Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
«Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica il comma 2 dell'articolo 4-bis.
Accertati i fatti di cui all'ottavo comma, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale può applicare, per un periodo fino ad un anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria competente:
a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;
b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla.
In relazione alle sanzioni di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;
1) al comma 1, dopo la parola «licenza» sono aggiunte le seguenti: «, compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano, nonchè strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo "a farfalla" oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti.», conseguentemente la rubrica dell'articolo 4-bis è sostituita con la seguente:»(Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio)»;
2) al comma 2, la parola «d'arma» è soppressa;
3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, nono e decimo comma, in materia di sanzioni amministrative accessorie.
2-ter. Con la condanna deve essere disposta la confisca degli strumenti di cui al comma 1.».
«Art. 4-ter (Sanzioni amministrative connesse al porto di armi o di strumenti atti ad offendere da parte di minori di anni diciotto). - 1. Se alcuno dei reati di cui agli articoli 4 e 4-bis è commesso da un minore di anni diciotto, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.
2. L'autorità competente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 è il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno e per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.
Art. 4-quater (Divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere). - 1. È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere a minori di anni diciotto strumenti da punta o da taglio atti ad offendere.
2. Ai fini dell'osservanza del divieto, chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, vende gli strumenti di cui al primo comma, ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne i casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.
3. Ai medesimi fini, i gestori di siti web e i fornitori di piattaforme per la vendita elettronica degli strumenti anzidetti adottano efficaci sistemi di verifica della maggiore età prima della conclusione dell'acquisto.
4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta implementazione dei sistemi di verifica di cui al comma 3 e, in caso di inadempimento, procede, anche d'ufficio, ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, alla contestazione della violazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 3, diffidandoli contestualmente a conformarsi entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità garante adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 3, di condizioni di vendita conformi ai contenuti della diffida.
5. Il divieto di cui al comma 1 opera anche nella vendita non commerciale o nella cessione tra privati.
6. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Nei casi di cui al comma 2, può essere disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni.
7. Nell'ipotesi di reiterazione della violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro e, nei casi di cui al comma 2, è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo tra quindici e quarantacinque giorni. In caso di ulteriore violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro e, nei casi di cui al comma 2, è disposta la revoca della licenza all'esercizio dell'attività.
8. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del divieto di cui al comma 1 sono irrogate dal prefetto con l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelle accessorie dall'autorità competente per il rilascio della licenza all'esercizio dell'attività. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.».
------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 25/02/2026, n. 46 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La procedura di ammonimento di cui al periodo precedente può essere disposta anche per i reati di cui agli articoli 582, 588, primo comma, 610 e 612 del codice penale, quando il fatto è commesso con l'uso di armi o di strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo.»;
c) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 4-bis e 8 è il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.».
«3-bis. Nel caso in cui taluno dei reati di cui al comma 2 è commesso successivamente all'ammonimento adottato ai sensi del predetto comma, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.
3-ter. L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3-bis è il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno e per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.».
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
«Art. 628-bis (Rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato). - La pena è della reclusione da dieci a venticinque anni e della multa da euro 6.000 a euro 9.000 se il fatto di cui all'articolo 628, primo comma, è commesso in danno di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori, da un gruppo organizzato che scorre in armi le campagne o le pubbliche vie ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio Se l'aggravante di cui al primo comma concorre con una o più delle circostanze di cui al terzo comma dell'articolo 628 o con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da dodici a venticinque anni e della multa da euro 7.000 a euro 9.000.
Si applica il quinto comma dell'articolo 628.
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o nel recupero dei proventi del delitto o degli strumenti utilizzati per la commissione dello stesso, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.»;
«628-bis».
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
1) al comma 2, dopo le parole: «medesimo comma» sono inserite, in fine, le seguenti: «, nonchè nei confronti di chi tiene, nelle stesse aree, comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, da cui derivi un concreto pericolo per la sicurezza».
2) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il prefetto può individuare specifiche zone urbane, caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalità o di illegalità, nelle quali è disposto l'allontanamento dei soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, oppure per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, i quali nelle predette zone tengono comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, che impediscono la libera e piena fruibilità delle stesse e determinano una situazione di concreto pericolo per la sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente, gli organi accertatori di cui all'articolo 10, comma 1, ordinano l'allontanamento nelle forme e con le modalità previste dallo stesso articolo. La violazione dell'ordine di allontanamento è soggetta alla sanzione di cui al citato articolo 10, comma 1.
3-ter. Le zone di cui al comma 3-bis sono individuate per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabili anche più volte nel limite massimo di diciotto mesi, con provvedimenti motivati, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, alle cui riunioni è invitato a partecipare il procuratore della Repubblica presso il Tribunale o altro magistrato dallo stesso delegato, recanti la specifica indicazione dei luoghi interessati e del termine di durata.»;
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «e comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 3-bis, secondo periodo»;
2) al comma 2, al primo periodo, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 3-bis» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis, la durata del divieto di accesso di cui al primo periodo non può essere superiore a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del predetto articolo.»;
3) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis, la durata del divieto, nei confronti di un soggetto condannato ai sensi del primo periodo, è pari a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del predetto articolo.»;
4) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Il divieto di accesso di cui al comma 2 può essere disposto, altresì, nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei reati di cui al comma 6-quater, commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, per i reati di cui agli articoli 5, terzo comma, e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152 ovvero per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, commessi in uno dei luoghi di cui al predetto articolo 4-bis, comma 2, lett. c) e d), qualora dalla condotta tenuta possa derivare un pericolo per la sicurezza. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, il divieto di accesso può ricomprendere anche i luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati, ferma restando l'espressa specificazione degli stessi nel provvedimento e l'individuazione di modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario.»;
5) al comma 4, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3 e 3-bis»;
6) al comma 6-quater, le parole: «nel caso del delitto di cui all'articolo 583-quater» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso dei delitti di cui agli articoli 583-quater e 635, terzo comma», e la parola «commesso» è sostituita dalla seguente: «commessi».
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
5. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c), e 5-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati, nel medesimo esercizio finanziario, alla remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni stabilite dai contratti collettivi e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
6. Le assunzioni stagionali finanziate ai sensi dell'articolo 208, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono effettuate in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, previa autorizzazione, limitatamente agli enti di cui agli articoli 242, 243-bis e 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali prevista dall'articolo 155 comma 1, lett. a), del medesimo decreto legislativo 267 del 2000, in deroga all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, complessivamente a euro 48 milioni per l'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
b) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente versamento in entrata di quota parte delle somme di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, al netto delle risorse di cui al comma 2-bis del medesimo articolo 5;
c) quanto a 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
«Art. 11-bis - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di un attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e agli articoli 5 e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152, o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, e ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore.
2. Dell'ora in cui è stato compiuto l'accompagnamento e delle condizioni di cui al comma precedente è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che queste non ricorrono ordina il rilascio della persona accompagnata.
3. Al pubblico ministero è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto.».
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
1) al terzo comma, le parole: «sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 413» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 10.000», e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro i quali, senza darne preavviso all'Autorità, sono promotori, ai sensi del primo comma, di una riunione in luogo pubblico tramite reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico o privato, ovvero tramite gruppi chiusi di utenti»;.
2) al quinto comma, le parole: «sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 206 a euro 413» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 12.000»;
3) dopo il quinto comma, sono inseriti i seguenti:
«Nei casi di mancato rispetto, in occasione di una riunione in luogo pubblico, delle limitazioni poste alla circolazione o dell'itinerario previsto per la predetta riunione, da cui possa derivare un pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.
La sanzione di cui al sesto comma si applica, altresì, a chi, nel corso di una riunione in luogo pubblico, intralcia od ostacola il regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente, salvo che il fatto costituisca reato.
Chiunque turba il pacifico svolgimento di una riunione in luogo pubblico o il regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.
La sanzione è da euro 2.000 a euro 10.000 se la turbativa è posta in essere da soggetti che rendono difficoltoso il riconoscimento della loro persona mediante l'uso dei mezzi di cui all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 o che sono in possesso degli strumenti o degli oggetti di cui all'articolo 5-bis della legge anzidetta.
Nell'ipotesi di reiterazione nel biennio di una delle violazioni di cui al presente articolo, ovvero di contestazione di tre violazioni, anche diverse, nell'arco di un quinquennio, le sanzioni sono ulteriormente aumentate da un terzo alla metà.
La competenza ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo, per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta, spetta al prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.»;
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
a) al secondo comma, primo periodo, le parole: «Nell'ipotesi di lesioni cagionate al» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola, a»;
b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri, attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto ferroviario, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applicano le pene di cui al primo comma.»;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonchè a personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto ferroviario o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive».
2. All'articolo 380, comma 2, la lettera a-ter) del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: «delitto di lesioni personali previsto dall'articolo 583-quater, secondo e terzo comma, del codice penale;».
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
«Art. 335-quinquies (Attività di indagine in presenza di cause di giustificazione). - 1. Nei casi di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1, alla persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione si applicano le disposizioni sui diritti e sulle garanzie della persona sottoposta alle indagini preliminari e ogni altra disposizione ad essa relativa.
2. Nei medesimi casi di cui al comma 1, quando non è necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, il pubblico ministero assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1. Nei casi in cui ritenga necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, compresi quelli da svolgere con le forme di cui all'articolo 360, il pubblico ministero provvede senza ritardo e comunque entro centoventi giorni dall'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1. All'esito, ove non abbia provveduto ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo, assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione entro il termine di ulteriori trenta giorni.
3. Quando si procede ad incidente probatorio il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335, comma 1-bis.
4. Se il pubblico ministero procede all'iscrizione ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis, i termini di cui all'articolo 405 decorrono dalla data dell'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1.».
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
Restano ferme le competenze degli organismi e delle strutture specializzati della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, deputati allo svolgimento delle attività info-investigative in materia di criminalità organizzata, terrorismo ed eversione, nonchè le esigenze di reciproco raccordo, a fini informativi e operativi, tra i nuclei investigativi di cui al periodo precedente e gli organismi e le strutture anzidette, qualora i reati per cui si procede coinvolgano soggetti all'esterno o all'interno dell'ambito penitenziario, nel rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale e delle prerogative dell'autorità giudiziaria.».
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
«Art. 24 - 1. Gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e gli allievi dei corsi di formazione per l'accesso a tali ruoli che partecipino a concorsi, interni o pubblici, per il passaggio o l'accesso ai ruoli e alla carriera superiori della Polizia di Stato non sono sottoposti agli accertamenti dell'efficienza fisica e, per la parte già effettuata all'atto dell'accesso ai ruoli, agli accertamenti psico-fisici.
2. Devono, in ogni caso, essere effettuati gli accertamenti attitudinali propedeutici per l'accesso ai ruoli e alla carriera superiori e gli accertamenti di cui al comma 1 specificamente previsti per il conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio e per impieghi speciali.».
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
1) per il cinquanta per cento, attraverso concorso per titoli riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento del predetto cinquanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, in servizio alla medesima data. Nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento è riservato a quelli che hanno acquisito la predetta qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
2) per il cinquanta per cento, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui alla lettera b), dell'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, secondo le modalità ivi previste.»;
1) per il settanta per cento, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione professionale ai sensi dell'articolo 20-quater, commi 1, lettera a), e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982;
2) per il restante trenta per cento, mediante concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio ed espletato secondo le modalità attuative definite con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, e superamento di un successivo corso di formazione professionale svolto con le modalità di cui all'articolo 20-quater, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982».
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Polizia di Stato con qualifica inferiore a quella dei componenti della commissione esaminatrice o un funzionario dei ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno-comparto ministeri. Con il decreto di cui al presente comma sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari. La commissione esaminatrice può avvalersi di personale di supporto. Il presidente ed i componenti delle commissioni esaminatrici, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il concorso, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato presidente o componente della commissione esaminatrice. Il presidente ed i componenti della commissione esaminatrice, il cui rapporto di impiego si risolve, per qualsiasi causa, durante l'espletamento dei lavori della Commissione, cessano dall'incarico, salvo che la risoluzione del rapporto di impiego sia conseguenza del collocamento a riposo per anzianità o vecchiaia del presidente e dei componenti della Commissione esaminatrice. In tale ipotesi l'incarico è rinnovato automaticamente fatta salva l'espressa rinuncia dell'interessato.
All'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
Art. 20
#Comma 1
Comma 2
«9-bis. Per specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, fino al 31 dicembre 2027, possono essere altresì banditi, nei limiti delle risorse finanziare disponibili e a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, concorsi pubblici per titoli ed esami, per trarre, con il grado di maresciallo, cittadini italiani:
a) in possesso di laurea definita con decreto del Ministro della difesa;
b) di età non superiore a 28 anni alla data indicata nel bando di concorso.
9-ter. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 9-bis, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.
9-quater. I posti rimasti scoperti all'esito dei concorsi di cui al comma 9-bis sono recuperati nell'ambito dell'esercizio delle facoltà assunzionali relative all'anno di riferimento.»;
«3-bis. I vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 683, comma 9-bis, sono ammessi alla frequenza del corso formativo straordinario di cui all'articolo 767-bis.»;
«Art. 767-bis (Svolgimento del corso formativo straordinario per marescialli). - 1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui all'articolo 683, comma 9-bis, frequentano, con il grado di maresciallo e in deroga all'articolo 768, un corso formativo straordinario di durata non inferiore a sei mesi, le cui modalità sono disciplinate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro IV, titolo III, capo I, del regolamento.
2. L'anzianità relativa dei marescialli di cui al comma 1 è rideterminata in base alla graduatoria finale del corso formativo straordinario.
3. Gli allievi che non superano il corso di cui al comma 1 sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero reintegrati nel ruolo di provenienza se già in servizio, in tal caso il periodo di corso frequentato è riconosciuto come servizio effettivamente svolto. Il periodo di durata del corso non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.»;
«1-bis. I marescialli dell'Arma dei carabinieri tratti ai sensi dell'articolo 767-bis, all'atto dell'arruolamento, sono vincolati a una ferma volontaria della durata di anni quattro. Si applicano le disposizioni del libro IV, titolo V, capo IV, sezione IV, del codice.»;
«3-quater. I vincitori del concorso di cui all'articolo 683, comma 9-bis, sono nominati marescialli e iscritti in ruolo dopo i parigrado provenienti dai corsi di cui agli articoli 766 e 767 nominati marescialli nello stesso anno. L'anzianità relativa è stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito del concorso.»;
«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai marescialli a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.»;
1) la rubrica è sostituita dalla seguente «Studi superiori richiesti agli ufficiali e ai marescialli»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applicano anche per la valutazione degli studi superiori compiuti dai marescialli.»;
1) al comma 3, la parola «2010» è sostituita dalla seguente «2016»;
2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2016 frequentano, in luogo del corso d'istituto di cui all'articolo 755, un corso d'aggiornamento tecnico-professionale.»;
1) al comma 1, la parola «2027» è sostituita dalla seguente «2033»;
2) al comma 1-bis, la parola «2027» è sostituita dalla seguente «2033»;
3) al comma 1-ter, la parola «2026» è sostituita dalla seguente «2032»;
Art. 21
#Comma 1
Comma 2
1) all'articolo 6, comma 1, lettera i), le parole «la guida in stato di ebbrezza costituente reato,» sono soppresse;
2) all'articolo 36, comma 1, lettera b), numero 6), le parole «la guida in stato di ebbrezza costituente reato,» sono soppresse.
Art. 22
#Comma 1
Comma 2
Art. 23
#Comma 1
Comma 2
Art. 24
#Comma 1
Comma 2
All'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
Art. 25
#Comma 1
Comma 2
Art. 26
#Comma 1
Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno, nonchè in materia di valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata
Comma 2
Art. 27
#Comma 1
Comma 2
Art. 28
#Comma 1
Comma 2
Art. 29
#Comma 1
Comma 2
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1.1. L'ufficio di polizia di frontiera ovvero il Questore, laddove siano conferite alla Questura le attribuzioni di polizia di frontiera, cura le attività relative al trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interna, ai sensi dell'articolo 23-bis del citato regolamento (UE) 2016/399, e lo straniero è trasferito immediatamente secondo la procedura di cui all'Allegato XII del medesimo regolamento.»;
2) al comma 1-bis, le parole: «ai sensi del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 1 e 1.1.»;
Art. 30
#Comma 1
Comma 2
1) le parole: «In tal caso» sono soppresse;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure attraverso l'invio all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato».
Art. 31
#Comma 1
Comma 2
Art. 32
#Comma 1
Comma 2
Art. 33
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 febbraio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Piantedosi, Ministro dell'interno
Nordio, Ministro della giustizia
Crosetto, Ministro della difesa
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio