Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno, della giustizia, per lo sport e i giovani, dell'istruzione e del merito, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e dell'università e della ricerca; Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonchè quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, nonchè delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato. Il Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di tre esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.
Preambolo
Disposizioni introduttive del provvedimento
Art. 1-bis
Art. 1-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
1) al comma 1, le parole da: «per la vendita» a «decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» sono sostituite dalle seguenti: «per
2) al comma 3,
3) al comma 6, le parole: «da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro»;
1) al comma 1, dopo le parole: «ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale
2) al comma 1-bis, dopo le parole: «convalidato dall'autorità giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale,»;
3) al comma 2, le parole: «non può avere una durata inferiore a sei mesi nè superiore a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «non può avere una durata inferiore a un anno nè superiore a tre anni»;
4) al comma 4, dopo le parole «il questore può prescrivere» sono aggiunte le seguenti: «, per la durata massima di due anni,»;
5) al comma 6, le parole: «da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro».
Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento è efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l'interessato abbia già lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l'allontanamento»;
Art. 3-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 3-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonchè di sostanze stupefacenti
Comma 2
"Art. 4-bis (Porto di armi per cui non è ammessa licenza). - 1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza è punito con la reclusione da uno a tre anni.
2. Salvo che il porto d'arma sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso:
a) da persone travisate o da più persone riunite;
b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto;
d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica"))
"m-sexies) porto di armi per cui non è ammessa licenza, di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110".
"Art. 421-bis (Pubblica intimidazione con uso di armi). - Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni".
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
1) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. L'avviso orale può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Ai fini dell'avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore. Gli effetti dell'avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore età.»;
2) al comma 4, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 3-bis»;
2-bis) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 adottato nei confronti di un maggiorenne è opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica. Il divieto di cui al comma 4 adottato nei confronti di un minorenne è opponibile davanti al tribunale per i minorenni")).
3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3-bis, se il soggetto al quale è notificato l'avviso orale risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona o il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore può proporre al tribunale per i minorenni l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonchè del divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radiotrasmittente, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. Alla persona avvisata oralmente viene notificata la proposta di cui al periodo precedente e data notizia della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per l'applicazione del divieto.
6-ter. Il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta di cui al comma 6-bis. Il divieto è disposto per una durata non superiore a due anni, con l'individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. In caso di rigetto della proposta di cui al comma 6-bis, è fatto comunque salvo l'avviso orale emesso dal questore.
6-quater. Contro il decreto di cui al comma 6-ter è proponibile ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.»;
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
"Art. 6 (Servizi minorili). - 1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale"))
"4-bis. Quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre la sostituzione della misura applicata con la custodia cautelare, nei casi consentiti dall'articolo 23"))
1) al comma 1,
"a-bis) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga"))
2) al comma 3, le parole da: «ridotti della metà» a: «sedici» sono sostituite dalle seguenti: «ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della metà per quelli commessi da minori degli anni sedici».
"5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai delitti previsti dall'articolo 575 del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 576, dagli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 609-ter, e dall'articolo 628, terzo comma, numeri 2), 3) e 3-quinquies), del codice penale"))
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
"Art. 27-bis (Percorso di rieducazione del minore). - 1.
Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi.
2. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari, che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.
3. Il giudice, sentiti l'imputato e l'esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione è sospeso.
4. In caso di interruzione o mancata adesione al percorso, i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti.
5. Nel caso in cui il minore non intenda accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompa senza giustificato motivo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale.
L'ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova.
6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. In caso contrario, restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale"))
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - «Agenda Sud»
Comma 2
Art. 10-bis
#Comma 1
(Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
Potenziamento del
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'
Comma 2
"Art. 114 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione). - 1. Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) istituita ai sensi dell'articolo 62-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.
2. Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, ai medesimi fini di cui al comma 1, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, ai fini del comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonchè le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinchè questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.
5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.
6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516, e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"))
1. Dopo l'articolo 570-bis del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 570-ter (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori). - Il responsabile dell'adempimento dell'
Il responsabile dell'adempimento dell'
"3-bis. Non ha altresì diritto al trasferimento dell'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per l'inclusione"))
1) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per il reato di cui all'articolo 570-ter del codice penale, nonchè alla sentenza definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice, consegue la sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.»;
2) al comma 4, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3 e 3-bis»;
3) al comma 5, le parole: «
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
L'adempimento informativo di cui al presente comma è assicurato entro
Art. 13-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
«32-bis. In caso di violazione degli obblighi previsti agli
Art. 15-bis
#Comma 1
Comma 2
a) all'articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nei limiti delle risorse destinate al personale di cui al comma 1, le articolazioni di livello dirigenziale generale sono rideterminate nel numero massimo di dodici e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, quelle di livello dirigenziale non generale sono rideterminate nel numero massimo di quaranta.
1-ter. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui al comma 1 e nei limiti di cui al comma 1-bis, allo scopo di corrispondere alle immediate esigenze di accrescimento della capacità operativa dell'Agenzia, il direttore generale dell'Agenzia è autorizzato ad attivare, con proprio provvedimento, le articolazioni dirigenziali di cui al comma 1-bis, definendone funzioni e compiti";
b) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Fermo restando l'adeguamento della dotazione organica di livello dirigenziale generale e non generale di cui all'articolo 6, comma 1-bis, e le relative decorrenze, la rimanente dotazione organica è progressivamente rideterminata, in linea con il processo di crescita della capacità operativa dell'Agenzia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse finanziarie destinate al personale di cui all'articolo 18, comma 1. Dei provvedimenti adottati in materia di dotazione organica è data tempestiva e motivata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR";
c) all'articolo 17, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
"4-ter. Al fine di consentire la piena operatività dell'Agenzia, le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non si applicano alle autovetture utilizzate dall'Agenzia per i servizi istituzionali di tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico"))
Art. 15-ter
#Comma 1
Comma 2
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, le parole: "può ordinare" sono sostituite dalla seguente: "ordina";
2) al comma 2, le parole: "ove tecnicamente possibile" sono soppresse;
3) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'Autorità, con proprio regolamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la necessaria tempestività e garantendo strumenti di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento";
4) al comma 4, terzo periodo, le parole: "dall'Autorità ai soggetti destinatari del provvedimento" sono sostituite dalle seguenti: "tramite la piattaforma all'Autorità e ai soggetti destinatari del provvedimento";
5) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 è notificato immediatamente dall'Autorità ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, nonchè alla European Union Internet Referral Unit dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, nel caso in cui siano coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, eseguono il provvedimento dell'Autorità senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di trenta minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente. I soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, nel caso in cui non siano coinvolti nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, provvedono comunque ad adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilità dei contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti i nomi di dominio oggetto degli ordini di blocco dell'Autorità ivi inclusi i nomi di dominio oggetto delle segnalazioni effettuate per il tramite della piattaforma ai sensi del comma 4";
6) al comma 6, secondo periodo, le parole: "in tempi ragionevoli" sono sostituite dalla seguente: "tempestivamente";
b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "l'Autorità applica" sono inserite le seguenti: ", per ogni violazione riscontrata,";
c) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete internet, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire una tempestiva ed efficace disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma è realizzata e resa operativa entro il termine massimo di tre mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more della piena operatività della piattaforma sono comunque applicabili tutte le disposizioni della presente legge e resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione dell'Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013"))
Art. 15-quater
#Comma 1
Comma 2
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 settembre 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Piantedosi, Ministro dell'interno
Nordio, Ministro della giustizia
Abodi, Ministro per lo sport e i giovani
Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito
Fitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR
Roccella, Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità
Bernini, Ministro dell'università e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Nordio