Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
«Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa
Accertati i fatti di cui all'ottavo comma, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale può applicare, per un periodo fino ad un anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria competente:
a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;
b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla.
In relazione alle sanzioni di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;
1) al comma 1, dopo la parola «licenza» sono aggiunte le seguenti: «, compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta,
2)
3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, nono e decimo comma, in materia di sanzioni amministrative accessorie.
2-ter. Con la condanna deve essere disposta la confisca degli strumenti di cui al comma 1
«Art. 4-ter (Sanzioni amministrative connesse al porto di armi o di strumenti atti ad offendere da parte di minori di anni diciotto). - 1. Se alcuno dei reati di cui agli articoli 4 e 4-bis è commesso da un minore di anni diciotto, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.
2. L'autorità competente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 è il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno e per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.
Art. 4-quater (Divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere). - 1. È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere a minori di anni diciotto
2. Ai fini dell'osservanza del divieto, chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, vende gli strumenti di cui al
3. Ai medesimi fini
4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta implementazione dei sistemi di verifica di cui al comma 3 e, in caso di inadempimento, procede, anche d'ufficio, ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, alla contestazione della violazione nei confronti dei soggetti di cui al
5. Il divieto di cui al comma 1 opera anche nella vendita non commerciale o nella cessione tra privati.
6. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Nei
7. Nell'ipotesi di reiterazione della violazione
8. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del divieto di cui al comma 1 sono irrogate dal prefetto con l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelle accessorie dall'autorità competente per il rilascio della licenza all'esercizio dell'attività. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.».
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
«3-bis. Nel caso in cui taluno dei
3-ter. L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3-bis è il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno e per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.».
"e-bis) sui contenuti online del profilo personale e sui relativi dati, mediante ordine ai prestatori di servizi di hosting, ai fornitori di piattaforme online o di motori di ricerca o ai prestatori di servizi intermediari della società dell'informazione quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, di rimuovere i contenuti e i dati o disabilitare l'accesso al profilo, garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite"))
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
1) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La medesima pena si applica altresì a chi, per lo stesso fine, agendo con destrezza direttamente su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su somme di denaro o beni di valore tali da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità, si impossessa di detti beni, sottraendoli a chi li detiene";
2) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 1.500 a euro 2.500 se il reato di cui al primo comma è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61. Nel caso di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500";
3) alla rubrica, dopo le parole: "in abitazione" la parola: "e" è sostituita dal seguente segno di interpunzione: "," e dopo le parole: "con strappo" sono aggiunte le seguenti: "e furto con destrezza in casi particolari"))
«Art. 628-bis (Rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato). - La pena è della reclusione da dieci a venticinque anni e della multa da euro 6.000 a euro 9.000 se il fatto di cui all'articolo 628, primo comma, è commesso in danno di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori, da un gruppo organizzato che scorre in armi le campagne o le pubbliche vie ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio
Si applica il quinto comma dell'articolo 628.
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o nel recupero dei proventi del delitto o degli strumenti utilizzati per la commissione dello stesso, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.»;
«628-bis».
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
a) all'articolo 9:
1) al comma 2, dopo le parole: «medesimo comma» sono inserite, in fine, le seguenti: «, nonchè nei confronti di chi tiene, nelle stesse aree, comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, da cui derivi un concreto pericolo per la sicurezza»
2) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Fermo restando quanto previsto dai
3-ter. Le zone di cui al comma 3-bis sono individuate per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabili anche più volte nel limite massimo di diciotto mesi, con provvedimenti motivati, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, alle cui riunioni è invitato a partecipare il procuratore della Repubblica presso il Tribunale o altro magistrato dallo stesso delegato, recanti la specifica indicazione dei luoghi interessati e del termine di durata.»;
b) all'articolo 10:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «e comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «
3) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis, la durata del divieto
4) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis.
Il contravventore al divieto di cui al primo periodo è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno))
5) al comma 4, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3 e 3-bis»;
6) al comma 6-quater, le parole: «nel caso del delitto di cui all'articolo 583-quater» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso dei delitti di cui agli articoli 583-quater e 635,
b-bis)
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
"15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 769 ad euro 3.095. Se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se nell'attività sono impiegati minori ovvero se il soggetto già sanzionato con provvedimento definitivo ai sensi del secondo periodo pone ulteriormente in essere le medesime condotte, si applica la pena dell'arresto da otto mesi a un anno e sei mesi e dell'ammenda da 3.000 a 8.000 euro. È sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II"))
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
«Art. 11-bis - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di un attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e agli articoli 5 e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152, o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, e ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore.
2. Dell'ora in cui è stato compiuto l'accompagnamento e delle condizioni di cui al
3. Al pubblico ministero è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto.
3-bis.
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Art. 8-bis
#Comma 1
Comma 2
"7-bis) dei veicoli adibiti al trasporto valori, in prossimità di banche, uffici postali o altri obiettivi sensibili".))
"o-ter) nelle aree riservate per il carico e lo scarico dei veicoli adibiti al trasporto valori"))
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
1) al terzo comma, le parole: «sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da
2) al quinto comma, le parole: «sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da
3) dopo il quinto comma, sono inseriti i seguenti:
«Nei casi di mancato rispetto, in occasione di una riunione in luogo pubblico, delle limitazioni poste alla circolazione o dell'itinerario previsto per la predetta riunione, da cui possa derivare un pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.
La sanzione di cui al sesto comma si applica, altresì, a chi, nel corso di una riunione in luogo pubblico, intralcia od ostacola il regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente, salvo che il fatto costituisca reato.
Chiunque turba il pacifico svolgimento di una riunione in luogo pubblico o il regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.La sanzione è da euro 2.000 a euro 10.000 se la turbativa è posta in essere da soggetti che rendono difficoltoso il riconoscimento della loro persona mediante l'uso dei mezzi di cui all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 o che sono in possesso degli strumenti o degli oggetti di cui all'articolo 5-bis della
Nell'ipotesi di reiterazione nel biennio di una delle violazioni di cui al presente articolo, ovvero di contestazione di tre violazioni, anche diverse, nell'arco di un quinquennio, le sanzioni sono ulteriormente aumentate da un terzo alla metà.
La competenza ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo, per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta, spetta al prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.»;
Non è ammesso il pagamento in misura ridotta».
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
a) all'articolo 582, secondo comma, dopo le parole: "primo periodo," sono inserite le seguenti: "e terzo comma,";
b) all'articolo 583-quater:
1) al secondo comma, primo periodo, le parole: "Nell'ipotesi di lesioni cagionate al" sono sostituite dalle seguenti: "Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, ovvero a";
2) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
"Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate al medesimo servizio, attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applicano le pene di cui al primo comma";
3) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a personale scolastico o educativo, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonchè a personale che svolge attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive".))
"a-ter) delitto di lesioni personali previsto dall'articolo 583-quater, secondo e terzo comma, del codice penale"))
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
«Art. 335-quinquies (Attività di indagine in presenza di cause di giustificazione). - 1. Nei casi di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1, alla persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione si applicano le disposizioni sui diritti e sulle garanzie della persona sottoposta alle indagini preliminari e ogni altra disposizione ad essa relativa.
2. Nei medesimi casi di cui al comma 1, quando non è necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, il pubblico ministero assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1. Nei casi in cui ritenga necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, compresi quelli da svolgere con le forme di cui all'articolo 360, il pubblico ministero provvede senza ritardo e comunque entro centoventi giorni dall'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1. All'esito, ove non abbia provveduto ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo,
3. Quando si procede ad incidente probatorio il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335, comma 1-bis.
4. Se il pubblico ministero procede all'iscrizione ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis, i termini di cui all'articolo 405 decorrono dalla data dell'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1.».
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
"Il provvedimento è comunicato immediatamente senza formalità, anche a mezzo del telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e all'interessato e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, i quali possono proporre reclamo, se il provvedimento è stato emesso dal magistrato di sorveglianza, alla sezione di sorveglianza o, se il provvedimento è stato emesso da altro organo giudiziario, alla corte di appello. Il termine è di quarantotto ore dalla comunicazione del provvedimento per il pubblico ministero e di quindici giorni per l'interessato"))
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
«Art. 24 - 1. Gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia e gli allievi dei corsi di formazione per l'accesso a tali ruoli che partecipino a concorsi, interni o pubblici, per il passaggio o l'accesso ai ruoli e alla carriera superiori della Polizia di Stato non sono sottoposti agli accertamenti dell'efficienza fisica e, per la parte già effettuata all'atto dell'accesso ai ruoli, agli accertamenti psico-fisici.
2. Devono, in ogni caso, essere effettuati gli accertamenti attitudinali propedeutici per l'accesso ai ruoli e alla carriera superiori e gli accertamenti di cui al comma 1 specificamente previsti per il conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio e per impieghi speciali.».
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai concorsi già indetti.))
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
1) per il cinquanta per cento, attraverso concorso per titoli riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento del predetto cinquanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, in servizio alla medesima data. Nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento è riservato a quelli che hanno acquisito la predetta qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
2) per il cinquanta per cento, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui , del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, secondo le modalità ivi previste.»;
1) per il settanta per cento, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione professionale ai sensi dell'articolo 20-quater, commi 1, lettera a), e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982;
2) per il restante trenta per cento, mediante concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio ed espletato secondo le modalità attuative definite con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, e superamento di un successivo corso di formazione professionale svolto con le
"mm-quinquies) nell'anno 2027 è bandito un concorso straordinario, per titoli, per 451 posti di ispettore superiore tecnico, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e che è riservato al personale appartenente, alla data del bando che indice il concorso, al ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, escluso il personale transitato nel medesimo ruolo ai sensi della lettera aaaa-bis). La ripartizione dei posti tra i settori e i profili professionali del ruolo è determinata dal bando di concorso.
Agli oneri derivanti dalla presente lettera si provvede mediante la riduzione delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente complessivamente almeno equivalenti sotto il profilo finanziario"))
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Polizia di Stato con qualifica inferiore a quella dei componenti della commissione esaminatrice o un funzionario dei ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno-comparto ministeri. Con il decreto di cui al presente comma sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari. La commissione esaminatrice può avvalersi di personale di supporto. Il presidente ed i componenti delle commissioni esaminatrici, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il concorso, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato presidente o componente della commissione esaminatrice. Il presidente ed i componenti della commissione
All'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
Art. 19-bis
#Comma 1
Comma 2
"5-bis. Il dirigente collocato in disponibilità che consegue la promozione o la nomina alla qualifica superiore rientra in organico andando a occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.
5-ter. Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione o con la nomina permane la possibilità di collocamento in disponibilità, il decreto di promozione o di nomina può disporre il collocamento in disponibilità, anche nella nuova qualifica"))
Art. 20
#Comma 1
Comma 2
0a)
«9-bis. Per specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, fino al 31 dicembre 2027, possono essere altresì banditi, nei limiti delle risorse finanziare disponibili e a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, concorsi pubblici per titoli ed esami, per trarre, con il grado di maresciallo, cittadini italiani:
a) in possesso di laurea definita con decreto del Ministro della difesa;
b) di età non superiore a 28 anni alla data indicata nel bando di concorso.
9-ter. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 9-bis,
9-quater. I posti rimasti scoperti all'esito dei concorsi di cui al comma 9-bis sono recuperati nell'ambito dell'esercizio delle facoltà assunzionali relative all'anno di riferimento.»;
«3-bis. I vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 683, comma 9-bis, sono ammessi alla frequenza del corso formativo straordinario di cui all'articolo 767-bis.»;
«Art. 767-bis (Svolgimento del corso formativo straordinario per marescialli). - 1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui all'articolo 683, comma 9-bis, frequentano, con il grado di maresciallo e in deroga all'articolo 768, un corso formativo straordinario di durata non inferiore a sei mesi, le cui modalità sono disciplinate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro IV, titolo III, capo I, del regolamento.
2. L'anzianità relativa dei marescialli di cui al comma 1 è rideterminata in base alla graduatoria finale del corso formativo straordinario.
3. Gli allievi che non superano il corso di cui al comma 1 sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero reintegrati nel ruolo di provenienza se già in servizio
«1-bis. I marescialli dell'Arma dei carabinieri tratti ai sensi dell'articolo 767-bis, all'atto dell'arruolamento, sono vincolati a una ferma volontaria della durata di anni quattro. Si applicano le disposizioni del libro IV, titolo V, capo IV, sezione IV
«3-quater. I vincitori del concorso di cui all'articolo 683, comma 9-bis, sono nominati marescialli e iscritti in ruolo dopo i parigrado provenienti dai corsi di cui agli articoli 766 e 767 nominati marescialli nello stesso anno. L'anzianità relativa è stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito del concorso.»;
«
1) la rubrica è sostituita dalla seguente «Studi superiori richiesti agli ufficiali e ai marescialli»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 32 del
1) al comma 3, la parola «2010» è sostituita dalla seguente «2016»;
2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2016 frequentano, in luogo del corso d'istituto di cui all'articolo 755, un corso d'aggiornamento tecnico-professionale.»;
1) al comma 1, la parola «2027» è sostituita dalla seguente «2033»;
2) al comma 1-bis, la parola «2027» è sostituita dalla seguente «2033»;
3) al comma 1-ter, la parola «2026» è sostituita dalla seguente «2032»;
Art. 21
#Comma 1
Comma 2
1) all'articolo 6, comma 1, lettera i), le parole «la guida in stato di ebbrezza costituente reato,» sono soppresse;
2) all'articolo 36, comma 1, lettera b), numero 6), le parole «la guida in stato di ebbrezza costituente reato,» sono soppresse.
Art. 21-bis
#Comma 1
Comma 2
"3. Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento l'ufficiale:
a) nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa;
b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;
c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado;
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni".))
"3. La promozione a finanziere è sospesa qualora nei confronti dell'allievo finanziere, già giudicato idoneo ai sensi del comma 1, sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa";))
"1. Il personale appartenente al ruolo 'appuntati e finanzierì è escluso dalla valutazione qualora, alla data in cui ha inizio la procedura di avanzamento: a) risulti sospeso dall'impiego; b) nei suoi confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa; c) sia sottoposto a procedimento disciplinare di stato; d) si trovi in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianità. Della predetta esclusione e dei motivi che l'hanno determinata è data comunicazione al militare interessato. Il provvedimento di esclusione è adottato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza";))
"2. Il personale appartenente ai ruoli 'ispettorì e 'sovrintendentì è escluso dalle aliquote qualora, alla data di formazione delle stesse:
a) nei suoi confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa;
b) sia sottoposto a procedimento disciplinare di stato;
c) risulti sospeso dall'impiego ovvero dalle funzioni del grado;
d) si trovi in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianità"))
Art. 22
#Comma 1
Comma 2
Art. 23
#Comma 1
Comma 2
Art. 24
#Comma 1
Comma 2
All'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
Art. 25
#Comma 1
Comma 2
Art. 26
#Comma 1
Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno, nonchè in materia di valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata
Comma 2
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonchè quelle di cui all'articolo 1, comma 4,
Il trattamento accessorio aggiuntivo non può eccedere il limite pro-capite del 15 per cento della retribuzione tabellare.».
Comma 3
La L. 24 aprile 2026, n. 54, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " al comma 4, lettera b)[...] la parola: «procapite» è sostituita dalle seguenti: «pro capite»".
Art. 27
#Comma 1
Comma 2
Art. 27-bis
#Comma 1
Comma 2
"1-bis. Per gli alloggi di cui al presente articolo in locazione o in godimento ai soggetti di cui al comma 1 o ai loro aventi diritto secondo la normativa vigente, tali soggetti, qualora gli enti proprietari intendano vendere gli alloggi a terzi, possono esercitare le facoltà di riscatto di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017, anche in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto"))
Art. 28
#Comma 1
Comma 2
«I detenuti e gli internati stranieri hanno l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in loro possesso, relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonchè ai Paesi in cui hanno soggiornato o sono transitati. Tali informazioni sono inserite nella cartella personale del detenuto o internato, prevista dall'articolo 26 del
Art. 29
#Comma 1
Comma 2
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1.1. L'ufficio di polizia di frontiera ovvero il Questore, laddove siano conferite alla Questura le attribuzioni di polizia di frontiera, cura le attività relative al trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera
2) al comma 1-bis, le parole: «ai sensi del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 1 e 1.1.»;
Art. 30
#Comma 1
Comma 2
L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto e a titolo gratuito, l'attività di vigilanza collaborativa di cui all'articolo 222, comma 3, lettera h), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
1) le parole: «In tal caso» sono soppresse;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «
Art. 30-bis
#Comma 1
Comma 2
a) al comma 1, dopo le parole: "anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri," sono inserite le seguenti: "con il Consiglio nazionale forense,";
b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per la corresponsione ai singoli rappresentanti legali, da parte del Consiglio nazionale forense, dei compensi ad essi spettanti, ai sensi del comma 3-bis";
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Al rappresentante legale munito di mandato, che ha fornito assistenza al cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di partecipazione ad un programma di rimpatrio volontario assistito, è riconosciuto, ad esito della partenza dello straniero, un compenso pari alla misura del contributo economico per le prime esigenze previsto ai sensi del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2".))
Art. 30-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 31
#Comma 1
Comma 2
Art. 32
#Comma 1
Comma 2
Art. 33
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 febbraio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Piantedosi, Ministro dell'interno
Nordio, Ministro della giustizia
Crosetto, Ministro della difesa
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio