti «qualifica speciale» prevale quello con maggiore anzianita' nella medesima qualifica.


In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, l'appuntato scelto «qualifica speciale» e' principalmente impiegato in incarichi di maggiore responsabilita' nell'ambito del ruolo di appartenenza. Il medesimo puo' essere impiegato altresi' in compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' dei reparti e lo svolgimento delle attivita' istituzionali.


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, ha disposto (con l'art. 36, comma 16) che "Agli appuntati scelti in servizio al 1° ottobre 2017 che hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado, in deroga alla permanenza prevista dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e che non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11 dello stesso decreto, e' attribuita la qualifica di «qualifica speciale», con decorrenza 1° ottobre 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 17) che "Per il conseguimento della qualifica di «qualifica speciale», fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, gli appuntati scelti non rientranti nella previsione di cui al comma 16 e in servizio alla data del 1° ottobre 2017, sono valutati dopo 7 anni di permanenza nel grado".


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, ha disposto (con l'art. 36, comma 16-bis) che "Agli appuntati scelti in servizio permanente al 1° gennaio 2020 che hanno compiuto quattro anni di permanenza nel grado, in deroga alla permanenza prevista dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e che non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11 dello stesso decreto, e' attribuita la qualifica di "qualifica speciale", con decorrenza 1° gennaio 2020.
Al fine dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma e' valutato dalla commissione di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199".


Comma 3

Capo II - RECLUTAMENTO

Art. 5

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Comma 1

Accesso al ruolo "appuntati e finanzieri"

Comma 2

Il reclutamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" e' disposto, annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo, alla data in cui agli aspiranti viene conferita la nomina a finanziere.


((


Al fine di garantire la piena funzionalita' del Corpo della guardia di finanza, le assunzioni nel ruolo iniziale del predetto Corpo possono essere effettuate, anche in eccedenza rispetto alla dotazione organica del medesimo ruolo, entro il limite delle vacanze esistenti nei ruoli sovrintendenti e ispettori. Le conseguenti posizioni di soprannumero che si determinano nel ruolo appuntati e finanzieri sono riassorbite per effetto delle cessazioni e dei passaggi, per qualunque causa, del personale del predetto ruolo a quelli superiori.


))


Art. 6

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Comma 1

Requisiti per l'ammissione al corso

Comma 2

Per il reclutamento degli allievi finanzieri da destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti, non sono richiesti i requisiti indicati alle lettere e) e f) del comma 1. Gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.


Possono inoltre essere ammessi al corso per la promozione a finanziere, nell'ambito delle vacanze disponibili, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli o le sorelle del personale delle Forze di' polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed alle leggi ivi richiamate ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1.


Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli o alle sorelle del personale del Corpo della Guardia di finanza deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attivita' di servizio caratterizzate da esposizione al rischio, da individuare con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.


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AGGIORNAMENTO (6)


La Corte Costituzionale, con sentenza 12-24 luglio 2000, n. 332 (in G.U. 1a s.s. 2/8/2000, n. 32) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del comma 1, lettera c), del presente articolo "nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi al corso per la promozione a finanziere, l'essere senza prole".


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 36, comma 22) che "Il titolo di studio per l'accesso al ruolo degli appuntati e finanzieri di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, non e' richiesto per i volontari delle Forze armate di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data".
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 57) che "L'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nel testo vigente il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi ai cittadini che svolgono o hanno svolto servizio militare volontario, di leva e di leva prolungato al medesimo giorno precedente".


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AGGIORNAMENTO (23)


La Corte Costituzionale, con sentenza 6 febbraio - 11 marzo 2024, n. 40 (in G.U. 1ª s.s. 13/03/2024, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), limitatamente alle parole «la guida in stato di ebbrezza costituente reato,»".


Art. 7

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Comma 1

(Modalita' dei concorsi)

Comma 2

Al fine di accrescere l'efficienza del Servizio di soccorso alpino e della componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.) del Corpo della guardia di finanza, in deroga agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le riserve di cui ai medesimi articoli 703 e 2199 non operano per i posti messi a concorso per le predette specialita' nel limite massimo di 180 unita' annuali, ferma restando la dotazione organica di cui all'articolo


Decorso il termine di cui al comma 3, lettera c), le graduatorie redatte al termine del concorso cessano di avere validita'.


Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.


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AGGIORNAMENTO (22)


Il D.L. 22 aprile 2023, n. 44 ha disposto (con l'art. 15, comma 11, lettera b)) che "Per le esigenze di potenziamento degli organici del Corpo della guardia di finanza:
[...]
b) al fine di accrescere l'efficienza della componente specialistica Antiterrorismo e pronto impiego del Corpo della guardia di finanza, il limite massimo annuale di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' incrementato di 24 unita' per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026".


Comma 3

Capo III - STATO GIURIDICO

Art. 8

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Comma 1

Posizione di stato degli allievi finanzieri

Comma 2

Gli ammessi al corso per allievo finanziere sono promossi finanzieri dopo sei mesi dalla data di arruolamento, se giudicati idonei da apposita commissione esaminatrice, con determinazione del ((Comandante)) generale o dell'autorita' da esso delegata. I militari in servizio e in congedo delle forze armate e quelli in congedo della guardia di finanza nonche' il personale appartenente alle forze di polizia a ordinamento civile perdono, rispettivamente, il grado e le qualifiche all'atto della ammissione al corso.


La commissione di cui al precedente comma viene nominata con determinazione del ((Comandante)) generale o dell'autorita' da esso delegata.


La promozione a finanziere e' sospesa nei casi in cui l'allievo finanziere, gia' giudicato idoneo ai sensi del comma 1, sia ((rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi)) per delitto non colposo.


Al venir meno della causa impeditiva specificata al comma 3, trovano applicazione le disposizioni relative alla decorrenza della promozione di cui al successivo articolo 11, comma 2.


Gli allievi finanzieri, all'atto dell'arruolamento, contraggono una ferma volontaria di anni quattro.


Art. 8-bis

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Comma 1

(( (Proscioglimento degli allievi finanzieri).))

Comma 2

((


Gli allievi finanzieri frequentatori di corso presso le scuole di formazione, dichiarati non idonei per inettitudine al servizio nel Corpo della guardia di finanza per cause intellettuali, morali, fisiche, attitudinali o disciplinari sono prosciolti, su proposta del comandante della Legione allievi, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.


L'inettitudine per una delle cause di cui al comma 1 deve risultare da verbale redatto da una commissione nominata dal Comandante generale della guardia di finanza.


La posizione degli allievi prosciolti ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare, e' comunicata al competente reparto dell'Esercito italiano o della Marina militare, in relazione al contingente di provenienza.


))


Art. 9

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Comma 1

Stato degli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri"

Comma 2

Lo stato giuridico del personale di cui al precedente art. 8 e del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" ((e' costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado)).


((


Lo stato giuridico si acquista con il conferimento del grado e cessa con la perdita del medesimo.


Il grado e' conferito, secondo le norme previste dal presente decreto, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.


))


Per il passaggio in servizio permanente per il personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" si applicano, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui al successivo art. 49, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.


Art. 9-bis

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Comma 1

(( (Posizione di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri).))

Comma 2

((


I posti in organico sono occupati solo dai militari di cui alle lettere a) e b) del comma 1.


))


Art. 9-quater

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Comma 1

(( (Idoneita' fisica al servizio effettivo degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri).))

Comma 2

((


Il personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri deve possedere l'idoneita' fisica al servizio militare incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, specialita', comandi, uffici e, per il militare del contingente di mare, a bordo delle unita' navali.


))


Art. 9-quinquies

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Comma 1

(( (Aspettativa).))

Comma 2

((


I finanzieri in servizio permanente, i finanzieri scelti, gli appuntati e appuntati scelti del Corpo della guardia di finanza possono essere collocati in aspettativa per infermita' e per motivi privati. Sono altresi' collocati di diritto in aspettativa i militari in stato di prigionia di guerra o perche' dispersi.


L'aspettativa non puo' superare due anni in un quinquennio, tranne per prigionia di guerra o perche' il militare e' disperso, e termina col cessare della causa che l'ha determinata.


Prima del collocamento in aspettativa per infermita' ai militari di cui al comma 1 sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.


L'aspettativa per motivi privati e' disposta a domanda. I motivi devono essere provati dall'interessato e la sua concessione e' subordinata alle esigenze di servizio.


Fermo restando quanto previsto dal comma 2, l'aspettativa per motivi privati non puo' avere durata inferiore a quattro mesi e non puo' eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato che sia gia' stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non puo' esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio.


L'aspettativa e' disposta con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. L'aspettativa per prigionia o di disperso di guerra decorre dalla data di cattura o dispersione.


Al militare in aspettativa perche' prigioniero di guerra o disperso o per infermita' dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attivita' di servizio.


Durante l'aspettativa per infermita' non dipendente da causa di servizio e' corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187.


Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa perche' prigioniero di guerra o disperso o per infermita' dipendente o non dipendente da causa di servizio e' computato per intero.


I militari di cui al comma 1 in aspettativa per infermita', che devono frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore o sovrintendente, a domanda sono sottoposti ad accertamenti sanitari e, se riconosciuti idonei, sono richiamati in servizio.


I militari di cui al comma 1 in aspettativa per motivi privati, che devono essere valutati per l'avanzamento o che devono sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore o sovrintendente, sono richiamati in servizio a domanda.


Ai militari in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio o altro assegno. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non e' computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.


))


Art. 9-sexies

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Comma 1

(( (Cause di cessazione dal rapporto di impiego).))

Comma 2

((


Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.


Il militare cessa dal servizio nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa.


))


Art. 9-septies

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Comma 1

(( (Raggiungimento dei limiti d'eta').))

Comma 2

((


Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri cessano dal servizio permanente al raggiungimento del sessantesimo anno di eta'.


))


Art. 9-octies

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Comma 1

(( (Categorie del congedo).))

Comma 2

((


L'ausiliaria riguarda il personale cessato dal servizio permanente e collocato in detta categoria del congedo secondo quanto stabilito dall'articolo 886 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.


La riserva e' composta dai militari che cessano dal servizio permanente o che vi transitano dalla categoria dell'ausiliaria. I militari della riserva hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra o di grave crisi internazionale. Cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.


I militari in congedo assoluto non sono piu' vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.


))


Art. 9-novies

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Comma 1

(( (Infermita').))

Comma 2

((


Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo o dalla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, lettera g).


Al militare cessato dal servizio permanente per infermita' sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente. Si applica l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in materia di cumulo delle rate di pensione con gli assegni di attivita' spettanti dopo la cessazione dal servizio.


))


Art. 9-decies

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Comma 1

(( (Cessazione a domanda).))

Comma 2

((


Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri non possono di norma chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocati in congedo se devono rispettare gli obblighi di permanenza in servizio, contratti all'atto dell'incorporazione o al termine dei corsi di formazione.


Il Corpo della guardia di finanza, in casi eccezionali, puo' concedere il proscioglimento dagli obblighi di servizio ai quali e' vincolato il militare, in relazione alla durata minima del servizio stesso.


Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri che hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo e che cessano dal servizio permanente a domanda sono collocati nella riserva.


Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri se hanno meno di venti anni di servizio effettivo e cessano dal servizio permanente a domanda sono collocati nel congedo illimitato.


Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il Corpo della guardia di finanza ha facolta' di non accogliere la domanda di cessazione per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.


))


Art. 9-undecies

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Comma 1

(( (Nomina all'impiego civile).))

Comma 2

((


Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente possono presentare domanda per l'impiego civile e, se riconosciuti idonei e meritevoli, acquistano titolo a conseguirlo nel limite dei posti vacanti negli impieghi prescelti.


L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile e' determinato dalla data di presentazione delle domande.


I militari di cui al comma 1 che siano cessati dal servizio permanente a domanda o d'autorita' non possono fare domanda di transito all'impiego civile.


Perdono titolo a conseguire l'impiego civile coloro che abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianita' di servizio, che siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al comma 3 o comunque da piu' di cinque anni o che siano incorsi nella perdita del grado.


Gli impieghi civili che il personale del Corpo della guardia di finanza puo' conseguire sono stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze.


L'accertamento dell'idoneita' e meritevolezza dell'appartenente al ruolo appuntati e finanzieri al transito all'impiego civile e' effettuato da una commissione nominata dal Ministro dell'economia e delle finanze e composta da un ufficiale generale della Guardia di finanza, presidente, e da due dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, membri.


La nomina all'impiego civile costituisce causa di cessazione dal servizio e da' luogo alla corresponsione del trattamento economico, pensionistico e previdenziale previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione.


))


Art. 9-duodecies

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Comma 1

(( (Cause di cessazione dalla ferma).))

Comma 2

((


Il militare con grado di finanziere cessa dalla ferma volontaria, anche prima del termine della stessa, oltre che per le cause previste all'articolo 9-sexies, per motivi disciplinari o per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza.


L'appartenente al ruolo degli appuntati e finanzieri che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o prima del termine della stessa per una delle cause previste al comma 1, eccettuata la perdita del grado, e' collocato in congedo illimitato.


Nel caso di cessazione dal servizio per infermita', se si tratta di non idoneita' permanente al servizio militare incondizionato, il militare e' collocato in congedo assoluto.


I provvedimenti di cessazione dal servizio relativi al personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri sono adottati con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.


))


Art. 9-terdecies

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Comma 1

(( (Tipologia dei richiami in servizio).))

Comma 3

Capo IV - AVANZAMENTO

Art. 10

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Comma 1

Avanzamento degli appartenenti al Ruolo "appuntati e finanzieri"

Comma 2

L'avanzamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" ((in servizio permanente)) si effettua secondo le disposizioni contenute nella tabella "B" allegata al presente decreto.


Le promozioni sono conferite con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo ((...)) di permanenza nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, previo giudizio sull'idoneita' o non idoneita' all'avanzamento espresso dalla commissione di cui ((agli articoli 55-bis e 55-ter)).


Nel caso in cui la commissione di cui al comma 2 esprima giudizio di non idoneita' all'avanzamento per il militare interessato, tale giudizio dovra' essere motivato con riferimento alle disposizioni richiamate al comma 3.


La commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun militare.


Nel computo dei requisiti temporali fissati dalla tabella "B" di cui al comma 1, non vanno calcolati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento ovvero e' stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche' i periodi di detrazione ((e riduzione di anzianita')).


I militari giudicati idonei all'avanzamento sono promossi con determinazione del ((Comandante)) generale della Guardia di finanza ((...)).


La promozione del militare e' sospesa nel caso in cui, nei suoi confronti, sia stato espresso un parere non favorevole all'avanzamento da parte della competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Tale sospensione determina l'annullamento della valutazione gia' effettuata. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del ((Comandante)) generale ((...)). In tal caso, il militare, previa sottoposizione a nuova valutazione all'epoca dell'anno successivo, viene promosso con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di anzianita' o di permanenza nel grado previsto dalla tabella "B".


Art. 11

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Comma 1

Esclusione dalla valutazione

Comma 2

Al venir meno delle singole cause impeditive elencate al comma 1, purche' sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale deve essere sottoposto a valutazione con le modalita' di cui all'art. 10 e, se dichiarato idoneo, deve essere promosso con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la valutazione fosse stata effettuata in assenza della causa impeditiva.


Art. 12

#

Comma 1

(Cause di sospensione della valutazione e della promozione)

Comma 2

Qualora durante i lavori della commissione ((permanente di avanzamento di cui agli articoli 55-bis e 55-ter)) il personale indicato all'articolo 10 venga a trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 1l, comma 1 , lettere a), b) e c), la medesima commissione sospende la valutazione.


((


Se eccezionalmente la commissione di cui al comma 1 ritenga di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento sospende la valutazione, indicandone i motivi.


))


E' altresi' sospesa la promozione del militare che successivamente alla valutazione venga a trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 1l, comma 1, lettere a), b) e c).


Della predetta sospensione della valutazione ovvero della promozione e dei motivi che l'hanno determinata, e' data comunicazione al militare interessato.


La sospensione della promozione annulla la valutazione gia' effettuata.


Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.


Al venire meno delle cause sospensive della valutazione ovvero della promozione, salvo che le anzidette cause non comportino la cessazione dal servizio, il militare, se ha mantenuto i requisiti di cui alla tabella "B" allegata al presente decreto, e' valutato o nuovamente valutato. Se giudicato idoneo, consegue la promozione con la decorrenza che gli sarebbe spettata se non si fosse manifestata la causa di sospensione.


Art. 13

#

Comma 1

Avanzamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" in particolari situazioni

Comma 2

Il personale di cui all'articolo 10 che sia stato escluso o sospeso dalla valutazione perche' in aspettativa per infermita' e che sia stato dichiarato permanentemente inabile al servizio militare incondizionato nel Corpo, ovvero sia deceduto, ha diritto al conseguimento della promozione con decorrenza dal giorno antecedente alla riforma ovvero al decesso.


I militari che, nell'anno in cui avrebbero maturato i requisiti prescritti per l'avanzamento, siano divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato ovvero deceduti sono promossi al grado superiore dal giorno precedente alle suddette intervenute cause impeditive.


La promozione di cui ai precedenti commi e' conferita, previo giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212 e successive modificazioni, con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza ((...)) .


Art. 14

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Art. 14-bis

#

Comma 1

(( (Ordine di iscrizione a ruolo del personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri).))

Comma 2

((


Gli appuntati e finanzieri sono iscritti a ruolo nel contingente e nel grado di appartenenza in ordine di anzianita' giuridica.


Il personale che e' trasferito di contingente conserva l'anzianita' posseduta prima del trasferimento ed e' iscritto nel contingente di destinazione secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2.


))


Comma 3

TITOLO III - ((RUOLO SOVRINTENDENTI E RUOLO ISPETTORI)) Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 15

#

Comma 1

(( Ruolo sovrintendenti e ruolo ispettori ))

Comma 2

(( COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 67 )).


La successione gerarchica nei vari gradi dei singoli ruoli e' prevista nella tabella C allegata al presente decreto.


Comma 3

Capo II - RUOLO SOVRINTENDENTI SEZIONE I ORDINAMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO SOVRINTENDENTI

Art. 16

#

Comma 1

Ruolo "sovrintendenti"

Comma 2

Il ruolo "sovrintendenti" e' articolato nei seguenti tre gradi
gerarchici:
a) brigadiere capo;
b) brigadiere;
c) vice brigadiere.
((13))


-------------


AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, ha disposto (con l'art. 36, comma 2) che "In deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo sovrintendenti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, i brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2017, inclusi nelle aliquote di valutazione determinate al 31 dicembre 2016, prima e seconda valutazione, giudicati idonei, iscritti in quadro e non promossi perche' non utilmente ricompresi nei rispettivi quadri di avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza 1° gennaio 2017, nell'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 55-bis del medesimo decreto legislativo, con riferimento alle aliquote al 31 dicembre 2016, e' valido anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma".


Art. 17

#

Comma 1

Consistenza organica del ruolo "sovrintendenti"

Comma 2

Tenuto conto della forza organica del ruolo "appuntati e finanzieri" di cui all'art. 3 del presente decreto e della tabella H allegata alla legge 28 febbraio 1992, n. 217, la consistenza organica del ruolo "sovrintendenti", a decorrere dal 1° gennaio 2017, e' pari a 12.655 unita'.
(6a) ((17))


-------------


AGGIORNAMENTO (6a)


Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Le consistenze organiche del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri di cui agli articoli 3, 17 e 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono cosi' rideterminate:
a) ruolo ispettori n. 23.450 unita',
b) ruolo sovrintendenti n. 13.300 unita',
c) ruolo appuntati e finanzieri n. 26.807 unita'."


----------


AGGIORNAMENTO (17)


Il Decreto 5 ottobre 2020 (in G.U. 23/11/2020, n. 291) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d)) che "Le consistenze organiche dei ruoli «ispettori», «sovrintendenti» e «appuntati e finanzieri» del Corpo della guardia di finanza, di cui agli articoli 33, comma 1, 17, comma 1, e 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono cosi' rideterminate:
a) dal 1° settembre 2020, 25.702 unita' del ruolo «ispettori», 11.242 unita' del ruolo «sovrintendenti» e 23.363 unita' del ruolo «appuntati e finanzieri»;
b) dal 1° gennaio 2022, 26.702 unita' del ruolo «ispettori», 10.112 unita' del ruolo «sovrintendenti» e 23.363 unita' del ruolo «appuntati e finanzieri»;
c) dal 1° gennaio 2024, 27.702 unita' del ruolo «ispettori», 10.000 unita' del ruolo «sovrintendenti» e 22.282 unita' del ruolo «appuntati e finanzieri»;
d) dal 1° gennaio 2026, 28.702 unita' del ruolo «ispettori», 10.000 unita' del ruolo «sovrintendenti» e 21.082 unita' del ruolo «appuntati e finanzieri»".


Art. 18

#

Comma 1

Funzioni del personale appartenente al ruolo "sovrintendenti"

Comma 2

---------------


AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 36, comma 19) che "Attribuita la qualifica di cui al comma 18, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione dei brigadieri capo per il conseguimento della qualifica di «qualifica speciale», fermi restando gli altri requisiti e in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 18 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono fissate secondo i seguenti criteri:
a) per l'anno 2017, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2013;
b) per l'anno 2018, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
c) per l'anno 2019, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
d) per l'anno 2020, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
e) per l'anno 2021, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' fino al 31 dicembre 2010;
f) per l'anno 2022, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011;
g) per l'anno 2023, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012;
h) per l'anno 2024, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013".


Comma 3

Capo II - RUOLO SOVRINTENDENTI SEZIONE II RECLUTAMENTO E STATO

Art. 19

#

Comma 1

Accesso al ruolo "sovrintendenti"

Comma 2

Nell'ambito dello stesso anno solare, il corso di formazione di cui al comma 1, lettera a), ha termine anteriormente a quello di cui alla lettera b) dello stesso comma.


Le percentuali di posti da riservare al concorsi di cui al comma 1, sono annualmente stabilite con Determinazione del Comandante generale.


I posti eventualmente non coperti nell'ambito del concorso di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti in favore del concorso di cui al comma 1, lettera b). Il medesimo meccanismo opera nel caso in cui restano posti non coperti nell'ambito del concorso di cui al comma 1, lettera b).
((16))


------------


AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, ha disposto (con l'art. 36, comma 60-quinquies) che "Il ruolo dei sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza, in deroga alle percentuali previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' incrementato con le modalita' di cui al medesimo articolo 19, per un massimo di 1.750 unita' soprannumerarie, suddivise in 350 unita' per il concorso relativo all'anno 2020, 400 unita' per il concorso relativo all'anno 2021, 450 unita' per il concorso relativo all'anno 2022 e 550 unita' per il concorso relativo all'anno 2023, di cui, rispettivamente, 300 unita' per l'anno 2020, 350 unita' per l'anno 2021, 400 unita' per l'anno 2022 e 500 unita' per l'anno 2023, tratte dagli appuntati scelti e, per le restanti 50 unita' per ciascuno dei predetti anni, dagli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20 del predetto decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Al completo riassorbimento delle predette posizioni soprannumerarie si provvede, entro il 2029, con i concorsi indetti dall'anno 2024 e con effetti a partire dal 1° gennaio 2026. A tal fine, il numero massimo delle unita' soprannumerarie e' fissato:
a) al 31 dicembre 2026, in 1.320 unita';
b) al 31 dicembre 2027, in 893 unita';
c) al 31 dicembre 2028, in 363 unita';
d) al 31 dicembre 2029, in 0 unita'".


Art. 20

#

Comma 1

Requisiti per l'ammissione al ruolo "sovrintendenti"


Gli aspiranti che presenteranno domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non verranno ammessi ai concorsi di cui al comma 1.


Gli appuntati scelti possono partecipare, per ciascun anno, soltanto ad uno dei concorsi di cui al precedente articolo l9.


Art. 21

#

Comma 1

(Modalita' dei concorsi)

Comma 2

La nomina a vincitore di concorso e' revocata nei confronti del candidato di uno dei concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), che, dopo l'approvazione della graduatoria finale di merito, ha effettuato il transito di contingente ai sensi dell'articolo 68-bis. In deroga a quanto previsto dal presente comma e fermo restando il numero complessivo dei posti messi a concorso, il candidato transitato e' comunque ammesso a frequentare il corso di formazione previsto per il contingente di destinazione se il punteggio finale di merito conseguito, da rideterminare secondo le disposizioni del bando di concorso, e' utile ai fini della nomina a vincitore per il medesimo contingente. L'incremento dei posti a concorso per il contingente di destinazione e' pari al decremento dei posti per il contingente di provenienza.


Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.


Art. 22

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Art. 23

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Art. 24

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Art. 25

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Art. 26

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Art. 27

#

Comma 1

(Svolgimento dei corsi di formazione)

Comma 2

I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), ((se in servizio permanente,)) sono avviati alla frequenza di un corso di formazione professionale, di durata non inferiore a un mese, che si svolge con le modalita' e in base ai programmi stabiliti dal Comandante generale della guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare.


I corsi di cui al comma 1 possono essere erogati anche con modalita' telematiche.


COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95.


Art. 28

#

Comma 1

(Esclusione e rinvio dai corsi)

Comma 2

Gli ammessi alla frequenza dei corsi di cui all'articolo 27 possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dagli stessi per rinunzia.


PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126. I frequentatori rinviati per assenze dovute a infermita' o altre cause indipendenti dalla loro volonta' sono ammessi per un massimo di due volte a frequentare, alla cessazione della causa impeditiva, il relativo corso successivo senza essere considerati ripetenti.


I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.


Art. 29

#

Comma 1

(Nomina a vicebrigadiere)

Comma 2

Il frequentatore che non supera i corsi di cui all'articolo 27 permane nel grado rivestito, senza detrazioni di anzianita', ed e' restituito al normale servizio d'istituto.


Il conferimento della nomina a vicebrigadiere e' sospeso con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza ((...)), nel caso in cui l'interessato, dichiarato idoneo ai sensi del comma 1, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 55 comma 2, lettere a), b) e c) del presente decreto.


Al venire meno delle singole cause impeditive richiamate al comma 3, purche' sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione in ruolo, si procede al conferimento della nomina a vicebrigadiere con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora il conferimento di tale nomina non fosse stato sospeso.


Art. 30

#

Comma 1

Stato degli appartenenti al ruolo "sovrintendenti"

Comma 2

Agli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia di "Stato dei Sottufficiali", purche' non siano in contrasto, o, comunque, incompatibili con le disposizioni stabilite dal presente decreto.


Ai frequentatori del corso, sino al conferimento della nomina di vice brigadiere, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 9 del presente decreto.


Comma 3

Capo II - RUOLO SOVRINTENDENTI SEZIONE III AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 31

#

Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai concorsi da indire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Comma 3

Capo III - RUOLO ISPETTORI SEZIONE I ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEL RUOLO ISPETTORI

Art. 32

#

Comma 1

Ruolo "ispettori"

Comma 2

((


))


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95)).
((13))


-------------


AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 36, comma 14) che "I marescialli capo non utilmente iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo ispettori di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore, qualora in servizio permanente alla data di decorrenza della promozione, con le seguenti modalita':
a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017;
b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;
c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017".


Art. 33

#

Comma 1

Consistenza organica del ruolo "ispettori"

Comma 2

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 17 del presente decreto, relativamente alla forza organica del ruolo "Sovrintendenti" e della tabella H allegata alla legge 28 febbraio 1992, n. 217, la consistenza organica del ruolo "ispettori" e' pari a ((23.747 unita')).
(6a) (17)


----------


AGGIORNAMENTO (6a)


Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Le consistenze organiche del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri di cui agli articoli 3, 17 e 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono cosi' rideterminate:
a) ruolo ispettori n. 23.450 unita',
b) ruolo sovrintendenti n. 13.300 unita',
c) ruolo appuntati e finanzieri n. 26.807 unita'."


----------


AGGIORNAMENTO (17)


Il Decreto 5 ottobre 2020 (in G.U. 23/11/2020, n. 291) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d)) che "Le consistenze organiche dei ruoli «ispettori», «sovrintendenti» e «appuntati e finanzieri» del Corpo della guardia di finanza, di cui agli articoli 33, comma 1, 17, comma 1, e 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono cosi' rideterminate:
a) dal 1° settembre 2020, 25.702 unita' del ruolo «ispettori», 11.242 unita' del ruolo «sovrintendenti» e 23.363 unita' del ruolo «appuntati e finanzieri»;
b) dal 1° gennaio 2022, 26.702 unita' del ruolo «ispettori», 10.112 unita' del ruolo «sovrintendenti» e 23.363 unita' del ruolo «appuntati e finanzieri»;
c) dal 1° gennaio 2024, 27.702 unita' del ruolo «ispettori», 10.000 unita' del ruolo «sovrintendenti» e 22.282 unita' del ruolo «appuntati e finanzieri»;
d) dal 1° gennaio 2026, 28.702 unita' del ruolo «ispettori», 10.000 unita' del ruolo «sovrintendenti» e 21.082 unita' del ruolo «appuntati e finanzieri»".


Art. 34

#

Comma 1

Funzioni del personale appartenente al ruolo "ispettori"

Comma 2

Agli appartenenti al ruolo "ispettori" sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia tributaria, di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza.


Ai marescialli aiutanti, oltre alle funzioni di cui ai precedenti commi, sono di norma attribuite mansioni che implicano, nell'ambito del ruolo di appartenenza, maggiori livelli di responsabilita' e di apporto professionale, nonche' incarichi di comando ed operativi di piu' elevato impegno. Essi, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, svolgono altresi' funzioni di indirizzo e di coordinamento del personale dipendente, anche del medesimo ruolo degli ispettori.


I luogotenenti sono principalmente impiegati in incarichi di massima responsabilita' ed impegno operativo tra quelli di cui ai commi 2 e 3.


I luogotenenti che maturano quattro anni di anzianita' nel grado conseguono la qualifica di «cariche speciali» con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianita' di grado e sono principalmente impiegati in incarichi di piu' qualificato rango, da individuare con determinazione del Comandante generale, nell'ambito del grado di appartenenza e in sostituzione dell'ufficiale da cui dipendono direttamente. Si applicano gli articoli 55, 56 e 59, nonche' l'articolo 15 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.((16))


Il luogotenente «cariche speciali» ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di piu' luogotenenti «cariche speciali» prevale quello con maggiore anzianita' nella medesima qualifica.


La qualifica di «cariche speciali» e' conferita con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
(13)


--------------


AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, ha disposto (con l'art. 36, comma 21) che "Per il personale promosso al grado di luogotenente ai sensi del comma 13, lettera a), fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, per il conseguimento della qualifica di «cariche speciali» e' la seguente:
a) per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante non oltre il 2006: 1 anno;
b) per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 2 anni;
c) per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008: 3 anni".


--------------


AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, ha disposto (con l'art. 36, comma 21-ter) che "Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione per l'attribuzione della qualifica di "cariche speciali", riservate ai luogotenenti promossi ai sensi dei commi 15-sexies, 15-septies e 15-duodecies, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo n. 199 del 1995, sono fissate secondo le seguenti decorrenze:
a) per l'anno 2021, coloro che rivestivano il precedente grado di maresciallo aiutante con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;
b) per l'anno 2022, i marescialli aiutanti con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
c) per l'anno 2023, i marescialli aiutanti con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;
d) per l'anno 2024, i marescialli aiutanti con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;
e) per l'anno 2025, i marescialli aiutanti con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;
f) per l'anno 2026, i marescialli aiutanti promossi con decorrenza 1° gennaio 2017 con riferimento all'aliquota determinata al 31 dicembre 2016;
g) per l'anno 2027, i marescialli aiutanti promossi con riferimento alla "selezione per titoli" di cui al comma 15-duodecies.


Comma 3

Capo III - RUOLO ISPETTORI SEZIONE II RECLUTAMENTO

Art. 35

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Comma 1

(Accesso al ruolo ispettori)

Comma 2

I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettere a) e b), sono immessi in ruolo previo superamento, rispettivamente, del corso di cui all'articolo 44 e di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi.


I posti eventualmente non coperti nell'ambito dei concorsi di cui al comma 1, lettera b), numero 1) sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori del concorso di cui al numero 2) della medesima lettera b). Il medesimo meccanismo opera in caso contrario.
((16))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 36, comma 23) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nel periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2022, gli ispettori sono tratti mediante:
a) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera a): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo e terzo anno, nella misura del 60 per cento; nel quarto e quinto anno, nella misura del 65 per cento;
b) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera b): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo e terzo anno, nella misura del 40 per cento; nel quarto e quinto anno, nella misura del 35 per cento".


------------


AGGIORNAMENTO (14)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126, ha disposto (con l'art. 36, comma 23 ) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 e 37, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nel periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2022, gli allievi marescialli sono tratti mediante:
a) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera a): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo e terzo anno, nella misura del 60 per cento; nel quarto e quinto anno, nella misura del 65 per cento;
b) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera b): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo e terzo anno, nella misura del 40 per cento; nel quarto e quinto anno, nella misura del 35 per cento".


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, ha disposto (con l'art. 36, comma 23, lettere a) e b) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 e 37, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nel periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2022, gli allievi marescialli sono tratti mediante:
a) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera a): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo, terzo, quarto e quinto anno, nella misura del 60 per cento;
b) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera b): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo, terzo, quarto e quinto anno, nella misura del 40 per cento".


Art. 36

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Comma 1

Requisiti per la partecipazione ai concorsi

Comma 2

Il personale in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 1, lett. a), che abbia frequentato, con esito favorevole, il corso motoristi navali presso la scuola nautica della Guardia di finanza, se qualificato meritevole dalle autorita' di cui al comma 1, lettera a), numero 3), puo' essere ammesso, a domanda, nel limite massimo di un quinto dei posti disponibili per il contingente di mare, al corso di cui all'art. 35 con esonero dalle relative prove concorsuali. I posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializiazione di motorista navale con maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a parita' di punteggio, nell'ordine, a quelli di maggior grado, di maggiore anzianita' di servizio e di maggiore eta'.


La partecipazione al concorso di cui al comma 2 non e' ammessa per piu' di due volte.


Non si applicano gli aumenti dci limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.


Gli aspiranti che presentano domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non sono ammessi ai concorsi di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b).


I brigadieri capo possono partecipare, per ciascun anno, soltanto ad uno dei concorsi di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b).


Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza puo' essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a) e b), per difetto dei prescritti requisiti.


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AGGIORNAMENTO (6)


La Corte Costituzionale, con sentenza 12-24 luglio 2000, n. 332 (in G.U. 1a s.s. 2/8/2000, n. 32) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del comma 1, lettera b), numero 3, del presente articolo "nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi ai corsi per il conferimento della nomina a maresciallo, l'essere senza prole".


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AGGIORNAMENTO (8)


La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre-12 novembre 2002, n. 445 (in G.U. 1a s.s. 20/11/2002, n. 46) ha dichiarato, in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del presente articolo,comma 1, lettera b), numero 3.


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 36, comma 23) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera b), numero 8), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, per la partecipazione al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), numero 2), del medesimo decreto e' richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari. Per il medesimo concorso, il Comandante generale della Guardia di finanza, nell'ambito dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, puo' fissare con il bando di concorso di cui all'articolo 46 del medesimo decreto, aliquote di posti da riservare al personale in possesso di laurea triennale, individuandone le relative classi".


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AGGIORNAMENTO (14)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126, ha disposto (con l'art. 36, comma 24) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera b), numero 8), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, per la partecipazione al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), numero 2), del medesimo decreto e' richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari. Per il medesimo concorso, il Comandante generale della Guardia di finanza, nell'ambito dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, puo' fissare con il bando di concorso di cui all'articolo 46 del medesimo decreto, aliquote di posti da riservare al personale in possesso di laurea triennale, individuandone le relative classi".


Art. 37

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Comma 1

(Modalita' dei concorsi pubblici)

Comma 2

Nell'ambito delle graduatorie finali di merito, distinte per le tipologie di posti a concorso, a parita' di merito e' data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel soccorso alpino della Guardia di finanza.


Con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie ((...)):
((a) nel massimo di un quinto dei posti messi a concorso e comunque nel limite delle vacanze organiche nel ruolo ispettori nell'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo, fermo restando il numero di assunzioni annualmente autorizzate secondo quanto previsto dalla normativa vigente;))
((b) per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del corso di cui all'articolo 44, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;))


((


Decorso il termine di cui al comma 4, lettera b), le graduatorie redatte al termine del concorso cessano di avere validita'.


))


Il numero dei posti da mettere a concorso e' calcolato in relazione alle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo ispettori alla data in cui agli interessati e' conferita la nomina a maresciallo. (14) ((16))


Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.


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AGGIORNAMENTO (14)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126, ha disposto (con l'art. 36, comma 23) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 e 37, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nel periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2022, gli allievi marescialli sono tratti mediante:
a) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera a): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo e terzo anno, nella misura del 60 per cento; nel quarto e quinto anno, nella misura del 65 per cento;
b) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera b): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo e terzo anno, nella misura del 40 per cento; nel quarto e quinto anno, nella misura del 35 per cento".


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, ha disposto (con l'art. 36, comma 23, lettere a) e b) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 e 37, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nel periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2022, gli allievi marescialli sono tratti mediante:
a) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera a): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo, terzo, quarto e quinto anno, nella misura del 60 per cento;
b) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera b): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo, terzo, quarto e quinto anno, nella misura del 40 per cento".


Art. 38

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Art. 39

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Art. 40

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Art. 41

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Art. 42

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Art. 43

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Art. 44

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Comma 1

Svolgimento del corso

Comma 2

I vincitori del concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), frequentano un corso di formazione a carattere universitario, anche per il conseguimento della laurea in discipline economico-giuridiche, che ha durata non inferiore a due anni accademici e si svolge con le modalita' e in base ai programmi stabiliti dal Comandante generale della guardia di finanza.


Sono ammessi al secondo anno di corso i frequentatori dichiarati idonei al termine del primo anno di corso.


Ai frequentatori dichiarati idonei al termine del secondo anno di corso viene conferito, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, il grado di maresciallo nell'ordine determinato dalle graduatorie ((del biennio)), con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami di idoneita', di prima ovvero di seconda sessione.


((


Le graduatorie del biennio del contingente ordinario e del contingente di mare sono determinate dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica assegnati al termine del primo e del secondo anno di corso.


Alla data in cui ha termine il ciclo formativo, i marescialli sono nuovamente iscritti in ruolo secondo l'ordine determinato dalle graduatorie finali.


))


Le graduatorie finali del contingente ordinario e del contingente di mare sono determinate dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica assegnati al termine ((di ciascun)) anno di corso.


((


Il frequentatore ammesso a recuperare un anno di corso eccedente il biennio alla data di termine del ciclo formativo e' nuovamente iscritto in ruolo secondo la posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario, determinata dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica ottenuti al termine di ciascun anno di corso.


Il maresciallo esonerato dalla frequenza di un anno di corso eccedente il biennio e' nuovamente iscritto in ruolo dopo l'ultimo dei colleghi del medesimo corso.


))


I frequentatori del corso che al termine del secondo anno di corso conseguono l'idoneita' nella seconda sessione sono iscritti in graduatoria dopo quelli dichiarati idonei nella prima sessione. Il frequentatore dichiarato non idoneo al termine del primo o del secondo anno di corso, puo' ripetere un solo anno di corso.


Il conferimento della nomina al grado di maresciallo e' sospeso con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza nel caso in cui il frequentatore del corso, dichiarato idoneo ai sensi del comma 3, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto.


Al venir meno delle singole cause impeditive richiamate al comma 6, purche' sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il frequentatore del corso deve vedersi attribuire la nomina a maresciallo con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora tale nomina non fosse stata sospesa.


Art. 45

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Comma 1

Rinvio dal corso

Comma 2

I frequentatori del corso possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dal corso per rinunzia.


((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126)). ((I frequentatori rinviati per assenze dovute a infermita' o altre cause indipendenti dalla loro volonta')) sono ammessi, per un massimo di due volte , a frequentare, nell'anno scolastico successivo a quello di cessazione della causa impeditiva, ((il primo o il secondo)) anno di corso senza essere considerati ripetenti ai sensi del comma 5 dell'art. 44.


I provvedimenti di rinvio di cui ai commi ((1 e 2)) sono adottati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.


Art. 46

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Comma 1

(Modalita' dei concorsi interni)

Comma 2

Nell'ambito delle graduatorie finali di merito, distinte per le tipologie di posti a concorso, a parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la maggiore anzianita' anagrafica.


Con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili ((nel periodo corrispondente a un nono della durata)) del corso di cui all'articolo 48, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.


Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.


Art. 46-bis

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Art. 47

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Art. 48

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Comma 1

Modalita' del corso

Comma 2

Per l'avvio e lo svolgimento del corso, per l'esclusione e per il rinvio dallo stesso, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2-bis, 27 e 28 del presente decreto. ((Ai fini del presente comma, il periodo indicato all'articolo 28, comma 2, lettera c), e' pari a un sesto della durata del corso.))


Il conferimento della nomina a maresciallo e' sospeso nel caso in cui il frequentatore del corso, dichiarato idoneo ai sensi del comma 2, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 55, comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto.


Al venir meno delle singole cause impeditive richiamate al comma 3, purche' sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il frequentatore del corso deve essere nominato con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la nomina al grado di maresciallo non fosse stata sospesa.


Comma 3

Capo III - RUOLO ISPETTORI SEZIONE III STATO

Art. 49

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Comma 1

Posizione di Stato dei frequentatori dei corsi per il conferimento della nomina a maresciallo

Comma 2

Al termine del complessivo periodo di ferma volontaria previsto dalle rispettive norme di stato giuridico, i marescialli di cui al comma 2 ed il personale di cui al comma 1, lettera c) che ha conseguito la nomina a maresciallo, che conservino l'idoneita' psico-fisica al servizio incondizionato e siano meritevoli, per qualita' morali e culturali, per buona condotta, per attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nel Corpo sono ammessi, salvo esplicita rinunzia, al servizio permanente con determinazione del comandante generale, o dell'autorita' dal medesimo delegata.


La domanda di rinunzia al passaggio in servizio permanente, di cui al comma 3, va presentata, almeno 60 giorni prima della scadenza della permanenza volontaria, al reparto in cui e' in forza il militare.


L'ufficiale che ha alle dirette dipendenze l'ispettore di cui al comma 3, qualora ritenga che il medesimo non sia meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al comandante generale, che decide, sentito il parere della commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali , di cui agli articoli 55-bis e 55-ter, integrata - nel solo caso di parere da esprimere sul conto del personale di cui al titolo II del presente decreto - da tre appuntati scelti qualifica speciale dallo stesso comandante generale designati. Avverso tale decisione l'interessato puo' esperire le impugnative di legge. (7)


Il personale di cui al comma 3 che non sia ammesso in servizio permanente cessa dalla ferma volontaria ed e' collocato in congedo.
Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della ferma volontaria e' considerato servizio prestato in ferma volontaria.


All'atto del congedo, al personale di cui al comma 6 e' corrisposto un premio pari all'ultimo stipendio mensile percepito per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato. Tale premio non e' comunque cumulabile con la indennita' di anzianita' di servizio che dovesse essere corrisposta per effetto di altra normativa.


L'ispettore che alla scadenza della ferma volontaria non possa essere ammesso in servizio permanente per temporanea inidoneita' psico-fisica al servizio incondizionato, congedo obbligatorio per maternita' o perche' imputato in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di Stato, anche se sospeso dal servizio, puo' ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria. Qualora la ferma sia prolungata per imputazione in procedimento penale, la concessione di tale beneficio non condiziona le valutazioni concernenti la successiva istanza di ammissione in servizio permanente e non preclude la possibilita' di disporre il proscioglimento dalla ferma.


L'ispettore che abbia riacquistato l'idoneita' psico-fisica incondizionata, quello nei cui confronti sia terminato il periodo di congedo obbligatorio per maternita' e quello nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare di stato si sia concluso favorevolmente possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della ferma volontaria precedentemente contratta. In caso di conclusione del procedimento penale, la domanda puo' essere presentata soltanto successivamente alla definizione della conseguente posizione disciplinare.


La domanda di cui al comma 10 deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneita' fisica o della notificazione dell'esito del procedimento penale o disciplinare di stato.


L'ispettore che, allo scadere del periodo massimo di cui al precedente comma 9, lettera a), non abbia riacquistato l'idoneita' fisica incondizionata o che venga riconosciuto temporaneamente non idoneo, viene collocato in congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di comunicazione del relativo giudizio.


I frequentatori comunque rinviati dal corso per il conseguimento della nomina a maresciallo cessano dalla ferma volontaria, a meno che all'atto dell'ammissione al corso non fossero in servizio nella Guardia di finanza e salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Coloro che sono rinviati dal corso ai sensi del comma 2 del precedente articolo 45 non possono partecipare a successivi concorsi indetti dalla Guardia di finanza per il reclutamento di personale del ruolo «ispettori» o degli esecutori, compreso l'archivista, della Banda musicale del medesimo Corpo. Coloro che rivestivano un grado all'atto dell'ammissione al corso sono reintegrati nel grado medesimo, sempre che non sussistano cause di impedimento.


I frequentatori provenienti dai civili che non abbiano superato gli esami del primo o del secondo anno di corso possono chiedere, attraverso apposita domanda, di continuare a prestare servizio nella Guardia di finanza nel ruolo "appuntati e finanzieri". In merito all'accoglimento della domanda, decide, con propria determinazione, il comandante generale della Guardia di finanza.


Ai frequentatori del corso di cui all'art. 48, provenienti dai ruoli "sovrintendenti" e "appuntati e finanzieri", sino al conferimento della nomina a maresciallo, continuano ad applicarsi, rispettivamente. le norme di stato di cui all'art. 30, comma 1, e all'art. 9 del presente decreto.

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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 ha disposto (con l'art. 5, comma 17, lettera b)) che al comma 5 del presente articolo "le parole "per sottufficiali"sono soppresse".


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AGGIORNAMENTO (24)


Il D.L 24 febbraio 2026, n. 23, ha disposto (con l'art. 21, comma 7) che " In deroga all'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, il personale arruolato ai sensi del comma 1 contrae una ferma volontaria di due anni, con decorrenza dalla data di arruolamento".


Art. 50

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Comma 1

Stato giuridico degli appartenenti al ruolo "ispettori"

Comma 2

Agli appartenenti al ruolo "ispettori" si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia di "stato dei sottufficiali", purche' non siano in contrasto, o comunque, incompatibili con le disposizioni stabilite dal presente decreto.


Comma 3

Capo III - RUOLO ISPETTORI SEZIONE IV AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 51

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai concorsi da indire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Comma 3

Capo IV - AVANZAMENTO

Art. 52

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Comma 1

Forme di avanzamento

Comma 2

L'avanzamento di cui alle lettere a) e b) si effettua secondo quanto stabilito dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto.


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, ha disposto (con l'art. 36, comma 15) che "Le promozioni a maresciallo aiutante per gli anni dal 2017 al 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono conferite anche mediante la procedura di valutazione a scelta per esami. Possono partecipare a ciascuna delle citate procedure i marescialli capo che hanno il requisito di anzianita' di grado di seguito indicato:
a) per l'anno 2017: fino al 31 dicembre 2012;
b) per gli anni 2018 e 2019: fino al 31 dicembre 2013;
c) per gli anni 2020 e 2021: fino al 31 dicembre 2014".


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, ha disposto (con l'art. 36, comma 15-undecies) che "Fermo restando quanto previsto dal comma 15, per gli anni dal 2021 al 2023 le promozioni a maresciallo aiutante sono conferite, nella misura di 330 unita' annuali e in deroga a quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, anche mediante procedure straordinarie di valutazione a scelta per esami riservate ai marescialli capo in possesso del requisito di anzianita' di grado di seguito indicato:
a) per l'anno 2021: fino al 31 dicembre 2017;
b) per l'anno 2022: fino al 31 dicembre 2018;
c) per l'anno 2023: fino al 31 dicembre 2019".


Art. 53

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Comma 1

Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, ed espletamento di corsi ed esami

Comma 2

(( Gli ispettori ed i sovrintendenti )) in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza per essere valutati devono aver compiuto i periodi minimi di permanenza nel grado previsti nelle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto.


Art. 54

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Comma 1

Determinazione aliquote di avanzamento

Comma 2

Gli Ispettori ed i sovrintendenti da valutare per l'avanzamento devono essere inclusi in apposite aliquote determinate dal comandante generale della Guardia di finanza con propria determinazione al 31 dicembre di ogni anno.


((


Il personale con anzianita' 1° gennaio e' inserito nell'aliquota formata al 31 dicembre antecedente.


))


Art. 55

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Comma 1

Inclusione ed esclusione dalle aliquote

Comma 2

Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti gli ispettori ed i sovrintendenti che alla data indicata nell'articolo 54 abbiano soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 53. Per l'inclusione in aliquota dei marescialli capo e dei marescialli aiutanti e' richiesto il possesso di una laurea triennale rientrante in una delle classi individuate con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.


Il personale di cui al comma 1, valutato e non promosso, per essere nuovamente valutato deve aver maturato un ulteriore anno di anzianita' di grado nell'anno di formazione dell'aliquota di riferimento.


Nei riguardi degli ispettori e dei sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione per non aver maturato, per motivi di servizio, le condizioni di cui all'art. 53, ovvero esclusi dalle stesse ai sensi del comma 2, e' apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.


Al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio, gli interessati sono inclusi ((...)), affinche' si proceda al loro scrutinio ((nell'))aliquota nella quale avrebbero dovuto essere inseriti laddove non si fosse manifestata la causa di esclusione. Gli stessi conseguiranno, eventualmente, la promozione al grado superiore con la ((medesima)) anzianita' che gli sarebbe spettata qualora non si fosse manifestata la causa di esclusione.


Art. 55-bis

#

Comma 1

(( (Commissione permanente di avanzamento).))

Comma 2

((


Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta e per la compilazione dei relativi quadri, e' istituita una commissione permanente di avanzamento.


))


Art. 55-ter

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Comma 1

(( (Composizione della commissione permanente di avanzamento).))

Comma 2

((


Per la commissione di cui al comma 1 sono nominati membri supplenti.


))


Art. 55-quater

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Comma 1

(( (Competenze della commissione permanente di avanzamento).))

Comma 2

((


La commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun ispettore o sovrintendente sottoposto a valutazione.


La commissione ha facolta' d'interpellare qualunque superiore in grado, ancora in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ispettore o il sovrintendente.


La commissione, qualora necessario, e' chiamata a pronunciarsi anche sulle ammissioni o esclusioni o ripetizioni dei corsi, degli esami e degli esperimenti e negli altri casi previsti dalla presente legge o da altre disposizioni legislative.


Il parere della commissione di avanzamento puo' essere acquisito, altresi', in ogni altro caso in cui sia ritenuto necessario dal Ministro dell'economia e delle finanze.


La commissione permanente di avanzamento e' competente a pronunciarsi sulle idoneita' degli appuntati scelti, degli appuntati, dei finanzieri scelti o dei finanzieri, aspiranti al conseguimento della nomina a vice brigadiere di complemento e della riserva, ai sensi delle disposizioni di legge regolanti i rispettivi conseguimenti.


))


Art. 55-quinquies

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Comma 1

(( (Giudizio sull'avanzamento ad anzianita').))

Comma 2

((


La commissione esprime i giudizi sull'avanzamento ad anzianita' dichiarando se l'ispettore o il sovrintendente sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo l'ispettore o il sovrintendente che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti.


Gli ispettori o i sovrintendenti giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo.


Agli ispettori o ai sovrintendenti giudicati non idonei e' data comunicazione delle motivazioni del giudizio di non idoneita'.


))


Art. 55-sexies

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Comma 1

(( (Giudizio sull'avanzamento a scelta).))

Comma 2

((


La commissione esprime i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando preliminarmente se l'ispettore sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo l'ispettore che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti.


Successivamente la commissione valuta gli ispettori giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di cui al comma 3.


Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ispettore dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.


I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati sul portale istituzionale del Comando generale della guardia di finanza.


6. Agli interessati e' data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneita'))


Art. 56

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Comma 1

Cause di sospensione della valutazione e di sospensione della promozione

Comma 2

Qualora durante i lavori della commissione permanente di avanzamento di cui agli articoli 55-bis e 55-ter, l'ispettore o il sovrintendente venga a trovarsi in almeno una delle situazioni previste dall'articolo 55, comma 2, ((lettere a), b) e c),)) del presente decreto, la commissione sospende la valutazione o cancella l'interessato dal quadro di avanzamento, se questo e' stato formato.


((Se eccezionalmente la commissione di cui al comma 1 ritenga di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento sospende la valutazione, indicandone i motivi.))


E' sospesa la promozione dell'ispettore o dei sovrintendente, iscritto nel quadro di avanzamento, che venga trovarsi in almeno una delle condizioni previste dall'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto. Della sospensione della valutazione o della promozione ovvero dalla cancellazione dal quadro di avanzamento e dei motivi che l'hanno determinata e' data comunicazione all'interessato.


La sospensione della promozione annulla la valutazione gia' effettuata.


Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.


Al venire meno delle predette cause sospensive della valutazione ovvero della promozione, l'ispettore ovvero il sovrintendente, salvo che le anzidette cause non comportino la cessazione dal servizio, qualora abbia conservato i requisiti stabiliti dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto, e' valutato o nuovamente valutato per l'iscrizione nel quadro di avanzamento originario ed, eventualmente, promosso con la sede di anzianita' che gli sarebbe spettata in assenza delle intervenute cause impeditive.


La promozione dell'ispettore ovvero del sovrintendente e' sospesa nel caso in cui, nei confronti di tale personale, sia stato espresso parere non favorevole da parte della competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Tale sospensione determina l'annullamento della valutazione gia' effettuata. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del comandante generale. In tal caso, il militare, previa sottoposizione a nuova valutazione all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo, viene promosso con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle D/1 e D/2, qualora risulti utilmente iscritto nel relativo quadro di avanzamento.


Art. 57

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Comma 1

Avanzamento "ad anzianita'"


Il giudizio di non idoneita' all'avanzamento deve essere motivato indicando quali dei requisiti di cui al comma 1 facciano difetto.


Il personale iscritto nel quadro di avanzamento "ad anzianita'" e' promosso, con determinazione del ((Comandante)) generale della Guardia di finanza ((...)), a ruolo aperto, dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto.


Art. 58

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Comma 1

Avanzamento "a scelta"

Comma 2

L'avanzamento "a scelta" avviene secondo le modalita' di cui all'art. 55-sexies, attraverso la formulazione dei giudizi di idoneita' o di non idoneita' ivi specificati, espressi con riferimento al possesso, da parte dell'ispettore interessato, dei requisiti specificati all'art. 57, comma 1.


Il giudizio di non idoneita' all'avanzamento "a scelta" deve essere motivato indicando quali dei requisiti prescritti facciano difetto.


Le promozioni di cui al presente articolo sono conferite con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.


In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, il numero delle promozioni annualmente conferibili a scelta al grado di luogotenente e' stabilito con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, in misura non superiore a un quarantesimo dell'organico del ruolo ispettori di cui all'articolo 33, comma 1. I marescialli aiutanti giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento a scelta, compresi nel numero delle promozioni conferibili, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado rivestito fino all'anno cui si riferisce la valutazione. ((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, ha disposto (con l'art. 36, comma 15-duodecies) che "Per l'anno 2021, in deroga all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' indetta una "selezione per titoli" straordinaria per il conferimento di 1.000 promozioni al grado di luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2021 a cui possono partecipare, a domanda, i marescialli aiutanti con anzianita' di grado fino al 31 dicembre 2017 che non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. I criteri e le modalita' per l'effettuazione della selezione, nonche' l'individuazione dei titoli da valutare sono stabiliti con determinazione del Comandante generale".


Art. 58-bis

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Art. 58-ter

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193 ))


Art. 58-quater

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Art. 59

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Comma 1

(Avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti in particolari situazioni)

Comma 2

Gli ispettori ed i sovrintendenti gia' giudicati idonei all'avanzamento "a scelta", iscritti in quadro e non promossi e che non possono essere ulteriormente valutati perche', essendo stati raggiunti dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente o deceduti ovvero divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato, non hanno maturato i periodi minimi di permanenza nel grado per essere sottoposti ad ulteriori valutazioni, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente le intervenute cause impeditive.


Gli ispettori ed i sovrintendenti che siano divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato ovvero deceduti nell'anno in cui hanno maturato ovvero avrebbero maturato i requisiti per essere inclusi nelle aliquote di valutazione, ovvero nei cui confronti sia stata sospesa la valutazione perche' in aspettativa per motivi di infermita', sono promossi al grado superiore, previo giudizio di idoneita' all'avanzamento, dal giorno precedente le intervenute cause impeditive.


I marescialli capo che, con riferimento all'ultima procedura di avanzamento "a scelta per esami" cui avevano diritto a partecipare, risultino iscritti in quadro e non promossi e che non possono partecipare alla successiva procedura valutativa, perche' raggiunti dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente o perche' deceduti ovvero perche' divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente le intervenute cause impeditive.


Le promozioni di cui ai precedenti commi sono conferite con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza ((...)). Le promozioni al grado di maresciallo aiutante, conferite ai sensi del presente articolo, non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 58-bis, comma 4, del decreto di inquadramento.


Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'attribuzione della qualifica di luogotenente al maresciallo aiutante.


Art. 60

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Art. 61

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Comma 1

(( (Promozione straordinaria per meriti eccezionali).))

Comma 2

((


La promozione straordinaria per meriti eccezionali puo' aver luogo nei riguardi del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri che, effettivamente e personalmente, abbia partecipato a operazioni di polizia o di servizio di rilevante entita' ovvero abbia reso servizi di eccezionale importanza dimostrando, nel portarli a compimento, non comune senso di responsabilita' e spiccate qualita' professionali, militari, intellettuali e culturali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo esemplare le funzioni del grado superiore.


La proposta di promozione straordinaria per meriti eccezionali e' formulata dall'ufficiale generale dal quale l'interessato gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri motivati delle autorita' gerarchiche superiori. Qualora una di queste autorita' esprima parere contrario, la proposta non puo' avere ulteriore corso.


Sulla proposta di promozione per meriti eccezionali decide il Comandante generale della guardia di finanza, previo motivato parere favorevole espresso, all'unanimita', dalla competente commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 55-bis. Qualora quest'ultima non esprima parere favorevole all'unanimita' ovvero esprima parere contrario, la proposta non puo' avere ulteriore corso.


Il personale di cui al comma 1, riconosciuto meritevole all'avanzamento per meriti eccezionali, e' promosso con decorrenza dalla data della proposta, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza che ne reca la motivazione. I militari riconosciuti meritevoli all'avanzamento per meriti eccezionali con proposta di pari data sono promossi nell'ordine con il quale essi sono inseriti nei relativi ruoli di appartenenza.


Possono beneficiare della promozione straordinaria per meriti eccezionali anche coloro che rivestono il grado apicale dei ruoli sovrintendenti e appuntati e finanzieri. In tal caso il personale interessato consegue la nomina, rispettivamente, a maresciallo e a vice brigadiere.


))


Comma 3

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE Capo I INQUADRAMENTO

Art. 62

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Comma 1

Criteri di inquadramento

Comma 2

Gli appartenenti al ruolo dei sottufficiali ed al ruolo finanzieri e appuntati ((sono inquadrati nei ruoli)) "ispettori", "sovrintendenti" ed "appuntati e finanzieri", secondo i criteri di cui ai successivi articoli.


Art. 63

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Comma 1

Inquadramento nel ruolo "appuntati e finanzieri"

Comma 2

Gli appuntati scelti, ad eccezione di quelli menzionati al successivo art. 64, gli appuntati, i finanzieri scelti e i finanzieri del Corpo della guardia di finanza, in servizio alla data del 1 settembre 1995, sono inquadrati a tale data, con la medesima anzianita' di servizio e di grado rivestita e secondo le modalita' di cui al successivo art. 66, nel ruolo "appuntati e finanzieri".


Gli allievi finanzieri frequentatori dei battaglioni allievi del Corpo della guardia di finanza, alla data di cui ai comma 1, sono inquadrati, al termine del corso, dopo i finanzieri inquadrati nello stesso grado in attuazione del comma 1.


Gli appartenenti al ruolo "finanzieri ed appuntati" di cui alla legge 1 febbraio 1989, n. 53, nei cui confronti sia stata sospesa la valutazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, cosi' come sostituito dall'art. 5 della legge 5 dicembre 1978, n. 786, ovvero sia stata sospesa la promozione, ai sensi degli articoli 8 e 12 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1088 del 1959, al venir meno delle cause impeditive, purche' mantengano le condizioni di legge per l'iscrizione nel ruolo, saranno valutati, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto, con i criteri fissati dai citati provvedimenti legislativi e, nell'avanzamento, se idonei, prenderanno posto nel predetto ruolo "finanzieri e appuntati" con la medesima anzianita' che sarebbe loro spettata qualora la valutazione ovvero la promozione non fosse stata per essi sospesa. Successivamente gli stessi verranno inquadrati ai sensi del comma 1.


Art. 64

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Comma 1

Inquadramento nel ruolo "sovrintendenti"

Comma 2

Gli appuntati scelti della Guardia di finanza comunque in servizio alla data del 1 settembre 1995, aventi a tale data l'anzianita' prescritta per il conseguimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, sono avviati, a domanda, alla frequenza di un corso straordinario, della durata di un mese, da effettuarsi con le modalita' da stabilirsi con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza. Al termine del predetto corso, i graduati dichiarati idonei, previo conferimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria con decorrenza 1 settembre 1995, sono inquadrati nel ruolo "sovrintendenti" secondo i criteri di cui al comma 1.


Gli appuntati scelti che non partecipano al corso di cui al comma 2 o che non risultano idonei al termine del corso stesso, sono inquadrati nel ruolo "appuntati e finanzieri", conservando la medesima anzianita' di servizio e di grado rivestita, secondo i criteri previsti dall'art. 63.


Art. 65

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Comma 1

Inquadramento nel ruolo "ispettori"

Comma 2

L'inquadramento di cui al comma 1 avviene, per il personale indicato alle lettere b), c) e d) dello stesso comma, previa rideterminazione dell'anzianita' di grado di ciascun sottufficiale sulla base di quella precedentemente maturata ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, aumentata di un quinto dei tempi residui di permanenza minima nel grado per conseguire il diritto alla valutazione al grado superiore ai sensi della tabella C allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212.


Il personale di cui alla lettera d) del comma 1, fermo restando l'inquadramento previsto dal comma 2, per il conseguimento del requisito previsto dalla tabella D/2 allegata al presente decreto, dovra' maturare sei anni di permanenza nel grado di maresciallo ordinario in luogo dei sette anni previsti dalla stessa tabella per detto grado. In tal senso verra' determinata l'anzianita' di grado, ai soli fini giuridici, all'atto del conseguimento della promozione a maresciallo ordinario di detto personale.


I frequentatori del corso per il conseguimento della nomina a vice brigadiere, gia' reclutati e da reclutare ai sensi di bandi di concorso emanati, in vigenza della legge 11 dicembre 1975, n. 627, e successive modificazioni, ed in fase di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, conseguiranno la nomina a sottufficiale secondo le disposizioni stabilite dal presente decreto, con il grado di maresciallo in luogo del grado di vice brigadiere.


Al personale di cui al comma 4, dopo il conferimento della nomina a maresciallo, ai fini del conseguimento del requisito per l'avanzamento ai gradi di maresciallo ordinario e maresciallo capo, previsto dalla tabella D/2 allegata al presente decreto, si applicano le disposizioni di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3. In tal senso verra' determinata l'anzianita' di grado, ai soli fini giuridici, all'atto del conseguimento, rispettivamente, della nomina a maresciallo e della promozione a maresciallo ordinario.


Art. 66

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Comma 1

Inquadramento del personale appartenente al ruolo finanzieri e appuntati di cui alla legge 1 febbraio 1989, n. 53.

Comma 2

L'inquadramento del personale appartenente, alla data del 1 settembre 1995, al ruolo "finanzieri e appuntati", ad eccezione del personale dello stesso ruolo che, ai sensi dell'art. 64, viene inquadrato nel ruolo "sovrintendenti", con decorrenza da tale data e fermo restando il criterio di computo dell'anzianita' di servizio di cui all'art. 62, comma 2, lettera b), ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 63, verra' effettuato secondo le modalita' stabilite nella tabella E allegata al presente decreto.


L'inquadramento degli appuntati scelti ufficiali di polizia giudiziaria e degli appuntati scelti menzionati all'art. 64, alla data del 1 settembre 1995, con decorrenza da tale data e fermo restando il criterio di computo dell'anzianita' di servizio stabilito dall'art. 62, comma 2, lettera b), verra' effettuato ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 64.


Il personale di cui al comma 2, ai fini del conseguimento dei requisiti indicati dalla tabella D/1 allegata al presente decreto, per conseguire il titolo per la valutazione a scelta di cui all'art. 58 del presente decreto, e' ammesso a beneficiare, per una sola volta, di una riduzione del periodo minimo di permanenza nel grado indicato dalla tabella D/1 pari al tempo per il quale ciascun graduato ha rivestito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria di cui all'art. 13, comma 5, della legge 1 febbraio 1989, n. 53, calcolato alla data del 1 settembre 1995.


Ai fini della sottoposizione alle procedure di avanzamento a scelta di cui all'art. 58 del presente decreto, il personale menzionato al comma 3 viene inserito nelle corrispondenti aliquote di ruolo per l'avanzamento, in relazione all'anzianita' di grado rivestita nel ruolo "sovrintendenti" per effetto dell'inquadramento di cui al comma 2.


Gli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" di cui al comma 4, sottoposti alle procedure di valutazione nello stesso comma richiamate, se giudicati idonei ed utilmente iscritti in quadro di avanzamento, conseguono la promozione al grado superiore con anzianita' al 31 dicembre dell'anno in cui risultano utilmente collocati nel citato quadro di avanzamento. La loro conseguente iscrizione a ruolo avviene sulla base dell'anzianita' di grado precedentemente rivestita.


Comma 3

Capo II - AVANZAMENTO

Art. 67

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Comma 1

Passaggio al nuovo sistema di avanzamento

Comma 2

Sono determinate al 31 agosto 1995 aliquote straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi i sottufficiali che hanno maturato i periodi prescritti dalla tabella C allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212, nel periodo dal 2 giugno al 31 agosto 1995. Sono, altresi', determinate al 31 dicembre 1995 aliquote straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi gli appartenenti ai ruoli sottufficiali di cui al presente decreto che hanno maturato i requisiti previsti dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto nel periodo dal 1 settembre al 31 dicembre 1995.


((


Alla stessa data del 31 agosto 1995 i marescialli capo e i brigadieri, gia' valutati, giudicati idonei ed iscritti in quadro, ma non promossi perche' non compresi nel primo terzo o nella prima meta' delle rispettive aliquote, sono inquadrati, a decorrere dal 1 settembre 1995, nel ruolo degli ispettori con il grado di, rispettivamente, maresciallo aiutante e maresciallo capo, secondo l'ordine di ruolo di provenienza, previo giudizio di idoneita' espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212.


))


I sottufficiali esclusi a qualsiasi titolo dalle aliquote determinate secondo i criteri di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, o di cui a leggi previgenti, ivi comprese le aliquote straordinarie determinate al 31 agosto 1995 di cui al precedente comma, al venir meno delle cause impeditive, purche' mantengano le condizioni di legge per l'iscrizione nel ruolo, saranno valutati, anche in deroga a quanto stabilito dalle disposizioni del presente decreto, con i medesimi criteri fissati dalla predetta legge e, nell'avanzamento, prenderanno posto, se idonei, nella graduatoria di merito dei parigrado, con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. Gli stessi saranno promossi con le modalita' previste dalle disposizioni precedentemente in vigore.
Successivamente saranno inquadrati secondo le disposizioni, con le modalita' e con il riconoscimento degli eventuali ulteriori avanzamenti cui avranno titolo ai sensi delle disposizioni del presente decreto.


A coloro che rivestono il grado di maresciallo maggiore della Guardia di finanza, che, ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, sono stati iscritti nell'elenco ivi menzionato e nei cui confronti, a tutto il 1 settembre 1995, in virtu' di mancanza di vacanze nel contingente di nomina a "cariche speciali" da conferire agli appartenenti al ruolo sottufficiali di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, non sia stata ancora conferita la predetta nomina, e' attribuita, prima dell'effettuazione del predetto inquadramento di cui all'art. 65, la nomina a "cariche speciali" con decorrenza 1 settembre 1995, anche in deroga alle disposizioni abrogative contenute nel presente decreto.


Comma 3

Capo III - NORME TRANSITORIE

Art. 68

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Comma 1

Riammissione in servizio

Comma 2

Il personale appartenente ai ruoli "ispettori", "sovrintendenti" e "appuntati e finanzieri" della Guardia di finanza, gia' posti in congedo a domanda, puo' ottenere la riammissione in servizio a condizione che non abbia superato il ((40°)) anno di eta', sia in possesso dell'idoneita' fisica e degli altri requisiti previsti per il reclutamento nel Corpo e, a pena di decadenza, non sia trascorso alla data di presentazione della domanda di riammissione piu' di un anno dalla data del congedo.


La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del personale collocato in congedo per infermita', sempreche' abbia chiesto ed ottenuto presso le competenti autorita' sanitarie militari la revisione del giudizio di permanente inidoneita' con attribuzione della relativa idoneita' a poter prestare servizio incondizionato nel Corpo. Il termine di un anno in questo caso, decorre dalla data della riacquistata idoneita' fisica.


La previsione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di coloro che, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, hanno ottenuto il transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero delle Finanze.


E' escluso dalla riammissione in servizio il personale collocato in congedo d'autorita', ad eccezione di quanto indicato al precedente comma 2.


Il personale riammesso subisce una riduzione dell'anzianita' assoluta di grado pari al periodo di tempo trascorso in congedo.


Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con quanto stabilito dal presente articolo.


Art. 68-bis

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Comma 1

(Transito di contingente)

Comma 2

Il personale del Corpo della guardia di finanza, appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, ((compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione,)) puo' transitare a domanda:
((a) dal contingente ordinario a quello di mare, se in possesso dell'idoneita' fisica richiesta per l'arruolamento in tale comparto, accertata dalla competente autorita' sanitaria militare marittima, e previo superamento di apposito esperimento marinaresco. In tal caso, la relativa decisione e' assunta anche tenendo conto della conoscenza di aspetti del settore nautico desumibile dalla tipologia del titolo di studio, dalla titolarita' di specializzazioni, abilitazioni o brevetti in uso nel contingente di mare del Corpo medesimo e di quanto previsto al comma 1-bis, lettera a);))
b) dal contingente di mare a quello ordinario:
1) ((se)) dichiarato dall'autorita' sanitaria militare marittima non idoneo alla vita di bordo, fermo restando il mantenimento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato per continuare a essere impiegato nel contingente ordinario. In tal caso, il transito al contingente ordinario e' disposto con decorrenza giuridica dalla data dell'accertata non idoneita' alla vita di bordo;
((2) per motivi non riconducibili a cause di carattere sanitario, con decorrenza dalla data del provvedimento di transito.))


((


))


Il personale appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti che ha effettuato il transito di contingente e' iscritto nel ruolo di assegnazione, mantenendo il grado e l'anzianita' posseduta, dopo l'ultimo dei parigrado avente la stessa anzianita' assoluta. Ai fini dell'iscrizione nel ruolo di assegnazione del personale del ruolo appuntati e finanzieri si osservano i criteri stabiliti dalle disposizioni in materia di avanzamento nel medesimo ruolo.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172)).


Art. 69

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Comma 1

Modifiche alla legge 10 maggio 1983, n. 212

Comma 2

Gli articoli 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 40, 41 e 42 della legge 10 maggio 1983, n. 212, a far data dal 1 settembre 1995, ad eccezione delle deroghe espressamente previste nel presente decreto e fermi restando, comunque, gli articoli 39 e 43 della stessa legge, non si applicano agli appartenenti alla Guardia di finanza.


((


All'articolo 32 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' aggiunto infine il seguente comma: "Per il Corpo della Guardia di finanza, la commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della presente legge e' costituita come segue:
presidente: un ufficiale generale;
membri ordinari: 3 ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; un maresciallo aiutante o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero "appuntati e finanzieri", che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare.".


Gli articoli 16 e 17 della, legge 18 gennaio 1952, n. 40, e gli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, sono abrogati.


))


Il comma 6 dell'art. 33 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' sostituito dal seguente: "La commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali del Corpo della guardia di finanza e' competente a pronunciarsi sulle idoneita' degli appuntati scelti, degli appuntati, dei finanzieri scelti o dei finanzieri, aspiranti al conseguimento della nomina a vice brigadiere di complemento e della riserva, ai sensi delle disposizioni di legge regolanti i rispettivi conseguimenti".


Il secondo comma dell'art. 50 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' sostituito dal seguente: "I sottufficiali di cui all'art. 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, che cessano dal servizio per aver raggiunto i limiti di eta', sono collocati nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita' fisica.".


Art. 70

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Comma 1

Modifiche alla legge 1 febbraio 1989, n. 53

Comma 2

Gli articoli 3, 4, 5, 6, 13, 14 e 15 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, a decorrere dal 1 settembre 1995, ad eccezione delle deroghe espressamente previste nel presente decreto, non si applicano agli appartenenti alla Guardia di finanza.


Nell'art. 1 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 le parole: "vice brigadieri" sono sostituite dalla seguente: "marescialli".


Il comma 5 dell'art. 2 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e' sostituito dal seguente:
"5. In tutte le norme in vigore, le espressioni 'militare di truppa' e 'servizio continuativo' riferite all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, sono sostituite rispettivamente con quelle di 'personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri', 'personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri' e 'servizio permanente'.".


Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 e' aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Parimenti si procede al calcolo delle riduzioni di anzianita' conseguenti ad interruzioni del servizio.".


Art. 71

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Comma 1

Abrogazione e modifiche di norme in contrasto con il presente decreto

Comma 2

Gli articoli 2 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, nonche' l'art. 20, commi 2 e 3 della legge 5 maggio 1976, n. 187, a far data dal 1 settembre 1995 non si applicano al personale appartenente ai ruoli sottufficiali della Guardia di finanza.


Al personale che, alla data del 31 agosto 1995, si trova nella posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni del presente decreto ai fini dell'adeguamento dell'indennita' prevista dagli articoli 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, e 12 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni. Ai fini della determinazione dell'indennita' di ausiliaria spettante al medesimo personale, restano in vigore i livelli retributivi di inquadramento di cui al decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, e alla relativa legge di conversione 6 marzo 1992, n. 216.


Art. 72

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Comma 1

Personale in forza alla banda musicale del Corpo della guardia di finanza

Comma 2

In deroga alle disposizioni di cui al presente decreto, al personale inquadrato nei ruoli degli appartenenti alla banda musicale della Guardia di finanza continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, salvo quanto previsto nel presente articolo.


Il personale del ruolo degli esecutori della banda musicale del Corpo della guardia di finanza, in servizio al 1 settembre 1995, e' inquadrato, a tale data, secondo l'ordine di iscrizione a ruolo, nel grado di maresciallo aiutante, mantenendo l'anzianita' di servizio maturata quale esecutore ovvero archivista nel complesso bandistico sino alla predetta data e ferma restando la collocazione nella parte e per lo strumento suonato alla data anzidetta, nonche' conservando il trattamento economico in godimento, se piu' favorevole.


Ai fini della progressione di carriera, ai sottufficiali della banda musicale della Guardia di finanza si applicano, a decorrere dal 1 settembre 1995, i periodi minimi di permanenza nei gradi previsti dalla tabella F allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, come sostituita dalla tabella G allegata al presente decreto.


Comma 3

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI Capo I TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 73

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Comma 1

Trattamento economico

Comma 2

Le disposizioni che seguono si applicano a decorrere dal 1 settembre 1995, nei riguardi del personale comunque in servizio a tale data.


Con la decorrenza di cui al comma 1, al personale non direttivo e non dirigente della Guardia di finanza e' attribuito lo stipendio del livello retributivo e l'indennita' mensile pensionabile risultanti dalla tabella I allegata al presente decreto, nonche' gli scatti stipendiali ivi previsti in luogo, di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo.


Fino alla successiva determinazione del trattamento economico del personale delle Forze di polizia, al personale inquadrato o promosso nel grado di "maresciallo aiutante", l'indennita' mensile pensionabile e' fissata nella misura lorda di lire 748.800.


L'importo relativo al livello retributivo VII-bis attribuito al personale di cui al comma 3 corrisponde a quello relativo al VII livello retributivo aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per l'VIII livello.


Art. 73-bis

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193 ))


Art. 73-ter

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193 ))


Art. 73-quater

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193 ))


Art. 73-quinquies

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193 ))


Art. 73-sexies

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Comma 1

(( (Trattamento economico del personale in ausiliaria) ))

Comma 2

((


Al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova nella posizione di ausiliaria, non si applicano le disposizioni del presente decreto ai fini dell'adeguamento dell'indennita' prevista rispettivamente dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 12 della legge 1o febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della determinazione delle indennita' di ausiliaria spettate al medesimo personale, sono confermati i livelli retributivi di cui al decreto legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 marzo 1992, n. 216, ovvero del combinato disposto di cui all'articolo 73 e alla tabella "I" allegata al decreto di inquadramento.


Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1963, n. 252, sono estese a tutto il personale in ausiliaria del Corpo della Guardia di finanza.


))


Comma 3

Capo II - NORME DI COORDINAMENTO

Art. 74

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Comma 1

Modifiche alla legge 7 gennaio 1929, n. 4

Comma 2

I commi 1 e 2 dell'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Sono ufficiali della polizia tributaria gli ufficiali e il personale appartenente ai ruoli 'ispettori' e 'sovrintendenti' del Corpo della guardia di finanza.
2. Sono agenti della polizia tributaria gli appartenenti al ruolo 'appuntati e finanzieri' della Guardia di finanza".


Art. 75

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Comma 1

Modifiche alla legge 23 aprile 1959, n. 189

Comma 2

I commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della legge 23 aprile 1959, n. 189, sono sostituiti, dai seguenti:
"3. Il personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici:
a) ruolo 'ispettori':
1) maresciallo aiutante;
2) maresciallo capo;
3) maresciallo ordinario;
4) maresciallo;
b) ruolo 'sovrintendenti':
1) brigadiere capo;
2) brigadiere;
3) vice brigadiere.
4. Il personale appartenente al ruolo 'appuntati e finanzieri' e' ordinato secondo i seguenti gradi gerarchici:
1) appuntato scelto;
2) appuntato;
3) finanziere scelto;
4) finanziere.
A tale personale e' sottoposto gerarchicamente, pur non appartenendo al ruolo 'appuntati e finanzieri', l'allievo finanziere.'".


Art. 76

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Comma 1

Agenti di pubblica sicurezza

Comma 2

Ai sensi dell'art. 18 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, al personale del Corpo della guardia di finanza appartenente ai ruoli "ispettori", "sovrintendenti" e "appuntati e finanzieri", e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.


Art. 77

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Comma 1

(( (Nomina a vice brigadiere e a maresciallo di complemento) ))

Comma 2

((


Con specifica domanda, da presentarsi in data coincidente con l'ultimo giorno di servizio effettivo, e' conferita la nomina a "vice brigadiere di complemento" ovvero a "maresciallo di complemento", all'atto del collocamento in congedo, rispettivamente, agli appuntati scelti ovvero ai brigadieri capo, a condizione che gli stessi abbiano compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.


Le suddette nomine sono conferite previo giudizio di idoneita' formulato dalle autorita' incaricate ad esprimere i giudizi sull'avanzamento al grado superiore, sempreche' gli interessati cessino dal servizio per motivi diversi da quelli penali, disciplinari ovvero per infermita'.


))


Art. 78

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Comma 1

(( (Nomina a vice brigadiere e a maresciallo della riserva) ))

Comma 2

((


Con specifica domanda e' conferita la nomina a "vice brigadiere della riserva" ovvero a "maresciallo della riserva", rispettivamente agli appuntati scelti ovvero ai brigadieri capo, a condizione che siano collocati in congedo per infermita' dipendente da causa di servizio dalle competenti commissioni medico-ospedaliere, e giudicati idonei al servizio nella riserva.


Le suddette nomine sono conferite previo giudizio di idoneita' formulato dalle autorita' incaricate di esprimere i giudizi sull'avanzamento al grado superiore, ed hanno decorrenza dal giorno in cui il citato collegio medico ha espresso il giudizio di non idoneita', di cui al precedente comma.


))


Art. 79

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Comma 1

Impiego

Comma 2

Nel periodo di applicazione delle disposizioni del titolo IV, capo I, e fino all'esaurimento degli effetti delle norme transitorie, i sottufficiali, in relazione a preminenti esigenze di servizio, possono essere impiegati anche in incarichi diversi da quelli normalmente attribuiti sulla base delle funzioni di cui agli articoli 18 e 34 del presente decreto.


Con decreto del Ministro delle finanze, previe intese con i Ministri della difesa, dell'interno, di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali, saranno determinati i nuovi distintivi di grado e di qualifica derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.


((


Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia ed il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, determina le caratteristiche dell'insegna della qualifica di luogotenente del Corpo della Guardia di finanza. Fino all'emanazione del suindicato decreto, le insegne di qualifica sono provvisoriamente adottate con provvedimento direttoriale del comandante generale della Guardia di finanza.


))


Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, viene inquadrato nei ruoli "appuntati e finanzieri", "sovrintendenti", e "ispettori", in via transitoria e sino all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, conserva i distintivi di grado, di qualifica e di nomina posseduti prima dell'inquadramento.


Comma 3

Capo III - NORME FINALI

Art. 80

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Comma 1

Norma di equivalenza

Comma 2

A decorrere dal 1 settembre 1995, le disposizioni di legge e di regolamento vigenti per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza devono intendersi riferite, compatibilmente alle disposizioni contenute nel presente decreto, al personale appartenente ai ruoli "sottufficiali" e "appuntati e finanzieri" di cui al presente decreto.


Le disposizioni di legge e di regolamento richiamate al comma 1, ove facciano espresso riferimento a gradi e/o qualifiche del personale di cui al comma 1, si devono intendere riferite, compatibilmente alle norme contenute nel presente decreto, allo stesso personale sulla base della equivalenza prevista dalla tabella L allegata al presente decreto.


((


A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, tutte le norme in vigore in cui si fa riferimento al personale "sottufficiali" del Corpo della Guardia di finanza devono intendersi rivolte al personale del ruolo "ispettori" e/o del ruolo "sovrintendenti", in conformita' al disposto di cui all'articolo 15 del decreto di inquadramento.


))


Art. 80-bis

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Comma 1

(( (Adeguamento delle dotazioni organiche dei ruoli).))

Comma 2

((


Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dal presente decreto e dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 possono essere modificate, fermo restando il volume organico complessivo dei medesimi e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza al piu' efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di economicita' dell'azione amministrativa.


))


Art. 80-ter

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Comma 1

(Ripartizione dei corsi di formazione su piu' cicli)

Comma 2

Il Corpo della guardia di finanza, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli Istituti di Istruzione del Corpo, puo' articolare i corsi di formazione in piu' cicli aventi identico ordinamento didattico. A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto, e' riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianita' relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sara' rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.


((


Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai vincitori dello stesso concorso che hanno frequentato corsi di formazione articolati in piu' cicli aventi identico ordinamento didattico per effetto di quanto previsto dal bando concorsuale emanato in data antecedente a quella di entrata in vigore del medesimo comma 1, qualora tali cicli siano stati avviati successivamente a tale ultima data.


Qualora la facolta' di cui al comma 1 sia esercitata per i corsi formativi per allievo finanziere di cui all'articolo 8, a tutti i frequentatori e' riconosciuta, ai soli fini giuridici, la data di arruolamento degli incorporati del primo ciclo, da cui decorre la ferma volontaria prevista dal comma 5 del predetto articolo 8.


))


Comma 3

Capo IV - ENTRATA IN VIGORE

Art. 81

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Salvo quanto eventualmente stabilito in ogni singolo articolo del presente decreto legislativo, le disposizioni del medesimo entrano in vigore dal 1 settembre 1995.


Comma 3

Capo V - CLAUSOLA FINANZIARIA

Art. 82

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Comma 1

Clausola finanziaria